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52.1995.497

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-10-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 48 PAmm applicato per analogia; che, la tassa di giustizia segue la soccombenza; visti gli art. 3, 35, 48 PAmm, dichiara e pronuncia:

1.   L'istanza è respinta.

2.   La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico dell'istante.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario

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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.10.1995 52.1995.497 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.10.1995 52.1995.497 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.10.1995 52.1995.497

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.95.00497 DP 234/95 cm Lugano 3 ottobre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Monica Campana Liebi, vicecancelliere statuendo sull'istanza di revisione 11 settembre 1995 di __________ contro la sentenza 1° settembre 1995 di questo Tribunale; richiamato l'art. 48 PAmm; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che, con sentenza 1° settembre 1995 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso inoltrato da __________ contro la risoluzione 22 agosto 1995 con cui il Consiglio di Stato ha rigettato l'impugnativa inoltrata dallo stesso insorgente avverso la decisione 22 giugno 1995 con cui il Consiglio comunale di __________ ha approvato i conti consuntivi 1994 del comune. che, __________, in sostanza, ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di rivedere il predetto giudizio sulla base dell'art. 172 LOC, contesta inoltre la tassa di giustizia posta a suo carico; considerato, in diritto che la revisione è data: "a)   se l'autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consente;

b)    se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;

c)    se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante;

d)    se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente."; che, negli argomenti addotti dall'istante non è ravvisabile motivo di revisione alcuno; neppure per quel che attiene alla tassa di giustizia che, di conseguenza, l'istanza va respinta in base all'art. 48 PAmm applicato per analogia; che, la tassa di giustizia segue la soccombenza; visti gli art. 3, 35, 48 PAmm, dichiara e pronuncia:

1.   L'istanza è respinta.

2.   La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico dell'istante.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario