Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.10.1995 52.1995.506 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 18.10.1995 52.1995.506 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.10.1995 52.1995.506
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.95.00506 DP 238/95 leo Lugano 18 ottobre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretaria: Monica Del Tredici, vicecancelliere statuendo sul ricorso 12 settembre 1995 di __________ __________ rappr. da: avv. __________ contro la decisione 22 agosto 1995 (no. 4296) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa degli insorgenti avverso la decisione 19 aprile 1995 del Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di imposizione della tassa per il finanziamento della propaganda dei prodotti vitivinicoli ticinesi; viste le risposte:
- 20 settembre 1995 del Dipartimento delle finanze e dell'economia;
- 18 settembre 1995 del Consiglio di Stato;
- 5 ottobre 1995 della __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con decisione 19 aprile 1995 il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha respinto l'impugnativa presentata da __________ e __________ avverso la decisione con cui la __________ ha imposto loro il pagamento di una tassa per il finanziamento della propaganda dei prodotti vitivinicoli ticinesi; che in data 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Dipartimento delle finanze e dell'economia respingendo l'impugnativa presentata dai ricorrenti ed indicando nel proprio dispositivo la facoltà d'impugnare il giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo; che avverso tale decisione __________ e __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento con argomenti che non occorre qui riassumere; considerato, in diritto che prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm); che a norma dell'art. 60 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro le decisioni di un dipartimento, di Commissioni speciali e del Consiglio di Stato: il ricorso a questo Tribunale è quindi dato secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (cfr. DTF 9.10.68 in re B., Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 465); che il Decreto esecutivo concernente le tasse per il finanziamento della propaganda dei prodotti vitivinicoli ticinesi non prevede la possibilità di interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; che il fatto che il Consiglio di Stato preveda, nel dispositivo, la possibilità per i soccombenti di appellarsi a questo Tribunale è ininfluente: la competenza, come già ricordato, è stabilita unicamente dalla legge (cfr. DTF 26.9.72 in re B., Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 468); che, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale; che infine, ritenuto che il ricorso è stato determinato dall'erronea indicazione impartita agli insorgenti dal Consiglio di Stato, si giustifica l'abbandono della tassa di giustizia e delle spese (STA 28.11.1972 in re D.); visti gli art. 3, 28, 55, 60 PAmm, dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria