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52.1995.391

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-06-04 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 47 cpv. 1 LPamm). Anche in questa sede l'oggetto del contendere si concentra

sulla sola clausola accessoria riferita all'obbligo di demolire la gronda in

muratura sporgente lungo la facciata S dell'edificio.

Posta questa prima premessa e ritenuto come gli interventi

non contestati siano stati nel frattempo portati a compimento, appare evidente

che il Municipio non aveva ragioni di sorta per imporre ai beneficiari della

licenza una sospensione dei lavori regolarmente autorizzati. Del tutto prive di

fondamento si avverano pertanto le critiche che i ricorrenti si permettono di

rivolgere in merito all'indirizzo dell'autorità comunale. L'inazione del Municipio

non sta certamente a significare che nessuna norma di diritto pubblico è stata

violata; questa passività è dovuta semplicemente al fatto che la tematica

relativa all'eliminazione della gronda è tuttora sub iudice.

3.   Gli insorgenti intravedono

nella controversa clausola accessoria le connotazioni di un ordine di

demolizione ex art. 43 LE. La tesi, ripresa acriticamente dalle argomentazioni

addotte dal Consiglio di Stato, non può essere condivisa.

Non occorrono infatti particolari disquisizioni per

dimostrare come in realtà il Municipio di __________ abbia semplicemente voluto

inserire nella licenza edilizia rilasciata ai ricorrenti una condizione

particolare sottesa a rendere conforme alle NAPR una domanda di costruzione non

ritenuta tale e quindi altrimenti votata alla reiezione. Certo, la clausola in

discussione prevede la soppressione di un dettaglio architettonico

dell'edificio già esistente, ma in questa particolare imposizione non sono assolutamente

ravvisabili gli estremi della demolizione intesa come provvedimento volto a

ripristinare una situazione di legalità in conseguenza di un abuso edilizio

consistente in una violazione materiale della legge (cfr. art. 43 LE). Una

simile misura potrà essere adottata dall'autorità comunale qualora i ricorrenti

dovessero soccombere in tutte le sedi giudiziali adite sottraendosi poi

all'obbligo di porre interamente in esecuzione quanto contemplato nel permesso

di costruzione 29 novembre 1994.

4.   Fatte queste puntualizzazioni

al fine di inquadrare in modo giuridicamente corretto la problematica dedotta

in giudizio, occorre ora valutare la legittimità della clausola accessoria

imposta dal Municipio nell'intento di rendere conforme all'art. 27 NAPR la

domanda di costruzione presentatagli dai ricorrenti. In effetti, come annota

giustamente il Consiglio di Stato, un permesso può essere subordinato a

clausole accessorie in quanto abbiano un fondamento legale, rientrino nello

scopo perseguito dalla legge, vi sia una connessione con l'oggetto e rispettino

il principio di proporzionalità (Scolari, Commentario della legge edilizia, N.

8 ad art. 44 e rinvii).

4.1. Giusta l'art. 27 NAPR

"nella zona del nucleo

storico le nuove costruzioni, le ricostruzioni, le trasformazioni e i riattamenti

devono essere eseguiti rispettando le caratteristiche degli edifici esistenti.

Le caratteristiche architettoniche, i volumi e le altezze delle costruzioni devono

rispettare quelle degli edifici esistenti".

Scopo della norma è evidentemente quello di salvaguardare

l'identità del nucleo tradizionale vietando interventi che si discostino dalle

caratteristiche architettoniche e volumetriche degli edifici esistenti.

Nell'evenienza concreta, i proprietari del mapp. __________

hanno chiesto di sopraelevare la loro abitazione senza tuttavia rimuovere la

gronda che un tempo ornava il margine del tetto.

In seguito alla sopraelevazione del tetto, il vecchio

cornicione è venuto a trovarsi ad una quota di circa 2 m inferiore rispetto

alla nuova gronda. Così come si presenta ai nostri giorni (cfr. fotografie agli

atti), la sporgenza non rispetta certamente la tipologia delle costruzioni

esistenti, discostandosi in maniera evidente dalle caratteristiche architettoniche

del nucleo.

Per quanto opinabili possano apparire agli occhi degli

insorgenti, le valutazioni negative operate dal Municipio di __________ in

ordine alla possibilità di mantenere la gronda a 2 ml dal limite del nuovo

tetto appaiono ineccepibili; dal profilo estetico, architettonico e funzionale

la conservazione del cornicione nella posizione auspicata dai ricorrenti si

avvera del tutto inammissibile. Il parere in tal senso espresso anche dalla

Commissione edilizia del Comune di __________ è quanto mai azzeccato e non

pecca certamente d'incoerenza se si pon mente al fatto che l'autorità comunale

aveva parimenti imposto l'eliminazione della (stessa) gronda sulla facciata

dell'edificio contiguo allorquando l'immobile è stato oggetto di una

sopraelevazione.

In quanto conforme agli scopi perseguiti dall'art. 27 NAPR,

la controversa clausola accessoria merita pertanto la più ampia tutela.

4.2. Ad onor del vero ci si potrebbe chiedere se la

condizione decisa dal Municipio presenti una relazione sufficiente con gli

interventi oggetto della licenza edilizia rilasciata agli insorgenti.

In effetti, dal piano allegato alla domanda di costruzione si

può desumere come i proprietari intendessero innalzare il tetto di soli 0.70 ml

verso S e di 1.80 ml verso N, in modo che la nuova copertura avesse facce

simmetriche di identica pendenza. In altre parole, al momento della

presentazione della domanda il fatidico cornicione di gronda si trovava già ad

una distanza di circa 1.30 ml dal limite del tetto allora esistente e questo,

verosimilmente, a causa di un pregresso innalzamento della sola falda rivolta a

S.

Questa circostanza non è tuttavia determinante, poiché la sopraelevazione

del tetto nel frattempo eseguita non ha fatto altro che aggravare in maniera

significativa il contrasto esistente con il diritto materialmente applicabile.

Sotto questo punto di vista, nella fattispecie non si può negare una

connessione sufficientemente stretta tra la condizione dedotta in giudizio e la

materia in cui si situa la licenza edilizia.

4.3. Quanto alla proporzionalità dell'intervento imposto ai

beneficiari del permesso, non v'è chi non veda come l'interesse pubblico al

rispetto delle norme volte a salvaguardare l'identità architettonica del nucleo

prevalga nettamente su quello meramente pecuniario dei privati alla

conservazione di una gronda che in mancanza di un tetto sul quale agganciarsi

non può nemmeno più essere definita tale. Pur tenendo conto dei costi indotti

dalla rimozione del manufatto (costi che i ricorrenti hanno comunque

contribuito ad accrescere omettendo di eseguire il lavoro in contemporanea con

l'innalzamento del tetto), il sacrificio richiesto loro appare invero minimo se

confrontato con l'interesse della collettività alla conservazione dei reali

valori tradizionali del tessuto edilizio storico.

5.   Sulla scorta di quanto

precede il gravame deve essere respinto confermando, seppur con altre

motivazioni, la decisione governativa impugnata.

La tassa di giudizio segue la soccombenza degli insorgenti

(art. 28 LPamm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 21, 43, 46 LE; 27 NAPR di __________; 18, 28, 43, 46 e 47 LPamm,

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr.

800.- (ottocento) è posta a carico dei ricorrenti in solido.

3.   Intimazione

a:

__________

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 04.06.1996 52.1995.391 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 04.06.1996 52.1995.391 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.06.1996 52.1995.391

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.95.00391 DP 143/95 cm Lugano 4 giugno 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  30 maggio 1995 di __________ __________ rappr. da: avv. __________ contro la decisione 9 maggio 1995 (no. 2571) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la condizione di demolire una gronda in muratura contenuta nella licenza edilizia 29 novembre 1994 rilasciata loro dal Municipio di __________ per la sopraelevazione della casa d'abitazione sita al mapp. no. __________ RFD; viste le risposte:

-    7 giugno 1995 del Consiglio di Stato;

-    12 giugno 1995 del Municipio di __________;

-    13 giugno 1995 del Dipartimento del territorio, Sezione della pianificazione urbanistica; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   In data 29 novembre 1994 il Municipio di __________ ha rilasciato a __________ e __________ il permesso di innalzare il tetto della loro casa d'abitazione (mapp. no. __________; zona NS), in modo da formare un nuovo piano mansardato. La licenza edilizia conteneva diverse condizioni particolari, tra cui quella di demolire la gronda in muratura del vecchio tetto sporgente lungo la facciata S dell'edificio. B.   Con giudizio 9 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta condizione, respingendo il ricorso contro di essa interposto dai rilasciatari del permesso. Il Governo ha ritenuto in sostanza che la clausola impugnata, assimilabile ad un ordine di demolizione ex art. 43 LE, meritasse tutela in quanto proporzionata e del tutto immune da violazioni del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere. C.   Avverso la predetta pronunzia governativa i soccombenti insorgono ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento; in via subordinata postulano che il mancato ossequio della controversa clausola accessoria venga punito con un ammonimento ai sensi dell'art. 46 LE. Gli insorgenti annotano innanzi tutto che nelle more ricorsuali i lavori di sopraelevazione del tetto sono stati regolarmente eseguiti senza che l'autorità comunale sia intervenuta a decretarne la sospensione, segno questo che nessuna norma di diritto pubblico è stata violata. Sostengono che la gronda in discussione è sempre esistita e quindi non può essere considerata opera abusiva soggetta a demolizione; d'altra parte, il suo mantenimento non risulterebbe incompatibile con le norme di PR (art. 27 NAPR) volte a salvaguardare le caratteristiche architettoniche esistenti nel nucleo storico. I ricorrenti affermano inoltre che la decisione impugnata viola la garanzia costituzionale della proprietà intesa quale tutela delle istituzioni esistenti; una corretta applicazione dell'art. 39 RLE avrebbe imposto la conservazione della facciata, in quanto il sopralzo ed il conseguente mantenimento della gronda non pregiudica minimamente l'interesse pubblico. Ritengono infine che l'ordine di demolizione sia manifestamente sproporzionato, vuoi perché non esiste un rapporto ragionevole tra il risultato previsto e la restrizione necessaria, vuoi perché non sussiste interesse pubblico alla costosa demolizione della gronda. D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che postula la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione perviene il Municipio di __________, sottolineando in specie come i ricorrenti avrebbero potuto tranquillamente ricostruire il cornicione di gronda all'altezza del nuovo tetto; l'edificio contiguo era d'altronde provvisto dello stesso elemento, poi eliminato al momento della sua ristrutturazione e sopraelevazione avvenuta nel 1993. Il Dipartimento del territorio - vista la natura del contenzioso - si esime invece dal prendere posizione. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva degli insorgenti e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date dagli art. 21 LE, 43 e 46 LPamm. Il gravame è dunque ricevibile in ordine e considerata la natura delle contestazioni poste a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2.   La licenza edilizia 29 novembre 1994 che il Municipio di __________ ha rilasciato ai proprietari del mapp. no. __________ RFD per la sopraelevazione della loro casa d'abitazione è cresciuta in giudicato ad eccezione della terza condizione particolare in essa contenuta, impugnata innanzi al Consiglio di Stato con effetto sospensivo (art. 47 cpv. 1 LPamm). Anche in questa sede l'oggetto del contendere si concentra sulla sola clausola accessoria riferita all'obbligo di demolire la gronda in muratura sporgente lungo la facciata S dell'edificio. Posta questa prima premessa e ritenuto come gli interventi non contestati siano stati nel frattempo portati a compimento, appare evidente che il Municipio non aveva ragioni di sorta per imporre ai beneficiari della licenza una sospensione dei lavori regolarmente autorizzati. Del tutto prive di fondamento si avverano pertanto le critiche che i ricorrenti si permettono di rivolgere in merito all'indirizzo dell'autorità comunale. L'inazione del Municipio non sta certamente a significare che nessuna norma di diritto pubblico è stata violata; questa passività è dovuta semplicemente al fatto che la tematica relativa all'eliminazione della gronda è tuttora sub iudice.

3.   Gli insorgenti intravedono nella controversa clausola accessoria le connotazioni di un ordine di demolizione ex art. 43 LE. La tesi, ripresa acriticamente dalle argomentazioni addotte dal Consiglio di Stato, non può essere condivisa. Non occorrono infatti particolari disquisizioni per dimostrare come in realtà il Municipio di __________ abbia semplicemente voluto inserire nella licenza edilizia rilasciata ai ricorrenti una condizione particolare sottesa a rendere conforme alle NAPR una domanda di costruzione non ritenuta tale e quindi altrimenti votata alla reiezione. Certo, la clausola in discussione prevede la soppressione di un dettaglio architettonico dell'edificio già esistente, ma in questa particolare imposizione non sono assolutamente ravvisabili gli estremi della demolizione intesa come provvedimento volto a ripristinare una situazione di legalità in conseguenza di un abuso edilizio consistente in una violazione materiale della legge (cfr. art. 43 LE). Una simile misura potrà essere adottata dall'autorità comunale qualora i ricorrenti dovessero soccombere in tutte le sedi giudiziali adite sottraendosi poi all'obbligo di porre interamente in esecuzione quanto contemplato nel permesso di costruzione 29 novembre 1994.

4.   Fatte queste puntualizzazioni al fine di inquadrare in modo giuridicamente corretto la problematica dedotta in giudizio, occorre ora valutare la legittimità della clausola accessoria imposta dal Municipio nell'intento di rendere conforme all'art. 27 NAPR la domanda di costruzione presentatagli dai ricorrenti. In effetti, come annota giustamente il Consiglio di Stato, un permesso può essere subordinato a clausole accessorie in quanto abbiano un fondamento legale, rientrino nello scopo perseguito dalla legge, vi sia una connessione con l'oggetto e rispettino il principio di proporzionalità (Scolari, Commentario della legge edilizia, N. 8 ad art. 44 e rinvii). 4.1. Giusta l'art. 27 NAPR "nella zona del nucleo storico le nuove costruzioni, le ricostruzioni, le trasformazioni e i riattamenti devono essere eseguiti rispettando le caratteristiche degli edifici esistenti. Le caratteristiche architettoniche, i volumi e le altezze delle costruzioni devono rispettare quelle degli edifici esistenti". Scopo della norma è evidentemente quello di salvaguardare l'identità del nucleo tradizionale vietando interventi che si discostino dalle caratteristiche architettoniche e volumetriche degli edifici esistenti. Nell'evenienza concreta, i proprietari del mapp. __________ hanno chiesto di sopraelevare la loro abitazione senza tuttavia rimuovere la gronda che un tempo ornava il margine del tetto. In seguito alla sopraelevazione del tetto, il vecchio cornicione è venuto a trovarsi ad una quota di circa 2 m inferiore rispetto alla nuova gronda. Così come si presenta ai nostri giorni (cfr. fotografie agli atti), la sporgenza non rispetta certamente la tipologia delle costruzioni esistenti, discostandosi in maniera evidente dalle caratteristiche architettoniche del nucleo. Per quanto opinabili possano apparire agli occhi degli insorgenti, le valutazioni negative operate dal Municipio di __________ in ordine alla possibilità di mantenere la gronda a 2 ml dal limite del nuovo tetto appaiono ineccepibili; dal profilo estetico, architettonico e funzionale la conservazione del cornicione nella posizione auspicata dai ricorrenti si avvera del tutto inammissibile. Il parere in tal senso espresso anche dalla Commissione edilizia del Comune di __________ è quanto mai azzeccato e non pecca certamente d'incoerenza se si pon mente al fatto che l'autorità comunale aveva parimenti imposto l'eliminazione della (stessa) gronda sulla facciata dell'edificio contiguo allorquando l'immobile è stato oggetto di una sopraelevazione. In quanto conforme agli scopi perseguiti dall'art. 27 NAPR, la controversa clausola accessoria merita pertanto la più ampia tutela. 4.2. Ad onor del vero ci si potrebbe chiedere se la condizione decisa dal Municipio presenti una relazione sufficiente con gli interventi oggetto della licenza edilizia rilasciata agli insorgenti. In effetti, dal piano allegato alla domanda di costruzione si può desumere come i proprietari intendessero innalzare il tetto di soli 0.70 ml verso S e di 1.80 ml verso N, in modo che la nuova copertura avesse facce simmetriche di identica pendenza. In altre parole, al momento della presentazione della domanda il fatidico cornicione di gronda si trovava già ad una distanza di circa 1.30 ml dal limite del tetto allora esistente e questo, verosimilmente, a causa di un pregresso innalzamento della sola falda rivolta a S. Questa circostanza non è tuttavia determinante, poiché la sopraelevazione del tetto nel frattempo eseguita non ha fatto altro che aggravare in maniera significativa il contrasto esistente con il diritto materialmente applicabile. Sotto questo punto di vista, nella fattispecie non si può negare una connessione sufficientemente stretta tra la condizione dedotta in giudizio e la materia in cui si situa la licenza edilizia. 4.3. Quanto alla proporzionalità dell'intervento imposto ai beneficiari del permesso, non v'è chi non veda come l'interesse pubblico al rispetto delle norme volte a salvaguardare l'identità architettonica del nucleo prevalga nettamente su quello meramente pecuniario dei privati alla conservazione di una gronda che in mancanza di un tetto sul quale agganciarsi non può nemmeno più essere definita tale. Pur tenendo conto dei costi indotti dalla rimozione del manufatto (costi che i ricorrenti hanno comunque contribuito ad accrescere omettendo di eseguire il lavoro in contemporanea con l'innalzamento del tetto), il sacrificio richiesto loro appare invero minimo se confrontato con l'interesse della collettività alla conservazione dei reali valori tradizionali del tessuto edilizio storico.

5.   Sulla scorta di quanto precede il gravame deve essere respinto confermando, seppur con altre motivazioni, la decisione governativa impugnata. La tassa di giudizio segue la soccombenza degli insorgenti (art. 28 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 21, 43, 46 LE; 27 NAPR di __________; 18, 28, 43, 46 e 47 LPamm, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- (ottocento) è posta a carico dei ricorrenti in solido.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario