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52.1995.578

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-08-28 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 giugno 1995 impartito dal Dipartimento del Territorio a __________ e __________ in relazione ad abusi edilizi posti in essere sulla loro proprietà; che per motivi e fini diametralmente opposti il provvedimento è stato impugnato davanti al Consiglio di Stato tanto dai proprietari gravati, quanto dal vicino __________; che con il giudizio qui impugnato da entrambe le parti il Consiglio di Stato ha evaso soltanto il ricorso dei primi; che, statuendo unicamente sul ricorso inoltratogli dai proprietari ed omettendo di evadere con lo stesso giudizio anche il ricorso presentato dal vicino opponente, il Consiglio di Stato è incorso in un diniego di giustizia in danno di quest'ultimo, mettendosi nel contempo nella condizione di non potersi più liberamente pronunciare sull'impugnativa inoltrata dallo stesso; che per non incorrere nello stesso errore questo tribunale non può dal canto suo evadere il ricorso inoltrato dai coniugi __________ contro la predetta risoluzione governativa sintanto che il Consiglio di Stato non ha statuito sul ricorso inoltrato da __________, tuttora pendente davanti ad esso; che in tali circostanze appare inevitabile accogliere il ricorso inoltrato da __________, annullando la decisione governativa impugnata e rinviando gli atti all'istanza inferiore, affinchè renda un nuovo giudizio che evada entrambi i gravami ad essa presentati dalle parti in lite contro la decisione 19 giugno 1995 del Dipartimento del Territorio; che il ricorso di __________ e __________ beneficiando dell'accoglimento dell'impugnativa inoltrata dal vicino va evaso a'sensi dei considerandi; che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili; visti gli art. 4 Cost; 21, 45, 51 LE; 3, 18, 28, 31, 45, 46, 55, 60 e 61 65 PAmm, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso di __________ è accolto. §.  Di conseguenza: 1.1. la decisione 29 novembre 1995 del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinchè renda un nuovo giudizio come ai considerandi.

2.   Il ricorso di __________ e __________ è evaso come ai considerandi.

3.   Non si preleva tassa di giudizio.

4.   Non si assegnano ripetibili.

5.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 28.08.1996 52.1995.578 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 28.08.1996 52.1995.578 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 28.08.1996 52.1995.578

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.95.00578 52.96.00001 DP 314/95-1/96 cm Lugano 28 agosto 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sui ricorsi

a)  12 dicembre 1995 di __________

b)  29 dicembre 1995 di __________      rappr. da: avv. __________ contro la decisione 29 novembre 1995 (no. 6451) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata da __________ e __________ avverso la risoluzione 19 giugno 1995 con la quale il Dipartimento del territorio ha ordinato loro di eliminare la cantina della casa d'abitazione sita al mapp. no. __________ RFD e di demolire completamente il muro di sostegno eretto a valle della proprietà; viste le risposte:

-    2 gennaio 1996 del Dipartimento del territorio, SPU

-    3 gennaio 1996 del Consiglio di Stato

-    23 gennaio 1996 del Municipio di __________

-    29 gennaio 1996 di __________ al ricorso di __________;

-    8 gennaio 1996 del Consiglio di Stato

-    9 gennaio 1996 di __________

-    16 gennaio 1996 del Municipio di __________

-    22 gennaio 1996 del Dipartimento del territorio, SPU al ricorso di __________ e __________; richiamate le sentenze 2 maggio 1994 e 10 novembre 1995 del Tribunale federale, nonché i giudizi 8 ottobre 1993 e 24 agosto 1995 del Tribunale cantonale amministrativo; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che nel 1989 i ricorrenti __________ hanno ottenuto il permesso di ampliare la loro casa di abitazione sita sul mappale no. __________ RT (ora RFD) di __________, fuori della zona edificabile; che a lavori ultimati l'ufficio tecnico comunale ha riscontrato che i ricorrenti si erano scostati dal progetto approvato, ampliando lo stabile in misura maggiore di quella autorizzata ed eseguendo un muro di sostegno (alto da 0,40 a 2 ml e lungo 24,5 ml) a valle della proprietà; che con decisioni del 5 rispettivamente del 28 febbraio 1992 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ed il municipio di __________ hanno rilasciato ai ricorrenti __________ il permesso in sanatoria per le opere realizzate abusivamente, respingendo le opposizioni presentate da __________, proprietario di un fondo contermine; che con risoluzione 26 gennaio 1993 il Consiglio di Stato ha confermato il permesso di costruzione, respingendo l'impugnativa 28 febbraio 1992 contro di esso interposta dall'opponente; che adito dal soccombente, con sentenza 8 ottobre 1993 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la suddetta pronunzia governativa, l'autorizzazione cantonale a costruire e la licenza edilizia comunale in quanto lesive dell'art. 24 LPT; che dopo vicissitudini procedurali che non mette conto di rievocare in dettaglio il 19 giugno 1995, il Dipartimento del territorio ha ingiunto a __________ e __________ di eliminare la cantina della loro abitazione (mediante chiusura ermetica della porta d'accesso e riempimento della scala d'accesso esterna con materiale terroso), in modo da ricondurre l'ampliamento abusivo dell'edificio entro i limiti di una trasformazione parziale conforme all'art. 75 LALPT; contemporaneamente, l'autorità cantonale ha ordinato la demolizione completa del muro di sostegno eretto a valle della proprietà; che contro questa decisione sono insorti davanti al Consiglio di Stato tanto i proprietari gravati dall'ordine di demolizione, quanto il vicino opponente, gli uni chiedendone l'annullamento, l'altro postulandone l'inasprimento; che con giudizio 29 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il suddetto provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso presentata dai proprietari dell'immobile; che il Consiglio di Stato ha omesso di evadere il ricorso inoltrato da __________ che contro questo giudizio sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo tanto i proprietari dello stabile, quanto il vicino opponente; che i coniugi __________ chiedono l'annullamento del giudicato governativo ribadendo in pratica le censure sollevate senza successo davanti alla precedente istanza; pretendono quindi di essere protetti nella loro buona fede, sostenendo di aver eretto il muro di sostegno nel 1989 dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione da parte del Municipio di __________; affermano inoltre che la demolizione del manufatto impedirebbe loro di accedere all'autorimessa posta sul retro della casa e renderebbe pericolosamente instabile il terreno; ritengono infine che i provvedimenti ordinati dal dipartimento del territorio siano intempestivi, inadeguati e sproporzionati tenuto conto del fatto che il fondo sarà presto incluso in zona di mantenimento; che __________ esige invece che i sui diritti ed interessi vengano rispettati; chiede in particolare la definizione del contenzioso nell'ambito di un'unica procedura, la demolizione della canna fumaria, un risarcimento per tutti i danni subiti di almeno 15'000.- fr. e l'emanazione di una sentenza conclusiva entro un termine ragionevole; che all'accoglimento dei ricorsi si oppongono il Consiglio di Stato, il Dipartimento del territorio ed il Municipio di __________, mentre i privati si avversano vicendevolmente, postulando la reiezione delle rispettive impugnative; Considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività delle impugnative sono incontestabilmente date dagli art. 21 e 45 LE, rispettivamente 43 e 46 PAmm; che i ricorsi sono dunque ricevibili in ordine; che date le circostanze le impugnative possono essere evase con un unico giudizio (art. 51 PAmm), senza istruttoria (art. 18 PAmm); che oggetto della presente vertenza è l'ordine di ripristino 19 giugno 1995 impartito dal Dipartimento del Territorio a __________ e __________ in relazione ad abusi edilizi posti in essere sulla loro proprietà; che per motivi e fini diametralmente opposti il provvedimento è stato impugnato davanti al Consiglio di Stato tanto dai proprietari gravati, quanto dal vicino __________; che con il giudizio qui impugnato da entrambe le parti il Consiglio di Stato ha evaso soltanto il ricorso dei primi; che, statuendo unicamente sul ricorso inoltratogli dai proprietari ed omettendo di evadere con lo stesso giudizio anche il ricorso presentato dal vicino opponente, il Consiglio di Stato è incorso in un diniego di giustizia in danno di quest'ultimo, mettendosi nel contempo nella condizione di non potersi più liberamente pronunciare sull'impugnativa inoltrata dallo stesso; che per non incorrere nello stesso errore questo tribunale non può dal canto suo evadere il ricorso inoltrato dai coniugi __________ contro la predetta risoluzione governativa sintanto che il Consiglio di Stato non ha statuito sul ricorso inoltrato da __________, tuttora pendente davanti ad esso; che in tali circostanze appare inevitabile accogliere il ricorso inoltrato da __________, annullando la decisione governativa impugnata e rinviando gli atti all'istanza inferiore, affinchè renda un nuovo giudizio che evada entrambi i gravami ad essa presentati dalle parti in lite contro la decisione 19 giugno 1995 del Dipartimento del Territorio; che il ricorso di __________ e __________ beneficiando dell'accoglimento dell'impugnativa inoltrata dal vicino va evaso a'sensi dei considerandi; che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili; visti gli art. 4 Cost; 21, 45, 51 LE; 3, 18, 28, 31, 45, 46, 55, 60 e 61 65 PAmm, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso di __________ è accolto. §.  Di conseguenza: 1.1. la decisione 29 novembre 1995 del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinchè renda un nuovo giudizio come ai considerandi.

2.   Il ricorso di __________ e __________ è evaso come ai considerandi.

3.   Non si preleva tassa di giudizio.

4.   Non si assegnano ripetibili.

5.   Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario