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52.1994.53

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-02-22 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Intimazione a: __________ per conoscenza : __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo: Il presidente:                                                            Il segretario:

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Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.02.1995 52.1994.53 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.02.1995 52.1994.53 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.02.1995 52.1994.53

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.94.00053 DP 368/94 leo Lugano 22 febbraio 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso del 28 dicembre 1994 di __________ contro la decisione 13 dicembre 1994 del Consiglio di Stato (n. 11206) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 12 gennaio 1994 con cui il Municipio di __________ le nega la licenza edilizia per posare un serbatoio per il gas propano sulla part. n. __________ RF di proprietà di __________; viste le risposte:

-    3 gennaio 1995 del Municipio di __________;

-    4 gennaio 1995 di __________;

-    9 gennaio 1995 di __________;

-    17 gennaio 1995 del Consiglio di Stato;

-    25 gennaio 1995 del Dipartimento del territorio; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che l'11 ottobre 1991 la __________ ha chiesto al Municipio di __________ il permesso di posare un serbatoio per il gas propano nel giardino antistante la casa d'abitazione di __________ (part.

n. __________ RFD; zona nucleo). L'impianto è costituito da un recipiente a forma cilindrica, lungo m 3,45 e del diametro di 80 cm, posato su un piedestallo alto 40 cm; che il 25 settembre 1992 il Dipartimento del territorio ha rilasciato l'autorizzazione costruire alla condizione che l'impianto venisse schermato con vegetazione; contemporaneamente ha respinto l'opposizione dei due vicini qui resistenti; che il 12 gennaio 1993 il Municipio di __________ ha invece negato la licenza edilizia, ritenendo che l'impianto si ponesse in contrasto con le prescrizioni di natura estetica sancite dall'art. 18 NAPR; che con giudizio 13 dicembre 1994 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta dalla __________; in sostanza, il Governo ha ritenuto che l'impianto non rispettasse le caratteristiche edilizie ed architettoniche degli edifici tradizionali; che contro il predetto giudizio governativo la soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento: secondo la ricorrente, il contenitore non potrebbe essere considerato alla stregua di una costruzione; dal profilo dell'estetica e della sicurezza, esso sarebbe comunque preferibile ad una batteria di bombole di gas; che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il Municipio di __________ ed i vicini resistenti, che non formulano particolari osservazioni; considerato, in diritto che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 49 LE 1973, tuttora applicabile alla fattispecie (art. 52 LE 1991); che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 Pamm); che l'art. 35 lett. b) RLE 1974 (= art. 4 lett. c RLE 1993) sottopone i serbatoi per il gas all'obbligo del permesso di costruzione: infondate sono quindi le censure che l'insorgente solleva a tal proposito; che secondo l'art. 18 cpv. 1 NAPR di __________, "nella zona del nucleo tradizionale le nuove costruzioni, le ricostruzioni ed i riattamenti devono essere eseguiti rispettando le caratteristiche edilizie ed architettoniche degli edifici tradizionali; che è di meridiana evidenza che un serbatoio cilindrico non rispetta le caratteristiche edilizie ed architettoniche degli edifici tradizionali del nucleo; che, anche da questo profilo, la decisione municipale impugnata resiste perfettamente alle sommarie critiche dell'insorgente; il fatto che simili serbatoi siano preferibili ad una serie di bombole in batteria non basta a renderli conformi alla norma succitata; che da questa conclusione non discende comunque ancora che simili impianti siano irrimediabilmente banditi dalla zona del nucleo; non si può invero escludere a priori la possibilità di autorizzarne la posa all'interno di appositi manufatti, costruiti con materiali e caratteristiche proprie degli edifici tradizionali; che sulla scorta di queste considerazioni, il ricorso va comunque respinto, ponendo la tassa di giustizia a carico dell'insorgente; visti gli art. 49 LE 1973; 35 RLE 1974; 52 LE 1991; 18 NAPR di Bogno; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm, dichiara e pronuncia:

1.         Il ricorso è respinto.

2.         Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- (ottocento) sono a carico della ricorrente. 3. Intimazione a: __________ per conoscenza : __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo: Il presidente:                                                            Il segretario: