Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 cpv. 1 PAmm).
A tale proposito occorre rilevare che il Tribunale federale
ha recentemente avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato
un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di
principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una
decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei
fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel
quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte
federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 e seg., consid. 3a) che
l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di
condurre non può scostarsi, salvo eccezioni (che nel caso in esame non sono date),
dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato.
In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel
giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato
nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove, come nella presente
fattispecie, la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto
allestito dalla polizia e sui verbali d'interrogatorio del ricorrente. Ciò è il
caso in particolare laddove l'interessato sapeva, o, vista la gravità dell'infrazione
rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo
anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre,
oppure - come nel caso di specie - ne era stato esplicitamente e
tempestivamente informato (cfr. lettera 29 novembre 1994 della Sezione della circolazione)
e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i
diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze
quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per
presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio
della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del
caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
2. Prima di entrare nel merito
del ricorso occorre precisare che secondo la più recente giurisprudenza del
Tribunale federale, il provvedimento che dispone della revoca della licenza di
condurre riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa
penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b), ragione
per la quale il Tribunale cantonale amministrativo, applicando direttamente i
principi sanciti da predetta norma convenzionale (DTF 120 Ia 215), è tenuto in
questa sede a scostarsi da quanto prescrive l'art. 61 PAmm ed ad esaminare con pieno
potere cognitivo tutte le questioni di fatto e di diritto concernenti la
decisione impugnata.
La facoltà d'esame completo spettante all'autorità
giudiziaria comporta il potere di pronunciarsi liberamente sulla commisurazione
della pena (RDAT 1995 II no. 19, pagg. 53-53 e giurisprudenza ivi menzionata;
R. Herzog, Art. 6 EMRK und Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller,
Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug,
pag. 111 in: R. Schaffhauser (Herg.), Aktuelle Fragen des Straf- und des Administratifmassnahmerechts
im Strassenverkher).
3. La licenza di condurre può
essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha
compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve
entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCS).
La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata
se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art.
16 cpv. 3 LCS).
La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo
quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle
regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di
condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle
circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della
reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della
sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCS; 33 cpv.
2 OAC).
La durata della revoca non può in ogni caso essere inferiore
ad un periodo di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a) LCS).
In caso di concorso di infrazioni vige il principio dedotto dall'art.
68 CPS, secondo il quale la revoca è pronunciata in funzione della infrazione
più grave, la quale può essere aumentata in misura adeguata (DTF 120 Ib 54; 116
Ib 151).
4. Le fattispecie contemplate dall'art.
16 cpv. 2 e cpv. 3 lett. a) LCS sono adempiute allorquando il conducente di un
veicolo a motore si rende colpevole di una violazione delle regole della circolazione
tale da creare un accresciuto pericolo (anche solo astratto) per la sicurezza
del traffico o di terzi (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts,
vol. III, pag. 159 e segg.).
Sapere se in una ben precisa fattispecie il comportamento del
conducente di un veicolo abbia dato luogo ad una situazione di accresciuto
pericolo astratto o meno, non dipende dal genere di norme della circolazione
violate, bensì dalle circostanze di fatto che caratterizzano il singolo caso concreto.
Vi è da ammettere l'esistenza di una situazione di rischio astratto accresciuto
allorquando sussiste la possibilità di una imminente messa in pericolo concreta
o di un infortunio (DTF 118 IV 285 e segg.).
Ora, come è stato accennato in narrativa, nel caso di specie
risulta dagli atti ed è stato accertato in sede penale, che il ricorrente ha
circolato la sera del 6 novembre 1994 all'interno dell'abitato di __________ e
di __________ a velocità inadeguata, compiendo intenzionalmente, come da lui
ammesso a verbale, una lunga serie di sbandate con l'ausilio del freno a mano
in prossimità di intersezioni e laddove vi erano posteggiate, lungo i lati
della strada bagnata, delle autovetture.
Stando così le cose, ben si giustifica che nei confronti
dell'insorgente vengano addottati dei provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art.
16 cpv. 2 LCS, avendo egli con la sua guida spericolata dato luogo ad una
situazione di accresciuto pericolo per la sicurezza del traffico e di terzi.
Viste le infrazioni commesse dal ricorrente e le colpe a lui
imputabili, quello in esame non può certo essere considerato come un semplice
caso di lieve entità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 ultimo periodo LCS, ragione
per la quale va senz'altro confermata la decisione di procedere ad una revoca
della licenza di condurre.
5. Resta a questo punto da
esaminare se la durata del provvedimento, stabilita dalla Sezione della
circolazione ed in seguito confermata dal Consiglio di Stato, presti il fianco
a delle critiche.
Dagli atti trasmessi dalla Sezione della circolazione,
risulta che il ricorrente è già stato oggetto di una misura di revoca della
licenza di condurre autoveicoli nel periodo compreso tra il 7 dicembre 1993 e
il 6 febbraio 1994. A ciò vanno aggiunte le tre revoche della licenza di
condurre ciclomotori subite tra il marzo 1990 e il dicembre 1991.
Si tratta dunque di esaminare se __________ non debba essere
ritenuto recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c) LCS, visto che solo 9
mesi prima dei fatti qui in discussione aveva concluso un periodo di revoca
della licenza di due mesi.
La risposta a tale quesito non può essere che negativa, dato
che per costante giurisprudenza la predetta disposizione trova applicazione
solo laddove la nuova revoca della licenza ha carattere obbligatorio, ai sensi dell'art.
16 cpv. 3 LCS (JdT 1981, pag. 400 No 11A; SJ 1993, 533 e segg.).
Come esposto al precedente considerando, nel caso di specie
il provvedimento di revoca si fonda sull'art. 16 cpv. 2 LCS, ragione per la
quale l'autorità giudicante non è vincolata dal periodo minimo di sei mesi
previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett.c) LCS .
Ciò non toglie comunque che nel commisurare la durata del
provvedimento amministrativo si deve tener conto dei precedenti a carico dell'insorgente.
__________ non è persona che gode di buona reputazione quale
conducente di autoveicoli; anzi, i fatti dimostrano semmai una sua scarsa
propensione al rispetto delle norme della circolazione e al ravvedimento.
Anche le colpe a suo carico non sono minime. Come accennato in
narrativa egli ha circolato a velocità inadeguata all'interno dell'abitato di
__________ e di __________, facendo sbandare il proprio veicolo con l'ausilio
del freno a mano: si tratta, a non averne dubbio, di una serie di manovre
pericolose e gratuite, in quanto compiute con il solo intento di trasgredire
alle regole della circolazione.
Inoltre l'insorgente, impiegato, non può vantare alcuna
necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali.
Stante quanto precede, il provvedimento pronunciato dalla Sezione
della circolazione ed in seguito confermato dal Consiglio di Stato appare del
tutto adeguato alle circostanze del caso e rispettoso del principio di
proporzionalità quanto alla sua durata.
Il genere d'infrazione commesso dall'insorgente, le colpe a
suo carico, nonché i suoi recenti precedenti impongono di scostarsi
sensibilmente dal minimo legale di un mese, e ciò in ossequio all'art. 17 cpv.
1 LCS, il quale prescrive che la durata della revoca deve essere ponderata
secondo le circostanze.
Si deve inoltre considerare che a favore del ricorrente non
sussiste nessuna attenuante che possa in qualche modo giustificare una sanzione
più mite.
6. Il ricorso deve dunque
essere respinto.
7. Tasse e spese seguono la
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3 lett. a), 17, 90 LCS; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC;
12a LALCS; 18, 28, 60 e 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le
spese di fr. 1'000.-- (mille) sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 04.12.1996 52.1996.132 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 04.12.1996 52.1996.132 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.12.1996 52.1996.132
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.96.00132 Lugano 4 dicembre 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Matteo Cassina, vicecancelliere statuendo sul ricorso 5 giugno 1996 di __________ rappr. da: avv. __________ contro la decisione 15 maggio 1995 (no. 2451) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 6 giugno 1995 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre; viste la risposta 11 giugno 1996 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Il 6 novembre 1994, attorno alle ore 23.45, il ricorrente __________ è stato sorpreso da due agenti della Polizia comunale di __________ mentre circolava al volante della vettura Fiat Uno Turbo, targata TI __________, in territorio di __________ e di __________ a velocità inadeguata, eseguendo intenzionalmente, con l'ausilio del freno a mano, una serie di pericolose manovre di sbandata in pieno centro abitato. Al momento del fermo, avvenuto in territorio di __________ al termine di un lungo inseguimento, gli agenti di polizia hanno potuto constatare che il __________ non era allacciato con le cinture di sicurezza, circolava senza avere con sé la licenza di condurre ed era in possesso del duplicato di una licenza di condurre per ciclomotori contraffatta. B. In seguito a questi avvenimenti, con decisione 31 marzo 1995, no. 9660/990, il Dipartimento delle istituzioni ha inflitto a __________ una multa di fr. 250.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.-- e alle spese di fr. 20.--. Tale decisione, rimasta incontestata, è cresciuta in giudicato. La Sezione della circolazione, con decisione 6 giugno 1995, ha risolto di revocare al __________ la licenza di condurre per un periodo di quattro mesi, in considerazione della gravità delle infrazioni commesse e dei precedenti a carico dell'interessato, già oggetto di un provvedimento amministrativo di revoca della licenza tra il 7 dicembre 1993 e il 6 febbraio 1994 per guida in stato di spossatezza e conseguente perdita di padronanza del veicolo. C. Con ricorso 22 giugno 1995, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo, in via principale, l'accoglimento del ricorso per incompetenza dell'istanza governativa a giudicare nel merito, in via subordinata, l'annullamento della decisione impugnata con la conseguente pronuncia di un ammonimento e, in via ancora più subordinata, la riduzione del periodo di revoca ad un mese. In quella sede il ricorrente ha censurato tra le altre cose il fatto che la legislazione cantonale non prevede in materia di revoca della licenza di condurre la possibilità di ottenere il giudizio di un tribunale indipendente ed imparziale ai sensi dell'art. 6 CEDU. D. Con giudizio 15 maggio 1996, il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Il Governo cantonale ha ritenuto che, allo stadio attuale della legislazione, le garanzie previste dalla CEDU sono rispettate, potendo se del caso l'insorgente ricorrere davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Per il resto il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto, adeguato e proporzionato alle circostanze del caso il periodo di revoca pronunciato dalla Sezione della circolazione, considerato tra l'altro che il ricorrente è già stato recentemente oggetto di un analogo provvedimento amministrativo per un periodo di due mesi e non ha l'assoluta necessità di disporre della licenza di condurre per conseguire il suo reddito lavorativo. E. Contro il predetto giudizio governativo, __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, che la decisione impugnata venga riformata nel senso che nei suoi confronti sia pronunciato un semplice ammonimento, e, in via subordinata, che la durata del periodo di revoca venga ridotto ad un mese. Il ricorrente contesta in sostanza di essersi reso protagonista di un'infrazione alle regole della circolazione stradale tanto grave da giustificare una revoca della licenza di addirittura quattro mesi. Sostiene che da persona poco cognita di questioni giuridiche non si è preoccupato di impugnare la multa inflittagli dal Dipartimento, ma di non aver inteso con ciò riconoscere come veri i fatti rimproveratigli in quella sede. Esige pertanto che il giudizio circa eventuali provvedimenti amministrativi a suo carico venga reso solo dopo l'esperimento di nuovi accertamenti istruttori che permettano di chiarire ulteriormente i fatti. A tale scopo chiede che, se del caso, gli sia data la possibilità di partecipare ad una pubblica udienza. F. Il Consiglio di Stato propone, di contro, che il ricorso sia respinto e la risoluzione impugnata confermata. Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 12a cpv. 1 LALCS. La legittimazione attiva dell'insorgente è nel caso di specie pacificamente data (art. 43 PAmm). Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dall'insorgente, che non appaiono invero idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm). A tale proposito occorre rilevare che il Tribunale federale ha recentemente avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 e seg., consid. 3a) che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può scostarsi, salvo eccezioni (che nel caso in esame non sono date), dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove, come nella presente fattispecie, la decisione penale si basi essenzialmente su un rapporto allestito dalla polizia e sui verbali d'interrogatorio del ricorrente. Ciò è il caso in particolare laddove l'interessato sapeva, o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre, oppure - come nel caso di specie - ne era stato esplicitamente e tempestivamente informato (cfr. lettera 29 novembre 1994 della Sezione della circolazione) e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.
2. Prima di entrare nel merito del ricorso occorre precisare che secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b), ragione per la quale il Tribunale cantonale amministrativo, applicando direttamente i principi sanciti da predetta norma convenzionale (DTF 120 Ia 215), è tenuto in questa sede a scostarsi da quanto prescrive l'art. 61 PAmm ed ad esaminare con pieno potere cognitivo tutte le questioni di fatto e di diritto concernenti la decisione impugnata. La facoltà d'esame completo spettante all'autorità giudiziaria comporta il potere di pronunciarsi liberamente sulla commisurazione della pena (RDAT 1995 II no. 19, pagg. 53-53 e giurisprudenza ivi menzionata; R. Herzog, Art. 6 EMRK und Kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in: R. Schaffhauser (Herg.), Aktuelle Fragen des Straf- und des Administratifmassnahmerechts im Strassenverkher).
3. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCS). La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCS). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC). L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCS; 33 cpv. 2 OAC). La durata della revoca non può in ogni caso essere inferiore ad un periodo di un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a) LCS). In caso di concorso di infrazioni vige il principio dedotto dall'art. 68 CPS, secondo il quale la revoca è pronunciata in funzione della infrazione più grave, la quale può essere aumentata in misura adeguata (DTF 120 Ib 54; 116 Ib 151).
4. Le fattispecie contemplate dall'art. 16 cpv. 2 e cpv. 3 lett. a) LCS sono adempiute allorquando il conducente di un veicolo a motore si rende colpevole di una violazione delle regole della circolazione tale da creare un accresciuto pericolo (anche solo astratto) per la sicurezza del traffico o di terzi (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, pag. 159 e segg.). Sapere se in una ben precisa fattispecie il comportamento del conducente di un veicolo abbia dato luogo ad una situazione di accresciuto pericolo astratto o meno, non dipende dal genere di norme della circolazione violate, bensì dalle circostanze di fatto che caratterizzano il singolo caso concreto. Vi è da ammettere l'esistenza di una situazione di rischio astratto accresciuto allorquando sussiste la possibilità di una imminente messa in pericolo concreta o di un infortunio (DTF 118 IV 285 e segg.). Ora, come è stato accennato in narrativa, nel caso di specie risulta dagli atti ed è stato accertato in sede penale, che il ricorrente ha circolato la sera del 6 novembre 1994 all'interno dell'abitato di __________ e di __________ a velocità inadeguata, compiendo intenzionalmente, come da lui ammesso a verbale, una lunga serie di sbandate con l'ausilio del freno a mano in prossimità di intersezioni e laddove vi erano posteggiate, lungo i lati della strada bagnata, delle autovetture. Stando così le cose, ben si giustifica che nei confronti dell'insorgente vengano addottati dei provvedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 LCS, avendo egli con la sua guida spericolata dato luogo ad una situazione di accresciuto pericolo per la sicurezza del traffico e di terzi. Viste le infrazioni commesse dal ricorrente e le colpe a lui imputabili, quello in esame non può certo essere considerato come un semplice caso di lieve entità ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 ultimo periodo LCS, ragione per la quale va senz'altro confermata la decisione di procedere ad una revoca della licenza di condurre.
5. Resta a questo punto da esaminare se la durata del provvedimento, stabilita dalla Sezione della circolazione ed in seguito confermata dal Consiglio di Stato, presti il fianco a delle critiche. Dagli atti trasmessi dalla Sezione della circolazione, risulta che il ricorrente è già stato oggetto di una misura di revoca della licenza di condurre autoveicoli nel periodo compreso tra il 7 dicembre 1993 e il 6 febbraio 1994. A ciò vanno aggiunte le tre revoche della licenza di condurre ciclomotori subite tra il marzo 1990 e il dicembre 1991. Si tratta dunque di esaminare se __________ non debba essere ritenuto recidivo ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c) LCS, visto che solo 9 mesi prima dei fatti qui in discussione aveva concluso un periodo di revoca della licenza di due mesi. La risposta a tale quesito non può essere che negativa, dato che per costante giurisprudenza la predetta disposizione trova applicazione solo laddove la nuova revoca della licenza ha carattere obbligatorio, ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LCS (JdT 1981, pag. 400 No 11A; SJ 1993, 533 e segg.). Come esposto al precedente considerando, nel caso di specie il provvedimento di revoca si fonda sull'art. 16 cpv. 2 LCS, ragione per la quale l'autorità giudicante non è vincolata dal periodo minimo di sei mesi previsto dall'art. 17 cpv. 1 lett.c) LCS . Ciò non toglie comunque che nel commisurare la durata del provvedimento amministrativo si deve tener conto dei precedenti a carico dell'insorgente. __________ non è persona che gode di buona reputazione quale conducente di autoveicoli; anzi, i fatti dimostrano semmai una sua scarsa propensione al rispetto delle norme della circolazione e al ravvedimento. Anche le colpe a suo carico non sono minime. Come accennato in narrativa egli ha circolato a velocità inadeguata all'interno dell'abitato di __________ e di __________, facendo sbandare il proprio veicolo con l'ausilio del freno a mano: si tratta, a non averne dubbio, di una serie di manovre pericolose e gratuite, in quanto compiute con il solo intento di trasgredire alle regole della circolazione. Inoltre l'insorgente, impiegato, non può vantare alcuna necessità di disporre della licenza di condurre per motivi professionali. Stante quanto precede, il provvedimento pronunciato dalla Sezione della circolazione ed in seguito confermato dal Consiglio di Stato appare del tutto adeguato alle circostanze del caso e rispettoso del principio di proporzionalità quanto alla sua durata. Il genere d'infrazione commesso dall'insorgente, le colpe a suo carico, nonché i suoi recenti precedenti impongono di scostarsi sensibilmente dal minimo legale di un mese, e ciò in ossequio all'art. 17 cpv. 1 LCS, il quale prescrive che la durata della revoca deve essere ponderata secondo le circostanze. Si deve inoltre considerare che a favore del ricorrente non sussiste nessuna attenuante che possa in qualche modo giustificare una sanzione più mite.
6. Il ricorso deve dunque essere respinto.
7. Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 16 cpv. 2 e 3 lett. a), 17, 90 LCS; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 12a LALCS; 18, 28, 60 e 65 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.-- (mille) sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario