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52.1995.492

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-10-02 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.10.1995 52.1995.492 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.10.1995 52.1995.492 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.10.1995 52.1995.492

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.95.00492 DP 223/95 leo Lugano 2 ottobre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sull'istanza di revisione 9 settembre 1995 di __________ contro la sentenza 30 agosto 1995 di questo Tribunale; richiamato l'art. 48 PAmm; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con sentenza 30 agosto 1995 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso inoltrato da __________ contro la risoluzione 5 luglio 1995 con cui il Consiglio di Stato ha rigettato l'impugnativa inoltrata dallo stesso insorgente avverso la decisione 29 maggio 1995 del municipio di __________ attestante la proponibilità del referendum proposto dalla __________ contro il regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti; che, come d'abitudine, __________ ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di rivedere il succitato giudizio sulla base della "dottrina di Eros Ratti, volume 2 cpv. 2 e 3 + art. 188-190 LOC e 70 cpv. 3 LALIA"; contesta inoltre la tassa di giustizia posta a suo carico; considerato, in diritto che la revisione è data: "a)   se l'autorità ha aggiudicato ad una parte più di quanto essa ha domandato o meno di quanto la controparte ha riconosciuto o altra cosa senza che una speciale norma lo consente;

b)    se essa non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie;

c)    se da un procedimento penale risulta che un crimine o un delitto ha influito sulla decisione a pregiudizio dell'istante;

d)    se l'istante, dopo la decisione, è venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti o ha scoperto prove decisive che non aveva potuto fornire, senza sua colpa, nella procedura precedente."; che negli argomenti addotti dall'istante non è ravvisabile alcun motivo di revisione; nemmeno per quel che concerne la tassa di giustizia; che, di conseguenza, l'istanza va respinta in base all'art. 48 PAmm applicato per analogia; che la tassa di giustizia segue la soccombenza; visti gli art. 3, 35, 48 PAmm, dichiara e pronuncia:

1.   L'istanza è respinta.

2.   La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico dell'istante.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario