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52.1995.499

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-10-27 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 LPT, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate

autorizzazioni per la costruzione di edifici ed impianti non conformi alla

funzione della zona di utilizzazione soltanto se (cumulativamente) la destinazione

dell'opera esige tale ubicazione (ubicazione vincolata; lett. a) e se non vi si

oppongono interessi preponderanti (lett. b).

3.2. In concreto, è pacifico che la casa d'abitazione dei

ricorrenti sorge fuori della zona edificabile e non è conforme alla funzione

assegnata alla zona di utilizzazione.

Fatta questa premessa, si deve negare che l'autorizzazione in

sanatoria possa essere rilasciata in base all'art. 24 cpv. 1 LPT, riconoscendo

all'edificio lo statuto di costruzione ad ubicazione vincolata. Il piccolo

allevamento di cani che i ricorrenti gestiscono a titolo professionale

(accessorio) accanto alla loro abitazione non permette di annoverarla fra le

costruzioni che esigono un'ubicazione fuori delle zone edificabili a causa

della loro destinazione. Nemmeno i ricorrenti, tutto sommato, pretendono che

l'allevamento di cani debba necessariamente essere affiancato da un insediamento

residenziale. Né giova alle tesi dei ricorrenti richiamarsi al permesso rilasciato

loro nel 1980 dall'autorità cantonale per costruire un edificio abitativo al posto

del vecchio rustico che avevano demolito.

Dal profilo dell'art. 24 cpv. 1 LPT, il ricorso va quindi

senz'altro respinto.

4.   4.1. Riallacciandosi alla

garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni

acquisite, gli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT prevedono nondimeno la possibilità

di autorizzare, una volta tanto ed a titolo eccezionale, interventi minori su

costruzioni esistenti fuori della zona edificabile in contrasto con la funzione

assegnata alla zona di utilizzazione.

Per il diritto federale (art. 24 cpv. 2 LPT), l'intervento

deve essere limitato sia dal profilo quantitativo, sia dal profilo qualitativo.

Non deve insomma alterare in misura significativa l'identità della costruzione

preesistente. Deve inoltre essere compatibile con le importanti esigenze della

pianificazione territoriale.

Dal profilo del diritto cantonale (art. 75 LALPT),

l'intervento deve inoltre risultare necessario per la continuazione

dell'utilizzazione preesistente.

Interventi fondati sugli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT

possono essere autorizzati anche a più riprese. Il risultato complessivo deve

tuttavia rientrare nei limiti succitati.

4.2. Nel caso concreto, l'ampliamento abusivo della

volumetria dello stabile realizzato dai ricorrenti in aggiunta a quello autorizzato

dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni nel 1989 travalica i limiti posti

dagli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT. Già l'aggiunta di due locali di m 6,20 x

3,76 (= mq 23,12) superava infatti il limite del 30 % di aumento fissato dalla

giurisprudenza: l'aggiunta autorizzata comportava infatti un aumento del 40 %

circa della superficie occupata dallo stabile. L'aumento non era inoltre

necessario per la continuazione dell'utilizzazione precedente. Non sono quindi

date le premesse per autorizzare in sanatoria l'ulteriore ampliamento realizzato

abusivamente dai ricorrenti.

La maggior larghezza del locale disponibile a PT (+ 54 cm),

la cantina di m 2,20 x 1,60 e la maggior lunghezza (+ m 2,10) della seconda

camera realizzata al 1. piano integrano di conseguenza una violazione materiale

della legge. Lo stesso dicasi per la tettoia realizzata sul lato W.

Nella misura in cui non eccede le dimensioni autorizzate nel

1989 (m 6,20 x 3,76), non viola per contro il diritto l'uso abitativo del

locale "disponibile" realizzato a PT. L'autorizzazione non precisava

infatti che il locale era disponibile soltanto per usi non abitativi. L'ampia

apertura che collega questo locale all'attiguo soggiorno attesta d'altro canto

che i ricorrenti intendevano destinarlo all'abitazione. Se l'autorizzazione

avesse voluto escludere questa destinazione avrebbe quindi dovuto stabilirlo espressamente

nel permesso accordato.

5.   5.1. Per principio, le

opere edilizie realizzate senza permesso in contrasto con il diritto

sostanziale devono essere demolite o rettificate. Eccezioni a questa regola si

giustificano soltanto in applicazione del principio di proporzionalità, ovvero

quando la violazione appare di minima entità e senza importanza per l'interesse

pubblico.

Nella valutazione dell'entità della violazione e

dell'importanza dell'interesse pubblico l'autorità può tenere debitamente conto

della malafede del costruttore ed adottare un metro di giudizio più severo di

quello applicato ai costruttori in buona fede.

5.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la

demolizione della tettoia e le rettifiche ordinate dal Dipartimento del territorio

(sgombero dei locali abusivi) fossero sproporzionate. Le ha quindi annullate e

sostituite con una sanzione pecuniaria, rinviando gli atti alle istanze

inferiori per il rilascio del permesso in sanatoria.

Anche se non può essere riformato a causa del divieto sancito

dall'art. 65 cpv. 4 PAmm, il giudizio governativo non regge alla critica sotto

diversi aspetti.

Lesivo del diritto è anzitutto il rinvio degli atti alle

istanze inferiori ai fini del rilascio del permesso in sanatoria. La violazione

materiale accertata dallo stesso Consiglio di Stato osta insormontabilmente al

rilascio del permesso. Il fatto che le opere abusive non possano essere

demolite o rettificate per motivi di proporzionalità non giustifica il rilascio

di un permesso in sanatoria.

Parzialmente contrarie al diritto appaiono inoltre le

deduzioni operate dal Consiglio di Stato in merito all'adeguatezza delle misure

di ripristino imposte dal Dipartimento del territorio.

In quanto riferito alla tettoia l'ordine di demolizione non

era di certo eccessivo. Né era tardivo come sostengono i ricorrenti: non si può

invero rimproverare all'autorità cantonale di agire contro il principio della

buona fede per aver ordinato la demolizione otto anni dopo la realizzazione

dell'opera. Non essendosene accorta prima, non v'è stata da parte dell'autorità

alcuna tolleranza che permetta ai ricorrenti di invocare con successo il

principio della buona fede per opporsi alla demolizione.

Nella misura in cui era riferito ai locali realizzati

abusivamente (cantina, sauna e camera al 1. piano) l'ordine di ripristino non

appariva d'altro canto sproporzionato. Rinunciando, nonostante l'evidente

malafede dei ricorrenti, ad esigere la demolizione delle opere in muratura l'autorità

aveva già dato ampia prova di moderazione. Fosse dipeso da questo Tribunale,

sarebbe stata ordinata almeno l'erezione di tavolati che rendessero inagibili

la cantina, la sauna e la parte abusiva della seconda camera realizzata al

primo piano.

Contrarie al diritto appaiono infine anche le deduzioni

operate dal Consiglio di Stato in merito al locale disponibile realizzato a PT.

Considerata la sostanziale legittimità dell'uso abitativo di questo vano, su

questo punto il Governo avrebbe dovuto accogliere il ricorso inoltratogli dai

coniugi __________ contro l'ordine di sgombero impartito loro dal Dipartimento

del territorio.

Avendo tuttavia il Consiglio di Stato optato per la sanzione

pecuniaria prevista dall'art. 44 LE ed essendo questo Tribunale vincolato dal

divieto della reformatio in peius sancito dall'art. 65 cpv. 4 PAmm, occorre

necessariamente verificare la legittimità del provvedimento adottato

dall'istanza inferiore.

6.   6.1. Giusta l'art. 44 LE,

ove la misura del ripristino di opere abusive risulti impossibile o

sproporzionata, il municipio la sostituisce con una sanzione pecuniaria, il cui

ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica

che può derivare al contravventore (costruttore) dell'opera abusiva.

La sanzione dev'essere pronunciata dal municipio, pena la decadenza,

entro un anno dall'accertamento della violazione, e in tutti i casi entro dieci

anni dal compimento dell'opera abusiva: la procedura di ricorso interrompe la

decorrenza dei termini.

6.2. In concreto, la sanzione pecuniaria è stata pronunciata

contemporaneamente all'accertamento giudiziale della violazione materiale posta

in essere dai ricorrenti. Il diritto di infliggerla non è quindi decaduto.

Resta quindi da verificare se sia stata commisurata correttamente.

In sostanza, si tratta di quantificare il vantaggio di natura economica

derivante ai ricorrenti dalle opere realizzate abusivamente.

Il Consiglio di Stato ha considerato che la superficie

abusiva ammontasse a 46.01 e che il vantaggio corrispondesse al valore del

terreno edificabile risparmiato (fr. 210.--/mq con un i.s. di 0.4), dedotte

(proporzionalmente) le spese che i ricorrenti devono ancora sostenere per

allacciare l'edificio alla canalizzazione comunale (fr. 50'340.--).

Anche se opinabile, il metodo applicato è sostenibile. Dato

tuttavia che il locale "disponibile" a PT non è abusivo, la

superficie aggiunta illegittimamente va ridotta da mq 46,01 a mq 20,89

(0,54 x 6,20 x 2 = 6,69; 1,94 x 2,50 = 4,85; 3,74 x 2,50 = 9,35). Parametro,

questo, che applicato al calcolo sviluppato dal Consiglio di Stato porta a

ridurre la sanzione inflitta da fr. 14'568.-- a fr. 6'615.-- (*).

7.   Ferme queste premesse, il

ricorso va quindi parzialmente accolto, riformando il giudizio governativo

impugnato nel senso di ridurre la sanzione pecuniaria da fr. 14'568.-- a fr. 6'615.--.

Dato l'esito, la tassa di giustizia viene compensata con le

ripetibili.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 24 LPT; 75 LALPT; 43, 44, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è parzialmente

accolto.

§.  Di conseguenza, la decisione 22 agosto 1995 del Consiglio di

Stato è riformata nel senso che la sanzione pecuniaria è ridotta da fr. 14'568.--

a fr. 6'615.-- e la tassa di giustizia annullata.

2.   Non si prelevano né tasse,

né spese.

Non si assegnano

ripetibili.

(*)  Correzioni:

bb)    20,89 : 0,4 = mq 52,225

dd)    210 x 52,225 = fr. 10'967.--

ff)      (20,89 x 50'340) : 185.3 = fr. 5'675.--

gg)    (10'967 - 5'675) x 1.25 = fr. 6'615.--

3.   Intimazione

a:

__________

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.11.1995 52.1995.499 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.11.1995 52.1995.499 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.11.1995 52.1995.499

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.95.00499 DP 232/95 leo Lugano 27 ottobre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del Giudice Balerna, astenuto segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  11 settembre 1995 di __________ ed __________ rappr. da: avv. __________ contro la decisione 22 agosto 1995 del Consiglio di Stato (n. 4253) che accoglie parzialmente l'impugnativa inoltrata dagli insorgenti avverso la decisione 17 dicembre 1993 con cui il Dipartimento si è rifiutato di rilasciare loro l'autorizzazione cantonale a costruire per opere edilizie realizzate senza permesso a __________, fuori della zona edificabile; viste le risposte:

-    14 settembre 1995 del Consiglio di Stato;

-    27 settembre 1995 del Municipio di __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   I ricorrenti __________ ed __________ sono comproprietari di una casa d'abitazione monofamiliare situata a __________, in località __________, su un fondo (part. n. __________ RFD) situato fuori della zona edificabile. L'edificio strutturato su due piani di m 6,60 x 8,90 ha potuto essere realizzato grazie all'autorizzazione rilasciata loro dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni (ora Dipartimento del territorio) il 1. febbraio 1980 per sanare l'opera che i ricorrenti stavano abusivamente erigendo al posto di un vecchio rustico. B.   Con decisioni del 24 ottobre e del 7 novembre 1989 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ed il municipio di __________ hanno autorizzato i ricorrenti ad ampliare ulteriormente lo stabile, aggiungendovi a pianterreno un locale denominato "disponibile" di m 3,76 x 6,20 ed al primo piano una camera matrimoniale di eguali dimensioni. Scostandosi dai piani approvati i ricorrenti hanno aumentato le dimensioni dell'ampliamento a m 4,30 (+ m 0,54) x 8,70 (+ m 1,50). A ridosso della facciata W dell'edificio hanno inoltre costruito una tettoia a forma trapezoidale di ca m 5 x 3. C.   Con decisione 17 dicembre 1993 il Dipartimento del territorio ha negato ai ricorrenti l'autorizzazione in sanatoria per l'ampliamento realizzato abusivamente. Con lo stesso provvedimento l'autorità ha inoltre ordinato loro di sgomberare tutti i locali non autorizzati e di demolire la tettoia abusiva. D.   Con giudizio 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato da __________ ed __________ contro la predetta decisione dipartimentale. Ha annullato il provvedimento, l'ha sostituito con una sanzione pecuniaria di fr. 14'568.- ed ha invitato il Dipartimento del territorio ed il municipio di __________ a rilasciare il permesso in sanatoria. Pur considerando che l'ampliamento abusivo eccedesse i limiti posti dagli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT, il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'ordine di ripristino violasse il principio di proporzionalità. E.   Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del permesso in sanatoria. In via subordinata sollecitano una riduzione della sanzione pecuniaria. Secondo i ricorrenti nulla impedirebbe di utilizzare a scopi abitativi il locale "disponibile" realizzato a PT. L'ampliamento abusivo al 1. piano, osservano, sarebbe inoltre insignificante. Lo stesso dicasi per la tettoia. Il termine per ordinare il ripristino sarebbe infine prescritto. Il diritto di infliggere una sanzione pecuniaria sarebbe invece perento, mentre la misura stabilita dal Consiglio di Stato sarebbe comunque sproporzionata. F.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del territorio che non formulano osservazioni. Il municipio di __________ contesta invece partitamente le tesi dei ricorrenti con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti. considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa sono pacifiche (art. 21 e 45 LE; 43 e 46 PAmm). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

2.   Il giudizio può essere reso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dai ricorrenti non appare indispensabile, poiché la situazione dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai documenti di causa.

3.   3.1. Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, fuori delle zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione di edifici ed impianti non conformi alla funzione della zona di utilizzazione soltanto se (cumulativamente) la destinazione dell'opera esige tale ubicazione (ubicazione vincolata; lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). 3.2. In concreto, è pacifico che la casa d'abitazione dei ricorrenti sorge fuori della zona edificabile e non è conforme alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione. Fatta questa premessa, si deve negare che l'autorizzazione in sanatoria possa essere rilasciata in base all'art. 24 cpv. 1 LPT, riconoscendo all'edificio lo statuto di costruzione ad ubicazione vincolata. Il piccolo allevamento di cani che i ricorrenti gestiscono a titolo professionale (accessorio) accanto alla loro abitazione non permette di annoverarla fra le costruzioni che esigono un'ubicazione fuori delle zone edificabili a causa della loro destinazione. Nemmeno i ricorrenti, tutto sommato, pretendono che l'allevamento di cani debba necessariamente essere affiancato da un insediamento residenziale. Né giova alle tesi dei ricorrenti richiamarsi al permesso rilasciato loro nel 1980 dall'autorità cantonale per costruire un edificio abitativo al posto del vecchio rustico che avevano demolito. Dal profilo dell'art. 24 cpv. 1 LPT, il ricorso va quindi senz'altro respinto.

4.   4.1. Riallacciandosi alla garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite, gli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT prevedono nondimeno la possibilità di autorizzare, una volta tanto ed a titolo eccezionale, interventi minori su costruzioni esistenti fuori della zona edificabile in contrasto con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione. Per il diritto federale (art. 24 cpv. 2 LPT), l'intervento deve essere limitato sia dal profilo quantitativo, sia dal profilo qualitativo. Non deve insomma alterare in misura significativa l'identità della costruzione preesistente. Deve inoltre essere compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale. Dal profilo del diritto cantonale (art. 75 LALPT), l'intervento deve inoltre risultare necessario per la continuazione dell'utilizzazione preesistente. Interventi fondati sugli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT possono essere autorizzati anche a più riprese. Il risultato complessivo deve tuttavia rientrare nei limiti succitati. 4.2. Nel caso concreto, l'ampliamento abusivo della volumetria dello stabile realizzato dai ricorrenti in aggiunta a quello autorizzato dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni nel 1989 travalica i limiti posti dagli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT. Già l'aggiunta di due locali di m 6,20 x 3,76 (= mq 23,12) superava infatti il limite del 30 % di aumento fissato dalla giurisprudenza: l'aggiunta autorizzata comportava infatti un aumento del 40 % circa della superficie occupata dallo stabile. L'aumento non era inoltre necessario per la continuazione dell'utilizzazione precedente. Non sono quindi date le premesse per autorizzare in sanatoria l'ulteriore ampliamento realizzato abusivamente dai ricorrenti. La maggior larghezza del locale disponibile a PT (+ 54 cm), la cantina di m 2,20 x 1,60 e la maggior lunghezza (+ m 2,10) della seconda camera realizzata al 1. piano integrano di conseguenza una violazione materiale della legge. Lo stesso dicasi per la tettoia realizzata sul lato W. Nella misura in cui non eccede le dimensioni autorizzate nel 1989 (m 6,20 x 3,76), non viola per contro il diritto l'uso abitativo del locale "disponibile" realizzato a PT. L'autorizzazione non precisava infatti che il locale era disponibile soltanto per usi non abitativi. L'ampia apertura che collega questo locale all'attiguo soggiorno attesta d'altro canto che i ricorrenti intendevano destinarlo all'abitazione. Se l'autorizzazione avesse voluto escludere questa destinazione avrebbe quindi dovuto stabilirlo espressamente nel permesso accordato.

5.   5.1. Per principio, le opere edilizie realizzate senza permesso in contrasto con il diritto sostanziale devono essere demolite o rettificate. Eccezioni a questa regola si giustificano soltanto in applicazione del principio di proporzionalità, ovvero quando la violazione appare di minima entità e senza importanza per l'interesse pubblico. Nella valutazione dell'entità della violazione e dell'importanza dell'interesse pubblico l'autorità può tenere debitamente conto della malafede del costruttore ed adottare un metro di giudizio più severo di quello applicato ai costruttori in buona fede. 5.2. In concreto, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la demolizione della tettoia e le rettifiche ordinate dal Dipartimento del territorio (sgombero dei locali abusivi) fossero sproporzionate. Le ha quindi annullate e sostituite con una sanzione pecuniaria, rinviando gli atti alle istanze inferiori per il rilascio del permesso in sanatoria. Anche se non può essere riformato a causa del divieto sancito dall'art. 65 cpv. 4 PAmm, il giudizio governativo non regge alla critica sotto diversi aspetti. Lesivo del diritto è anzitutto il rinvio degli atti alle istanze inferiori ai fini del rilascio del permesso in sanatoria. La violazione materiale accertata dallo stesso Consiglio di Stato osta insormontabilmente al rilascio del permesso. Il fatto che le opere abusive non possano essere demolite o rettificate per motivi di proporzionalità non giustifica il rilascio di un permesso in sanatoria. Parzialmente contrarie al diritto appaiono inoltre le deduzioni operate dal Consiglio di Stato in merito all'adeguatezza delle misure di ripristino imposte dal Dipartimento del territorio. In quanto riferito alla tettoia l'ordine di demolizione non era di certo eccessivo. Né era tardivo come sostengono i ricorrenti: non si può invero rimproverare all'autorità cantonale di agire contro il principio della buona fede per aver ordinato la demolizione otto anni dopo la realizzazione dell'opera. Non essendosene accorta prima, non v'è stata da parte dell'autorità alcuna tolleranza che permetta ai ricorrenti di invocare con successo il principio della buona fede per opporsi alla demolizione. Nella misura in cui era riferito ai locali realizzati abusivamente (cantina, sauna e camera al 1. piano) l'ordine di ripristino non appariva d'altro canto sproporzionato. Rinunciando, nonostante l'evidente malafede dei ricorrenti, ad esigere la demolizione delle opere in muratura l'autorità aveva già dato ampia prova di moderazione. Fosse dipeso da questo Tribunale, sarebbe stata ordinata almeno l'erezione di tavolati che rendessero inagibili la cantina, la sauna e la parte abusiva della seconda camera realizzata al primo piano. Contrarie al diritto appaiono infine anche le deduzioni operate dal Consiglio di Stato in merito al locale disponibile realizzato a PT. Considerata la sostanziale legittimità dell'uso abitativo di questo vano, su questo punto il Governo avrebbe dovuto accogliere il ricorso inoltratogli dai coniugi __________ contro l'ordine di sgombero impartito loro dal Dipartimento del territorio. Avendo tuttavia il Consiglio di Stato optato per la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 44 LE ed essendo questo Tribunale vincolato dal divieto della reformatio in peius sancito dall'art. 65 cpv. 4 PAmm, occorre necessariamente verificare la legittimità del provvedimento adottato dall'istanza inferiore.

6.   6.1. Giusta l'art. 44 LE, ove la misura del ripristino di opere abusive risulti impossibile o sproporzionata, il municipio la sostituisce con una sanzione pecuniaria, il cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica che può derivare al contravventore (costruttore) dell'opera abusiva. La sanzione dev'essere pronunciata dal municipio, pena la decadenza, entro un anno dall'accertamento della violazione, e in tutti i casi entro dieci anni dal compimento dell'opera abusiva: la procedura di ricorso interrompe la decorrenza dei termini. 6.2. In concreto, la sanzione pecuniaria è stata pronunciata contemporaneamente all'accertamento giudiziale della violazione materiale posta in essere dai ricorrenti. Il diritto di infliggerla non è quindi decaduto. Resta quindi da verificare se sia stata commisurata correttamente. In sostanza, si tratta di quantificare il vantaggio di natura economica derivante ai ricorrenti dalle opere realizzate abusivamente. Il Consiglio di Stato ha considerato che la superficie abusiva ammontasse a 46.01 e che il vantaggio corrispondesse al valore del terreno edificabile risparmiato (fr. 210.--/mq con un i.s. di 0.4), dedotte (proporzionalmente) le spese che i ricorrenti devono ancora sostenere per allacciare l'edificio alla canalizzazione comunale (fr. 50'340.--). Anche se opinabile, il metodo applicato è sostenibile. Dato tuttavia che il locale "disponibile" a PT non è abusivo, la superficie aggiunta illegittimamente va ridotta da mq 46,01 a mq 20,89 (0,54 x 6,20 x 2 = 6,69; 1,94 x 2,50 = 4,85; 3,74 x 2,50 = 9,35). Parametro, questo, che applicato al calcolo sviluppato dal Consiglio di Stato porta a ridurre la sanzione inflitta da fr. 14'568.-- a fr. 6'615.-- (*).

7.   Ferme queste premesse, il ricorso va quindi parzialmente accolto, riformando il giudizio governativo impugnato nel senso di ridurre la sanzione pecuniaria da fr. 14'568.-- a fr. 6'615.--. Dato l'esito, la tassa di giustizia viene compensata con le ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 24 LPT; 75 LALPT; 43, 44, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è parzialmente accolto. §.  Di conseguenza, la decisione 22 agosto 1995 del Consiglio di Stato è riformata nel senso che la sanzione pecuniaria è ridotta da fr. 14'568.-- a fr. 6'615.-- e la tassa di giustizia annullata.

2.   Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili. (*)  Correzioni: bb)    20,89 : 0,4 = mq 52,225 dd)    210 x 52,225 = fr. 10'967.-- ff)      (20,89 x 50'340) : 185.3 = fr. 5'675.-- gg)    (10'967 - 5'675) x 1.25 = fr. 6'615.--

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario