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52.1995.268

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-04-27 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.04.1995 52.1995.268 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.04.1995 52.1995.268 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.04.1995 52.1995.268

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.95.00268 DP 92/95 cm Lugano 27 aprile 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  4 aprile 1995 di __________ contro la decisione 15 marzo 1995, no. 1645, del Consiglio di Stato che revoca l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista ed immobiliare; vista la risposta 20 aprile 1995 letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con decisione 15 marzo 1995 il Consiglio di Stato ha revocato a __________ l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista ed immobiliare; che il provvedimento si fondava sulla mancanza della copertura assicurativa e sull'avvio di numerose procedure esecutive nei suoi confronti (una delle quali sfociata nell'emissione di un ACB di fr. 64'751.-- da parte dell'Ufficio esecuzione e fallimenti di Lugano in data 21 aprile 1993); che contro la predetta decisione governativa __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, subordinatamente la conversione in un semplice provvedimento di sospensione; che a sostegno della sua richiesta l'insorgente allega le difficoltà in cui è venuto a trovarsi in seguito alla crisi economica ed alle sue precarie condizioni di salute; che l'impugnativa è avversata dall'autorità cantonale con argomenti di cui semmai si dirà più avanti; Considerato, in diritto che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 8 bis LFid. e può essere deciso sulla base degli atti con breve motivazione, siccome palesemente privo di fondamento; che giusta l'art. 8 cpv. 1 lett c, d ed f LFid, l'autorizzazione all'esercizio della professione di fiduciario è rilasciata all'istante che: ....

c)   gode di ottima reputazione e garantisce un'attività irreprensibile;

d)  non si trova in stato di insolvenza comprovato da attestati di carenza beni;

f)    ha una copertura per la responsabilità civile; che a norma dell'art. 20 LFid il Consiglio di Stato revoca, su preavviso del Consiglio di Vigilanza, l'autorizzazione all'esercizio quando l'interessato non adempie più le condizioni poste dalla legge; che la mancanza di una copertura assicurativa ed il grave stato di insolvenza in cui versa il ricorrente da oltre un anno bastano da sole a legittimare la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione; che le giustificazioni addotte dal ricorrente (crisi economica, precarie condizioni di salute) non sono tali da far apparire inadeguato o comunque lesivo del diritto il provvedimento censurato; che così stando le cose, non essendo ravvisabile nella decisione impugnata alcuna violazione del diritto, il ricorso va senz'altro respinto siccome manifestamente infondato; che la tassa di giustizia segue la soccombenza; visti gli art. 8, 8a, 20 LFid; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 500.-- (cinquecento) è a carico del ricorrente.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo: Il presidente:                                                            Il segretario: