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52.1996.127

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-08-27 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.08.1996 52.1996.127 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.08.1996 52.1996.127 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.08.1996 52.1996.127

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.96.00127 DP 118/96 leo Lugano 27 agosto 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 4 giugno 1996 di __________ contro la decisione 15 maggio 1996 del Consiglio di Stato (n. 2438) che annulla la licenza edilizia 11 marzo 1996 rilasciatagli dal municipio di __________ per l'ampliamento di una casa d'abitazione (part. n. __________ RFD); viste le risposte:

-   18 giugno 1996 del municipio di __________;

-   25 giugno 1996 di __________

-   9 luglio 1996 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Il 7 dicembre 1995 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ampliare una casa situata nel nucleo del paese (part. n. __________ RFD, zona NV), di cui è comproprietario in PPP. L'aggiunta era costituita da un corpo avanzato, strutturato su due piani e dotato di un tetto piano adibito a terrazza. Alla domanda si è opposto __________ comproprietario di uno stabile situato nei dintorni (part. n. __________ RFD), contestando l'aggiunta dal profilo delle distanze dalla strada comunale antistante e dell'obbligo di coprire le costruzioni del nucleo con tetti a falde. B.   Con decisione 11 marzo 1996 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione del vicino qui resistente. Il provvedimento è stato tuttavia annullato dal Consiglio di Stato, che con giudizio 15 maggio 1996 ha accolto l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente. Respinte le censure relative alla distanza dalla strada, il Governo ha in sostanza ritenuto fondate le contestazioni sollevate dall'insorgente con riferimento all'obbligo di coprire le costruzioni del nucleo con tetti a falda. C.   Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata. In sostanza, l'insorgente ritiene che gli ampliamenti non soggiacciano all'obbligo in contestazione. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dall'opponente con argomenti che non occorre riassumere. Il municipio di __________ postula invece l'accoglimento dell'impugnativa con argomenti che verranno semmai ripresi in seguito. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività del gravame sono pacifiche (art. 21 LE, 43 e 46 PAmm). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine. Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dall'insorgente non appare indispensabile, poiché la situazione dell'oggetto della contestazione emerge con sufficiente chiarezza dai piani e dalle fotografie agli atti.

2.   Il Consiglio di Stato ha dato per scontata la legittimazione attiva dell'opponente __________. 2.1. Con la modifica dell'art. 8 LE entrata in vigore il 15 marzo 1995 l'actio popularis in materia edilizia è stata soppressa. Per opporsi ad una domanda di costruzione non è più sufficiente essere cittadini attivi del comune. A partire da quella data, ha diritto di opporsi ad una domanda di costruzione soltanto chi dimostra di essere portatore di un interesse legittimo. L'opponente deve quindi dimostrare di appartenere a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione risulta collegata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre fra lo stesso oggetto ed il resto della collettività. L'opponente deve inoltre essere portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale a contestare il provvedimento per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca. 2.2. Nell'evenienza concreta, il resistente è comproprietario di un fondo edificato (part. n. __________ RFD), che non confina con quello dedotto in edificazione. I due fondi sono separati da una strada comunale, larga 4-5 m e da un altro terreno (part. n. __________ RFD) largo una ventina di metri. Orbene considerate le modiche dimensioni dell'ampliamento, del tutto insuscettibile di ripercuotersi sul fondo dell'opponente, si deve negare che questi rientri in quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione risulta collegata all'oggetto della licenza da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre fra lo stesso oggetto ed il resto della collettività. Per gli stessi motivi, il resistente non appare nemmeno portatore di un interesse specifico all'annullamento della licenza per il pregiudizio effettivo che questa gli arrecherebbe. Considerata la situazione dei fondi e le dimensioni dell'opera in contestazione, il suo interesse non appare tutto sommato sostanzialmente diverso dall'interesse alla legalità dell'amministrazione che può vantare un qualsiasi altro cittadino attivo di __________. In tali circostanze, al resistente non poteva essere riconosciuta la qualità per agire in giudizio, dapprima come opponente e poi come ricorrente. Riconoscendogli a torto tali qualità, anziché rigettare in ordine l'impugnativa inoltratagli da __________, il Consiglio di Stato ha quindi violato il diritto. Il ricorso va pertanto accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando la licenza censurata. La tassa di giustizia segue la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 8, 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è accolto. §.   Di conseguenza, la decisione 15 maggio 1996 del Consiglio di Stato (n. __________) è annullata e riformata nel senso che il ricorso di __________ è irricevibile per carenza di legittimazione attiva.

2.   Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- sono a carico del resistente.

3.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario