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52.1995.164

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-07-27 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 46 PAmm.

Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 18 PAmm).

2.   Oggetto dell'impugnativa è

la risoluzione 24 agosto 1994 con cui il municipio di __________ ordina

all'insorgente di ridurre il numero di posti a sedere all'interno della

pizzeria e respinge implicitamente la richiesta di autorizzare in sanatoria, dietro

versamento di un contributo sostitutivo, l'aumento attuato abusivamente.

Oggetto del ricorso è quindi un provvedimento di ripristino, che sottintende un

diniego della licenza in sanatoria reso senza esperire la procedura di rilascio

del permesso.

Di per sé l'ordine di ripristino di una situazione conforme

al diritto presuppone l'esistenza di una violazione materiale del diritto edilizio,

non emendabile mediante rilascio di un permesso a posteriore. L'impossibilità

di rilasciare un permesso in sanatoria va per principio accertata nell'ambito

di una procedura ordinaria di rilascio della licenza mancante, che permetta una

verifica completa della legittimità dell'opera abusiva. Da questa regola si può

prescindere in casi particolari, segnatamente quando il proprietario si rifiuta

di avviare la procedura di rilascio del permesso in sanatoria inoltrando la

necessaria domanda di costruzione, quando la violazione materiale è già stata

altrimenti accertata o quando quest'ultima appare chiara ed indiscutibile (cfr.

Mäder, Das Baubewilligungsverfahren nach zürch. Recht; Zürcher Schriften zum

Verfahrensrecht N. 644): presupposti, quest'ultimi, che si verificano nel caso

concreto, ove l'impossibilità di autorizzare un maggior numero di posti a sedere

senza un corrispondente aumento dei posteggi effettivamente disponibili è già

stata accertata nell'ambito delle pregresse procedure di rilascio del permesso.

3.   3.1. Giusta l'art. 24

cpv. 1 NAPR di __________ ogni costruzione dev'essere dotata di un numero di posteggi

per automobili adeguato alla sua destinazione.

I ristoranti ed i bar devono disporre di un posteggio ogni 4

posti a sedere (lett. f).

L'obbligo di realizzare i posteggi prescritti dalla norma in

questione va per principio assolto in natura. Deroghe contro pagamento di un

contributo sostitutivo possono essere accordate soltanto nelle zone del centro

storico o del centro di nuova formazione quando la formazione dei posteggi

risulti impossibile o gli accessi costituiscano un notevole intralcio per la circolazione

stradale.

3.2. In concreto, l'esercizio pubblico della ricorrente è

situato nella zona residenziale artigianale (RAr3) di __________. Non essendo

posta in una delle due zone in cui è data facoltà al municipio di concedere

deroghe all'obbligo sancito dall'art. 14 NAPR, è evidente che non sussistono le

premesse per autorizzare in  sanatoria, dietro versamento di un contributo

sostitutivo, i 78 posti a sedere realizzati in più dei 76 accordati in base ai

19 posteggi predisposti davanti alla pizzeria.

Da questo profilo, il ricorso va quindi senz'altro respinto

siccome infondato.

4.   Invano chiede poi la

ricorrente che l'autorizzazione in sanatoria le venga rilasciata in base al

principio della parità di trattamento nell'illegalità.

Tale principio può essere invocato con successo soltanto quando

si è in presenza di una prassi illegale che l'autorità non intende abbandonare

e quando l'interesse all'attuazione del diritto oggettivo (principio di

legalità dell'amministrazione) non prevale sul principio della parità di

trattamento: presupposti questi che in concreto non appaiono soddisfatti già

perché non è per nulla dimostrata l'esistenza di una prassi contraria al

diritto, dalla quale l'autorità non intende scostarsi.

Anche da questo punto di vista il ricorso va quindi respinto.

5.   Irrilevante ai fini del

presente giudizio è il rinvenimento di ulteriori possibilità di posteggio che

l'insorgente adduce in questa sede per sanare l'illecito rimproveratole.

La questione a sapere se questi ulteriori posteggi permettano

di autorizzare un aumento del numero di posti a sedere va affrontata e risolta

nell'ambito di una regolare procedura di rilascio del permesso di costruzione

che offra anche ad eventuali opponenti l'occasione di esercitare i loro diritti

di difesa.

6.   La tassa di giustizia

segue la soccombenza.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 21, 43 LE; 14 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr.

1'000.-- (mille) è a carico della ricorrente.

3.   Intimazione

a:

__________

Per

il Tribunale cantonale amministrativo:

Il presidente:                                                            Il

segretario:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.07.1995 52.1995.164 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.07.1995 52.1995.164 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.07.1995 52.1995.164

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.95.00164 DP 75/95 cm Lugano 27 luglio 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  13 marzo 1995 di __________ rappr. da: __________ contro la decisione 22 febbraio 1995 del Consiglio di Stato, no. 1092, che respinge le impugnative presentate dall'insorgente avverso le risoluzioni 14 settembre e 29 novembre 1995 del municipio di __________ in tema di contributi sostitutivi per posteggi mancanti; viste le risposte:

-    20 marzo 1995 del Consiglio di Stato;

-    23 marzo 1995 del municipio di __________; preso atto della replica 2 maggio 1995 e della duplica 19 maggio 1995 letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   L'8 luglio 1992 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di trasformare in esercizio pubblico (ristorante / pizzeria) uno stabile situato lungo via __________, in prossimità dello svincolo autostradale (part. no. __________ RFD; zona RAr3). I posteggi necessari ai 132 posti a sedere previsti dal progetto avrebbero dovuto essere realizzati in parte davanti all'esercizio pubblico (5), in parte su un terreno vicino locato da terzi (18) e per il resto su un'area ottenuta in concessione dallo Stato (13). Durante la procedura di rilascio della licenza, il terreno preso in locazione si è reso indisponibile. Analogamente sollecitati dal municipio gli istanti hanno quindi presentato una variante, che prevedeva di ridurre a 76 il numero di posti a sedere, limitando lo spazio a disposizione degli avventori. Il 19 maggio 1993 il municipio di __________ ha accolto la domanda in variante, rilasciando la licenza edilizia per realizzare una pizzeria con 68 posti a sedere e 17 posteggi. Numero di posti e di posteggi che é stato confermato dalla successiva licenza in variante rilasciata il 28 marzo 1994 per modifiche della sistemazione interna. B.   Il 28 aprile 1994 l'autorità comunale ha constatato che nella pizzeria erano stati realizzati 154 posti a sedere invece dei 68 autorizzati. Il 27 aprile ed il 28 maggio 1994 __________ ed __________ hanno chiesto il permesso di aumentare il numero di posti a  sedere versando un contributo sostitutivo per i posteggi mancanti. Con decisione 24 agosto 1994 il municipio di __________ ha ingiunto alla __________ di modificare l'assetto interno dell'esercizio pubblico in modo da ridurre a 76 il numero di posti a sedere (numero corrispondente ai 19 posteggi effettivamente realizzati sul piazzale antistante il ritrovo). Con questo provvedimento l'autorità comunale ha implicitamente respinto la domanda volta ad ottenere il permesso di aumentare il numero di posti a sedere dietro pagamento di un contributo sostitutivo per posteggi mancanti. (cfr. lettera 11.11.95 del municipio di __________ a __________). C.   Contro l'ordine di ridurre il numero di posti a sedere la __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso per aumentare a 200 il numero dei posti a sedere. Con atto del 29 novembre 1994 la stessa società ha inoltre contestato l'implicito rifiuto dell'autorità comunale ad autorizzare l'aumento del numero di posti a sedere dietro pagamento di un contributo sostitutivo. D.   Con giudizio 22 febbraio 1995 il Consiglio di Stato ha respinto entrambe le impugnative. Dopo aver accertato mediante sopralluogo che la situazione del fondo non permetteva alcun aumento del numero di posteggi, il Governo ha rilevato che l'art. 14 NAPR limitava alla zona del centro storico la possibilità di concedere deroghe all'obbligo di realizzare i posteggi prescritti. E.   Contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e ripostulando il rilascio dell'autorizzazione per portare a 200 i posti a sedere della sua pizzeria. In questa sede l'insorgente riprende e sviluppa le censure sollevate senza successo in prima istanza. Sottolinea di aver reperito ulteriori possibilità di posteggio ed evidenzia la disparità di trattamento di cui sarebbe vittima per rapporto ad altri esercenti ai quali sarebbe stata accordata la facoltà di versare un contributo sostitutivo. F.   All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni. Ad identica conclusione è pervenuto il municipio di __________, contestando succintamente le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà più avanti. G.   In sede di replica e di duplica le parti si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e conclusioni. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date dagli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

2.   Oggetto dell'impugnativa è la risoluzione 24 agosto 1994 con cui il municipio di __________ ordina all'insorgente di ridurre il numero di posti a sedere all'interno della pizzeria e respinge implicitamente la richiesta di autorizzare in sanatoria, dietro versamento di un contributo sostitutivo, l'aumento attuato abusivamente. Oggetto del ricorso è quindi un provvedimento di ripristino, che sottintende un diniego della licenza in sanatoria reso senza esperire la procedura di rilascio del permesso. Di per sé l'ordine di ripristino di una situazione conforme al diritto presuppone l'esistenza di una violazione materiale del diritto edilizio, non emendabile mediante rilascio di un permesso a posteriore. L'impossibilità di rilasciare un permesso in sanatoria va per principio accertata nell'ambito di una procedura ordinaria di rilascio della licenza mancante, che permetta una verifica completa della legittimità dell'opera abusiva. Da questa regola si può prescindere in casi particolari, segnatamente quando il proprietario si rifiuta di avviare la procedura di rilascio del permesso in sanatoria inoltrando la necessaria domanda di costruzione, quando la violazione materiale è già stata altrimenti accertata o quando quest'ultima appare chiara ed indiscutibile (cfr. Mäder, Das Baubewilligungsverfahren nach zürch. Recht; Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht N. 644): presupposti, quest'ultimi, che si verificano nel caso concreto, ove l'impossibilità di autorizzare un maggior numero di posti a sedere senza un corrispondente aumento dei posteggi effettivamente disponibili è già stata accertata nell'ambito delle pregresse procedure di rilascio del permesso.

3.   3.1. Giusta l'art. 24 cpv. 1 NAPR di __________ ogni costruzione dev'essere dotata di un numero di posteggi per automobili adeguato alla sua destinazione. I ristoranti ed i bar devono disporre di un posteggio ogni 4 posti a sedere (lett. f). L'obbligo di realizzare i posteggi prescritti dalla norma in questione va per principio assolto in natura. Deroghe contro pagamento di un contributo sostitutivo possono essere accordate soltanto nelle zone del centro storico o del centro di nuova formazione quando la formazione dei posteggi risulti impossibile o gli accessi costituiscano un notevole intralcio per la circolazione stradale. 3.2. In concreto, l'esercizio pubblico della ricorrente è situato nella zona residenziale artigianale (RAr3) di __________. Non essendo posta in una delle due zone in cui è data facoltà al municipio di concedere deroghe all'obbligo sancito dall'art. 14 NAPR, è evidente che non sussistono le premesse per autorizzare in  sanatoria, dietro versamento di un contributo sostitutivo, i 78 posti a sedere realizzati in più dei 76 accordati in base ai 19 posteggi predisposti davanti alla pizzeria. Da questo profilo, il ricorso va quindi senz'altro respinto siccome infondato.

4.   Invano chiede poi la ricorrente che l'autorizzazione in sanatoria le venga rilasciata in base al principio della parità di trattamento nell'illegalità. Tale principio può essere invocato con successo soltanto quando si è in presenza di una prassi illegale che l'autorità non intende abbandonare e quando l'interesse all'attuazione del diritto oggettivo (principio di legalità dell'amministrazione) non prevale sul principio della parità di trattamento: presupposti questi che in concreto non appaiono soddisfatti già perché non è per nulla dimostrata l'esistenza di una prassi contraria al diritto, dalla quale l'autorità non intende scostarsi. Anche da questo punto di vista il ricorso va quindi respinto.

5.   Irrilevante ai fini del presente giudizio è il rinvenimento di ulteriori possibilità di posteggio che l'insorgente adduce in questa sede per sanare l'illecito rimproveratole. La questione a sapere se questi ulteriori posteggi permettano di autorizzare un aumento del numero di posti a sedere va affrontata e risolta nell'ambito di una regolare procedura di rilascio del permesso di costruzione che offra anche ad eventuali opponenti l'occasione di esercitare i loro diritti di difesa.

6.   La tassa di giustizia segue la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 21, 43 LE; 14 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- (mille) è a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo: Il presidente:                                                            Il segretario: