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52.1996.133

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-09-26 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 16 cpv. 3 lett. a) LCS, senza alcun riguardo alle concrete circostanze del

caso, e di punire il colpevole a livello penale per grave violazione delle

norme della circolazione stradale secondo l'art. 90 cifra 2 LCS (DTF 119 Ib

145, consid. 2a; 118 IV 188, consid. 2b).

5.   Nella fattispecie in esame

la ricorrente ha circolato alla guida della vettura targata TI __________ ad

una velocità di 121 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) lungo un tratto

autostradale su cui vige il limite di 80 km/h.

La ricorrente ha quindi oltrepassato di ben 41 km/h la

velocità consentita. Considerati i principi giurisprudenziali appena esposti,

il provvedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre a scopo di

ammonimento si impone come una necessità inevitabile, che nemmeno la ricorrente

contesta.

6.   Controversa è unicamente la

durata della revoca. Richiamati i criteri di commisurazione della misura

sanciti dall'art. 33 cpv. 2 OAC, a tal proposito va considerato quanto segue.

La colpa della ricorrente non è minima. Il carico di lavoro e

di impegni che invoca per giustificare il suo comportamento attenua soltanto

parzialmente il rimprovero che gli può essere mosso per l'infrazione commessa.

Non scusano l'infrazione. Altrettanto dicasi per quel che concerne le

condizioni dell'autostrada e di traffico. Di queste circostanze si può tener

conto soltanto in misura limitata. I limiti di velocità vanno rispettati anche

quando non v'è traffico e la viabilità è perfetta.

__________ non è d'altro canto persona che gode propriamente

di buona reputazione quale conducente di autoveicoli.

Lo attestano gli ammonimenti di cui è stata oggetto in epoca

relativamente recente (4.12.92 e 19.11.93) per superamento dei limiti di

velocità.

L'ultimo ammonimento, in particolare, denota una scarsa propensione

al ravvedimento. Questo provvedimento concerneva in effetti un superamento dei

limiti di velocità del tutto analogo a quello in esame (119 km/h invece di 80).

Era quindi riferito ad un'infrazione che, stando ai principi sopra illustrati,

avrebbe già dovuto dar luogo ad una revoca della licenza della durata di almeno

un mese. Con la conseguenza che l'attuale infrazione avrebbe determinato una

revoca di almeno sei mesi (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. c LCS).

Invano allega infine l'insorgente che l'uso di un veicolo le

è indispensabile per l'esercizio della professione di contabile. Vero è che la

particolare ubicazione degli uffici (__________e __________) e della clientela

costringe l'insorgente a far capo ad un veicolo in misura maggiore di altri

professionisti dello stesso genere. Tale necessità è tuttavia ben lungi

dall'essere assoluta come esige la giurisprudenza per essere presa in considerazione

ai fini di una riduzione della durata della revoca. Essa non è certamente

paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti l'intero suo reddito, o una

parte essenziale dello stesso, come è il caso ad esempio per un autista professionale.

Nelle difficoltà allegate dalla ricorrente si possono

unicamente ravvisare quegli inconvenienti, talvolta anche importanti, che accompagnano

inevitabilmente ogni revoca della licenza e che fanno parte della funzione

anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per

dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. A

tali inconvenienti può invero essere posto rimedio, anche se ciò dovesse essere

oneroso per l'insorgente, facendo capo per gli spostamenti all'utilizzo di

mezzi di trasporto pubblico oppure all'aiuto di un collaboratore o di famigliari

(DTF 122 II 24 e seg., consid. 1c, DTF 22 dicembre 1994 in re M.; DTF 17 gennaio

1994 in re P., DTF 29 ottobre 1993 in re D.S.)

Tenuto conto della gravità dell'infrazione, della colpa

effettiva, dei precedenti e della necessità non inderogabile di far uso di un

veicolo per l'esercizio della professione, la commisurazione della durata della

revoca operata dalle precedenti istanze appare del tutto conforme al diritto.

Fissando la durata della revoca ad un mese e mezzo la Sezione della

circolazione non ha di certo violato il principio di proporzionalità. Tutt'al

più, scostandosi soltanto lievemente dal minimo legale di un mese stabilito dall'art.

E. 17 cpv. 1 lett. a) LCS, ha peccato per eccessiva mitezza. Per il che il ricorso va respinto.

6.   La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3 lett. a), 17, 90 cifra 1 LCS; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 12a LALCS; 18, 28, 60, 65 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.09.1996 52.1996.133 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.09.1996 52.1996.133 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.09.1996 52.1996.133

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.96.00133 Lugano 26 settembre 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Matteo Cassina, vicecancelliere statuendo sul ricorso  5 giugno 1996 di __________ patr. da: avv. __________ contro la decisione 15 maggio 1996 (no. 2445) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 8 marzo 1995 con cui la Sezione della circolazione (SC) del Dipartimento delle istituzioni le ha revocato la licenza di condurre; viste la risposta 11 giugno 1996 del Consiglio di Stato; esperita un'udienza pubblica in data 24 settembre 1996. letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Il 17 gennaio 1995, alle ore 10.22, la ricorrente __________ circolava sull'autostrada __________ in territorio di __________, diretta verso nord, alla guida dell'autovettura targata TI __________. Giunta all'altezza del km 169,5 la ricorrente è incappata in un controllo radar della velocità, dal quale è risultato che la stessa stava circolando ad una velocità di 121 km/h (dedotto il margine di tolleranza), laddove vige il limite di 80 km/h. Per quest'infrazione, l'8 marzo 1995 la Sezione della circolazione ha risolto di revocarle la licenza di condurre a scopo di ammonimento per un periodo di un mese e mezzo. La decisione è stata resa in applicazione dell'art. 16 cpv. 2 LCS. Con decreto d'accusa del 30 marzo seguente, cresciuto in giudicato, la Procura pubblica del __________ ha inflitto a __________ una multa di fr. 1'100.- in applicazione degli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 90 cifra 2 LCS. B.   Il 26 aprile 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di revoca, respingendo il ricorso contro di esso interposto da __________. Il predetto giudizio governativo è stato tuttavia annullato dal Tribunale Federale, che con sentenza dell'11 ottobre 1996 ha rinviato gli atti al Cantone per nuova decisione. In sostanza, l'alta Corte ha ritenuto che l'ordinamento giudiziario del Canton Ticino non adempisse i requisiti posti dall'art. 6 CEDU, perchè non prevedeva la possibilità di sottoporre simili vertenze al giudizio di un tribunale indipendente, dotato di pieno potere di cognizione. Le censure di merito non sono state esaminate. C.   Previa introduzione nella LACS della possibilità di dedurre al Tribunale cantonale amministrativo le contestazioni relative alla revoca della licenza di condurre, con giudizio 15 maggio 1996, il Consiglio di Stato ha nuovamente respinto il gravame interposto da __________ contro la decisione di revoca della licenza. Il Governo ha ritenuto in sostanza che la durata della revoca fosse corretta, adeguata e proporzionata alle circostanze del caso. Il provvedimento non ostacolerebbe in misura eccessiva la ricorrente nell'esercizio della professione e nelle possibilità di conseguire un reddito. Nella commisurazione della durata della revoca, la Sezione avrebbe peraltro tenuto debitamente in considerazione che in epoca recente (dicembre 1992 e novembre 1993) l'insorgente era già stata ammonita a due riprese per infrazioni ai limiti di velocità. D.   Contro il predetto giudizio governativo __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la riduzione ad un mese del periodo di revoca. Sostiene che essendo titolare di uno studio di contabilità con uffici propri a __________ e a __________ ha un bisogno professionale accresciuto di poter condurre un veicolo a motore. Afferma che non si è tenuto conto del fatto che ha commesso l'infrazione in oggetto in un momento di particolare agitazione, avendo appreso prima di mettersi in viaggio che la propria zia di 86 anni versava in gravi condizioni di salute. Aggiunge poi che a parte gli ammonimenti ricevuti in un passato ormai piuttosto lontano, essa non è più incorsa in alcuna procedura disciplinare per infrazioni alle norme della circolazione. Chiede di essere convocata per un'udienza pubblica. E.   Il Consiglio di Stato propone, di contro, che il ricorso sia respinto e la risoluzione impugnata confermata. F.   Dalle informazioni assunte d'ufficio da parte di questo Tribunale è emerso che il 4 dicembre 1992 la SC ha ammonito la ricorrente per aver circolato sulla __________ in territorio di __________ alla velocità di 156 (149) km/h, laddove vige un limite di 120 km/h. Circa un anno dopo, __________ è stata ammonita una seconda volta per aver circolato in territorio di __________, sempre sulla __________, alla velocità di 119 (113) km/h invece degli 80 ammessi. G.   In occasione della pubblica udienza indetta dal Tribunale cantonale amministrativo il 24 settembre 1996, la ricorrente ed il Dipartimento delle Istituzioni si sono confermati nelle rispettive tesi, allegazioni e domande. Considerato, in diritto

1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 12a cpv. 1 LALCS. La legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente toccata dal provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. 1.2. Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In ambito penale e nell'ambito di quei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, tale norma impone all'autorità giudicante di statuire sulla causa con pieno potere di cognizione. Anche la commisurazione della pena o della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser (Herg.), Aktuelle Fragen des Straf- und des Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr). Applicando direttamente i principi sanciti dalla predetta norma convenzionale, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce quindi sul ricorso in esame con potere cognitivo pieno, identico a quello di cui dispone in ambito disciplinare (art. 70 PAmm), rivedendo senza restrizioni di sorta anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dal'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione in quanto contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU.

3.   La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCS). La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCS). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCS; 33 cpv. 2 OAC). La durata della revoca non può in ogni caso essere inferiore ad un periodo di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a) LCS). In caso di concorso di infrazioni vige il principio dedotto dall'art. 68 CP, secondo il quale la revoca è pronunciata in funzione della sanzione prevista per l'infrazione più grave, la quale può essere aumentata in misura adeguata (DTF 120 Ib 54; 116 Ib 151).

4.   Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, un superamento di 30 km/h della velocità massima consentita comporta di regola la revoca della licenza di condurre, e non un semplice ammonimento, anche allorquando le condizioni della circolazione erano nel caso concreto favorevoli e la reputazione del conducente è buona (DTF 119 Ib 154, consid. 2a; 113 Ib 143, consid. 3c; 108 Ib 65, consid. 1). Qualora venga accertato un superamento chiaramente superiore a 30 km/h del limite di velocità massima, sussiste l'obbligo per le competenti autorità cantonali di provvedere alla revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a) LCS, senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso, e di punire il colpevole a livello penale per grave violazione delle norme della circolazione stradale secondo l'art. 90 cifra 2 LCS (DTF 119 Ib 145, consid. 2a; 118 IV 188, consid. 2b).

5.   Nella fattispecie in esame la ricorrente ha circolato alla guida della vettura targata TI __________ ad una velocità di 121 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) lungo un tratto autostradale su cui vige il limite di 80 km/h. La ricorrente ha quindi oltrepassato di ben 41 km/h la velocità consentita. Considerati i principi giurisprudenziali appena esposti, il provvedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento si impone come una necessità inevitabile, che nemmeno la ricorrente contesta.

6.   Controversa è unicamente la durata della revoca. Richiamati i criteri di commisurazione della misura sanciti dall'art. 33 cpv. 2 OAC, a tal proposito va considerato quanto segue. La colpa della ricorrente non è minima. Il carico di lavoro e di impegni che invoca per giustificare il suo comportamento attenua soltanto parzialmente il rimprovero che gli può essere mosso per l'infrazione commessa. Non scusano l'infrazione. Altrettanto dicasi per quel che concerne le condizioni dell'autostrada e di traffico. Di queste circostanze si può tener conto soltanto in misura limitata. I limiti di velocità vanno rispettati anche quando non v'è traffico e la viabilità è perfetta. __________ non è d'altro canto persona che gode propriamente di buona reputazione quale conducente di autoveicoli. Lo attestano gli ammonimenti di cui è stata oggetto in epoca relativamente recente (4.12.92 e 19.11.93) per superamento dei limiti di velocità. L'ultimo ammonimento, in particolare, denota una scarsa propensione al ravvedimento. Questo provvedimento concerneva in effetti un superamento dei limiti di velocità del tutto analogo a quello in esame (119 km/h invece di 80). Era quindi riferito ad un'infrazione che, stando ai principi sopra illustrati, avrebbe già dovuto dar luogo ad una revoca della licenza della durata di almeno un mese. Con la conseguenza che l'attuale infrazione avrebbe determinato una revoca di almeno sei mesi (cfr. art. 17 cpv. 1 lett. c LCS). Invano allega infine l'insorgente che l'uso di un veicolo le è indispensabile per l'esercizio della professione di contabile. Vero è che la particolare ubicazione degli uffici (__________e __________) e della clientela costringe l'insorgente a far capo ad un veicolo in misura maggiore di altri professionisti dello stesso genere. Tale necessità è tuttavia ben lungi dall'essere assoluta come esige la giurisprudenza per essere presa in considerazione ai fini di una riduzione della durata della revoca. Essa non è certamente paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti l'intero suo reddito, o una parte essenziale dello stesso, come è il caso ad esempio per un autista professionale. Nelle difficoltà allegate dalla ricorrente si possono unicamente ravvisare quegli inconvenienti, talvolta anche importanti, che accompagnano inevitabilmente ogni revoca della licenza e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. A tali inconvenienti può invero essere posto rimedio, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'insorgente, facendo capo per gli spostamenti all'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico oppure all'aiuto di un collaboratore o di famigliari (DTF 122 II 24 e seg., consid. 1c, DTF 22 dicembre 1994 in re M.; DTF 17 gennaio 1994 in re P., DTF 29 ottobre 1993 in re D.S.) Tenuto conto della gravità dell'infrazione, della colpa effettiva, dei precedenti e della necessità non inderogabile di far uso di un veicolo per l'esercizio della professione, la commisurazione della durata della revoca operata dalle precedenti istanze appare del tutto conforme al diritto. Fissando la durata della revoca ad un mese e mezzo la Sezione della circolazione non ha di certo violato il principio di proporzionalità. Tutt'al più, scostandosi soltanto lievemente dal minimo legale di un mese stabilito dall'art. 17 cpv. 1 lett. a) LCS, ha peccato per eccessiva mitezza. Per il che il ricorso va respinto.

6.   La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3 lett. a), 17, 90 cifra 1 LCS; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 12a LALCS; 18, 28, 60, 65 PAmm; dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario