opencaselaw.ch

52.1996.136

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-06-24 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.06.1996 52.1996.136 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 24.06.1996 52.1996.136 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 24.06.1996 52.1996.136

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.96.00136 DP 127/96 cm Lugano 24 giugno 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Monica Del Tredici Berini, vicecancelliere statuendo sul ricorso  7 giugno 1996 di __________ rappr. da: __________ contro la decisione 22 maggio 1996 (no. 2579) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dell'insorgente avverso la decisione 22 febbraio 1996 con cui il municipio di __________ ha respinto la notifica degli orari di chiusura dell'esercizio pubblico inoltratagli dalla stessa ricorrente; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 13 dicembre 1995 la ricorrente __________, gerente del__________ __________ a __________, ha notificato al municipio i seguenti orari di apertura dell'esercizio pubblico:

- domenica, martedì-giovedì dalle 10.30 alle 24.00,

- venerdì e sabato dalle 10.30 alle 01.00,

- lunedì chiuso per riposo settimanale; che l'8 febbraio 1996 la ricorrente ha notificato all'autorità comunale che il locale sarebbe stato aperto da martedì a sabato dalle ore 10.30 alle ore 01.00, mentre nei giorni di domenica e lunedì sarebbe rimasto chiuso; che il municipio di __________, con decisione 22 febbraio 1996 ha respinto la nuova notifica, precisando che sarebbero pertanto rimasti in vigore gli orari notificati in precedenza; che con giudizio 22 maggio 1996 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa inoltrata da __________ contro la predetta risoluzione municipale, ritenendo che gli orari di apertura fissati dal municipio di __________ mediante ordinanza del 6 dicembre 1995 tenessero adeguatamente conto tanto degli interessi degli esercenti e degli avventori, quanto delle esigenze di tutela della quiete pubblica; che con contro la predetta risoluzione governativa la soccombente è insorta innanzi al Tribunale cantonale amministrativo postulandone l'annullamento per motivi che non occorre qui riassumere; Considerato, in diritto che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm); che, notoriamente, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro le decisioni di un dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato è dato soltanto nei casi previsti dalla legge: la competenza di questo Tribunale è quindi stabilita secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (cfr. art. 60 PAmm; DTF 9.10.68 in re B., Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 465). che conformemente all'art. 208 LOC contro le decisioni degli organi comunali é dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti; che in data 8 marzo 1996 é entrata in vigore la nuova Legge sugli esercizi pubblici (LEsPub) del 21 dicembre 1994; che per quanto attiene ai mezzi d'impugnazione l'art. 71 cpv.1 LEsPub dispone che contro le decisioni dei Municipi e del Dipartimento é dato ricorso al Consiglio di Stato; che le decisioni rese dal Consiglio di Stato in applicazione della LEsPub sono per principio definitive; sono ulteriormente deducibili davanti al Tribunale cantonale amministrativo soltanto le decisioni governative concernenti il rilascio, il rifiuto, la sospensione o la revoca di patenti, di certificati di capacità e di autorizzazioni a gestire un esercizio pubblico (art. 71 cpv. 3 LesPub). che, in concreto, la decisione impugnata, resa dal Consiglio di Stato il 22 maggio 1996, ossia dopo l'entrata in vigore della LEsPub 1994, ha per oggetto una risoluzione con cui il municipio di __________ ha respinto la notifica degli orari di apertura inoltratagli dalla ricorrente; che il giudizio governativo censurato non concerne una decisione di rilascio, rifiuto, sospensione o revoca di patenti, di certificati di capacità o di autorizzazioni a gestire un esercizio pubblico; che il giudizio impugnato è quindi definitivo (art. 71 cpv. 3 LEsPub); che così stando le cose, l'impugnativa va respinta siccome irricevibile; che considerata l'erronea indicazione dei mezzi d'impugnazione data dal Consiglio di Stato, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; Per questi motivi, visti gli art. 3, 48, 60 PAmm; 107, 208 LOC; 23 RALOC; 71 LesPub 1994; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è irricevibile.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese.

3.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             La segretaria