Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.10.1995 52.1995.500 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.10.1995 52.1995.500 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.10.1995 52.1995.500
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.95.00500 DP 228/95 cm Lugano 27 ottobre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 11 settembre 1995 di __________ contro la decisione 22 agosto 1995, no. 4295, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 13 aprile 1995 rilasciata dal municipio di __________ allo Stato del Canton Ticino per arretrare la facciata di uno stabile del nucleo (part. no. __________ RFP); viste le risposte:
- 14 settembre 1995 del Consiglio di Stato;
- 18 settembre 1995 della Sezione degli stabili erariali;
- 21 settembre 1995 del municipio di __________;
- 27 settembre 1995 del Dipartimento del territorio; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 20 settembre 1994 la Sezione Stabili erariali dello Stato ha chiesto al municipio di __________ il permesso di arretrare di circa 60 - 70 cm parte della facciata di uno stabile di sua proprietà situato nel nucleo di __________ (part. no. __________ RFP); che alla domanda si sono opposti diversi cittadini, fra cui l'insorgente, agente "uti civis"; che con decisione 13 aprile 1995 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni; che con giudizio 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta le impugnative inoltrate da due opponenti; che contro il predetto giudizio governativo insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo l'opponente __________ contestando l'intervento dal profilo paesaggistico, dal profilo viario e dal profilo del PR con argomenti che non occorre qui riassumere; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 LE; che l'insorgente, agente unicamente in forza dell'actio popularis, non è per contro legittimato a ricorrere: con novella legislativa entrata in vigore il 15 marzo 1995, l'actio popularis in materia edilizia è infatti stata soppressa; che il difetto di legittimazione attiva non è sanato dal fatto che l'insorgente fosse abilitato ad opporsi al momento in cui la domanda è stata pubblicata: pur costituendo un presupposto processuale, la semplice opposizione non è atta a perpetuare la qualità per agire in giudizio; che, così stando le cose, il ricorso va respinto siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva; che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; Per questi motivi, visti gli art. 8 e 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario