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52.1995.108

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-03-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo: Il presidente:                                                            Il segretario:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.03.1995 52.1995.108 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.03.1995 52.1995.108 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.03.1995 52.1995.108

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.95.00108 DP 279/94 cm Lugano 3 marzo 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso del 14 settembre 1994 di __________ rappr. dall'avv. __________ contro la decisione 24 agosto 1994, no. 7270 del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 22 giugno 1994 con cui il municipio di __________ gli ordina di allontanare il suo cane lupo dalla casa d'abitazione; viste le risposte:

-    23 settembre 1994 del municipio di __________;

-    4 ottobre 1994 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che __________, gerente del ristorante __________ di __________ ed abitante a __________ è detentore di un cane lupo che tiene con sé sia al domicilio, sia sul lavoro; che a __________ il cane, di indole aggressiva, ha già ucciso un cane, ne ha ferito gravemente un altro ed ha ammazzato un gatto; il caratteraccio dell'animale è inoltre fonte di continua preoccupazione per i vicini; che con decisione 11 marzo 1994 il municipio di __________ ha inflitto a __________ una multa di fr. 300.-- per aver lasciato vagare liberamente il cane, che approfittando dell'occasione aveva aggredito e ferito un altro cane, tenuto al guinzaglio; che con giudizio 25 maggio 1994 il Consiglio di Stato  ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal proprietario; il Governo ha prospettato l'adozione di misure più severe, incluso l'allontanamento, in caso di recidiva; che nemmeno due settimane dopo questo giudizio il cane del ricorrente ha azzannato il cane di __________, ferendolo seriamente; che il 22 giugno 1994 il municipio di __________ ha ordinato a __________ di allontanare il cane entro 10 giorni; che con risoluzione 24 agosto 1994 il Governo ha confermato anche questo provvedimento, respingendo il ricorso contro di esso inoltrato dal proprietario del cane; dei motivi addotti dal Consiglio di Stato si dirà semmai più avanti; che contro questo giudizio __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme al controverso ordine del municipio; che, in sostanza, l'insorgente eccepisce l'esistenza di una base legale e contesta l'adeguatezza del provvedimento; il cane sarebbe sempre custodito; l'ultima aggressione sarebbe da attribuire ad una scusabile distrazione; il cane sarebbe presente a __________ soltanto durante le ore notturne; il porto della museruola costituirebbe una misura sufficiente; che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti; che dagli accertamenti esperiti d'ufficio da questo Tribunale è risultato che il cane è tuttora aggressivo (benché sia stato nel frattempo castrato), che gli inconvenienti denunciati dall'autorità comunale di __________ si verificano anche a __________, sul posto di lavoro del ricorrente, dove tre persone sono state azzannate (almeno una dopo che il Consiglio di Stato aveva reso il giudizio qui impugnato); Considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono incontestabilmente date (art. 208 LOC; 43, 46 PAmm); il ricorso è dunque ricevibile in ordine; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti integrati dalle prove ulteriormente raccolte da questo Tribunale; la perizia sulla pericolosità del cane, chiesta dal ricorrente, non appare indispensabile: l'ispezione dell'animale e le aggressioni a danno di persone emerse in sede d'istruttoria davanti a questo Tribunale forniscono un quadro sufficientemente preciso ed attendibile dei rischi che la detenzione del cane comporta per le persone e per gli altri animali; che giusta l'art. 107 LOC il municipio esercita le funzioni di polizia locale: queste hanno tra l'altro per oggetto il mantenimento dell'ordine e della tranquillità (cfr. lett. a); che la norma in questione si limita a designare, all'interno del comune, l'organo al quale è demandato il compito di tutelare i cosiddetti beni di polizia; non determina né la natura, né la modalità degli interventi ammissibili; il contenuto delle singole misure deve essere stabilito da ulteriori specifiche norme di diritto materiale, oppure - dove queste mancano - dalla cosiddetta clausola generale di polizia: rimedio di natura sussidiaria che, in caso d'urgenza, permette di adottare misure atte a prevenire, rispettivamente ad eliminare pericoli gravi ed immediati per i beni di polizia (RDAT 1990 N 3; 1991 I N 3; 1991 II N. 33; Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung V ed. N 134 B I seg.; Rhinow Krähenmann, ibidem); che con ordinanza 5 maggio 1993, il municipio ha imposto ai detentori di animali di vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi; la prescrizione, accompagnata dalla comminatoria di allontanamento in caso di ripetuta molestia, è soprattutto intesa a tutelare la quiete; nulla impedisce tuttavia di applicarla anche per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri animali; che tanto nella misura in cui si fonda sull'ordinanza precitata, quanto nella misura in cui è sorretto dalla clausola generale di polizia, il controverso ordine di allontanamento regge perfettamente alle critiche dell'insorgente; esso risulta infatti giustificato dall'inderogabile necessità di tutelare l'incolumità delle persone e degli altri animali dai gravi rischi che l'ulteriore detenzione del cane comporta; che il cane del ricorrente non è soltanto fonte di turbative evidenti, ma costituisce anche un pericolo grave, diretto ed incombente per la sicurezza pubblica; lo dimostrano le ripetute aggressioni ai danni di altri animali a __________; lo confermano le aggressioni ai danni di persone a __________; che la misura in contestazione è adeguatamente commisurata alla gravità del pericolo; altri provvedimenti meno incisivi, quali la recinzione del giardino (già attuata), il porto obbligatorio della museruola, il guinzaglio e la castrazione non danno sufficienti garanzie di sicurezza: lo dimostra l'ultima aggressione ai danni del cane di __________ a __________, messa a segno sfuggendo al controllo del ricorrente; lo conferma la recente aggressione ai danni di un operaio del centro __________ di __________, dove pure il cane (già castrato) si è sottratto al controllo del detentore; che, in tali circostanze, l'ordine di allontanamento del cane appare come l'unico rimedio atto ad eliminare la minaccia che la sua detenzione rappresenta per la sicurezza degli abitanti di __________; che, così stando le cose, il ricorso, palesemente infondato, va quindi respinto; che la tassa di giustizia segue la soccombenza; Per questi motivi; visti gli art. 107, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm dichiara e pronuncia:

1.           Il ricorso è respinto.

2.           Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- (mille) sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo: Il presidente:                                                            Il segretario: