Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 cpv. 1 RLE: in altre parole, essi consentono una conveniente conoscenza
delle caratteristiche dell'opera prevista (RDAT II-1991 N. 39 consid. 2c ed h).
Né, del resto, i ricorrenti si sono premurati di sostanziare questa censura,
tranne che per quanto concerne l'altezza del muretto che collega i nuovi fabbricati,
sormontato da una pensilina: quel dato é tuttavia (chiaramente) desumibile dai
piani.
4. 4.1. I ricorrenti affermano
indi l'inedificabilità dei fondi interessati dalla domanda di costruzione,
poiché non assegnati ad una zona edificabile dal PR; conclusione rafforzata dal
fatto che il PR non prevede parametri edificatori. Anche questa censura deve
tuttavia essere respinta.
4.2. Com'é noto gli
edifici e le attrezzature pubbliche vengono generalmente previsti e attuati
vuoi attribuendoli alle zone edificabili, orientate in primo luogo
all'edificazione privata, vuoi creando una specifica zona per edifici e/o
attrezzature pubbliche (RDAT I-1991 N. 48 consid. 3a). Il piano delle zone del
PR vigente di __________, ossia quello approvato dal Consiglio di Stato il 18
maggio 1977, si compone di due documenti: il piano di azzonamento e quello
delle altezze. Il primo assegna i fondi edificandi alla zona per edifici
pubblici e privati di interesse pubblico, il secondo fissa per essi un'altezza
massima di ml 13,50. I fondi in discussione sono dunque senz'altro edificabili
(a fini pubblici o di interesse pubblico). Lo dimostra ulteriormente la loro
situazione: trattasi infatti di fondi edificati, a diretto contatto con aree
edificate ed attorniati da zone definite edificabili (a fini privati) dal PR.
Corrobora infine questa conclusione, confermando nel contempo la conformità dei
progetti con la funzione della zona di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a
LPT), il piano delle aree pubbliche e di pubblico interesse (che funge da piano
delle attrezzature ed edifici di interesse pubblico), che annovera quei mappali
tra quelli destinati a scuola ed asili, e più precisamente ginnasio e scuola
media unica.
4.3. L'art. 38 NAPR, che
definisce le finalità del piano delle attrezzature e delle costruzioni di
interesse pubblico, non precisa alcun parametro edilizio che regolamenti
l'edificazione nelle aree riservate a quello scopo. Questo non significa
tuttavia che dette aree risultino inedificabili. E' infatti in primo luogo
necessario ricordare che, come discende dall'applicazione del piano delle
altezze, poco sopra menzionato, l'altezza massima degli edifici che vengono
eretti ai mappali in discussione é di ml 13,50. In secondo luogo tanto il
municipio di __________ quanto il Consiglio di Stato hanno verificato i
progetti alla luce delle
"norme edilizie generali"
,
costituenti la parte terza delle NAPR (art. da 39 a 49 NAPR): norme che
stabiliscono le distanze che le costruzioni devono tenere rispetto ai fondi
confinanti (art. 41 NAPR) ed alle strade (art. 43 NAPR) e che richiedono
altresì il loro inserimento armonioso ed ordinato nell'ambiente (art. 39 cpv. 1
lett. 2 NAPR). Modo di procedere questo che non presta il fianco a censura
alcuna. Questo significa che i soli parametri edificatori alla luce dei quali
il progetto non ha potuto essere esaminato sono costituiti dagli indici di
sfruttamento e di occupazione, i quali - come ha rettamente argomentato il Consiglio
di Stato con riferimento allo __________ (Commentario della legge edilizia, ad
art. 10-11 N. 3) - assolvono però funzione ausiliare rispetto alle altre
prescrizioni edilizie usuali, che nella fattispecie sono tutte date. La loro
assenza non pregiudica pertanto l'edificabilità dei fondi interessati. Ferme queste
premesse é anzi lecito domandarsi, conclusivamente, se il vigente PR di
__________ non adempia già all'obbligo per i comuni di prevedere nelle norme di
attuazione
"le regole particolari sull'utilizzazione ed i parametri
edilizi per ogni singola zona, comprese quelle destinate ad edifici ed
attrezzature pubbliche"
discendente dall'art. 29 cpv. 1 lett. b LALPT:
obbligo che non deve tuttavia essere soddisfatto dal PR vigente, poiché la
LALPT é entrata in vigore il 13 novembre 1990, posteriormente quindi alla sua approvazione.
5. 5.1. I ricorrenti lamentano
quindi una violazione delle norme poste a tutela dell'edificio scolastico
esistente.
5.2. L'art. 18 NAPR,
facente parte delle norme particolari riguardanti il piano del paesaggio (Parte
II A delle NAPR), elenca i monumenti culturali, suddividendoli in
"monumenti
inscritti"
,
"monumenti non inscritti"
e
"altri
monumenti"
. La scuola media 1 (ancora definita quale ginnasio
cantonale), é assegnata alla categoria degli
"altri monumenti"
:
giusta l'art. 18 cpv. 1 lett. c NAPR
"i proprietari di questi beni
hanno l'obbligo di provvedere alla loro conservazione e di astenersi dal farne
uso indecoroso; allo scopo di difenderne la visibilità e la prospettiva, il
municipio può prescrivere speciali distanze e altre norme particolari"
.
Come già avevano avuto modo di spiegare il dipartimento del territorio nel
proprio avviso ed il Consiglio di Stato nella risoluzione impugnata, la scuola
media 1 non é invece tutelata dalla legge per la protezione dei monumenti
storici ed artistici del 15 aprile 1946 (LMS), non essendo stata dichiarata
monumento in applicazione dell'art. 5 della legge stessa. Ad una tale
dichiarazione osta oltretutto già il fatto che il progettista dell'edificio é vivente
(cfr. art. 2 lett. a LMS).
5.3. La salvaguardia di un
monumento culturale facente parte della categoria degli
"altri
monumenti"
ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 lett. c NAPR si manifesta
sotto due forme. La prima consiste nell'obbligo per il proprietario di
provvedere alla sua conservazione e di astenersi dal farne uso indecoroso. La
seconda é costituita dal mandato conferito al municipio di difendere la
visibilità e la prospettiva del monumento, se necessario tramite l'adozione
delle misure che ritiene più adeguate, come ad esempio l'imposizione di
distanze o di altre restrizioni maggiori rispetto a quelle discendenti
dall'ordinamento edilizio. Il primo obiettivo consegnato all'art. 18 cpv. 1
lett. c NAPR coincide alla lettera con quello ancorato all'art. 8 cpv. 1 LMS
per i monumenti contemplati da quella legge. Il secondo é invece ispirato
all'art. 12 LMS, che permette al Consiglio di Stato di stabilire delle zone di
protezione allo scopo di difendere la visibilità e la prospettiva dei monumenti
immobili o di procurare loro un contorno decoroso, entro le quali il
dipartimento può poi prescrivere distanze od altre
"misure
convenienti"
nel caso costruzione; quella disposizione é indi attuata
all'art. 24 RMS, al cui capoverso 1 viene sancito il principio che i monumenti
immobili devono conservare rispettivamente acquistare un contorno decoroso e
tale che non ne turbi o diminuisca la visibilità e la prospettiva. La tutela
della scuola media 1 in quanto monumento culturale ai sensi del diritto comunale
- e pertanto di competenza del municipio - é dunque per più versi analoga a
quella che le verrebbe assicurata dalla legislazione cantonale qualora fosse
dichiarata monumento ai sensi della stessa. In pratica fa difetto, a livello
comunale, il solo divieto di alterazione del monumento senza preventivo
consenso dell'autorità (art. 7 LMS). Merita quindi di essere riportata nel seguito
a titolo informativo, anche perché mette in evidenza i pregi artistici
dell'edificio esistente, il preavviso sulla domanda di costruzione rassegnato
all'intenzione dell'ufficio domande di costruzione dalla commissione cantonale
dei monumenti storici ed artistici il 6 dicembre 1994:
"__________: scuola media 1. Domanda di costruzione
no. __________
Egregi Signori,
la Commissione cantonale dei monumenti storici ed artistici
(__________) ha preso atto del progetto di ampliamento della scuola media 1 di
__________ presentato dal dipartimento delle finanze e dell'economia nel luglio
1994.
Dopo attento esame della documentazione a disposizione e
sentiti alcuni complementi forniti dagli architetti progettisti, la __________
esprime all'unanimità preavviso negativo sulla domanda di costruzione
con le seguenti osservazioni:
1. Il
ginnasio di __________, realizzato dagli architetti __________ e __________ tra
il 1956 e il 1958 e giunto fino ai nostri giorni praticamente integro, è un
edificio di notevole e pregevole valore architettonico. Esso rappresenta una
testimonianza irripetibile di un particolare momento della storia dell'architettura
contemporanea del Cantone e come tale è proponibile per una futura iscrizione
nell'elenco dei monumenti storici ed artistici d'importanza cantonale.
2. Tra
le caratteristiche dell'edificio vanno ricordate, oltre alla cura dei
particolari costruttivi e dei materiali usati, il sapiente e movimentato ritmo
dei tetti a falde e il gioco dei volumi bassi.
Questa
particolare configurazione, a padiglione, è stata voluta proprio per inserire
la scuola ginnasiale in un "parco", ossia in un terreno aperto e
alberato com'è ancora oggi.
3. Il
progetto d'ampliamento a disposizione nega proprio questo principio della
costruzione legata al parco e distrugge le peculiarità sopra descritte. Sia la
tipologia, sia la collocazione (direttamente a contatto con la strada) della prospettata
nuova edificazione stravolgono il carattere dell'edificio esistente immerso nel
parco: i due nuovi blocchi concepiti sottolineano infatti il carattere di
isolato urbano.
4. Il
progetto presentato comprometterebbe pertanto la futura iscrizione del ginnasio
e non può quindi essere accettato dalla __________.
5. Con
queste considerazioni la __________ non intende negare, a priori, la
possibilità di una eventuale aggiunta all'edificio degli anni Cinquanta esistente,
ma tale tematica andrà allora affrontata con premesse e approfondimenti diverse
da quelle attualmente constatabili.
La
__________ resta beninteso a disposizione delle istanze interessate per illustrare
ulteriormente e direttamente la sua posizione.
Vogliate
gradire, egregi signori, i sensi della mia stima.
Per la
__________
ll
Presidente
arch.
__________ "
5.4. In sede di rilascio
della licenza edilizia il municipio di Bellinzona non si é premurato di
verificare la conformità dei progetti dell'ampliamento della scuola con l'art.
18 NAPR, malgrado le precise contestazioni sollevate dagli opponenti in merito.
Il municipio si é infatti limitato ad integrare nella propria decisione
l'avviso dipartimentale, ove veniva spiegato, con riferimento al preavviso
dell'ufficio monumenti storici, che la scuola media 1 non beneficiava della
protezione della LMS. In sede di risposta al ricorso 12 luglio 1995 presentato
dai qui insorgenti, tranne la STAN, innanzi al Consiglio di Stato, esso ha
rinviato al preavviso dell'ufficio monumenti storici, non senza rilevare che la
visibilità e la prospettiva dell'edificio esistente fossero tutelate in misura
adeguata (cfr. risposta 10 agosto 1995, pagina 2 seg., ad 4). Nella risposta al
ricorso della STAN, pure del 12 luglio 1995, il municipio, dopo aver contestato
il fondamento della censura, ha invece soggiunto che l'ampliamento comportava
una certa riduzione della visibilità, per quanto concerneva il corpo di
entrata, e che comunque non poteva essere mantenuta una identica visibilità
dell'edificio esistente (cfr. risposta 10 agosto 1995, pag. 2, ad B). Quel
delicato quanto importante aspetto del procedimento edilizio non ha inoltre
trovato debito ascolto innanzi al Consiglio di Stato, che l'ha esaminato al
considerando 7.3., insieme con l'ossequio dell'art. 39 cpv. 2 NAPR, relativo all'inserimento
armonioso ed ordinato nell'ambiente di nuove costruzioni. Il Consiglio di Stato
ha considerato che le norme appena menzionate, che conferiscono un vasto
margine di apprezzamento al municipio, costituiscono disposizioni analoghe e
complementari rispetto a quelle del DLBN e che la valutazione estetica
effettuata dall'Esecutivo di __________ non appariva insostenibile, in quanto
rispettosa dei valori paesaggistici tutelati dalle predette norme; inoltre che
"
contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, la visibilità e la
prospettiva verso l'edificio scolastico protetto quale monumento culturale sono
state sufficientemente salvaguardate: date le altezze, tutto sommato contenute,
dei nuovi corpi (e ancor più se si considera la funzione di chiaro interesse
pubblico che sono chiamati a svolgere), la visibilità e la prospettiva non ne
risultano per nulla oltraggiate
".
5.5. Il Tribunale ritiene
di doversi scostare dalle conclusioni cui sono addivenuti municipio e Consiglio
di Stato in virtù dei motivi che seguono.
In primo luogo
l'inclusione della scuola media 1 tra i monumenti culturali ai sensi dell'art.
18 cpv. 1 lett. c NAPR persegue delle finalità proprie e specifiche di salvaguardia
del pregio artistico che caratterizza l'edificio esistente. La verifica della
compatibilità dell'ampliamento di quella scuola con gli obiettivi consegnati
nella detta disposizione necessita pertanto di una valutazione distinta ed
indipendente sia da quella - da effettuarsi dal dipartimento - concernente
l'estetica dell'ampliamento, e più precisamente il rispetto del divieto di
deturpazione del paesaggio pittoresco nel quale é previsto (art. 1 lett. d
DLBN, 2 lett. d e 3 lett. d RBN), sia da quella - da esperire da parte del
municipio - riguardante la sua armoniosa integrazione nell'ambiente circostante,
richiesta dall'art. 39 cpv. 2 NAPR.
In secondo luogo il
mandato consegnato al municipio da parte dell'art. 18 cpv. 1 lett. c NAPR
consiste nel difendere la visibilità e la prospettiva dei monumenti culturali
elencati dalla disposizione medesima: quel mandato é tanto chiaro quanto
vincolante da non lasciare alcun margine di decisione all'Esecutivo. Il potere
di apprezzamento che quella norma conferisce al municipio é limitato alle
misure da adottare a tale fine.
Ferme queste premesse il
Tribunale ravvisa nel rilascio della licenza edilizia municipale una violazione
dell'art. 18 cpv. 1 lett. c NAPR. Come già é stato spiegato in ingresso
l'ampliamento della scuola media 1 ha luogo attraverso l'accostamento alle due
estremità del corpo esistente di un nuovo edificio scolastico e di una
palestra: il primo a base quadrata (25,24x23,50), di ml 13,50 di altezza; il
secondo con base rettangolare (27,92x16,43), per un'altezza di ml 7. Ora,
l'ingombro dei detti manufatti appare, già in quanto tale, rilevante, e
pertanto suscettibile di ostacolare la vista degli edifici retrostanti. Questo
accertamento assume però dell'ulteriore importanza nella fattispecie per
svariati motivi. Intanto la scuola media 1 é edificio sostanzialmente concepito
su di un solo piano fuori terra, se si escludono le aule speciali e la
palestra: e questo vale in particolare per il corpo avanzato verso via
Lavizzari, che verrebbe a trovarsi affiancato (ed oscurato) dai due nuovi
edifici. In secondo luogo il nuovo edificio scolastico verrebbe costruito
all'intersezione di via __________ con via __________, lungo l'attuale viale di
accesso alla scuola, proprio davanti alla sua entrata, alla quale verrebbe
collegato tramite il prolungamento della costruzione esistente; la palestra
troverebbe invece posto sul sedime riservato al posteggio di automobili e
biciclette, sempre lungo via __________, lungo il confine con il parco del
grottino ticinese. Trattasi però di ubicazioni importanti (specialmodo la
prima) per poter ammirare l'edificio esistente e che occorre dunque mantenere
per quanto possibile inalterate a quello scopo: la scuola media esistente é
infatti orientata verso via __________ (e dunque verso il centro della città),
lungo il cui tracciato si allinea, prende luce (finestre) e presenta gli
accessi. Da ultimo, com'è é pure noto, i due nuovi fabbricati verrebbero
collegati, lungo il filo esterno, da un muretto alto fino ad un massimo di 1
ml, sul quale poggia - sostenuta da una struttura metallica - una pensilina in
lamiera posta a ml 1,30 ml sopra la sua sommità, a valere quale parcheggio per
150 biciclette. Anche quel manufatto é però suscettibile di ostacolare in una
certa misura il godimento dell'edificio esistente dal rimanente percorso lungo
via __________, non tanto per l'altezza del muro bensì per il disturbo arrecato
dalla pensilina in lamiera. In definitiva e ad una valutazione d'insieme il
Tribunale giunge al solido, rassicurante convincimento che l'attuazione del
progetto così come presentato ostacola in maniera importante le possibilità di
godere della vista dell'edificio esistente, pregiudicando con ciò la visibilità
e prospettiva di quel monumento culturale tutelata dall'art. 18 cpv. 1 lett. c
NAPR. Avallando quest'intervento edilizio il municipio di __________ ed il
Consiglio di Stato hanno dunque violato il diritto (art. 61 PAmm). Invano il
municipio ha genericamente asserito, a suo discarico, che nel caso di nuova
costruzione in prossimità di un monumento culturale non potrà mai essere garantita
la stessa vista del monumento medesimo. Ora, a prescindere dal fatto che l'art.
18 cpv. 1 lett. c NAPR incarica il municipio di intervenire proprio per attenuare
quegli effetti negativi, nel concreto caso non é in discussione una limitazione
marginale, e pertanto affatto sopportabile, bensì sostanziale della visibilità
della scuola media esistente. Le giustificazioni addotte dal Consiglio di Stato
per tutelare le tesi municipali, riferite all'altezza contenuta (in quanto
tale) dei nuovi edifici, appaiono invece inconferenti: non meritano quindi
ulteriore commento.
6. A seguito dell'accoglimento
del ricorso per disattenzione dell'art. 18 cpv. 1 lett. c NAPR viene a cadere
l'esame delle ulteriori censure formulate dai ricorrenti. Il Tribunale annota ad
ogni buon conto che l'esame della contestazione riferita alla costruzione dei
nuovi posteggi avrebbe condotto di tutta evidenza allo stesso risultato. In
effetti il Consiglio di Stato ha negato che la licenza edilizia potesse
estendersi anche ai 34 posteggi per i veicoli, per i quali il municipio aveva
imposto una modifica dell'accesso da via __________ a via __________: ha quindi
riservato allo Stato la facoltà di presentare una domanda di costruzione
riguardante il posteggio ed il relativo accesso. Ora, l'annullamento del permesso
per la parte che riguardava la costruzione dei posteggi implicava
l'annullamento dell'intera licenza edilizia, della quale costituiva un elemento
essenziale. Il Consiglio di Stato non poteva certo limitarsi a riservare allo
Stato la facoltà di presentare in un secondo tempo una domanda di costruzione
separata concernente i posteggi ed il relativo accesso, la sua presentazione ma
soprattutto la sua approvazione non essendo scontata o comunque non differibile
rispetto a quella del progetto di ampliamento dell'edificio scolastico, che -
come é stato spiegato - comporta la soppressione dei posteggi per veicoli
esistenti.
7. Lo Stato, soccombente,
viene sollevato per motivi tecnici dal pagamento di una tassa di giudizio (art.
28 PAmm). Esso non può tuttavia sottrarsi all'obbligo di rifondere delle
ripetibili ai ricorrenti, a valere per entrambe le sedi ricorsuali (art. 31
PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22 LPT, 8, 21 LE, 11 RLE, 18, 28, 31, 46, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Sono di
conseguenza annullate la risoluzione 22 novembre 1995 (n. 6316) del Consiglio
di Stato e la licenza edilizia 27 giugno 1995 del municipio di __________.
2. Non si preleva una tassa di
giudizio. Lo Stato rifonderà ai ricorrenti fr. 2'000.-- per ripetibili.
3. Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.07.1996 52.1995.576 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 15.07.1996 52.1995.576 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 15.07.1996 52.1995.576
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.95.00576 DP 312/95 leo Lugano 15 luglio 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 11 dicembre 1995 di ____________________ ____________________ __________ __________ __________ __________ __________ tutti rappr. da: st.leg. __________ contro la risoluzione 22 novembre 1995 (n. 6316) con cui il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente i ricorsi degli insorgenti avverso la decisione 27 giugno 1995 con cui il municipio di __________ ha rilasciato a favore dello Stato del Cantone Ticino la licenza edilizia per l'ampliamento della scuola media 1 ai mapp. __________ e __________ di quel comune; viste le risposte:
- 18 dicembre 1995 del Dipartimento delle finanze e dell'economia;
- 19 dicembre 1995 del Consiglio di Stato;
- 5 gennaio 1996 del municipio di __________;
- 22 gennaio 1996 del Dipartimento del territorio; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Il 29 luglio 1994 lo Stato del Cantone Ticino, rappresentato dal dipartimento delle finanze e dell'economia, ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione concernente l'ampliamento della scuola media 1 ai mapp. __________ e __________ di quel comune; fondi il primo di proprietà dello Stato ed il secondo della città di __________, che insieme formano una superficie triangolare delimitata da via __________, via __________ e via __________. L'ampliamento é costituito, in primo luogo, dall'erezione di un nuovo edificio scolastico e di una nuova palestra nell'area che separa l'esistente costruzione da via __________. I nuovi edifici verrebbero posti in corrispondenza delle estremità del corpo esistente, ad una distanza di 86,28 ml l'uno dall'altro. Il nuovo edificio scolastico, che costituisce anche il nuovo accesso alla scuola media 1, ha base quadrata (25,24x23,50) e tetto piano; esso si estende su tre piani fuori terra, per un'altezza di ml 13,50. La nuova palestra, con base rettangolare (27,92x16,43), denuncia invece un'altezza di ml 7. I due nuovi fabbricati verrebbero collegati, lungo il filo esterno, da un muretto alto fino ad un massimo di 1 ml, sul quale poggia - sostenuta da una struttura metallica - una pensilina in lamiera posta a ml 1,30 ml sopra la sua sommità, a valere quale parcheggio per 150 biciclette. Il progetto prevede inoltre di adibire l'appartamento per il custode ad uso scolastico ed infine di spostare i parcheggi per veicoli dietro lo stabile, con accesso da via __________, raddoppiandone la capienza (34 posteggi). B. La __________ ed alcuni proprietari di fondi posti nelle immediate vicinanze della scuola media 1 si sono opposti la rilascio della licenza edilizia con motivazioni di vario genere, che saranno illustrate nel seguito. In data 28 febbraio 1995 il dipartimento del territorio ha trasmesso al municipio di __________ l'avviso di sua competenza, favorevole all'approvazione del progetto. Non veniva tuttavia concesso l'esonero dalla costruzione del rifugio della protezione civile, per cui l'avviso obbligava l'istante ad ottenere l'approvazione del relativo progetto tecnico prima dell'inizio dei lavori. Con decisione 27 giugno 1995 quest'ultimo ha a sua volta rilasciato la licenza edilizia allo Stato, respingendo tutte le opposizioni. La licenza obbligava l'istante a realizzare l'accesso ai posteggi per veicoli da via __________ tramite un percorso convenientemente arredato; al riguardo veniva ordinato all'istante di sottoporre al municipio un piano di sistemazione esterna, il quale contemplasse anche la sostituzione degli alberi sacrificati dall'edificazione. C. a) Con gravami 12 luglio 1995 i ricorrenti indicati in ingresso sono insorti contro la decisione municipale anzidetta davanti al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla. Essi hanno denunciato delle carenze formali dei progetti, l'inedificabilità dei fondi interessati dall'intervento, la violazione dell'art. 18 NAPR, che tutela i monumenti culturali, tra i quali figura la scuola media 1, complesso edilizio realizzato negli anni 1956-1958 dall'arch. __________, ed i monumenti naturali, tra i quali é annoverato il parco del grottino ticinese, che insiste a lato del complesso scolastico, al mapp. __________, la disattenzione delle distanze da confine con quest'ultimo fondo e delle linee di arretramento verso le strade comunali (via __________ e via __________), il contrasto del progetto con la tutela della dirimpettaia zona facente capo a via __________, istituita attraverso l'adozione dell'art. 19 bis NAPR, la violazione delle norme di sicurezza stradale, infine l'illegittimità del rinvio della soluzione del problema dei rifugi di protezione civile e dei posteggi.
b) Con risoluzione 22 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente i gravami. Esso ha ritenuto sufficiente l'illustrazione dei progetti risultanti dagli atti annessi alla domanda di costruzione. Ha indi rilevato che i fondi edificandi si trovano nella zona per edifici pubblici e privati di interesse pubblico e che pertanto il prospettato ampliamento della scuola media é conforme alla destinazione di quella zona. L'attività edilizia nella stessa é regolamentata dall'art. 38 NAPR, che comunque non prescrive dei parametri edificatori, ma in ogni caso dalle norme edilizie generali di cui agli art. 39 segg. NAPR: segnatamente dagli art. 39 cpv. 2 (inserimento nell'ambiente), 41 (distanze da confine), 43 (distanze verso aree pubbliche e strade). Per quanto riguarda le altezze fa stato il relativo piano (art. 34 NAPR), che concede per quei fondi un'altezza massima di ml 13,50. Esaminando quindi i progetti alla luce delle norme anzidette il Governo ha rilevato in primo luogo che la facciata sud-ovest della palestra dista soli ml 3 dal mapp. __________, di proprietà del comune di __________, mentre che l'art. 41 NAPR impone l'ossequio di una distanza di ml 4; esso ha pertanto subordinato la licenza edilizia alla condizione che il comune si assuma formalmente la maggior distanza da confine in applicazione dell'art. 41 cpv. 5 NAPR. Tenendo conto che il PR prevede l'allargamento di 2 ml di via __________, il nuovo edificio scolastico verrebbe a trovarsi a soli ml 3,60 da quella strada, mentre che l'art. 43 NAPR impone il rispetto di una distanza di ml 4. Quell'insufficiente arretramento non é tuttavia di nocumento né per l'allargamento della detta strada né per la sicurezza della circolazione; esso non é inoltre contrario all'interesse pubblico. I progetti rispettano inoltre il piano delle altezze. Il Consiglio di Stato ha in seguito negato che l'entrata del complesso scolastico, ricavata dal nuovo edificio, costituisca un pericolo per la sicurezza del traffico ma soprattutto degli utenti della scuola. Ha pure escluso che il dipartimento del territorio ed il municipio di __________ abbiano esercitato in modo scorretto il potere d'apprezzamento loro conferito dal DLBN rispettivamente dagli art. 18 e 39 cpv. 2 NAPR. Richiamandosi all'art. 17 LE il Governo ha indi ammesso il differimento della presentazione dei progetti per il rifugio di protezione civile. Ha per contro negato che la licenza edilizia possa estendersi anche ai posteggi per i veicoli, per i quali il municipio aveva imposto una modifica dell'accesso: ha quindi riservato allo Stato la facoltà di presentare una domanda di costruzione riguardante il posteggio ed il relativo accesso. D. I precitati ricorrenti si sono aggravati contro il giudicato governativo con impugnativa 11 dicembre 1995 davanti a questo Tribunale, al quale hanno domandato di annullarla. Essi ribadiscono ed ampliano le censure già sottoposte all'esame del Consiglio di Stato; chiedono inoltre l'esperimento di un sopralluogo e l'allestimento di una perizia sulla tutela del complesso esistente e sull'estetica dell'aggiunta. Il Consiglio di Stato, il dipartimento delle finanze e dell'economia ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Il dipartimento del territorio ha riconfermato l'avviso 28 febbraio 1995. E. a) Il 4 giugno 1996 ha avuto luogo un'udienza, cui ha fatto seguito un sopralluogo. Delle relative risultanze si dirà, per quanto necessario, nel seguito. In quell'occasione i ricorrenti hanno domandato anche l'allestimento di una perizia in merito alla pericolosità del nuovo accesso alla scuola.
b) Ai ricorrenti ad allo Stato é quindi stato fissato un termine scadente il 12 luglio 1996 per presentare delle osservazioni sulla documentazione acquisita agli atti da parte del Tribunale e sulle emergenze del sopralluogo: osservazioni a valere quali conclusioni nel caso in cui il Tribunale avesse rifiutato di dar seguito all'assunzione delle perizie sollecitate dai ricorrenti. Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale é data (art. 21 cpv. 1 LE). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 8, 21 cpv. 2 LE e, limitatamente alla STAN, il decreto esecutivo che designa le organizzazioni legittimate a fare opposizione ai sensi dell'art. 8 LE del 22 febbraio 1995). Il ricorso é pertanto ricevibile in ordine.
2. 2.1. I ricorrenti chiedono l'allestimento di una perizia sulla tutela del complesso esistente e sull'estetica dell'aggiunta. Apprezzando anticipatamente quell'offerta di prova (art. 18 cpv. 1 PAmm; RDAT I-1995 N. 51 consid. 2a), il Tribunale rinuncia alla sua assunzione. Esso ritiene infatti di disporre di sufficienti elementi ai fini dell'emanazione del proprio giudizio, senza che appaia necessario di ricorrere, a questo scopo, all'ausilio di tecnici della materia; il mandato che i ricorrenti vorrebbero assegnare agli stessi sembrerebbe del resto sconfinare oltre il semplice accertamento dei fatti, per vertere in definitiva sull'applicazione delle norme di diritto di cui essi contestano l'interpretazione fornita dalle istanze inferiori: competenza però quest'ultima che spetta al giudice. 2.2. Il Tribunale non ritiene invece necessario l'allestimento di una perizia concernente la pericolosità del nuovo accesso alla scuola media 1, già per il fatto che - come si vedrà nel seguito - non dovrà prendere posizione su quella censura.
3. I ricorrenti sostengono che i progetti denunciano delle carenze formali. Questa censura deve tuttavia essere respinta. In effetti i progetti presentati con la domanda di costruzione forniscono tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda, come richiede l'art. 11 cpv. 1 RLE: in altre parole, essi consentono una conveniente conoscenza delle caratteristiche dell'opera prevista (RDAT II-1991 N. 39 consid. 2c ed h). Né, del resto, i ricorrenti si sono premurati di sostanziare questa censura, tranne che per quanto concerne l'altezza del muretto che collega i nuovi fabbricati, sormontato da una pensilina: quel dato é tuttavia (chiaramente) desumibile dai piani.
4. 4.1. I ricorrenti affermano indi l'inedificabilità dei fondi interessati dalla domanda di costruzione, poiché non assegnati ad una zona edificabile dal PR; conclusione rafforzata dal fatto che il PR non prevede parametri edificatori. Anche questa censura deve tuttavia essere respinta. 4.2. Com'é noto gli edifici e le attrezzature pubbliche vengono generalmente previsti e attuati vuoi attribuendoli alle zone edificabili, orientate in primo luogo all'edificazione privata, vuoi creando una specifica zona per edifici e/o attrezzature pubbliche (RDAT I-1991 N. 48 consid. 3a). Il piano delle zone del PR vigente di __________, ossia quello approvato dal Consiglio di Stato il 18 maggio 1977, si compone di due documenti: il piano di azzonamento e quello delle altezze. Il primo assegna i fondi edificandi alla zona per edifici pubblici e privati di interesse pubblico, il secondo fissa per essi un'altezza massima di ml 13,50. I fondi in discussione sono dunque senz'altro edificabili (a fini pubblici o di interesse pubblico). Lo dimostra ulteriormente la loro situazione: trattasi infatti di fondi edificati, a diretto contatto con aree edificate ed attorniati da zone definite edificabili (a fini privati) dal PR. Corrobora infine questa conclusione, confermando nel contempo la conformità dei progetti con la funzione della zona di utilizzazione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPT), il piano delle aree pubbliche e di pubblico interesse (che funge da piano delle attrezzature ed edifici di interesse pubblico), che annovera quei mappali tra quelli destinati a scuola ed asili, e più precisamente ginnasio e scuola media unica. 4.3. L'art. 38 NAPR, che definisce le finalità del piano delle attrezzature e delle costruzioni di interesse pubblico, non precisa alcun parametro edilizio che regolamenti l'edificazione nelle aree riservate a quello scopo. Questo non significa tuttavia che dette aree risultino inedificabili. E' infatti in primo luogo necessario ricordare che, come discende dall'applicazione del piano delle altezze, poco sopra menzionato, l'altezza massima degli edifici che vengono eretti ai mappali in discussione é di ml 13,50. In secondo luogo tanto il municipio di __________ quanto il Consiglio di Stato hanno verificato i progetti alla luce delle "norme edilizie generali", costituenti la parte terza delle NAPR (art. da 39 a 49 NAPR): norme che stabiliscono le distanze che le costruzioni devono tenere rispetto ai fondi confinanti (art. 41 NAPR) ed alle strade (art. 43 NAPR) e che richiedono altresì il loro inserimento armonioso ed ordinato nell'ambiente (art. 39 cpv. 1 lett. 2 NAPR). Modo di procedere questo che non presta il fianco a censura alcuna. Questo significa che i soli parametri edificatori alla luce dei quali il progetto non ha potuto essere esaminato sono costituiti dagli indici di sfruttamento e di occupazione, i quali - come ha rettamente argomentato il Consiglio di Stato con riferimento allo __________ (Commentario della legge edilizia, ad art. 10-11 N. 3) - assolvono però funzione ausiliare rispetto alle altre prescrizioni edilizie usuali, che nella fattispecie sono tutte date. La loro assenza non pregiudica pertanto l'edificabilità dei fondi interessati. Ferme queste premesse é anzi lecito domandarsi, conclusivamente, se il vigente PR di __________ non adempia già all'obbligo per i comuni di prevedere nelle norme di attuazione "le regole particolari sull'utilizzazione ed i parametri edilizi per ogni singola zona, comprese quelle destinate ad edifici ed attrezzature pubbliche" discendente dall'art. 29 cpv. 1 lett. b LALPT: obbligo che non deve tuttavia essere soddisfatto dal PR vigente, poiché la LALPT é entrata in vigore il 13 novembre 1990, posteriormente quindi alla sua approvazione.
5. 5.1. I ricorrenti lamentano quindi una violazione delle norme poste a tutela dell'edificio scolastico esistente. 5.2. L'art. 18 NAPR, facente parte delle norme particolari riguardanti il piano del paesaggio (Parte II A delle NAPR), elenca i monumenti culturali, suddividendoli in "monumenti inscritti", "monumenti non inscritti" e "altri monumenti" . La scuola media 1 (ancora definita quale ginnasio cantonale), é assegnata alla categoria degli "altri monumenti" : giusta l'art. 18 cpv. 1 lett. c NAPR "i proprietari di questi beni hanno l'obbligo di provvedere alla loro conservazione e di astenersi dal farne uso indecoroso; allo scopo di difenderne la visibilità e la prospettiva, il municipio può prescrivere speciali distanze e altre norme particolari" . Come già avevano avuto modo di spiegare il dipartimento del territorio nel proprio avviso ed il Consiglio di Stato nella risoluzione impugnata, la scuola media 1 non é invece tutelata dalla legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici del 15 aprile 1946 (LMS), non essendo stata dichiarata monumento in applicazione dell'art. 5 della legge stessa. Ad una tale dichiarazione osta oltretutto già il fatto che il progettista dell'edificio é vivente (cfr. art. 2 lett. a LMS). 5.3. La salvaguardia di un monumento culturale facente parte della categoria degli "altri monumenti" ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 lett. c NAPR si manifesta sotto due forme. La prima consiste nell'obbligo per il proprietario di provvedere alla sua conservazione e di astenersi dal farne uso indecoroso. La seconda é costituita dal mandato conferito al municipio di difendere la visibilità e la prospettiva del monumento, se necessario tramite l'adozione delle misure che ritiene più adeguate, come ad esempio l'imposizione di distanze o di altre restrizioni maggiori rispetto a quelle discendenti dall'ordinamento edilizio. Il primo obiettivo consegnato all'art. 18 cpv. 1 lett. c NAPR coincide alla lettera con quello ancorato all'art. 8 cpv. 1 LMS per i monumenti contemplati da quella legge. Il secondo é invece ispirato all'art. 12 LMS, che permette al Consiglio di Stato di stabilire delle zone di protezione allo scopo di difendere la visibilità e la prospettiva dei monumenti immobili o di procurare loro un contorno decoroso, entro le quali il dipartimento può poi prescrivere distanze od altre "misure convenienti" nel caso costruzione; quella disposizione é indi attuata all'art. 24 RMS, al cui capoverso 1 viene sancito il principio che i monumenti immobili devono conservare rispettivamente acquistare un contorno decoroso e tale che non ne turbi o diminuisca la visibilità e la prospettiva. La tutela della scuola media 1 in quanto monumento culturale ai sensi del diritto comunale
- e pertanto di competenza del municipio - é dunque per più versi analoga a quella che le verrebbe assicurata dalla legislazione cantonale qualora fosse dichiarata monumento ai sensi della stessa. In pratica fa difetto, a livello comunale, il solo divieto di alterazione del monumento senza preventivo consenso dell'autorità (art. 7 LMS). Merita quindi di essere riportata nel seguito a titolo informativo, anche perché mette in evidenza i pregi artistici dell'edificio esistente, il preavviso sulla domanda di costruzione rassegnato all'intenzione dell'ufficio domande di costruzione dalla commissione cantonale dei monumenti storici ed artistici il 6 dicembre 1994: "__________: scuola media 1. Domanda di costruzione no. __________ Egregi Signori, la Commissione cantonale dei monumenti storici ed artistici (__________) ha preso atto del progetto di ampliamento della scuola media 1 di __________ presentato dal dipartimento delle finanze e dell'economia nel luglio 1994. Dopo attento esame della documentazione a disposizione e sentiti alcuni complementi forniti dagli architetti progettisti, la __________ esprime all'unanimità preavviso negativo sulla domanda di costruzione con le seguenti osservazioni:
1. Il ginnasio di __________, realizzato dagli architetti __________ e __________ tra il 1956 e il 1958 e giunto fino ai nostri giorni praticamente integro, è un edificio di notevole e pregevole valore architettonico. Esso rappresenta una testimonianza irripetibile di un particolare momento della storia dell'architettura contemporanea del Cantone e come tale è proponibile per una futura iscrizione nell'elenco dei monumenti storici ed artistici d'importanza cantonale.
2. Tra le caratteristiche dell'edificio vanno ricordate, oltre alla cura dei particolari costruttivi e dei materiali usati, il sapiente e movimentato ritmo dei tetti a falde e il gioco dei volumi bassi. Questa particolare configurazione, a padiglione, è stata voluta proprio per inserire la scuola ginnasiale in un "parco", ossia in un terreno aperto e alberato com'è ancora oggi.
3. Il progetto d'ampliamento a disposizione nega proprio questo principio della costruzione legata al parco e distrugge le peculiarità sopra descritte. Sia la tipologia, sia la collocazione (direttamente a contatto con la strada) della prospettata nuova edificazione stravolgono il carattere dell'edificio esistente immerso nel parco: i due nuovi blocchi concepiti sottolineano infatti il carattere di isolato urbano.
4. Il progetto presentato comprometterebbe pertanto la futura iscrizione del ginnasio e non può quindi essere accettato dalla __________.
5. Con queste considerazioni la __________ non intende negare, a priori, la possibilità di una eventuale aggiunta all'edificio degli anni Cinquanta esistente, ma tale tematica andrà allora affrontata con premesse e approfondimenti diverse da quelle attualmente constatabili. La __________ resta beninteso a disposizione delle istanze interessate per illustrare ulteriormente e direttamente la sua posizione. Vogliate gradire, egregi signori, i sensi della mia stima. Per la __________ ll Presidente arch. __________ " 5.4. In sede di rilascio della licenza edilizia il municipio di Bellinzona non si é premurato di verificare la conformità dei progetti dell'ampliamento della scuola con l'art. 18 NAPR, malgrado le precise contestazioni sollevate dagli opponenti in merito. Il municipio si é infatti limitato ad integrare nella propria decisione l'avviso dipartimentale, ove veniva spiegato, con riferimento al preavviso dell'ufficio monumenti storici, che la scuola media 1 non beneficiava della protezione della LMS. In sede di risposta al ricorso 12 luglio 1995 presentato dai qui insorgenti, tranne la STAN, innanzi al Consiglio di Stato, esso ha rinviato al preavviso dell'ufficio monumenti storici, non senza rilevare che la visibilità e la prospettiva dell'edificio esistente fossero tutelate in misura adeguata (cfr. risposta 10 agosto 1995, pagina 2 seg., ad 4). Nella risposta al ricorso della STAN, pure del 12 luglio 1995, il municipio, dopo aver contestato il fondamento della censura, ha invece soggiunto che l'ampliamento comportava una certa riduzione della visibilità, per quanto concerneva il corpo di entrata, e che comunque non poteva essere mantenuta una identica visibilità dell'edificio esistente (cfr. risposta 10 agosto 1995, pag. 2, ad B). Quel delicato quanto importante aspetto del procedimento edilizio non ha inoltre trovato debito ascolto innanzi al Consiglio di Stato, che l'ha esaminato al considerando 7.3., insieme con l'ossequio dell'art. 39 cpv. 2 NAPR, relativo all'inserimento armonioso ed ordinato nell'ambiente di nuove costruzioni. Il Consiglio di Stato ha considerato che le norme appena menzionate, che conferiscono un vasto margine di apprezzamento al municipio, costituiscono disposizioni analoghe e complementari rispetto a quelle del DLBN e che la valutazione estetica effettuata dall'Esecutivo di __________ non appariva insostenibile, in quanto rispettosa dei valori paesaggistici tutelati dalle predette norme; inoltre che " contrariamente a quanto assumono i ricorrenti, la visibilità e la prospettiva verso l'edificio scolastico protetto quale monumento culturale sono state sufficientemente salvaguardate: date le altezze, tutto sommato contenute, dei nuovi corpi (e ancor più se si considera la funzione di chiaro interesse pubblico che sono chiamati a svolgere), la visibilità e la prospettiva non ne risultano per nulla oltraggiate ". 5.5. Il Tribunale ritiene di doversi scostare dalle conclusioni cui sono addivenuti municipio e Consiglio di Stato in virtù dei motivi che seguono. In primo luogo l'inclusione della scuola media 1 tra i monumenti culturali ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 lett. c NAPR persegue delle finalità proprie e specifiche di salvaguardia del pregio artistico che caratterizza l'edificio esistente. La verifica della compatibilità dell'ampliamento di quella scuola con gli obiettivi consegnati nella detta disposizione necessita pertanto di una valutazione distinta ed indipendente sia da quella - da effettuarsi dal dipartimento - concernente l'estetica dell'ampliamento, e più precisamente il rispetto del divieto di deturpazione del paesaggio pittoresco nel quale é previsto (art. 1 lett. d DLBN, 2 lett. d e 3 lett. d RBN), sia da quella - da esperire da parte del municipio - riguardante la sua armoniosa integrazione nell'ambiente circostante, richiesta dall'art. 39 cpv. 2 NAPR. In secondo luogo il mandato consegnato al municipio da parte dell'art. 18 cpv. 1 lett. c NAPR consiste nel difendere la visibilità e la prospettiva dei monumenti culturali elencati dalla disposizione medesima: quel mandato é tanto chiaro quanto vincolante da non lasciare alcun margine di decisione all'Esecutivo. Il potere di apprezzamento che quella norma conferisce al municipio é limitato alle misure da adottare a tale fine. Ferme queste premesse il Tribunale ravvisa nel rilascio della licenza edilizia municipale una violazione dell'art. 18 cpv. 1 lett. c NAPR. Come già é stato spiegato in ingresso l'ampliamento della scuola media 1 ha luogo attraverso l'accostamento alle due estremità del corpo esistente di un nuovo edificio scolastico e di una palestra: il primo a base quadrata (25,24x23,50), di ml 13,50 di altezza; il secondo con base rettangolare (27,92x16,43), per un'altezza di ml 7. Ora, l'ingombro dei detti manufatti appare, già in quanto tale, rilevante, e pertanto suscettibile di ostacolare la vista degli edifici retrostanti. Questo accertamento assume però dell'ulteriore importanza nella fattispecie per svariati motivi. Intanto la scuola media 1 é edificio sostanzialmente concepito su di un solo piano fuori terra, se si escludono le aule speciali e la palestra: e questo vale in particolare per il corpo avanzato verso via Lavizzari, che verrebbe a trovarsi affiancato (ed oscurato) dai due nuovi edifici. In secondo luogo il nuovo edificio scolastico verrebbe costruito all'intersezione di via __________ con via __________, lungo l'attuale viale di accesso alla scuola, proprio davanti alla sua entrata, alla quale verrebbe collegato tramite il prolungamento della costruzione esistente; la palestra troverebbe invece posto sul sedime riservato al posteggio di automobili e biciclette, sempre lungo via __________, lungo il confine con il parco del grottino ticinese. Trattasi però di ubicazioni importanti (specialmodo la prima) per poter ammirare l'edificio esistente e che occorre dunque mantenere per quanto possibile inalterate a quello scopo: la scuola media esistente é infatti orientata verso via __________ (e dunque verso il centro della città), lungo il cui tracciato si allinea, prende luce (finestre) e presenta gli accessi. Da ultimo, com'è é pure noto, i due nuovi fabbricati verrebbero collegati, lungo il filo esterno, da un muretto alto fino ad un massimo di 1 ml, sul quale poggia - sostenuta da una struttura metallica - una pensilina in lamiera posta a ml 1,30 ml sopra la sua sommità, a valere quale parcheggio per 150 biciclette. Anche quel manufatto é però suscettibile di ostacolare in una certa misura il godimento dell'edificio esistente dal rimanente percorso lungo via __________, non tanto per l'altezza del muro bensì per il disturbo arrecato dalla pensilina in lamiera. In definitiva e ad una valutazione d'insieme il Tribunale giunge al solido, rassicurante convincimento che l'attuazione del progetto così come presentato ostacola in maniera importante le possibilità di godere della vista dell'edificio esistente, pregiudicando con ciò la visibilità e prospettiva di quel monumento culturale tutelata dall'art. 18 cpv. 1 lett. c NAPR. Avallando quest'intervento edilizio il municipio di __________ ed il Consiglio di Stato hanno dunque violato il diritto (art. 61 PAmm). Invano il municipio ha genericamente asserito, a suo discarico, che nel caso di nuova costruzione in prossimità di un monumento culturale non potrà mai essere garantita la stessa vista del monumento medesimo. Ora, a prescindere dal fatto che l'art. 18 cpv. 1 lett. c NAPR incarica il municipio di intervenire proprio per attenuare quegli effetti negativi, nel concreto caso non é in discussione una limitazione marginale, e pertanto affatto sopportabile, bensì sostanziale della visibilità della scuola media esistente. Le giustificazioni addotte dal Consiglio di Stato per tutelare le tesi municipali, riferite all'altezza contenuta (in quanto tale) dei nuovi edifici, appaiono invece inconferenti: non meritano quindi ulteriore commento.
6. A seguito dell'accoglimento del ricorso per disattenzione dell'art. 18 cpv. 1 lett. c NAPR viene a cadere l'esame delle ulteriori censure formulate dai ricorrenti. Il Tribunale annota ad ogni buon conto che l'esame della contestazione riferita alla costruzione dei nuovi posteggi avrebbe condotto di tutta evidenza allo stesso risultato. In effetti il Consiglio di Stato ha negato che la licenza edilizia potesse estendersi anche ai 34 posteggi per i veicoli, per i quali il municipio aveva imposto una modifica dell'accesso da via __________ a via __________: ha quindi riservato allo Stato la facoltà di presentare una domanda di costruzione riguardante il posteggio ed il relativo accesso. Ora, l'annullamento del permesso per la parte che riguardava la costruzione dei posteggi implicava l'annullamento dell'intera licenza edilizia, della quale costituiva un elemento essenziale. Il Consiglio di Stato non poteva certo limitarsi a riservare allo Stato la facoltà di presentare in un secondo tempo una domanda di costruzione separata concernente i posteggi ed il relativo accesso, la sua presentazione ma soprattutto la sua approvazione non essendo scontata o comunque non differibile rispetto a quella del progetto di ampliamento dell'edificio scolastico, che - come é stato spiegato - comporta la soppressione dei posteggi per veicoli esistenti.
7. Lo Stato, soccombente, viene sollevato per motivi tecnici dal pagamento di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Esso non può tuttavia sottrarsi all'obbligo di rifondere delle ripetibili ai ricorrenti, a valere per entrambe le sedi ricorsuali (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 22 LPT, 8, 21 LE, 11 RLE, 18, 28, 31, 46, 61 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. §. Sono di conseguenza annullate la risoluzione 22 novembre 1995 (n. 6316) del Consiglio di Stato e la licenza edilizia 27 giugno 1995 del municipio di __________.
2. Non si preleva una tassa di giudizio. Lo Stato rifonderà ai ricorrenti fr. 2'000.-- per ripetibili.
3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario