Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.01.1996 52.1995.143 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 26.01.1996 52.1995.143 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.01.1996 52.1995.143
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.95.00143 DP 295/92 cm Lugano 26 gennaio 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 15 settembre 1992 della __________ rappr. da: avv. __________ contro la decisione 26 agosto 1992, no. 6952, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 29 aprile 1991/5 febbraio 1992 con cui il municipio di __________ sospende per due anni la decisione su una domanda di costruzione per l'edificazione di un centro commerciale al mapp. __________ RFD di __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 28 novembre 1990 la __________ ha inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione per l'edificazione di un fabbricato sulla part. __________ RFD di __________; che con decisione 29 aprile 1991 / 5 febbraio 1992 il municipio di __________ ha sospeso l'evasione della domanda giusta l'art. 65 LALPT, ritenendola in contrasto con lo studio pianificatorio in atto; che con giudizio 26 agosto 1992 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'insorgente; che la __________ ha impugnato il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento: in sostanza, l'insorgente nega che siano dati i presupposti per l'applicazione dell'art. 65 LALPT; che con comunicazione 11 gennaio 1993 il patrocinatore del municipio di __________ ha chiesto ed ottenuto la sospensione del procedimento in attesa di una soluzione transattiva fra le parti; considerato, in diritto che il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm; che giusta l'art. 65 LALPT, in mancanza di una zona di pianificazione, il municipio deve sospendere per due anni al massimo la sua decisione quando la domanda di costruzione appare in contrasto con uno studio pianificatorio in atto; che, in concreto, il termine biennale di sospensione è abbondantemente scaduto, per cui il ricorso va stralciato dai ruoli siccome privo d'oggetto; visti gli art. 65 LALPT; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è privo d'oggetto.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario