revoca dell'espulsione
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Tessin Il Presidente della Pretura Penale 30.08.2005 50.2005.8 Tessin Il Presidente della Pretura Penale 30.08.2005 50.2005.8 Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.08.2005 50.2005.8
revoca dell'espulsione
Incarto n. 50.2005.8 DAP 2833/2002 Bellinzona 30 agosto 2005 Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 19 aprile 2005 da IS 1 nella difesa da: DI 1 mediante la quale è chiesta la revoca, subordinatamente la sospensione condizionale, della pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero pronunciata con sentenza 9 maggio 2003 dal Giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi, cresciuta in giudicato; preso atto che con osservazioni 2 maggio 2005 il CRTE 1 si è opposto all’istanza; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che con sentenza 9 maggio 2003 il Giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi, IS 1 è stata dichiarata autrice colpevole di violazione della Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri ed è stata condannata alla pena di 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni; che il 29 giugno 2004 ella ha contratto matrimonio a __________ nella Repubblica domenicana con RA 1, cittadino spagnolo in Svizzera dal 1991 e attualmente domiciliato a __________ nel comune di __________ (cfr. doc. E); che con l’istanza che ci occupa è chiesta in vista del ricongiungimento famigliare in via principale la revoca dell’espulsione e in via subordinata la sospensione condizionale della pena accessoria; che con l’istanza è stato prodotta copia dell’atto di matrimonio (cfr. doc. B) e dall’esame dei dati dello stato civile risulta che il matrimonio è stato riconosciuto e iscritto in Svizzera; che il marito, cameriere presso il ristorante __________ di __________ (cfr. doc. D) ha versato agli atti una dichiarazione, nella quale attesta di aver contratto matrimonio con la ferma volontà di fondare una famiglia assieme all’istante (cfr. doc. F); che nelle suddescritte circostanze, tenuto conto che prima dei fatti in parola la signora IS 1 era incensurata, che alla luce del tipo di reato da lei commesso non risultano a questo punto esserci pericoli di ordine pubblico e che la maggior parte della pena accessoria è già stata scontata, questo giudice ritiene di poter procedere alla revoca dell’espulsione; visti gli art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP pronuncia: 1. In accoglimento dell’istanza la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni inflitta a IS 1 con sentenza 9 maggio 2003 del Giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi è revocata con effetto immediato. 2. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico dell’istante. 3. Intimazione a: Il presidente: La segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.