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52.1995.480

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-09-08 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 DECIC). Autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate a candidati che si stanno preparando all'esame federale di controllore della combustione (art.

E. 4 cpv. 4 DECIC).

Le infrazioni al DECIC sono perseguite giusta l'art. 8

DLALPA.

In caso di inadempienza grave o ripetuta, il Dipartimento può

inoltre sospendere l'autorizzazione per un periodo fino a due anni oppure

revocarla (art. 12 DECIC).

3.   Nel caso in esame il Dipartimento

del territorio ha ritenuto che le manchevolezze riscontrate nell'attività di

controllore svolta dal ricorrente giustificassero la revoca dell'autorizzazione.

Ha inoltre ritenuto dati i presupposti per dichiarare immediatamente esecutivo

il provvedimento di revoca, negando preventivamente l'effetto sospensivo ad un

eventuale ricorso. Misura cautelare, quest'ultima, che il Presidente del Consiglio

di Stato ha confermato con la risoluzione qui impugnata.

Il diniego preventivo dell'effetto sospensivo del ricorso

configura - come giustamente rileva il Presidente del Governo - un provvedimento

di natura cautelare volto ad evitare che interessi pubblici o privati vengano

irrimediabilmente pregiudicati dai ritardi provocati dalla procedura

d'impugnazione (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ediz. § 25 N. 3 pag.

244; Kölz, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kt. ZH, § 25 N. 10;

TRAM 17.10.1990 in re C. SA). Nel giudizio sulla revoca dell'effetto

sospensivo, l'autorità decidente è chiamata a ponderare gli interessi contrapporti,

stabilendo a quale delle due parti in lite appaia più giustificato far

sopportare gli inconvenienti derivanti dalla durata del procedimento ed i

rischi necessariamente connessi all'incertezza dell'esito finale (cfr. STF

10.4.1981 in re O., in RDAT 1982 N. 40). Nell'ambito di questa valutazione,

l'autorità decidente può tenere debitamente conto del probabile esito della

lite; deve tuttavia evitare di anticipare il giudizio di merito, permettendo

che si instaurino situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente

modificabili. Il giudizio sulla revoca dell'effetto sospensivo, oltre ad essere

d'apparenza, procede in larga misura dal potere discrezionale che la legge riserva

a tal fine all'autorità competente a statuire nel merito. L'autorità di ricorso

chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una decisione statuente su

un'istanza di revoca dell'effetto sospensivo deve quindi in linea di massima

limitarsi a verificare che il provvedimento censurato non violi il diritto (art.

61 LPamm), specie sotto il profilo di un esercizio abusivo del potere di

apprezzamento riservato all'autorità che l'ha adottato (cfr. RDAT 1992 I N. 18

pag. 47 seg.).

4.   In concreto, l'insorgente

rimprovera al Presidente del Governo di essere incorso in una violazione del

diritto sotto il profilo dell'abuso di potere confermando l'immediata

esecutività del provvedimento di revoca dell'autorizzazione di controllore

degli impianti di combustione. Contesta gli addebiti mossigli dall'autorità e nega

che possano comunque giustificare il preventivo diniego dell'effetto

sospensivo.

Le obiezioni sollevate dal ricorrente non possono essere accolte.

Se le manchevolezze rimproverategli dall'autorità fossero soltanto

quelle d'ordine tecnico elencate nel provvedimento di revoca, le tesi difensive

potrebbero, al limite, essere accreditate. L'autorità cantonale addebita

tuttavia al ricorrente, a titolo di accusa principale, di non aver eseguito i

controlli di persona, delegando abusivamente quest'incombenza ai suoi

collaboratori.

L'addebito è particolarmente grave, perché è indice di scarsa

affidabilità non solo dal profilo tecnico, ma anche da quello personale. Il

ricorrente lo contesta asserendo di aver sempre sorvegliato i suoi

collaboratori (cfr. lettera 8.5.1995 alla SEPA), rispettivamente di aver

personalmente seguito tutti i controlli (cfr. ricorso pag. 5 pto 7.1.).

Non pretende comunque di aver personalmente eseguito tutti i controlli,

come impone l'art. 4 cpv. 2 DECIC.

Ora, le verifiche disposte dalla SEPA hanno evidenziato

pesanti momenti di sospetto in ordine all'effettivo coinvolgimento personale

del ricorrente nelle operazioni di controllo degli impianti. Certo è che questi

accertamenti preliminari dovranno essere ulteriormente confermati dall'istruttoria

che il Consiglio di Stato dovrà necessariamente esperire prima di statuire nel

merito del ricorso pendente.

Nell'ambito di un giudizio di apparenza, qual è quello che le

istanze di ricorso sono chiamate a rendere in relazione alla concessione dell'effetto

sospensivo, questi accertamenti consentono nondimeno di valutare negativamente

l'affidabilità dell'insorgente: conclusione, questa, che di fronte al chiaro

interesse pubblico sotteso al controllo degli impianti di combustione legittima

la revoca preventiva dell'effetto sospensivo del ricorso. Contrariamente a

quanto assume l'insorgente, nelle circostanze concrete, l'adozione di

provvedimento cautelare volto ad inibire la continuazione dell'attività di

controllore non procede da un esercizio scorretto del potere d'apprezzamento

che la legge riserva all'autorità amministrativa. Di fronte ad indizi concreti

di inadempienze gravi, in quanto denotanti scarsa affidabilità, il conferimento

dell'immediata esecutività alla decisione di revoca dell'autorizzazione non

appare affatto insostenibile. Pur incidendo in misura ragguardevole nella sfera

degli interessi del ricorrente, esso risulta comunque adeguatamente

ragguagliato all'importanza degli interessi pubblici, che la prosecuzione

dell'attività di controllore metterebbe a repentaglio.

Immune da violazioni del diritto, la decisione del Presidente

del Governo va quindi confermata.

5.   La tassa di giustizia segue

la soccombenza.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 4, 12, DECIC; 3, 18, 21, 47, 60, 61 PAmm,

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr.

500.-- è a carico del ricorrente.

3.   Intimazione

a:

__________

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.09.1995 52.1995.480 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 08.09.1995 52.1995.480 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 08.09.1995 52.1995.480

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.95.00480 DP 209/95 leo Lugano 8 settembre 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  24 agosto 1995 di __________ rappr. da: avv. __________ Contro la decisione 10 agosto 1995 (n. 4196) con cui il Presidente del Consiglio di Stato respinge l'istanza di restituzione dell'effetto sospensivo all'impugnativa inoltrata dall'insorgente al Consiglio di Stato avverso la risoluzione 26 giugno 1995 con cui il Dipartimento del territorio gli ha revocato con effetto immediato l'autorizzazione di controllore di impianti di combustione; vista la risposta 31 agosto 1995 del Presidente del Consiglio di Stato; preso atto che il Dipartimento del territorio non ha presentato osservazioni nel termine assegnato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Il 29 marzo 1983 il Dipartimento dell'ambiente ha rilasciato a __________ il certificato di abilitazione per il controllo degli impianti di combustione (cat. A-L). Il 9 marzo 1988 lo stesso Dipartimento ha revocato l'autorizzazione a causa di inadempienze riscontrate nell'esecuzione dei controlli. Su ricorso di __________ il Consiglio di Stato ha riformato il provvedimento, convertendolo in una sospensione per la durata di due anni. B.   Il 19 gennaio 1995 la SEPA del Dipartimento del territorio ha rimproverato al ricorrente di eseguire i controlli in modo affrettato e di allestire i relativi rapporti in modo disordinato, impreciso e talvolta erroneo. Parallelamente, l'autorità cantonale ha disposto una revisione dei controlli eseguiti dal ricorrente durante gli ultimi mesi del 1994 su impianti situati nel luganese. Fra le varie manchevolezze riscontrate nell'ambito di questa verifica, l'autorità cantonale ha in particolare rilevato che dei 43 impianti presi in considerazione 6 erano stati controllati dal ricorrente, 15 dal ricorrente e da persona non abilitata, 16 da persona non abilitata e 6 da persona non identificata. __________ si è giustificato, asserendo, fra l'altro, di aver sempre sorvegliato i suoi collaboratori: persone, che aveva assunto con il benestare del Dipartimento affinché potessero svolgere la pratica necessaria per sostenere gli esami. C.   Fondandosi sulle risultanze della verifica esperita e sottolineando in particolare che diversi controlli erano stati eseguiti da parte di persone prive della necessaria abilitazione, il 26 giugno 1995 il Dipartimento del territorio ha revocato con effetto immediato l'autorizzazione rilasciata a suo tempo al ricorrente. D.   Contro questo provvedimento __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando, in via provvisionale, il ripristino dell'effetto sospensivo del ricorso, preventivamente tolto dall'autorità dipartimentale. Contemporaneamente ha sollecitato il Presidente del Governo a reinserire il suo nome nell'elenco dei controllori autorizzati, pubblicato nel frattempo dal Dipartimento del territorio (FU n. __________). E.   Con decisione 10 agosto 1995 il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza, confermando l'immediata esecutività della revoca dell'autorizzazione disposta dal Dipartimento del territorio. In sostanza, il Presidente del Governo ha considerato prevalente l'interesse pubblico volto all'esecuzione di controlli ineccepibili. F.   Contro la predetta risoluzione del Presidente del Consiglio di Stato, __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio le richieste respinte dalla precedente istanza. Contestati gli addebiti mossigli dal Dipartimento del territorio in relazione alla qualità dei controlli da lui esperiti, l'insorgente nega che siano dati i presupposti per togliere in via cautelare l'effetto sospensivo al ricorso inoltrato davanti al Consiglio di Stato. A suo avviso, l'interesse pubblico che l'autorità intende tutelare non prevarrebbe sul suo interesse personale a continuare l'attività sinora svolta sino all'emanazione di un giudizio definitivo. G.   All'accoglimento del ricorso si è opposto il Presidente del Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni. Il Dipartimento del territorio non ha invece presentato risposta nel termine assegnatogli. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 6 DLALPA, 11 DE concernente il controllo degli impianti di combustione (DECIC) e 21 cpv. 4 PAmm. La legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date (art. 43 e 46 PAmm). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

2.   Secondo l'art. 4 DECIC le autorità preposte al controllo degli impianti di combustione provvedono direttamente ai loro incombenti o ne affidano l'esecuzione a terzi. I controlli, soggiunge l'art. 4 cpv. 2 DECIC, possono essere eseguiti unicamente da persone autorizzate dal Dipartimento. L'autorizzazione è personale e viene rilasciata a chi è in possesso dell'attestato federale di controllore della combustione (art. 4 cpv. 3 DECIC). Autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate a candidati che si stanno preparando all'esame federale di controllore della combustione (art. 4 cpv. 4 DECIC). Le infrazioni al DECIC sono perseguite giusta l'art. 8 DLALPA. In caso di inadempienza grave o ripetuta, il Dipartimento può inoltre sospendere l'autorizzazione per un periodo fino a due anni oppure revocarla (art. 12 DECIC).

3.   Nel caso in esame il Dipartimento del territorio ha ritenuto che le manchevolezze riscontrate nell'attività di controllore svolta dal ricorrente giustificassero la revoca dell'autorizzazione. Ha inoltre ritenuto dati i presupposti per dichiarare immediatamente esecutivo il provvedimento di revoca, negando preventivamente l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. Misura cautelare, quest'ultima, che il Presidente del Consiglio di Stato ha confermato con la risoluzione qui impugnata. Il diniego preventivo dell'effetto sospensivo del ricorso configura - come giustamente rileva il Presidente del Governo - un provvedimento di natura cautelare volto ad evitare che interessi pubblici o privati vengano irrimediabilmente pregiudicati dai ritardi provocati dalla procedura d'impugnazione (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ediz. § 25 N. 3 pag. 244; Kölz, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kt. ZH, § 25 N. 10; TRAM 17.10.1990 in re C. SA). Nel giudizio sulla revoca dell'effetto sospensivo, l'autorità decidente è chiamata a ponderare gli interessi contrapporti, stabilendo a quale delle due parti in lite appaia più giustificato far sopportare gli inconvenienti derivanti dalla durata del procedimento ed i rischi necessariamente connessi all'incertezza dell'esito finale (cfr. STF 10.4.1981 in re O., in RDAT 1982 N. 40). Nell'ambito di questa valutazione, l'autorità decidente può tenere debitamente conto del probabile esito della lite; deve tuttavia evitare di anticipare il giudizio di merito, permettendo che si instaurino situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili. Il giudizio sulla revoca dell'effetto sospensivo, oltre ad essere d'apparenza, procede in larga misura dal potere discrezionale che la legge riserva a tal fine all'autorità competente a statuire nel merito. L'autorità di ricorso chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una decisione statuente su un'istanza di revoca dell'effetto sospensivo deve quindi in linea di massima limitarsi a verificare che il provvedimento censurato non violi il diritto (art. 61 LPamm), specie sotto il profilo di un esercizio abusivo del potere di apprezzamento riservato all'autorità che l'ha adottato (cfr. RDAT 1992 I N. 18 pag. 47 seg.).

4.   In concreto, l'insorgente rimprovera al Presidente del Governo di essere incorso in una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere confermando l'immediata esecutività del provvedimento di revoca dell'autorizzazione di controllore degli impianti di combustione. Contesta gli addebiti mossigli dall'autorità e nega che possano comunque giustificare il preventivo diniego dell'effetto sospensivo. Le obiezioni sollevate dal ricorrente non possono essere accolte. Se le manchevolezze rimproverategli dall'autorità fossero soltanto quelle d'ordine tecnico elencate nel provvedimento di revoca, le tesi difensive potrebbero, al limite, essere accreditate. L'autorità cantonale addebita tuttavia al ricorrente, a titolo di accusa principale, di non aver eseguito i controlli di persona, delegando abusivamente quest'incombenza ai suoi collaboratori. L'addebito è particolarmente grave, perché è indice di scarsa affidabilità non solo dal profilo tecnico, ma anche da quello personale. Il ricorrente lo contesta asserendo di aver sempre sorvegliato i suoi collaboratori (cfr. lettera 8.5.1995 alla SEPA), rispettivamente di aver personalmente seguito tutti i controlli (cfr. ricorso pag. 5 pto 7.1.). Non pretende comunque di aver personalmente eseguito tutti i controlli, come impone l'art. 4 cpv. 2 DECIC. Ora, le verifiche disposte dalla SEPA hanno evidenziato pesanti momenti di sospetto in ordine all'effettivo coinvolgimento personale del ricorrente nelle operazioni di controllo degli impianti. Certo è che questi accertamenti preliminari dovranno essere ulteriormente confermati dall'istruttoria che il Consiglio di Stato dovrà necessariamente esperire prima di statuire nel merito del ricorso pendente. Nell'ambito di un giudizio di apparenza, qual è quello che le istanze di ricorso sono chiamate a rendere in relazione alla concessione dell'effetto sospensivo, questi accertamenti consentono nondimeno di valutare negativamente l'affidabilità dell'insorgente: conclusione, questa, che di fronte al chiaro interesse pubblico sotteso al controllo degli impianti di combustione legittima la revoca preventiva dell'effetto sospensivo del ricorso. Contrariamente a quanto assume l'insorgente, nelle circostanze concrete, l'adozione di provvedimento cautelare volto ad inibire la continuazione dell'attività di controllore non procede da un esercizio scorretto del potere d'apprezzamento che la legge riserva all'autorità amministrativa. Di fronte ad indizi concreti di inadempienze gravi, in quanto denotanti scarsa affidabilità, il conferimento dell'immediata esecutività alla decisione di revoca dell'autorizzazione non appare affatto insostenibile. Pur incidendo in misura ragguardevole nella sfera degli interessi del ricorrente, esso risulta comunque adeguatamente ragguagliato all'importanza degli interessi pubblici, che la prosecuzione dell'attività di controllore metterebbe a repentaglio. Immune da violazioni del diritto, la decisione del Presidente del Governo va quindi confermata.

5.   La tassa di giustizia segue la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 4, 12, DECIC; 3, 18, 21, 47, 60, 61 PAmm, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico del ricorrente.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario