Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.11.1995 52.1995.525 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.11.1995 52.1995.525 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.11.1995 52.1995.525
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.95.00525 DP 258/95 leo Lugano 27 novembre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 2 ottobre 1995 di __________ rappr. da: avv. __________ Contro la decisione 19 settembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 5191) che annulla la licenza edilizia 19 luglio 1995 rilasciata dal municipio di __________ all'insorgente per la ristrutturazione del grotto di sua proprietà (part. n. __________ RF); viste le risposte:
- 10 ottobre 1995 del Consiglio di Stato;
- 12 ottobre 1995 del municipio di __________;
- 17 ottobre 1995 del Dipartimento del territorio; esperito un sopralluogo; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto e in diritto che il 15 maggio 1995 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ristrutturare il grotto di sua proprietà situato in località grotti della __________ (part. n. __________ RF); che alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, ritenendo che l'intervento eccedesse i limiti posti dagli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT per il rilascio di permessi di costruzione fuori delle zone edificabili; che il 19 luglio 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, disattendendo l'opposizione dell'autorità cantonale; che con giudizio 19 settembre 1995 il Consiglio di Stato ha annullato il permesso, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal Dipartimento del territorio ed accreditando i motivi d'opposizione fatti valere dall'insorgente; che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il ripristino della licenza annullata; che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del territorio, mentre il municipio di __________ ne ha sollecitato l'accoglimento; che in sede d'istruttoria è emerso che la zona dei grotti della __________ è edificabile ed inclusa nel perimetro del PGC; che l'autorità cantonale ha pertanto aderito al ricorso; che, non essendo applicabile l'ordinamento disciplinante l'attività edilizia fuori delle zone edificabili (art. 24 LPT, 75 LALPT), l'opposizione del Dipartimento del territorio era ingiustificata (art. 7 cpv. 1 LE); che, di conseguenza, infondato appare anche il giudizio governativo impugnato; che la licenza accordata dal municipio di __________ sulla base del diritto autonomo comunale va pertanto ripristinata; che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, mentre le ripetibili vanno addebitate al Cantone; visti gli art. 7, 21 LE; 24 LPT; 75 LALPT; 45 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm, dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 19 settembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 5191) è annullata; 1.2. è ripristinata la licenza edilizia 19 luglio 1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la ristrutturazione del grotto part. n. __________ RFD.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Lo Stato rifonderà fr. 1'000.-- al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario