revoca dell'espulsione
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Tessin Il Presidente della Pretura Penale 04.05.2005 50.2005.6 Tessin Il Presidente della Pretura Penale 04.05.2005 50.2005.6 Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.05.2005 50.2005.6
revoca dell'espulsione
Incarto n. 50.2005.6 DA 1412/2005 Bellinzona 4 maggio 2005 Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar sedente con Laura Rossini per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 14 aprile 2005 da IS 1 difeso da: DI 1 mediante la quale chiede in via principale la revoca e in via subordinata la sospensione dell’espulsione dal territorio svizzero pronunciata con decreto di accusa n. 975 del 20 marzo 2003; preso atto che con osservazioni 25 aprile 2005 il CRTE 1, si è opposto all’istanza; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che con decreto di accusa 20 marzo 2003 (n. 975/2003) del Sostituto Procuratore pubblico __________ __________, IS 1 (alias __________ __________) è stato dichiarato colpevole di infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri ed è stato condannato alla pena di 45 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni; che con l’istanza che ci occupa è chiesta la revoca, subordinatamente la sospensione, dell’espulsione; che a sostegno della richiesta IS 1 rileva che durante la sua permanenza in Svizzera ha avuto una relazione con una cittadina ticinese e che il 9 novembre 2003 è nato da questa relazione __________, che è cittadino svizzero; che nelle sue intenzioni vi è il ricongiungimento famigliare (cfr. doc. C e domanda di domicilio prodotta nell’incarto penale); che l’istante ha contravvenuto all’ordine di espulsione ed è stato arrestato a Locarno presso l’Ufficio degli stranieri, dove si era recato, residendo in Svizzera, per regolarizzare la sua posizione; che per questa infrazione è stato perseguito dal Procuratore pubblico CRTE 1 che ha proposto, ritenuto che vi era pure il reato di ricettazione di due paia di calzoni, la pena di 40 giorni di detenzione e la revoca della sospensione della precedente condanna (cfr. DA n. 1412 dell’11 aprile 2005); che questa proposta è stata confermata al dibattimento del 3 maggio 2005; che il Procuratore pubblico si è opposto all’istanza di revoca dell’espulsione, sostenendo che IS 1 non ha rapporti con il figlio e che secondo gli accertamenti eseguiti dalla polizia cantonale nel febbraio di quest’anno la madre non vuole più saperne del padre (cfr. doc. 3 allegato alle osservazioni); che il 10 febbraio 2005 l’istante ha riconosciuto la paternità di __________ (cfr. doc. A); che dagli accertamenti della polizia, ripresi dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione nello scritto 25 aprile 2005 (cfr. doc. 1 allegato alle osservazioni del PP), risulta che apparentemente la madre non voglia più avere contatti con IS 1; che tuttavia dall’incarto penale si evince che il 19 aprile 2005 dalle 14.35 alle 16.30 e il 24 aprile 2005 dalle 14.20 alle 15.20 la madre e __________ hanno reso visita al padre presso il carcere della Stampa, dove egli sta scontando la pena detentiva; che in considerazione delle recenti infrazioni commesse dall’istante la revoca dell’espulsione non entra in linea di conto; che alla luce degli sviluppi più recenti nelle relazioni di IS 1 con __________ e la madre, benché non sia ancora del tutto chiaro se la madre desideri effettivamente riprendere il rapporto con l’istante, si giustifica sospendere condizionalmente la pena per non compromettere un’eventuale ricongiungimento famigliare; che il tempo di prova è fissato in due anni; visti gli art. 55 CP; 347 cpv. 1 lett. e, e cpv. 3 CPP, pronuncia: 1. In parziale accoglimento dell’istanza la pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni inflitta a IS 1 (alias __________ __________) con decreto di accusa 20 marzo 2003 è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono carico del richiedente. 3. Intimazione a: Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Comando polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Il presidente: La segretaria: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese .