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50.2007.3

Avviso di recidiva

Ticino · 2007-08-02 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 Non si prelevano né tasse né spese.

E. 3 Intimazione a: Il presidente:                                                                            La segretaria:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.50.2007.3

10.2006.163

Bellinzona

2 agosto 2007

Trasmissione incarto

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sull’avviso di recidiva 5 marzo 2007 presentato dal Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale nei confronti di

IS 1

letti ed esaminati gli atti;

consideratoin fatto ed in diritto

che __________ è stato condannato il __________ 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino alla pena di 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni per trascuranza degli obblighi di mantenimento;

che l’interessato è incorso durante il periodo di prova nuovamente nello stesso reato ed è stato condannato dalla Pretura penale l’8 febbraio 2007 a 122 ore di lavoro di pubblica utilità;

che il 5 marzo 2007 il Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale ha emanato un avviso di recidiva e ha assegnato al condannato un termine di 20 giorni per presentare osservazioni;

che entro tale termine __________ non ha inoltrato osservazioni;

che per l’art. 46 cpv. 1 CP“se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale”,

che giusta il cpv. 2 del medesimo articolo“se non vi è d’attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta”;

che secondo l’art. 349 cpv. 1 lett. b CPP in vigore dal 1° gennaio 2007“la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena secondo l’art. 46 CP è pronunciata:

a)  dalla Corte delle assise o dal magistrato che giudica il crimine o il delitto commesso durante il periodo di prova;

b) negli altri casi dal giudice dell’applicazione della pena”;

che in concreto il procedimento nei confronti di __________ è concluso e la sentenza definitiva: ne segue che la competenza per giudicare sulla revoca della sospensione condizionale della precedente pena è ora del giudice dell’applicazione della pena;

che pertanto l’incarto deve essere trasmesso a questo giudice affinché proceda nei suoi incombenti;

visti                                   gli art. 46 CP; 349 CPP,

pronuncia:                1.L’incarto è trasmesso per competenza al giudice dell’applicazione della pena.

2.Non si prelevano né tasse né spese.

3.Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria: