Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 febbraio 1991 della delegazione del __________.
6. 6.1. Sulla scorta delle
misurazioni e valutazioni effettuate su suo incarico dal dr. __________ di
__________ durante l'anno 1993, il municipio di __________ ha determinato la
partecipazione della __________ ai costi di evacuazione e depurazione delle
acque al 33,99% delle spese totali sopportate dal comune nel 1992 (a norma
dell'art. 16 RSF per il prelievo delle tasse d'uso fanno difatti stati i costi
dell'anno precedente), pari a fr. 470'549.--. Il resistente ha infatti
calcolato un inquinamento prodotto dalla __________ pari a 2356 AE biologici su
di un complesso di 6931 AE biologici (doc. 1, 3, 5 e 5a). La perizia eseguita
per conto della ricorrente dall'ing. __________ di __________ (doc. E) afferma
invece, in primo luogo, che gli AE biologici riconducibili alla sua attività
siano in realtà inferiori (1916 anziché 2536), per il motivo che si deve
utilizzare quale valore di trasformazione 90 gr. di COD (chemical oxygen
demand) per ogni AE e non 83 gr., come stabilito dal municipio. Ma soprattutto
quel referto sostiene che il calcolo della tassa non può basarsi esclusivamente
sugli AE biologici. Se questo parametro può infatti essere impiegato per il
conteggio dei costi di esercizio legati alla depurazione, per la ripartizione
dei costi di esercizio della rete delle canalizzazioni si deve invece far
ricorso agli AE idraulici. Conclude quindi per una partecipazione del 30,78% ai
costi della depurazione, determinati in base agli AE biologici, e del 10,46% a
quelli legati all'esercizio delle canalizzazioni, calcolati in base agli AE
idraulici. La perizia giudiziaria, allestita dallo studio __________ di
__________, ha anzitutto spiegato che, quando il parametro di determinazione
del carico inquinante é il COD (chemical oxygen demand), é inesatto
parlare di AE biologici. Nel documento viene poi spiegato che il valore
specifico adottato dal comune per determinare un AE COD (AE = 83 gr/AE·d) deve
essere considerato, in principio, troppo basso. La perizia spiega quindi
diffusamente in che modo devono essere ripartiti i costi di gestione degli impianti.
Per quanto riguarda l'impianto di depurazione, quando la ripartizione ha luogo
sulla base degli AE, la soluzione ideale é quella di prendere in considerazione
nella misura del 35% gli AE idraulici e del 65% gli AE COD. Il carico inquinante
non ha invece alcuna rilevanza sui costi di esercizio della rete delle
canalizzazioni: questi devono essere pertanto ripartiti in base alle superfici
ridotte del PGS oppure al carico idraulico. La perizia presenta infine un modello
di calcolo fondato sulle predette premesse e su di un valore specifico per gli
AE COD di 90 gr., che conclude alla partecipazione della __________ al 25,78%
ai costi di gestione dell'impianto di depurazione delle acque, percentuale
ottenuta ponderando nelle proporzioni appena citate gli AE COD, pari al 33,35%,
e gli AE idraulici, pari al 14,04%, e del 14,04%, pari ai soli AE idraulici,
per i costi legati all'esercizio della rete delle canalizzazioni.
6.2. Per quanto riguarda
la ripartizione dei costi legati all'esercizio della stazione di depurazione
sussiste una importante convergenza. Non solo sulla suddivisione dei costi
sulla base degli AE COD, ovvero del carico organico, ma anche sulla percentuale
che deve essere presa in considerazione: 33,99% per il comune, 30,78% per il
consulente della ricorrente, 33,35% per il perito giudiziario. E' ben vero che
quest'ultimo ha criticato il sistema impositivo fondato sui soli AE COD, in
quanto non sufficientemente rispettoso del principio della causalità (ma di
gran lunga più pertinente di quello fondato sui soli AE idraulici); esso lo ha
nondimeno ammesso quale
"soluzione provvisoria"
, poiché
"a
lunga scadenza, anche il carico idraulico dovrebbe essere preso in
considerazione nel calcolo dei costi di esercizio"
(traduzione del
referto, pag. 8 in fine). D'altra parte il sistema impositivo fondato sui coli
AE COD potrebbe essere dichiarato inaccettabile sotto l'aspetto legale solo nel
caso in cui dovesse condurre ad un'imposizione manifestamente sproporzionata
dell'utente (cfr. a quanto esposto al consid. 4.1.): ciò che non appare però il
caso nella fattispecie. L'appena menzionata convergenza si é manifestata in
modo esplicito all'udienza 5 dicembre 1995, ove la ricorrente ha dichiarato di
riconoscere a titolo definitivo, nella presente procedura, la
percentuale di partecipazione ai costi dell'impianto di depurazione pretesa dal
comune, del 33,99%. Su questo punto la detta dichiarazione vale quale
desistenza e mette fine alla lite.
6.3. Giusta la perizia giudiziaria,
l'utilizzazione degli AE COD per ripartire i costi legati all'esercizio della
rete é invece inappropriata, poiché il carico inquinante delle acque non
influisce minimamente sulla formazione di detti costi. Entra invece in linea di
conto il solo carico idraulico (AE idraulici): parametro di calcolo il cui impiego
é nettamente più favorevole alla ricorrente, poi-
ché conduce ad una sua partecipazione al 14,04% delle spese, accertata dal
perito giudiziario, contro quella del 33,99%
vantata dal comune, pari ad una differenza di imposizione di
fr. 42'493,10 (cfr. sul calcolo consid. 6.4.). Sotto questo specifico aspetto
il risultato cui conduce la controversa imposizione, fondata su criteri
impositivi non pertinenti, appare dunque manifestamente sproporzionato rispetto
alla prestazione fornita dai vari enti pubblici interessati, di cui costituisce
il corrispettivo. Esso risultato deve pertanto essere corretto ai fini
dell'ossequio del principio dell'equivalenza ed inoltre della parità di
trattamento e del divieto d'arbitrio entro la percentuale stabilita dal perito
giudiziario.
Invano il comune obietta
di comunque poter spuntare la percentuale del 33,99% anche quo ai costi di
esercizio della rete appellandosi all'accettazione da parte della __________
della lettera 19 febbraio 1991, attraverso la quale la delegazione del
__________ dettava taluni condizioni, tra cui (alla cifra 2) l'imposizione
della tassa d'uso sulla base degli AE biologici, ai fini del rilascio di un
preavviso favorevole all'allacciamento dello stabile della ricorrente alla rete
delle canalizzazioni pubbliche. Ai fini del giudizio non appare invero
necessario di accertare in che misura la __________ possa essere vincolata,
sotto questo specifico aspetto, dalla sottoscrizione di quel documento. Il
Tribunale non può tuttavia esimersi dal formulare delle riserve in merito a questa
conclusione. Il prelievo dei pubblici tributi é infatti cogentemente
subordinato al rispetto delle irrinunciabili premesse legali che sono state ampiamente
illustrate ai considerandi che precedono, di cui l'utente può oltretutto sollecitare
il puntuale ossequio ad ogni imposizione. In quest'ottica alla cifra 2 dello
scritto 19 febbraio 1991 dovrebbe essere conferito un valore esclusivamente
informativo, non coercitivo: sottoscrivendolo la __________ avrebbe dunque
semplicemente preso atto del suo contenuto. Ad ogni buon conto - e questo
appare decisivo - la cifra 2 della lettera 19 febbraio 1991 indicava
effettivamente che i costi di esercizio sarebbero stati calcolati sulla base
degli AE biologici, con la precisazione tuttavia di
"come richiesto dal
consorzio depurazione acque di __________ e dintorni"
. Interpretando
quello scritto in un contesto impositivo rispettoso dell'ordinamento giuridico,
la ricorrente poteva pertanto legittimamente, in buona fede ritenere che quel sistema
di ripartizione dei costi si riferisse ai soli oneri di depurazione, conformemente
all'avvertimento contenuto nello scritto del 31 gennaio 1991 della delegazione
del __________ che, sotto questo aspetto, era all'origine dello scritto 21
febbraio 1991 della delegazione del __________: é quanto del resto la
ricorrente, correttamente, ha ammesso (cfr. consid. 6.2.). Non va d'altra parte
dimenticato, se quanto detto non bastasse a controbattere l'obiezione del
comune, che per l'anno 1992, nel corso del quale la __________ aveva iniziato
la propria attività, il __________ aveva ancora ripartito i costi per
l'esercizio dell'impianto di depurazione sulla base del solo apporto
quantitativo di acque luride (mc), non dunque degli AE COD (cfr. lettera 14 novembre
1996 della delegazione del __________ al Tribunale), per cui la pretesa del
comune di voler suddividere tutti gli oneri sull'esclusiva base di quest'ultimo
parametro (cui, sia detto per inciso, non era costretto dalla ripartizione dei
costi operati a livello di consuntivo 1992 del __________, doc. 29, ove la
__________ era stata conteggiata per soli 180 AE su di un complesso, per il
comune, di 4383 AE) appare ulteriormente, completamente fuori luogo, ovvero insostenibile.
Sulla scorta delle appena menzionate, sorprendenti evidenze, emerse nella fase
finale dell'istruttoria grazie alla pronta collaborazione della delegazione del
CDL, é addirittura lecito chiedersi - ma questo quesito può rimanere indeciso -
se, qualora la ricorrente non avesse desistito dal ricorso sulla ripartizione
delle spese legate alla depurazione, anche queste ultime non avrebbero dovuto
essere ripartite (per l'anno in questione) sulla scorta del solo carico idraulico.
Pure a torto il comune
ritiene di poter imporre la ricorrente oltre i limiti suddetti per il motivo
che l'allacciamento al __________, che ha comportato un aumento dei costi di
depurazione, si é reso necessario a causa delle industrie insediate sul suo territorio.
A prescindere dal fatto che questo appunto non dovrebbe interessare la
__________, la cui domanda di costruzione é posteriore alla chiusura e demolizione
della stazione di depurazione del __________, il problema sollevato dal resistente
é semmai stato creato dalle sue stesse autorità, che detengono le competenze in
materia pianificatoria ed edilizia: malvenuto é quindi il comune a dolersi del
fatto che nella sua zona industriale si siano insediate delle industrie.
Sia infine detto, per
completezza, che non devono essere esaminate nella presente sede, ove fanno
stato i costi riferiti all'anno 1992, quali siano state le effettive conseguenze
derivanti dell'allacciamento della __________ sulla ripartizione dei costi di
esercizio dell'impianto di depurazione del __________: dalla risposta 18
novembre 1996 della delegazione di quell'ente al Tribunale risulta infatti che
nel 1993 questo abbia modificato le basi di calcolo per la suddivisione dei
costi da porre a carico del __________ (carico COD per la __________, portata
di acque luride per il resto) ed abbia successivamente promosso una procedura
di modifica della chiave di riparto dei costi fissata al patto 9 della
convezione __________ /__________ del 1990 con effetto 1 gennaio 1994.
6.4. Per quanto concerne
gli importi determinanti, il Tribunale non può che appoggiarsi all'articolata
scomposizione allestita
dal municipio, trasmessa al Tribunale con corrispondenza dell'11 settembre
1996 (doc. 9), secondo cui i costi totali sbor-sati dal comune nel 1992, di fr.
470'549.-, concernono l'eserci-zio delle canalizzazioni per fr. 212'998.-- e la
depurazione per
fr. 257'551.--. Scomposizione che non é nemmeno stata contestata dalla
ricorrente, la quale aveva pur presentato in un primo tempo una sua ipotesi di
scomposizione, tuttavia assai più sommaria, nella perizia di parte. La tassa da
porre a carico di quest'ultima assomma in definitiva a fr. 117'446,50 (= fr.
212'998.-- x 14,04% + fr. 257'551.-- x 33,99%). Il ricorso deve dunque essere
accolto entro questi limiti.
7. La tassa di giudizio così
come le spese della perizia e della
sua traduzione, anticipate dalla ricorrente, per complessivi fr. 6'503,90 (fr.
4'780.-- di perizia e fr. 1'723,90 di traduzione), devono essere ripartite in
funzione del rispettivo grado di soccombenza (art. 28 PAmm). Il comune deve
inoltre essere condannato a versare delle ripetibili alla ricorrente, assistita
in questa sede da un avvocato iscritto all'albo: ripetibili commisurate all'esito
dell'impugnativa (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 4 Cost., 208, 209 LOC, 110 LALIA, 11 DE 1977, 3, 18, 28, 31, 43, 46,
60, 61 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente
accolto
§ I dispositivi n. 1 e 2 della risoluzione governativa 8 novembre
1994 (n. 9503) sono modificati come segue:
"1. Il ricorso é parzialmente accolto.
§ L'importo
della tassa d'uso delle fognature dovuta dalla __________ al comune di
__________ per l'anno 1993 é fissato in fr. 117'446.50.
2. La tassa di
giustizia, di fr. 400.--, é posta a carico della ricorrente in ragione del 40%
ed a carico del comune in ragione del 60%."
2. La tassa di giudizio, di fr.
2'000.--, e le spese di perizia, di fr. 6'503,90, queste ultime anticipate
dalla ricorrente, sono poste a suo carico in ragione del 40% ed a carico del
comune in ragione del 60%. Il comune é inoltre condannato a versare alla ricorrente
fr. 1'800.-- per il titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
__________
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.03.1997 52.1994.25 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 03.03.1997 52.1994.25 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.03.1997 52.1994.25
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.94.00025 Lugano 3 marzo 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 28 novembre 1994 di __________ contro la risoluzione 8 novembre 1994 (n. 9503) del Consiglio di Stato che ha respinto il suo ricorso 8 marzo 1994 avverso la decisione 18 febbraio 1994 del municipio di __________ di imposizione della tassa d'uso della fognatura emessa nei confronti della ricorrente e relativa all'anno 1993; viste le risposte:
- 13 dicembre 1994 del Consiglio di Stato;
- 27 dicembre 1994 del municipio di __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. a) All'inizio di questo decennio la __________ (in seguito: __________) ha edificato la propria centrale del latte nel comune di __________. Il 16 dicembre 1993 il municipio di __________ ha emesso a carico della predetta società la tassa d'uso della fognatura relativa all'anno medesimo, di fr. 159'950.--. In un foglio annesso alla decisione veniva spiegato che il calcolo si fondava sull'art. 16 lett. a del regolamento per il servizio fognatura (RSF), giusta il quale "gli utenti con un inquinamento pari a 60 o più abitanti equivalenti sono tassati proporzionalmente al loro numero di abitanti equivalenti" . Gli abitanti equivalenti (AE) attribuiti alla __________ assommavano a 2'356 su di un totale di 6'931, mentre il totale dei costi di esercizio dell'anno precedente, determinanti per il calcolo della tassa giusta l'art. 16 RSF, erano pari a fr. 470'549.--. La tassa posta a carico della __________ corrispondeva quindi a fr. 470'549.-- x 2'536 : 6'931 = fr. 159'950.--.
b) Il 24 dicembre 1993 la __________ ha inoltrato reclamo contro la cennata tassazione chiedendo delucidazioni circa i parametri di calcolo utilizzati. Con decisione 18 febbraio 1994 il municipio ha confermato la bontà dell'imposizione. Esso ha anzitutto spiegato che i costi di esercizio erano costituiti dalla quota di partecipazione del comune alle spese di gestione per l'anno 1992 del consorzio per la depurazione acque di __________, di fr. 400'549.--, e dalla spesa sopportata del comune nello stesso anno per la manutenzione dei tronchi di fognatura comunali, di fr. 70'000.--. Quanto agli AE totali la decisione illustrava la loro scomposizione tra i vari utenti. Per quanto concerneva infine quelli attribuiti alla reclamante il municipio faceva riferimento a diverse misurazioni effettuate per suo conto dallo studio del dr. __________ di __________. Alla decisione é stata annessa la documentazione in appoggio delle varie risposte: dalle misurazioni effettuate dal dr. __________ si desumeva che per la determinazione della tassa facevano stato i soli AE biologici. B. a) La __________ ha impugnato quella decisione con ricorso 8 marzo 1994 al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di ridurre la tassa d'uso posta a suo carico a fr. 89'426,50, come risultava da un calcolo 7 marzo 1994 che la ricorrente aveva fatto allestire all'ing. __________, suo consulente. Facendo riferimento a quest'ultimo documento la ricorrente ha sostenuto in primo luogo che gli AE biologici riconducibili alla sua attività fossero in realtà inferiori (1916 anziché 2536), per il motivo che si sarebbe dovuto utilizzare quale valore di trasformazione 90 gr. di COD (chemical oxygen demand) per ogni AE e non 83 gr., come stabilito dal municipio. Ma soprattutto la ricorrente ha sostenuto che il calcolo della tassa non poteva basarsi esclusivamente sugli AE biologici. Se questo parametro poteva infatti essere impiegato per la suddivisione dei costi di esercizio legati alla depurazione, per quella dei costi di esercizio della rete delle canalizzazioni si sarebbe invece dovuto far ricorso agli AE idraulici.
b) Con risoluzione 8 novembre 1994 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, facendo in sostanza sue le considerazioni svolte dal municipio in sede di risposta, secondo cui il valore (medio) di trasformazione utilizzato era giustificato dalla concentrazione in materia organica notevolmente superiore alla media delle acque di scarico della centrale __________, mentre che il solo impiego degli AE biologici appariva legittimato dal notevole aumento del carico inquinante provocato dalla messa in funzione della detta centrale. A quest'ultimo riguardo il Consiglio di Stato, sempre aderendo alle tesi municipali, ha altresì rilevato che la ricorrente era a conoscenza del fatto che i costi di esercizio sarebbero stati calcolati sulla base dei soli AE biologici, avendo controfirmato in segno di accordo lo scritto 19 febbraio 1991 con cui la delegazione del __________ poneva una serie di condizioni per preavvisare favorevolmente l'allacciamento della centrale alla rete delle canalizzazioni. C. Con ricorso 28 novembre 1994 la __________ é insorta davanti a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullare il giudicato governativo e di retrocedere gli atti all'istanza inferiore per nuovo giudizio. La ricorrente ha lamentato una violazione dei principi della legalità e dell'equivalenza, oltre che dell'art. 4 Cost. Essa ha inoltre chiesto l'allestimento di una perizia volta a determinare la differenza di imposizione che risulterebbe se la tassa fosse calcolata sui soli AE idraulici. Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame. D. Il 6 febbraio 1995 il giudice delegato ha ordinato una perizia volta a verificare la bontà dell'avversata imposizione. Le parti hanno in seguito potuto prendere posizione sul documento, rispondendo inoltre a specifici quesiti sottoposti loro dal giudice delegato. Il 5 dicembre 1995 si é tenuta un'udienza, in occasione della quale é stata richiamata della ulteriore documentazione al municipio di __________. Sulla scorta della stessa, pervenuta al Tribunale in modo completo solo il 18 ottobre 1996, il giudice delegato ha chiesto delle informazioni alla delegazione del consorzio per la depurazione delle acque di __________ e dintorni, che provvede alla depurazione delle acque luride provenienti dal __________. Alle parti é infine stata data la possibilità di presentare delle conclusioni entro il 10 gennaio 1997: facoltà della quale ha tempestivamente fatto uso solo la ricorrente. Quest'ultima ha sollecitato, in via principale, la riduzione del tributo a fr. 89'288.--: importo ottenuto adottando le percentuali di partecipazione ai costi definiti dal perito giudiziario e la scomposizione dei costi proposta nella perizia di parte. In via subordinata ha invece domandato l'annullamento della tassa ed il rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché abbia a fissare nuovamente la stessa conformemente ai citati parametri. Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 209 lett. b LOC, 43 PAmm). L'impugnativa é pertanto ricevibile in ordine.
2. 2.1. Il proprietario di un fondo allacciato agli impianti di evacuazione e depurazione delle acque deve pagare una tassa annua d'uso degli impianti stessi (art. 110 cpv. 1 LALIA). La tassa d'uso deve essere proporzionata all'intensità dell'uso degli impianti (art. 110 cpv. 2 LALIA) e deve di regola garantire la copertura integrale dei costi di esercizio, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria (art. 110 cpv. 3 LALIA). In principio quindi, nel nostro Cantone, l'importo di detto tributo é stabilito a dipendenza della quantità di acqua consumata oppure, quando questa non é definibile, a dipendenza del valore di stima o della superficie dell'elemento allacciato, ritenuto che il regolamento delle canalizzazioni può prevedere una combinazione tra i diversi elementi (art. 11 cpv. 2 decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977, in seguito DE 1977). Tuttavia, quando vi é una manifesta divergenza tra la tassa calcolata secondo il sistema suddetto e l'intensità d'uso degli impianti la tassa deve essere proporzionalmente aumentata o diminuita (art. 11 cpv. 3 DE 1977). 2.2. A __________ il prelievo della tassa d'uso delle canalizzazioni é retto dall'art. 16 RSF, giusta il quale: "La tassa viene prelevata dal momento in cui è dato obbligo d'allacciamento alla canalizzazione. Essa è basata sui costi dell'esercizio dell'anno precedente, al massimo a copertura integrale degli stessi. La tassa annua di utilizzazione è calcolata nel seguente modo:
a) Gli utenti con un inquinamento pari a 60 o più abitanti equivalenti, sono tassati proporzionalmente al loro numero di abitanti equivalenti, ritenuto che la percentuale tra gli abitanti equivalenti dell'utente e gli abitanti equivalenti totali sia superiore alla percentuale tra la stima dell'immobile dell'utente e il totale della stima di tutti gli immobili allacciati;
b) proporzionalmente al valore di stima dell'immobile allacciato per tutti gli altri utenti. Le formule per il calcolo sono le seguenti:
- tassa per utenti di cui al paragrafo a) costi d'esercizio x abitanti equiv. dell'utente interessato totale abitanti equivalenti
- tassa per utenti di cui al paragrafo b) costi d'esercizio residui x valore di stima immobile allacciato totale valore di stima immobili allacciati interessati." 2.3. La controversa imposizione della __________, il cui inquinamento supera abbondantemente i 60 AE, si fonda sull'applicazione della prima ipotesi prevista dalla predetta disposizione (lettera a).
3. 3.1. La ricorrente sostiene, in primo luogo, che l'art. 16 lett. a RSF non costituisce una base legale sufficiente per l'imposizione della tassa in rassegna per il motivo che si limita a fondare l'imposizione proporzionale sugli AE, senza però precisare se trattasi di AE idraulici o AE biologici. 3.2. Per costante giurisprudenza, il prelievo di pubblici tributi - ad eccezione degli emolumenti di cancelleria - é possibile solo se si fonda su di una legge in senso formale. Il legislatore può tuttavia affidare all'esecutivo il compito di regolamentare il prelievo di un tributo mediante l'introduzione in una legge in senso formale di una precisa delega. Di regola, la legge su cui poggia la delega a favore dell'organo esecutivo é sufficientemente precisa se determina per lo meno il soggetto, l'oggetto e basi di calcolo del tributo. Tale principio é però applicato meno rigidamente in materia di tasse, segnatamente quando il cittadino può esaminare la legalità della tassa sulla base di principi costituzionali, come quello della copertura dei costi e quello dell'equivalenza. In simili circostanze la necessità di tutelare il cittadino esigendo una base legale chiara, fissata in una legge in senso formale, é infatti ridotta: é pertanto possibile tenere conto dell'esigenza del legislatore di delegare all'esecutivo di fissare le basi di calcolo della tassa, soprattutto per quei tributi che presentano un forte carattere tecnico e che sono soggetti a repentini cambiamenti. Per converso, il principio dell'esigenza della base legale contenuta in una legge in senso formale deve essere ossequiato integralmente nei casi in cui esso adempie la propria funzione di tutela del cittadino e dunque quando, per l'esame della legalità del tributo, non é sufficiente far riferimento ai citati principi giurisprudenziali (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono DTF 118 Ia 323 seg., consid. 3, in re comune di __________; inoltre STA inedita 8.2.1991 in re comune di __________, consid 3b). 3.3. L'art. 16 lett. a RSF stabilisce che la tassa d'uso delle fognature da porre a carico degli utenti che producono un inquinamento pari o superiore a 60 AE deve essere proporzionale agli AE medesimi. Detta disposizione determina quindi chiaramente e direttamente la base di calcolo per quegli utenti: essa costituisce pertanto indubitabilmente una sufficiente base legale ai fini della controversa imposizione. La circostanza secondo cui l'art. 16 lett. a RSF ometta però di indicare quale precisa categoria di AE sia determinante ai fini del calcolo della tassa non pregiudica quella qualifica. L'assenza di quella specificazione é infatti semplicemente volta a permettere all'autorità esecutiva di scegliere, a dipendenza del tipo di inquinamento delle acque che é chiamata ad evacuare e depurare, la categoria di AE più adeguata al (diretto) conseguimento dell'obiettivo fondamentale ancorato all'art. 110 cpv. 2 LALIA (cfr. inoltre art. 11 cpv. 3 DE 1977), ovvero una ripartizione degli oneri di evacuazione e depurazione delle acque tra gli utenti che sia proporzionale all'intensità d'uso degli impianti da parte di ciascuno: obiettivo che, come il Tribunale ha già avuto modo di affermare, si identifica con l'ossequio del principio dell'equivalenza, espressione del principio della proporzionalità in materia di tasse (RDAT I-1995 N. 18 consid. 2.3., 2.4. e 3.1. e rinvii). L'impostazione flessibile dell'art. 16 lett. a RSF permette pertanto, in definitiva, di conseguire immediatamente lo scopo ed i principi che presiedono all'imposizione senza dover ricorrere a quelle delicate correzioni da effettuarsi in applicazione dell'art. 11 cpv. 3 DE 1977 che potrebbero invece discendere dalla necessità di dover rispettare un rigido, predeterminato schematismo impositivo fissato a livello di legge formale. A tutto vantaggio di una chiara definizione dei rapporti economici tra ente impositore ed utente. E' quanto dimostrerà proprio l'esame della presente contestazione. 3.4. Questa censura deve pertanto essere disattesa. Nemmeno la ricorrente sembra del resto avervi fatto soverchio affidamento, sol se si pensa che, a dispetto della stessa, non ha chiesto l'annullamento puro e semplice della tassa posta a suo carico (esito che si imponeva nel caso di accoglimento della censura), bensì la sua sola riduzione a fr. 89'288.--.
4. 4.1. Rimane a questo punto da esaminare la legittimità dell'importo della tassa pretesa nei confronti della ricorrente, da quest'ultima ritenuta eccessiva. Trattasi quindi concretamente di verificare il rispetto del principio dell'equivalenza. Giusta questo principio l'importo di una tassa non deve eccedere il valore oggettivo della prestazione di cui costituisce il corrispettivo. Nell'ambito della determinazione delle tasse dottrina e giurisprudenza riconoscono tuttavia al legislatore la possibilità di far capo a criteri schematici, dedotti dall'esperienza. Il ricorso a detti criteri costituisce in effetti un'irrinunciabile necessità, soprattutto per motivi pratici, ai fini della percezione delle tasse. Affinché il principio dell'equivalenza possa essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa - calcolata secondo criteri schematici - appaia ragionevolmente proporzionata alla prestazione: il principio dell'equivalenza é violato solo in caso di sproporzione manifesta (cfr. RDAT I-1995 N. 18 consid. 2.3. e 2.4. e rinvii). 4.2. Ai fini di una riduzione del tributo posto a suo carico, la ricorrente eccepisce anche una violazione del principio della causalità sancito dall'art. 2 delle legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb). Detto principio non é invero ancora formalmente ancorato nella legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc), quantunque la sua influenza nell'interpretazione ed applicazione delle disposizioni concernenti il recupero delle spese sopportate dall'ente pubblico in materia di protezione delle acque sia già oggi indiscussa (cfr. le considerazioni svolte dal Tribunale federale in DTF 122 II 31 consid. 4b). E' all'esame delle Camere federali una proposta formulata dal Consiglio federale con messaggio 4 settembre 1996 (FF 1996, pag. 1041 segg.), ove accanto all'introduzione del principio della causalità in materia di protezione delle acque attraverso l'adozione di una norma esplicita, identica all'art. 2 LPAmb (art. 3a della proposta annessa messaggio), il Governo sollecita la sua diretta concretizzazione in materia di finanziamento di impianti per le acque di scarico mediante l'inserimento nella LPAc di un nuovo art. 60a dal seguente tenore: "1. I Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare:
a. del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte;
b. degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti;
c. degli interessi;
d. degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio.
2. Se le tasse di cui al capoverso 1 dovessero pregiudicare lo smaltimento ecologico delle acque di scarico, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo.
3. I detentori degli impianti per le acque di scarico devono costituire le necessarie riserve finanziarie.
4. Le basi per il calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico." Dal momento che il principio della causalità costituisce, per più versi, un'applicazione diretta del principio della proporzionalità (equivalenza) e di quello di uguaglianza (e del divieto d'arbitrio che ne discende; RDAT II-1995 N. 23 consid. 4.2. e rinvii), principio quest'ultimo che di tutta evidenza deve parimenti essere ossequiato in materia di imposizione di tasse, la verifica del suo rispetto può pertanto essere considerata soddisfatta attraverso quella degli anzidetti due principi fondamentali del diritto amministrativo.
5. 5.1. Prima dell'esame del rispetto del principio dell'equivalenza é necessario inquadrare brevemente il contesto in cui ha luogo l'evacuazione e la depurazione delle acque di scarico provenienti dalla centrale della ricorrente. Una volta passate nelle canalizzazioni comunali esse vengono addotte nella rete del consorzio per la depurazione delle acque di __________ e __________. Questa corporazione ha tuttavia rinunciato, alla fine degli anni 80, a depurare le acque luride immesse nelle canalizzazioni dei due precitati comuni. Esso ha di conseguenza conchiuso una convenzione a tale scopo con il consorzio per la depurazione delle acque di __________ e dintorni (__________), adottata dai rispettivi consigli consortili alle date 12 giugno e 12 luglio 1990 ed approvata il 28 novembre successivo dall'allora dipartimento dell'interno (doc. 11). Attraverso detta convenzione il __________ acconsente all'immissione nel suo collettore di raccolta delle acque luride provenienti dal __________, si impegna a portarle alla sua stazione di depurazione di foce Ticino, a trattarle ed a scaricarle nel fiume. La partecipazione alle spese di esercizio ha luogo, secondo il testo originario, determinante ai fini della soluzione della lite, del patto 9 della convenzione, "sulla base del rispettivo apporto di acque luride risultante dalle misurazioni rilevate al pozzetto n. __________, col considerare eventuali quantitativi di acque meteoriche non trattate" . Dal momento che la rete del __________ non é però adiacente a quella del __________, per poter consegnare le acque luride a quest'ultimo ente il __________ ha dovuto concludere un'ulteriore convenzione con il consorzio per la depurazione delle acque del __________ e __________, volta a permettergli di usufruire dei collettori e delle stazioni di pompaggio del __________ dietro partecipazione alle spese di esercizio di quegli impianti, da calcolare parimenti sulla base dei quantitativi misurati al pozzetto n. __________ (patto 6 della convezioni __________/__________, doc. 12). L'allacciamento effettivo del __________ all'impianto di depurazione del __________ ha avuto luogo il 20 dicembre 1989. 5.2. La LATI ha presentato la domanda di costruzione della propria centrale del latte il 22 giugno 1990 ed ha ottenuto i permessi di costruzione alle date 20 marzo 1991 (autorizzazione cantonale a costruire, doc. 14) e 11 aprile 1991 (licenza edilizia comunale, doc. 13). La licenza edilizia richiamava l'ossequio delle condizioni fissate nella lettera 19 febbraio 1991 dalla delegazione del __________ ai fini del rilascio di un preavviso favorevole all'allacciamento dello stabile della ricorrente alla rete delle canalizzazioni pubbliche (doc. 6). Tra queste la cifra 2 di quel documento disponeva che: "I costi di esercizio saranno calcolati sulla base degli AE biologici come richiesto dal consorzio depurazione acque di __________ e dintorni". Il 31 gennaio 1991 la delegazione del __________ aveva infatti comunicato a quella del __________ di autorizzare l'allacciamento della centrale del latte all'impianto di depurazione di foce Ticino, avvertendo tuttavia che le spese di esercizio sarebbero state calcolate in base agli AE biologici e non a quelli idraulici (doc. 8). La __________ ha sottoscritto in segno di accettazione il documento 16 febbraio 1991 della delegazione del __________.
6. 6.1. Sulla scorta delle misurazioni e valutazioni effettuate su suo incarico dal dr. __________ di __________ durante l'anno 1993, il municipio di __________ ha determinato la partecipazione della __________ ai costi di evacuazione e depurazione delle acque al 33,99% delle spese totali sopportate dal comune nel 1992 (a norma dell'art. 16 RSF per il prelievo delle tasse d'uso fanno difatti stati i costi dell'anno precedente), pari a fr. 470'549.--. Il resistente ha infatti calcolato un inquinamento prodotto dalla __________ pari a 2356 AE biologici su di un complesso di 6931 AE biologici (doc. 1, 3, 5 e 5a). La perizia eseguita per conto della ricorrente dall'ing. __________ di __________ (doc. E) afferma invece, in primo luogo, che gli AE biologici riconducibili alla sua attività siano in realtà inferiori (1916 anziché 2536), per il motivo che si deve utilizzare quale valore di trasformazione 90 gr. di COD (chemical oxygen demand) per ogni AE e non 83 gr., come stabilito dal municipio. Ma soprattutto quel referto sostiene che il calcolo della tassa non può basarsi esclusivamente sugli AE biologici. Se questo parametro può infatti essere impiegato per il conteggio dei costi di esercizio legati alla depurazione, per la ripartizione dei costi di esercizio della rete delle canalizzazioni si deve invece far ricorso agli AE idraulici. Conclude quindi per una partecipazione del 30,78% ai costi della depurazione, determinati in base agli AE biologici, e del 10,46% a quelli legati all'esercizio delle canalizzazioni, calcolati in base agli AE idraulici. La perizia giudiziaria, allestita dallo studio __________ di __________, ha anzitutto spiegato che, quando il parametro di determinazione del carico inquinante é il COD (chemical oxygen demand), é inesatto parlare di AE biologici. Nel documento viene poi spiegato che il valore specifico adottato dal comune per determinare un AE COD (AE = 83 gr/AE·d) deve essere considerato, in principio, troppo basso. La perizia spiega quindi diffusamente in che modo devono essere ripartiti i costi di gestione degli impianti. Per quanto riguarda l'impianto di depurazione, quando la ripartizione ha luogo sulla base degli AE, la soluzione ideale é quella di prendere in considerazione nella misura del 35% gli AE idraulici e del 65% gli AE COD. Il carico inquinante non ha invece alcuna rilevanza sui costi di esercizio della rete delle canalizzazioni: questi devono essere pertanto ripartiti in base alle superfici ridotte del PGS oppure al carico idraulico. La perizia presenta infine un modello di calcolo fondato sulle predette premesse e su di un valore specifico per gli AE COD di 90 gr., che conclude alla partecipazione della __________ al 25,78% ai costi di gestione dell'impianto di depurazione delle acque, percentuale ottenuta ponderando nelle proporzioni appena citate gli AE COD, pari al 33,35%, e gli AE idraulici, pari al 14,04%, e del 14,04%, pari ai soli AE idraulici, per i costi legati all'esercizio della rete delle canalizzazioni. 6.2. Per quanto riguarda la ripartizione dei costi legati all'esercizio della stazione di depurazione sussiste una importante convergenza. Non solo sulla suddivisione dei costi sulla base degli AE COD, ovvero del carico organico, ma anche sulla percentuale che deve essere presa in considerazione: 33,99% per il comune, 30,78% per il consulente della ricorrente, 33,35% per il perito giudiziario. E' ben vero che quest'ultimo ha criticato il sistema impositivo fondato sui soli AE COD, in quanto non sufficientemente rispettoso del principio della causalità (ma di gran lunga più pertinente di quello fondato sui soli AE idraulici); esso lo ha nondimeno ammesso quale "soluzione provvisoria", poiché "a lunga scadenza, anche il carico idraulico dovrebbe essere preso in considerazione nel calcolo dei costi di esercizio" (traduzione del referto, pag. 8 in fine). D'altra parte il sistema impositivo fondato sui coli AE COD potrebbe essere dichiarato inaccettabile sotto l'aspetto legale solo nel caso in cui dovesse condurre ad un'imposizione manifestamente sproporzionata dell'utente (cfr. a quanto esposto al consid. 4.1.): ciò che non appare però il caso nella fattispecie. L'appena menzionata convergenza si é manifestata in modo esplicito all'udienza 5 dicembre 1995, ove la ricorrente ha dichiarato di riconoscere a titolo definitivo, nella presente procedura, la percentuale di partecipazione ai costi dell'impianto di depurazione pretesa dal comune, del 33,99%. Su questo punto la detta dichiarazione vale quale desistenza e mette fine alla lite. 6.3. Giusta la perizia giudiziaria, l'utilizzazione degli AE COD per ripartire i costi legati all'esercizio della rete é invece inappropriata, poiché il carico inquinante delle acque non influisce minimamente sulla formazione di detti costi. Entra invece in linea di conto il solo carico idraulico (AE idraulici): parametro di calcolo il cui impiego é nettamente più favorevole alla ricorrente, poi- ché conduce ad una sua partecipazione al 14,04% delle spese, accertata dal perito giudiziario, contro quella del 33,99% vantata dal comune, pari ad una differenza di imposizione di fr. 42'493,10 (cfr. sul calcolo consid. 6.4.). Sotto questo specifico aspetto il risultato cui conduce la controversa imposizione, fondata su criteri impositivi non pertinenti, appare dunque manifestamente sproporzionato rispetto alla prestazione fornita dai vari enti pubblici interessati, di cui costituisce il corrispettivo. Esso risultato deve pertanto essere corretto ai fini dell'ossequio del principio dell'equivalenza ed inoltre della parità di trattamento e del divieto d'arbitrio entro la percentuale stabilita dal perito giudiziario. Invano il comune obietta di comunque poter spuntare la percentuale del 33,99% anche quo ai costi di esercizio della rete appellandosi all'accettazione da parte della __________ della lettera 19 febbraio 1991, attraverso la quale la delegazione del __________ dettava taluni condizioni, tra cui (alla cifra 2) l'imposizione della tassa d'uso sulla base degli AE biologici, ai fini del rilascio di un preavviso favorevole all'allacciamento dello stabile della ricorrente alla rete delle canalizzazioni pubbliche. Ai fini del giudizio non appare invero necessario di accertare in che misura la __________ possa essere vincolata, sotto questo specifico aspetto, dalla sottoscrizione di quel documento. Il Tribunale non può tuttavia esimersi dal formulare delle riserve in merito a questa conclusione. Il prelievo dei pubblici tributi é infatti cogentemente subordinato al rispetto delle irrinunciabili premesse legali che sono state ampiamente illustrate ai considerandi che precedono, di cui l'utente può oltretutto sollecitare il puntuale ossequio ad ogni imposizione. In quest'ottica alla cifra 2 dello scritto 19 febbraio 1991 dovrebbe essere conferito un valore esclusivamente informativo, non coercitivo: sottoscrivendolo la __________ avrebbe dunque semplicemente preso atto del suo contenuto. Ad ogni buon conto - e questo appare decisivo - la cifra 2 della lettera 19 febbraio 1991 indicava effettivamente che i costi di esercizio sarebbero stati calcolati sulla base degli AE biologici, con la precisazione tuttavia di "come richiesto dal consorzio depurazione acque di __________ e dintorni" . Interpretando quello scritto in un contesto impositivo rispettoso dell'ordinamento giuridico, la ricorrente poteva pertanto legittimamente, in buona fede ritenere che quel sistema di ripartizione dei costi si riferisse ai soli oneri di depurazione, conformemente all'avvertimento contenuto nello scritto del 31 gennaio 1991 della delegazione del __________ che, sotto questo aspetto, era all'origine dello scritto 21 febbraio 1991 della delegazione del __________: é quanto del resto la ricorrente, correttamente, ha ammesso (cfr. consid. 6.2.). Non va d'altra parte dimenticato, se quanto detto non bastasse a controbattere l'obiezione del comune, che per l'anno 1992, nel corso del quale la __________ aveva iniziato la propria attività, il __________ aveva ancora ripartito i costi per l'esercizio dell'impianto di depurazione sulla base del solo apporto quantitativo di acque luride (mc), non dunque degli AE COD (cfr. lettera 14 novembre 1996 della delegazione del __________ al Tribunale), per cui la pretesa del comune di voler suddividere tutti gli oneri sull'esclusiva base di quest'ultimo parametro (cui, sia detto per inciso, non era costretto dalla ripartizione dei costi operati a livello di consuntivo 1992 del __________, doc. 29, ove la __________ era stata conteggiata per soli 180 AE su di un complesso, per il comune, di 4383 AE) appare ulteriormente, completamente fuori luogo, ovvero insostenibile. Sulla scorta delle appena menzionate, sorprendenti evidenze, emerse nella fase finale dell'istruttoria grazie alla pronta collaborazione della delegazione del CDL, é addirittura lecito chiedersi - ma questo quesito può rimanere indeciso - se, qualora la ricorrente non avesse desistito dal ricorso sulla ripartizione delle spese legate alla depurazione, anche queste ultime non avrebbero dovuto essere ripartite (per l'anno in questione) sulla scorta del solo carico idraulico. Pure a torto il comune ritiene di poter imporre la ricorrente oltre i limiti suddetti per il motivo che l'allacciamento al __________, che ha comportato un aumento dei costi di depurazione, si é reso necessario a causa delle industrie insediate sul suo territorio. A prescindere dal fatto che questo appunto non dovrebbe interessare la __________, la cui domanda di costruzione é posteriore alla chiusura e demolizione della stazione di depurazione del __________, il problema sollevato dal resistente é semmai stato creato dalle sue stesse autorità, che detengono le competenze in materia pianificatoria ed edilizia: malvenuto é quindi il comune a dolersi del fatto che nella sua zona industriale si siano insediate delle industrie. Sia infine detto, per completezza, che non devono essere esaminate nella presente sede, ove fanno stato i costi riferiti all'anno 1992, quali siano state le effettive conseguenze derivanti dell'allacciamento della __________ sulla ripartizione dei costi di esercizio dell'impianto di depurazione del __________: dalla risposta 18 novembre 1996 della delegazione di quell'ente al Tribunale risulta infatti che nel 1993 questo abbia modificato le basi di calcolo per la suddivisione dei costi da porre a carico del __________ (carico COD per la __________, portata di acque luride per il resto) ed abbia successivamente promosso una procedura di modifica della chiave di riparto dei costi fissata al patto 9 della convezione __________ /__________ del 1990 con effetto 1 gennaio 1994. 6.4. Per quanto concerne gli importi determinanti, il Tribunale non può che appoggiarsi all'articolata scomposizione allestita dal municipio, trasmessa al Tribunale con corrispondenza dell'11 settembre 1996 (doc. 9), secondo cui i costi totali sbor-sati dal comune nel 1992, di fr. 470'549.-, concernono l'eserci-zio delle canalizzazioni per fr. 212'998.-- e la depurazione per fr. 257'551.--. Scomposizione che non é nemmeno stata contestata dalla ricorrente, la quale aveva pur presentato in un primo tempo una sua ipotesi di scomposizione, tuttavia assai più sommaria, nella perizia di parte. La tassa da porre a carico di quest'ultima assomma in definitiva a fr. 117'446,50 (= fr. 212'998.-- x 14,04% + fr. 257'551.-- x 33,99%). Il ricorso deve dunque essere accolto entro questi limiti.
7. La tassa di giudizio così come le spese della perizia e della sua traduzione, anticipate dalla ricorrente, per complessivi fr. 6'503,90 (fr. 4'780.-- di perizia e fr. 1'723,90 di traduzione), devono essere ripartite in funzione del rispettivo grado di soccombenza (art. 28 PAmm). Il comune deve inoltre essere condannato a versare delle ripetibili alla ricorrente, assistita in questa sede da un avvocato iscritto all'albo: ripetibili commisurate all'esito dell'impugnativa (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 4 Cost., 208, 209 LOC, 110 LALIA, 11 DE 1977, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm, dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente accolto § I dispositivi n. 1 e 2 della risoluzione governativa 8 novembre 1994 (n. 9503) sono modificati come segue: "1. Il ricorso é parzialmente accolto. § L'importo della tassa d'uso delle fognature dovuta dalla __________ al comune di __________ per l'anno 1993 é fissato in fr. 117'446.50.
2. La tassa di giustizia, di fr. 400.--, é posta a carico della ricorrente in ragione del 40% ed a carico del comune in ragione del 60%."
2. La tassa di giudizio, di fr. 2'000.--, e le spese di perizia, di fr. 6'503,90, queste ultime anticipate dalla ricorrente, sono poste a suo carico in ragione del 40% ed a carico del comune in ragione del 60%. Il comune é inoltre condannato a versare alla ricorrente fr. 1'800.-- per il titolo di ripetibili.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario