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52.1995.486

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-09-01 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 01.09.1995 52.1995.486 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 01.09.1995 52.1995.486 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 01.09.1995 52.1995.486

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.95.00486 DP 216/95 cm Lugano 1 settembre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Cinzia Massera statuendo sul ricorso  29 agosto 1995 di __________ Contro la decisione 22 agosto 1995, no. 4330, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 22 giugno 1995 con cui il Consiglio comunale di __________ ha approvato i conti consuntivi 1994 del comune; richiamati gli atti dal Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con decisione 22 giugno 1995 il Consiglio comunale di __________ ha approvato all'unanimità il conto consuntivo 1994 del comune e delle aziende municipalizzate; che con giudizio 22 agosto 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________, che contestava l'operato della commissione della gestione (a suo avviso superficiale) ed eccepiva la mancanza di una revisione esterna; che contro il predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'emanazione di una "sentenza trasparente"; che, in sostanza, l'insorgente riprende e sviluppa le censure sollevate senza successo in prima istanza: · le verifiche della commissione della gestione sarebbero carenti in punto alla voce "imposte"; · i conti andrebbero sottoposti ad un controllo esterno così come deciso dal consiglio comunale il 28 giugno 1994; considerato, in diritto che nella misura in cui nelle domande poste a giudizio dal ricorrente è ravvisabile una richiesta di annullamento della risoluzione governativa impugnata, il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 208 LOC, 43 e 46 PAmm; che l'impugnativa, palesemente infondata, può essere evasa sulla base degli atti, richiamati dal Consiglio di Stato, senza istruttoria (art. 18 PAmm) e senza scambio di allegati (art. 48 PAmm); che le censure sollevate con riferimento all'operato della commissione della gestione sono infondate; la predetta commissione ha esaminato i conti ed ha allestito il rapporto prescritto dall'art. 175 LOC; che, come rettamente rilevato dal Consiglio di Stato con argomenti che questo Tribunale fa propri, nella decisione del Consiglio comunale di approvare i conti sulla base del rapporto della predetta commissione non è ravvisabile alcuna violazione del diritto; che la decisione 28 giugno 1994 del legislativo di __________, volta ad introdurre una verifica esterna non si è ancora tradotta in una modifica del regolamento comunale: anche da questo profilo la risoluzione impugnata regge quindi alle scombiccherate critiche dell'insorgente; che la tassa di giustizia segue la soccombenza; Per questi motivi, visti gli art. 71, 172, 175, 208 LOC; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 400.-- è a carico del ricorrente.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario