Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 18 LPAmm).
2. Nel Cantone Ticino,
l'esercizio del commercio di armi e munizioni è assoggettato al regime
dell'autorizzazione, giusta quanto previsto dalla Legge cantonale sul commercio
delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967 (Larmi).
Tale regime autorizzativo è d'altra parte pure previsto dal
concordato intercantonale sul commercio di armi e munizioni del 27 marzo 1969,
al quale il cantone Ticino ha aderito con decreto legislativo del 10 ottobre
1972.
L'autorizzazione, denominata "Patente per la vendita e
il commercio di armi e munizioni", è rilasciata dal Dipartimento delle
istituzioni - Ufficio permessi e passaporti - dietro domanda del diretto
interessato presentata su modulo ufficiale (art 4 Larmi; art 1, 5 cpv. 1
Rarmi). Essa rappresenta un permesso di polizia mediante il quale l'autorità
accerta che il richiedente soddisfa i requisiti posti dall'art. 5 Larmi e può
quindi essere ammesso al libero esercizio del commercio di quei generi d'arma elencati
all'art. 1 cpv. 1 lett. a) - e) ed l) Larmi.
A tutela dell'ordine pubblico da commercianti inaffidabili
dal profilo della preparazione professionale, rispettivamente dal profilo della
correttezza, l'art. 5 Larmi esige che per ottenere la predetta patente il
richiedente deve godere di buona reputazione, abbia superato un esame teorico
pratico davanti all'esperto cantonale e disponga di un negozio aperto al
pubblico.
Tuttavia né la Larmi, né il concordato intercantonale del
1969 non specificano le condizioni per le quali si debba ritenere che il
richiedente fruisce di una buona reputazione, lasciando in tal modo un ampio
margine di apprezzamento all'autorità chiamata ad applicare la legge.
3. Nella fattispecie in esame
la contestazione si riduce sostanzialmente al quesito di sapere se il
Dipartimento sia effettivamente incorso in una violazione del diritto, avendo
considerato l'insorgente persona priva del necessari requisiti personali per
l'ottenimento dell'autorizzazione cantonale al commercio di armi.
4. In linea generale, si deve
ammettere che non è considerato godere di buona reputazione ai sensi dell'art.
5 Larmi colui che negli ultimi anni è stato condannato in Svizzera o all'estero
da autorità amministrative o giudiziarie per reati intenzionali contrari alla
dignità professionale del commerciante d'armi a pene privative della libertà o
a pene pecuniarie.
Il principio resta comunque piuttosto vago, non fissando la
Larmi (contrariamente ad altre leggi come ad esempio la legge cantonale sulle
professioni di fiduciario) dei criteri più precisi: esso va dunque
concretizzato di caso in caso, tenuto conto delle particolarità della singola
fattispecie.
Nell'ambito della Larmi, la quale disciplina tra l'altro un
settore delicato per l'intero ordine pubblico quale è quello del commercio di
armi e munizioni, appare del tutto giustificato che il Dipartimento delle
istituzioni adotti una prassi piuttosto restrittiva riguardo al rilascio delle
patenti per l'esercizio di una simile attività e che quindi esso esamini con
rigore ed una certa severità, se nel singolo caso siano adempiute o meno le
condizioni previste dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione cantonale.
5. Nel caso di specie risulta dall'incarto
penale richiamato agli atti che, come sopra accennato, il ricorrente è stato
condannato con decreto d'accusa 28 maggio 1990, no. 552/90, delle Assise correzionali
di Lugano ad una pena di 8 giorni di detenzione con la condizionale, poiché
ritenuto complice in infrazione alla Legge federale sul materiale bellico.
Contro tale decreto d'accusa non è stata sollevata opposizione, di modo che lo
stesso è cresciuto in giudicato.
Dall'incartamento penale, si evince che la condanna è stata
pronunciata per dei fatti avvenuti nel 1986.
Stando così le cose, la decisione dipartimentale qui dedotta
in giudizio, pur non essendo affatto arbitraria, non può essere condivisa.
Si deve infatti considerare che i fatti per i quali il
ricorrente è stato condannato in sede penale risalgono ad addirittura 10 anni
fa e che in seguito, come risulta dagli atti e dal casellario giudiziario
cantonale, il ricorrente non ha più avuto problemi con la giustizia. La
condanna subita nel 1990 è stata cancellata dal casellario giudiziario il 15
giugno 1996.
Inoltre il reato per il quale egli è stato condannato, pur
essendo stato commesso nell'ambito specifico della norme federali in materia di
importazione d'armi, non appare a tal punto grave da far sì che __________
possa, dopo tutti questi anni, ancora essere ritenuto persona priva di buona
reputazione ai sensi dell'art. 5 Larmi. Ciò è dimostrato pure dalla lievità
della sanzione inflitta all'insorgente.
La decisione dipartimentale impugnata disattende dunque il
principio di proporzionalità.
La stessa va pertanto annullata.
L'accoglimento del gravame non permette comunque ancora a
questo Tribunale di pronunciarsi circa il rilascio dell'autorizzazione
litigiosa, visto che ciò dipende pure da altri fattori che vanno esaminati
dall'autorità amministrativa.
Pertanto, richiamato l'art. 65 cpv. 2 PAmm, gli atti vengono
ritornati al Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti,
affinché questo, esaminata l'esistenza o meno delle altre condizioni imposte
dalla legge per il rilascio della richiesta autorizzazione, proceda ad evadere
la pratica concernente il signor __________.
6. Visto l'esito, non si
prelevano né spese, né tasse di giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4, 5 cpv. 1, 31 Larmi; 5 Rarmi; 3, 18, 28, 60, 61 LPAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 28 ottobre 1994 (no. 6/94) del dipartimento delle
istituzioni - Ufficio permessi e passaporti - con la quale è stata respinta
l'istanza 27 luglio 1994 del l'insorgente tendente al ottenere il rilascio
della patente cantonale per la vendita di armi e munizioni, è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al Dipartimento delle istituzioni -
Ufficio permessi e passaporti -, affinché questo, ritenuti i motivi a
fondamento del presente giudizio, provveda ad evadere l'istanza 24 luglio 1994
del signor __________, volta all'ottenimento dell'autorizzazione cantonale per
il commercio di armi e munizioni.
2. Non si prelevano né tasse,
né spese.
Lo Stato rifonderà
all'insorgente fr. 400.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
__________
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.12.1996 52.1994.5 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 02.12.1996 52.1994.5 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 02.12.1996 52.1994.5
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.94.00005 Lugano 2 dicembre 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Matteo Cassina, vicecancelliere statuendo sul ricorso 11 novembre 1994 di __________ rappr. da: avv. __________ contro la decisione 28 ottobre 1994 (no. 6/94) del dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti - con la quale è stata respinta l'istanza 27 luglio 1994 dell'insorgente tendente al ottenere il rilascio della patente cantonale per la vendita di armi e munizioni; viste la risposta 22 novembre 1994 del Dipartimento; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. __________, cittadino italiano domiciliato a __________, è titolare da alcuni anni di un permesso di lavoro per frontalieri. Dopo aver svolto svariate professioni, tra cui in prevalenza quella di cameriere, ha iniziato nel 1994 a lavorare quale commesso venditore presso il negozio __________, in via __________ a __________. B. Con decreto d'accusa del 28 maggio 1990 (no. 552/90) delle Assise pretoriali di Lugano, __________ è stato prevenuto colpevole di complicità in infrazione alla Legge federale sul materiale bellico, per avere favorito, senza esservi autorizzato, l'importazione in Svizzera di una mitraglietta "NAGA" calibro 9 mm o di parti di essa, dopo averla ricevuta in consegna da terze persone e averla conservata presso la sua abitazione sino al momento del trasporto su suolo elvetico. I fatti in questione hanno avuto luogo nel corso del 1986. Non avendo interposto opposizione al predetto decreto d'accusa, __________ è quindi stato condannato alla pena di 8 giorni di detenzione con la condizionale per un periodo di prova di due anni. C. In data 27 luglio 1994, __________ ha inoltrato al Dipartimento delle istituzioni un'istanza intesa ad ottenere la patente per il commercio di armi e munizioni, essendo intenzionato ad assumere la gerenza del negozio __________, in via __________ a __________. Dopo aver sentito l'istante per il tramite della Polizia cantonale, il Dipartimento, con decisione 28 ottobre 1994, ha negato all'insorgente il rilascio della predetta patente. L'autorità dipartimentale ha motivato tale diniego con il fatto che l'istante non possiede tutti i requisiti personali imposti dalla legge per ottenere la patente di commercio in armi e munizioni: in particolare, visti i suoi precedenti penali per infrazioni alla Legge federale sul materiale bellico, egli non gode di buona reputazione, così come esige l'art. 5 della Legge sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'armi del 10 ottobre 1967 (Larmi). D. Contro la predetta decisione dipartimentale __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento in quanto arbitraria. Sostiene che la decisione in parola è arbitraria. Afferma di essere estraneo ai fatti imputatigli con il decreto d'accusa del 28 maggio, e di non essersi opposto a quest'ultimo per ragioni per motivi di semplice opportunità. Ritiene inoltre del tutto ingiusto e contrario al principio di proporzionalità che il Dipartimento lo abbia considerato persona priva di buona reputazione, riferendosi ad un fatto episodico di comunque scarsa rilevanza penale, avvenuto nel lontano 1986. Aggiunge poi di aver costantemente mantenuto un comportamento esemplare, tant' è che da molti anni beneficia di un permesso di lavoro in Svizzera quale frontaliero. E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti -, riconfermandosi in sostanza nelle motivazioni già espresse nella decisione impugnata. F. Il 14 marzo 1995 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello ha trasmesso al Tribunale cantonale amministrativo gli atti relativi al procedimento penale avviato contro il ricorrente per infrazione alla Legge federale sul materiale bellico. Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo si fonda sull'art. 31 Larmi. La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente toccato dalla decisione censurata è pacifica. Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine. Date le circostanze, può essere deciso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze del complemento istruttorio esperito da questo Tribunale (art. 18 LPAmm).
2. Nel Cantone Ticino, l'esercizio del commercio di armi e munizioni è assoggettato al regime dell'autorizzazione, giusta quanto previsto dalla Legge cantonale sul commercio delle armi e delle munizioni e sul porto d'arma del 10 ottobre 1967 (Larmi). Tale regime autorizzativo è d'altra parte pure previsto dal concordato intercantonale sul commercio di armi e munizioni del 27 marzo 1969, al quale il cantone Ticino ha aderito con decreto legislativo del 10 ottobre 1972. L'autorizzazione, denominata "Patente per la vendita e il commercio di armi e munizioni", è rilasciata dal Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti - dietro domanda del diretto interessato presentata su modulo ufficiale (art 4 Larmi; art 1, 5 cpv. 1 Rarmi). Essa rappresenta un permesso di polizia mediante il quale l'autorità accerta che il richiedente soddisfa i requisiti posti dall'art. 5 Larmi e può quindi essere ammesso al libero esercizio del commercio di quei generi d'arma elencati all'art. 1 cpv. 1 lett. a) - e) ed l) Larmi. A tutela dell'ordine pubblico da commercianti inaffidabili dal profilo della preparazione professionale, rispettivamente dal profilo della correttezza, l'art. 5 Larmi esige che per ottenere la predetta patente il richiedente deve godere di buona reputazione, abbia superato un esame teorico pratico davanti all'esperto cantonale e disponga di un negozio aperto al pubblico. Tuttavia né la Larmi, né il concordato intercantonale del 1969 non specificano le condizioni per le quali si debba ritenere che il richiedente fruisce di una buona reputazione, lasciando in tal modo un ampio margine di apprezzamento all'autorità chiamata ad applicare la legge.
3. Nella fattispecie in esame la contestazione si riduce sostanzialmente al quesito di sapere se il Dipartimento sia effettivamente incorso in una violazione del diritto, avendo considerato l'insorgente persona priva del necessari requisiti personali per l'ottenimento dell'autorizzazione cantonale al commercio di armi.
4. In linea generale, si deve ammettere che non è considerato godere di buona reputazione ai sensi dell'art. 5 Larmi colui che negli ultimi anni è stato condannato in Svizzera o all'estero da autorità amministrative o giudiziarie per reati intenzionali contrari alla dignità professionale del commerciante d'armi a pene privative della libertà o a pene pecuniarie. Il principio resta comunque piuttosto vago, non fissando la Larmi (contrariamente ad altre leggi come ad esempio la legge cantonale sulle professioni di fiduciario) dei criteri più precisi: esso va dunque concretizzato di caso in caso, tenuto conto delle particolarità della singola fattispecie. Nell'ambito della Larmi, la quale disciplina tra l'altro un settore delicato per l'intero ordine pubblico quale è quello del commercio di armi e munizioni, appare del tutto giustificato che il Dipartimento delle istituzioni adotti una prassi piuttosto restrittiva riguardo al rilascio delle patenti per l'esercizio di una simile attività e che quindi esso esamini con rigore ed una certa severità, se nel singolo caso siano adempiute o meno le condizioni previste dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione cantonale.
5. Nel caso di specie risulta dall'incarto penale richiamato agli atti che, come sopra accennato, il ricorrente è stato condannato con decreto d'accusa 28 maggio 1990, no. 552/90, delle Assise correzionali di Lugano ad una pena di 8 giorni di detenzione con la condizionale, poiché ritenuto complice in infrazione alla Legge federale sul materiale bellico. Contro tale decreto d'accusa non è stata sollevata opposizione, di modo che lo stesso è cresciuto in giudicato. Dall'incartamento penale, si evince che la condanna è stata pronunciata per dei fatti avvenuti nel 1986. Stando così le cose, la decisione dipartimentale qui dedotta in giudizio, pur non essendo affatto arbitraria, non può essere condivisa. Si deve infatti considerare che i fatti per i quali il ricorrente è stato condannato in sede penale risalgono ad addirittura 10 anni fa e che in seguito, come risulta dagli atti e dal casellario giudiziario cantonale, il ricorrente non ha più avuto problemi con la giustizia. La condanna subita nel 1990 è stata cancellata dal casellario giudiziario il 15 giugno 1996. Inoltre il reato per il quale egli è stato condannato, pur essendo stato commesso nell'ambito specifico della norme federali in materia di importazione d'armi, non appare a tal punto grave da far sì che __________ possa, dopo tutti questi anni, ancora essere ritenuto persona priva di buona reputazione ai sensi dell'art. 5 Larmi. Ciò è dimostrato pure dalla lievità della sanzione inflitta all'insorgente. La decisione dipartimentale impugnata disattende dunque il principio di proporzionalità. La stessa va pertanto annullata. L'accoglimento del gravame non permette comunque ancora a questo Tribunale di pronunciarsi circa il rilascio dell'autorizzazione litigiosa, visto che ciò dipende pure da altri fattori che vanno esaminati dall'autorità amministrativa. Pertanto, richiamato l'art. 65 cpv. 2 PAmm, gli atti vengono ritornati al Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, affinché questo, esaminata l'esistenza o meno delle altre condizioni imposte dalla legge per il rilascio della richiesta autorizzazione, proceda ad evadere la pratica concernente il signor __________.
6. Visto l'esito, non si prelevano né spese, né tasse di giustizia. Per questi motivi, visti gli art. 4, 5 cpv. 1, 31 Larmi; 5 Rarmi; 3, 18, 28, 60, 61 LPAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza: 1.1. la decisione 28 ottobre 1994 (no. 6/94) del dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti - con la quale è stata respinta l'istanza 27 luglio 1994 del l'insorgente tendente al ottenere il rilascio della patente cantonale per la vendita di armi e munizioni, è annullata; 1.2. gli atti sono ritornati al Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti -, affinché questo, ritenuti i motivi a fondamento del presente giudizio, provveda ad evadere l'istanza 24 luglio 1994 del signor __________, volta all'ottenimento dell'autorizzazione cantonale per il commercio di armi e munizioni.
2. Non si prelevano né tasse, né spese. Lo Stato rifonderà all'insorgente fr. 400.-- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario