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52.1995.1

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-04-27 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 LPT.

La questione va risolta negativamente.

Il necessario requisito dell'ubicazione vincolata non può

essere riconosciuto, già per il solo fatto che non vi é alcun bisogno di

realizzare una discarica di legname in una zona boschiva.

Al deposito ostano inoltre preponderanti interessi pubblici,

quali la conservazione dell'area forestale, la protezione del paesaggio e la

sicurezza pubblica.

I vari servizi dell'amministrazione cantonale ai quali il

Dipartimento aveva sottoposto la fattispecie per un preavviso (cfr. avviso

cantonale del 8 luglio 1994 in atti), si sono espressi contro il mantenimento

della discarica, segnalando, di volta in volta, il pericolo di intasamento del

vicino riale con legname in caso di piogge o nevicate, con conseguente pericolo

per le zone abitate situate a valle (Ufficio arginatura e Ispettorato stradale

cantonale), la lesione degli art. 4 e 5 della Legge forestale (Sezione forestale

cantonale) e il contrasto con l'art. 31 delle NAPR di __________, dato che l'area

in questione é inclusa in una zona di protezione del paesaggio dove é proibita

qualsiasi modifica dell'aspetto attuale, ed in particolare qualsiasi tipo di

installazione o costruzione che sia in contrasto con gli obbiettivi del PR

(Ufficio protezione natura).

Per tutti questi motivi, un'autorizzazione in sanatoria non

può essere concessa.

5.           Accertato che la discarica non può essere messa al

beneficio di un permesso in sanatoria perché contraria al diritto materiale,

resta da esaminare se l'ordine di sgombero rispetti il principio della

proporzionalità.

Di per sé, anche il proprietario di un opera abusiva

realizzata in malafede può censurare l'adeguatezza del provvedimento di ripristino.

Deve tuttavia sopportare che l'autorità attribuisca un peso accresciuto

all'interesse pubblico tendente al ripristino di una situazione conforme al

diritto, e questo per evitare di incoraggiare gli abusi (DTF 108 Ia 218, cons.

4b; STA 29.11.1991 in re __________).

In particolare si può prescindere dalla demolizione quando

l'opera eseguita diverge solo in modo irrilevante da quanto autorizzato oppure

se il proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse

lecita e al mantenimento dello stato di fatto non ostino importanti interessi

pubblici (DTF 111 Ib 221, cons. 6 e rinvii).

In concreto, a prescindere dalla buona o mala fede del

ricorrente, la rimozione del legname abusivamente depositato sul fondo mapp. n.

__________ appare invero necessaria per poter ripristinare una situazione

conforme al diritto; come precedentemente esposto (cons. 4) al mantenimento del

deposito di legname si oppongono evidenti interessi pubblici, dalla

conservazione dell'area forestale e di protezione naturalistica e quello della

sicurezza pubblica, volto in particolare ad evitare che il legname depositato

possa ammassarsi nell'alveo del vicino riale con conseguenze facilmente

immaginabili in caso di forti piogge.

In simili circostanze non si può

imputare all'autorità dipartimentale di aver violato il principio della

proporzionalità, ordinando la rimozione di tutto il materiale depositato senza

valido titolo autorizzativo in contrasto con il diritto materialmente applicabile.

Nel caso concreto, il peso che l'autorità attribuisce

all'interesse pubblico tendente al ripristino di una situazione conforme al

diritto prevale nettamente sugli interessi privati, di natura perlopiù

patrimoniale, del ricorrente al mantenimento del deposito.

Per il che, il ricorso deve essere respinto.

6.           Spese e tasse di giustizia seguono la soccombenza.

Per questi

motivi,

visti gli art. 16, 22, 24, 36 LPT;

71, 72, 73 LALPT; 21 LE; 3, 4, 6, 46, 47 RALE; 4, 5 LFo; 3, 18, 28, 60, 61 LPAmm;

dichiara e pronuncia:

1.           Il ricorso è respinto.

2.           Tassa di giustizia e spese di fr. 800.-- (ottocento)

sono a carico del ricorrente.

3.

Intimazione

a:

__________

Per il Tribunale cantonale

amministrativo:

Il presidente:                                                            Il

segretario:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.04.1995 52.1995.1 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.04.1995 52.1995.1 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.04.1995 52.1995.1

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.95.00001 DP 1/95 cm Lugano 27 aprile 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi segretario: Tito Ponti, vicecancelliere statuendo sul ricorso del 30 dicembre 1994 di __________ rappr. da: __________ contro la decisione 30 novembre 1994, no. 10527, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 23 agosto 1994 con cui il Municipio di __________ gli ha ordinato lo sgombero del legname abusivamente depositato sulla part. n. __________ RF. viste le risposte:

-    12 gennaio 1995 del Municipio di __________;

-    17 gennaio 1995 del Consiglio di Stato;

-    23 gennaio 1995 del Dipartimento del Territorio; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.          Alla fine dell'estate 1993 __________ ha depositato sul proprio fondo al mapp. n. __________ RFD di __________ diversi quintali di legname che sino allora giaceva su un altro fondo di sua proprietà a __________. B.          Il municipio di __________, constatato come  parte del legname stazionava in prossimità di un riale e tenuto conto delle forti piogge abbattutesi sulla regione nell'ottobre del 1993, con una prima decisione del 15 ottobre 1993 ha ordinato all'insorgente lo sgombero del materiale; questa decisione é tuttavia stata annullata per mancanza dell'avviso cantonale di cui all'art. 47 RALE (fondo situato fuori dalla zona edificabile). C.          Ricevuto l'avviso del Dipartimento, il municipio di __________ ha proceduto il 23 agosto 1994 all'emanazione di una seconda decisione di sgombero e ripristino del fondo. D.          Con decisione 30 novembre 1994 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione municipale, respingendo nel contempo l'impugnativa interposta contro di essa dal ricorrente. L'autorità di prima istanza ha ritenuto in sostanza che il deposito di legname in questione non risponde al requisito dell'ubicazione vincolata ai sensi dell'art. 24 LPT e che il suo mantenimento si scontra con importati motivi di sicurezza pubblica, volti soprattutto ad evitare l'intasamento del vicino riale in caso di forti piogge. E.          Contro la predetta risoluzione governativa il ricorrente é insorto con tempestivo gravame del 30 dicembre 1994, postulandone l'annullamento. Egli deduce, sostanzialmente, che l'autorità di prima istanza ha ignorato la sua buona fede e ha disatteso il principio della proporzionalità, ordinando la rimozione completa di tutto il legname, quando l'eliminazione di pochi tronchi nelle vicinanze del riale sarebbe più che sufficiente a scongiurare il pericolo di inondazioni. F.          All'accoglimento del ricorso di oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e il Dipartimento del Territorio. Quest'ultimo sottolinea come alla base della decisione di sgombero vi siano degli importanti motivi di sicurezza pubblica (pericolo di inondazioni) e d'ordine pianificatorio (un deposito di legna in quella zona non é compatibile con le destinazioni previste dal PR). Considerato, in diritto

1.           Il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE 1991. Lo stesso può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La documentazione planimetrica e fotografica in atti permette infatti di statuire sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa senza dover esperire altre prove.

2.           Il sedime in questione risulta, pacificamente, situato fuori dal comprensorio edificabile comunale. Giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, fuori delle zone edificabili, possono essere rilasciate autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici o impianti non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione (cfr. art. 22 cpv. 2 lett. a LPT) soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile e se non vi si oppongono interessi preponderanti. Il requisito dell'ubicazione vincolata é soddisfatto se l'edificio o l'impianto, per la sua destinazione, può essere realizzato soltanto in un luogo ben preciso (ubicazione vincolata in senso positivo), oppure non può essere realizzato all'interno delle zone edificabili in quanto non sono previste adeguate zone speciali per l'insediamento previsto (ubicazione vincolata in senso negativo). Il secondo presupposto per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 24 LPT é invece dato allorché l'ubicazione prescelta appare giustificata in base alla ponderazione degli interessi contrapposti (DTF 114 Ib 187; Commentario alla LPT ad. art. 24 N. 13 e segg.).

3.           Nel caso presente é fuori dubbio che un deposito di legname da demolizione a tempo indeterminato (scopo dell'insorgente é infatti quello di far marcire i tronchi depositati sul suo fondo) necessita di una licenza di costruzione, come ben si evince dall'art. 4 lett. e) RALE ("deposito di rifiuti, macchinari e materiale di qualsiasi natura"). E' pertanto pacifico che il ricorrente, procedendo a detto deposito senza disporre di alcuna valida licenza edilizia, é incorso in una violazione formale della legge ai sensi dell'art. 46 RALE.

4.           Assodato che il ricorrente ha depositato abusivamente del legname su un fondo situato fuori dalla zona edificabile, resta da esaminare se lo stesso può essere autorizzato a posteriori ai sensi dell'art. 24 LPT. La questione va risolta negativamente. Il necessario requisito dell'ubicazione vincolata non può essere riconosciuto, già per il solo fatto che non vi é alcun bisogno di realizzare una discarica di legname in una zona boschiva. Al deposito ostano inoltre preponderanti interessi pubblici, quali la conservazione dell'area forestale, la protezione del paesaggio e la sicurezza pubblica. I vari servizi dell'amministrazione cantonale ai quali il Dipartimento aveva sottoposto la fattispecie per un preavviso (cfr. avviso cantonale del 8 luglio 1994 in atti), si sono espressi contro il mantenimento della discarica, segnalando, di volta in volta, il pericolo di intasamento del vicino riale con legname in caso di piogge o nevicate, con conseguente pericolo per le zone abitate situate a valle (Ufficio arginatura e Ispettorato stradale cantonale), la lesione degli art. 4 e 5 della Legge forestale (Sezione forestale cantonale) e il contrasto con l'art. 31 delle NAPR di __________, dato che l'area in questione é inclusa in una zona di protezione del paesaggio dove é proibita qualsiasi modifica dell'aspetto attuale, ed in particolare qualsiasi tipo di installazione o costruzione che sia in contrasto con gli obbiettivi del PR (Ufficio protezione natura). Per tutti questi motivi, un'autorizzazione in sanatoria non può essere concessa.

5.           Accertato che la discarica non può essere messa al beneficio di un permesso in sanatoria perché contraria al diritto materiale, resta da esaminare se l'ordine di sgombero rispetti il principio della proporzionalità. Di per sé, anche il proprietario di un opera abusiva realizzata in malafede può censurare l'adeguatezza del provvedimento di ripristino. Deve tuttavia sopportare che l'autorità attribuisca un peso accresciuto all'interesse pubblico tendente al ripristino di una situazione conforme al diritto, e questo per evitare di incoraggiare gli abusi (DTF 108 Ia 218, cons. 4b; STA 29.11.1991 in re __________). In particolare si può prescindere dalla demolizione quando l'opera eseguita diverge solo in modo irrilevante da quanto autorizzato oppure se il proprietario poteva ritenere in buona fede che la costruzione fosse lecita e al mantenimento dello stato di fatto non ostino importanti interessi pubblici (DTF 111 Ib 221, cons. 6 e rinvii). In concreto, a prescindere dalla buona o mala fede del ricorrente, la rimozione del legname abusivamente depositato sul fondo mapp. n. __________ appare invero necessaria per poter ripristinare una situazione conforme al diritto; come precedentemente esposto (cons. 4) al mantenimento del deposito di legname si oppongono evidenti interessi pubblici, dalla conservazione dell'area forestale e di protezione naturalistica e quello della sicurezza pubblica, volto in particolare ad evitare che il legname depositato possa ammassarsi nell'alveo del vicino riale con conseguenze facilmente immaginabili in caso di forti piogge. In simili circostanze non si può imputare all'autorità dipartimentale di aver violato il principio della proporzionalità, ordinando la rimozione di tutto il materiale depositato senza valido titolo autorizzativo in contrasto con il diritto materialmente applicabile. Nel caso concreto, il peso che l'autorità attribuisce all'interesse pubblico tendente al ripristino di una situazione conforme al diritto prevale nettamente sugli interessi privati, di natura perlopiù patrimoniale, del ricorrente al mantenimento del deposito. Per il che, il ricorso deve essere respinto.

6.           Spese e tasse di giustizia seguono la soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 16, 22, 24, 36 LPT; 71, 72, 73 LALPT; 21 LE; 3, 4, 6, 46, 47 RALE; 4, 5 LFo; 3, 18, 28, 60, 61 LPAmm; dichiara e pronuncia:

1.           Il ricorso è respinto.

2.           Tassa di giustizia e spese di fr. 800.-- (ottocento) sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo: Il presidente:                                                            Il segretario: