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Incarto n.52.95.00188
leo
Lugano
15 febbraio 1996
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 aprile 1991 della
__________
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 26 marzo 1991 (n. 2340) del Consiglio di Stato che accoglie l'impugnativa presentata dalla __________ e __________;
avverso la risoluzione del Consiglio parrocchiale di __________ relativa al prelievo di un'imposta parrocchiale per l'anno 1989;
preso atto della comunicazione 17 gennaio 1996 con cui la Parrocchia di __________, richiamate le modifiche legislative intervenute nel frattempo, dichiara di recedere dalle impugnative;
ritenuto che con scritto 23 maggio 1991 la resistente aveva comunicato a questo Tribunale di rinunciare a presente osservazioni con conseguente rinuncia ad opporsi alla tassazione per imposta di culto, non si giustifica pertanto la corresponsione di ripetibili;
visti gli art. 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario