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50.2004.15

revoca dell'espulsione per ricongiungimento famigliare

Ticino · 2004-12-17 · Italiano TI
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Incarto n.50.2004.15/KRM

DAP 2833/2002

Bellinzona

17 dicembre 2004

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare nella procedura penale avviata con istanza 16 novembre 2004 da

IS 1

rappr. da:  RA 1

mediante la quale è chiesta la revoca della pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero pronunciata con sentenza 9 maggio 2003 dal Giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi, cresciuta in giudicato;

letti ed esaminati gli atti;

preso atto                          l’istanza non è stata intimata per osservazioni;

consideratoin fatto ed in diritto

che con sentenza 9 maggio 2003 il Giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi,  IS 1 è stata dichiarata autrice colpevole di violazione della Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri ed è stata condannata alla pena di 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni;

che il 29 giugno 2004 ella ha contratto matrimonio a __________ nella Repubblica domenicana con  RA 1;

che con l’istanza che ci occupa, presentata dal marito, è chiesta la revoca dell’espulsione, per il ricongiungimento famigliare;

che la richiesta è stata presenta da persona non autorizzata, poiché in ambito penale chi non agisce personalmente deve farsi rappresentare da un avvocato;

che si dovrebbe quindi assegnare un termine per ripresentarla da parte dell'interessata o di un legale munito di regolare procura: tuttavia in concreto non è necessario procedere in tal senso, siccome la domanda deve essere respinta per altri motivi;

che dagli atti risulta solo che  IS 1 si è coniugata nella Repubblica domenicana con uno spagnolo domiciliato in Svizzera, ma nulla si evince sulle circostanze e le motivazioni che hanno portato al matrimonio;

che l'unione non è ancora stata iscritta in Svizzera, dove il signor  RA 1 risulta divorziato da __________ dal 27 novembre 1991;

che al momento del matrimonio quest'ultimo doveva essere perfettamente al corrente che la moglie non avrebbe potuto entrare in Svizzera sino al 10 maggio 2006;

che nulla nell'incarto permette di concludere che il matrimonio sia avvenuto con la reale volontà di costituire una famiglia nel nostro paese;

che nelle suddescritte circostanze la questione del ricongiungimento famigliare appare di secondaria importanza rispetto alla legittima tutela dell'ordine pubblico;

che l'istanza deve così essere respinta;

visti                                   gli art. 55 CP; 347 cpv. lett. e, e cpv. 3 CPP

pronuncia:                1.Nella misura in cui è ricevibile l’istanza è respinta.

2.Non si prelevano né tasse né spese

3.Intimazione a:

per sé e per la moglie

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.