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Incarto n.52.95.00425DP 234/91
leo
Lugano
15 febbraio 1996
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 maggio 1991 di
Parrocchia di __________
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione 9 aprile 1991 (n. 2866) del Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa presentata dalla __________;
avverso la risoluzione del Consiglio parrocchiale di __________ relativa al prelievo di un'imposta parrocchiale per l'anno 1989 di fr. 2'318.--;
preso atto della comunicazione 17 gennaio 1996 con cui la Parrocchia di __________, richiamate le modifiche legislative intervenute nel frattempo, dichiara di recedere dall'impugnativa;
ritenuto che il patrocinatore della resistente, con lettera 3 giugno 1991, ha dichiarato che la società suddetta è stata liquidata e radiata, non si giustifica pertanto la corresponsione di un'indennità per ripetibili;
visti gli art. 272 vLT; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
decreta:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario