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50.2006.5

Avviso di recidiva

Ticino · 2006-10-10 · Italiano TI
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Incarto n.50.2006.5

10.2005.478

Bellinzona

10 ottobre 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Lucia Andina in qualità di segretaria per statuire sull’avviso di recidiva 22 agosto 2006 presentato dal IS 1 nei confronti di

CRTE 1,

letti ed esaminati gli atti

consideratoin fatto ed in diritto

che CRTE 1 è stato condannato il __________ dal Presidente del circolo di Roveredo/GR alla pena di 7 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prove di 2 anni per grave infrazione alle norme della circolazione;

che la pena indicata è aggiuntiva a quella emessa il __________ dal Kreispräsident di Surses;

che l’interessato è incorso durante il periodo di prova in nuove infrazioni (furto d’uso e circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre) sfociate nella condanna –pronunciata dalla Pretura penale il __________, che ha giudicato anche su altri reati– a 60 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;

che l’_____________ il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha emanato un decreto di accusa per il reato di truffa, condannando CRTE 1, a valere come pena totalmente aggiuntiva a quella inflitta dalla Pretura penale, a 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni;

che in questo decreto il Procuratore pubblico non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 giorni di detenzione di cui alla sentenza del Presidente del circolo di Roveredo del __________, ma ha ammonito formalmente il condannato;

che il __________, siccome nella sentenza del __________ non era stato giudicato sulla revoca della condizionale, IS 1 ha emanato un avviso di recidiva e ha assegnato all’interessato un termine di 20 giorni per presentare osservazioni;

che entro il termine indicato CRTE 1 non ha inoltrato osservazioni;

che per l’art. 41 n. 3 cpv. 1 CP“se durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto, se, nonostante formale avvertimento del giudice, persiste a trasgredire una norma di condotta impostagli, se si sottrae ostinatamente al patronato o se, in qualsiasi altro modo, delude la fiducia in lui riposta, il giudice ordina l’esecuzione della pena”;

che in concreto l’interessato denota una regolare propensione a commettere infrazioni; questo continuo recidivare dimostra come egli non meriti la fiducia che più volte è stata in lui riposta e che egli ha sempre tradito;

che nelle suddescritte circostanze non è più possibile formulare una prognosi favorevole e non si può prescindere dalla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 giorni di detenzione;

visti                                   gli art. 41 n. 3 cpv. 1 e 2 CP; 349 CPP;

pronuncia:                1.Il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 7 giorni di detenzione inflitta dal Presidente del circolo di Roveredo/GR il __________è revocato.

2.Non si prelevano né tasse né spese.

3.Intimazione a:

e alla crescita in giudicato

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.