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50.1997.4

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-07-31 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 mesi, sottoponendo agli espropriati un'ultima offerta di fr. 5.-/mq/mese. Il

Tribunale di espropriazione ha confermato tali cifre, accordando ai privati un

risarcimento di complessivi fr. 50'825.- (fr. 49'145.- per il mapp. __________,

fr. 1'680.- per il mapp. __________).

In questa sede il ricorrente contesta l'indennità assegnata,

affermando di aver compensato la soppressione dei posteggi occupati dal

cantiere tramite la messa a disposizione di 30 parcheggi sostitutivi sulla

vicina ex proprietà __________. La censura è invero identica a quella sollevata

con successo dallo Stato in altri procedimenti ricorsuali aventi per oggetto

espropri di fondi siti nei pressi della proprietà __________ (STA 23.1.1997 in

re Stato del Canton Ticino/V. e 27.2.1997 in re Stato del Canton Ticino/S.).

4.1. L'indennità espropriativa deve essere di regola

corrisposta in denaro (art. 10 cpv. 1 Lespr). L'ente espropriante può tuttavia

sostituire in tutto o in parte la prestazione in denaro con un'equivalente

prestazione in natura (art. 10 cpv. 2 Lespr). Una prestazione in natura può

però essere imposta all'espropriato solo se i suoi interessi o quelli di

eventuali creditori ipotecari siano sufficientemente tutelati (art. 10 cpv. 3 Lespr).

4.2. Per giurisprudenza il danno subito dall'espropriato a

seguito di un'occupazione temporanea del suo fondo - e quindi l'indennizzo a

suo favore - deve essere stabilito sulla base dell'utilizzazione attuale del

fondo medesimo, a meno che il proprietario, adducendo una prossima diversa

utilizzazione, dimostri un presumibile miglior uso del fondo ai sensi dell'art.

12 cpv. 1 Lespr (DTF 120 Ib 465 consid. 5e; Rep. 1965, pag. 177).

4.3. Nel concreto caso lo Stato ha adeguatamente risarcito in

natura la soppressione temporanea dei posteggi siti sulla proprietà __________,

mettendo a disposizione dei resistenti 30 parcheggi nelle immediate adiacenze

(art. 10 cpv. 2 e 3 Lespr). Il Cantone non deve pertanto più nulla, per questo

titolo, a favore degli espropriati. L'assegnazione a beneficio di quest'ultimi

di un ulteriore risarcimento in denaro di fr. 5.-/mq/mese, ovvero della

ragguardevole somma di fr. 60.-/mq/anno, per l'occupazione degli spazi

adiacenti a via __________ conduce ad un doppio, inammissibile indennizzo per

uno stesso danno e pertanto ad un indebito arricchimento dei privati.

Ferme queste premesse il Tribunale di espropriazione non poteva

che confermare la prima offerta di indennizzo formulata dallo Stato, di fr.

1.-/mq/mese, ovvero di fr. 12.-/mq/anno, per l'occupazione temporanea in

oggetto: indennità che, entro questi limiti, conservava senz'altro un senso,

poiché la messa a disposizione di parcheggi su di una proprietà sita nei

paraggi non equivale economicamente alla disposizione di parcheggi sullo stesso

fondo.

L'indennizzo per titolo di occupazione temporanea viene pertanto

fissato in:

mapp. __________

fr. 1.- x 276 mq x 14 mesi =    fr.           3'864.-

fr. 1.- x 150 mq x 29 mesi =    fr.           4'350.-

fr. 1.- x 95  mq x 17 mesi =     fr.           1'615.-

fr.           9'829.-

mapp. __________

fr. 1.- x 24  mq x 14 mesi =     fr.      336.-

La riduzione complessiva rispetto a quanto deciso dal Tribunale

di espropriazione (- fr. 40'660.-) viene largamente compensata dal maggior

indennizzo che andava riconosciuto agli espropriati per l'iscrizione del

diritto di superficie sotterraneo e della servitù di limitazione di costruire

(cfr. consid. 3.3.).

5.   Danni aziendali alla

carrozzeria _________ (mapp. _________)

Il cantiere aperto dal Cantone nei pressi della carrozzeria

__________ ha creato non pochi inconvenienti all'attività della ditta. Il

ricorrente ne è perfettamente conscio, tant'è che in ingresso di procedura ha

proposto agli espropriati un indennizzo di fr. 39'000.- (fr. 3'000.- al mese)

per difficoltà d'accesso e posteggio, nonché fr. 10'000.- per disagi

nell'ambito della consegna e rimessa dei veicoli alla clientela, confermando

l'offerta in sede di conclusioni.

Data per scontata la sussistenza di diversi inconvenienti

aziendali, in via equitativa il Tribunale di espropriazione ha concesso agli

espropriati un risarcimento a corpo di fr. 70'000.- (fr. 35'000.- per anno),

identico a quello percepito dalla ditta __________ per i disagi subiti nella

gestione del garage posto di fianco alla carrozzeria __________ (fr. 70'500.-).

Lo Stato non accetta tale verdetto, sostenendo in breve che

gli espropriati hanno omesso di apportare la prova certa del danno subito e del

suo ammontare.

5.1. In materia espropriativa vige il principio inquisitorio

(art. 47 Lespr e 18 cpv. 1 PAmm in forza del rinvio dato dall'art. 70 Lespr).

Il giudice delle espropriazioni procede quindi d'ufficio nell'accertamento dei

fatti e nell'assunzione delle prove; alle parti incombe un dovere di mera collaborazione.

Giusta l'art. 18 cpv. 1 PAmm l'autorità amministrativa valuta

le prove secondo libero convincimento. In mancanza di una prova assoluta, il

giudice può dedurre il proprio convincimento anche da prove indirette o da

semplici indizi (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

N. 1a ad art. 18 PAmm; RDAT II-1992 N. 16).

5.2. Gli accertamenti peritali di tipo contabile predisposti

dal Tribunale di espropriazione al fine di quantificare il danno aziendale

sofferto dalla carrozzeria __________ non hanno dato esiti particolarmente

favorevoli agli espropriati. Gli esperti hanno infatti ipotizzato che la

carrozzeria, pur avendo effettivamente subito dei disagi a seguito dei lavori

intrapresi su via __________, è riuscita ad assorbirli grazie ad una migliore

utilizzazione della manodopera e questo senza supplementi di costo importanti

per l'azienda (conclusione del parere 6.8.1996 della __________).

Anche i periti, al pari dello stesso ente espropriante, hanno

dunque ammesso che il cantiere aperto su via __________ ha perturbato

l'attività della carrozzeria cagionandole degli oggettivi inconvenienti a

livello di processo lavorativo. Inconvenienti che il primo giudice ha ravvisato

con sicurezza nei maggiori spostamenti delle autovetture da e per i posteggi

esterni, nelle difficoltà di manovra all'interno della carrozzeria, nelle

difficoltà di accesso e di lavorazione degli automezzi pesanti, nelle maggiori

difficoltà per la sistemazione delle autovetture nelle immediate vicinanze

della carrozzeria e nelle eccezionali immissioni di polvere durante un periodo

di due anni, con effetti particolarmente nocivi per il reparto verniciatura.

Quanto alla commisurazione del relativo danno, in base ai

risultati contabili in suo possesso il Tribunale di espropriazione ha osservato

che la cifra d'affari media della carrozzeria nei cinque anni precedenti il

termine dei lavori era stata all'incirca di fr. 3'545'000.-, con un utile d'esercizio

medio di fr. 160'000.- ca. (4,34%). Posto che nel 1992 l'utile d'esercizio è

stato di fr. 140'175.- (3,47%) ed ha subito quindi una flessione di ca. fr.

20'000.- (0,87%) rispetto alla media dianzi riportata, il primo giudice ha

supposto un calo di pari ampiezza (1% arrotondato per eccesso) sulla cifra d'affari

media del biennio 1991-1992, ovvero una diminuzione di fr. 70'000.- che ha

fatto rientrare nelle poste di danno da risarcire agli espropriati.

Il ragionamento, anche se ipotetico e come tale non rigorosamente

accettabile dal profilo probatorio, regge alle critiche dell'insorgente. Poiché

se è certo che danno all'attività della carrozzeria c'è stato, è altrettanto

certo - siccome accertato in corso d'istruttoria - che tale danno è stato

assorbito facendo capo alle risorse interne dell'azienda, segnatamente

all'esubero di manodopera registrato nel 1991-92. Orbene, in assenza dei disagi

di cui sappiamo la ditta avrebbe potuto ridurre il numero dei propri

dipendenti, con un risparmio non indifferente sui costi di personale e un conseguente

incremento degli utili che in concreto non è stato possibile realizzare.

D'altra parte, se si tien conto della durata effettiva del

cantiere il risarcimento accordato non si distanzia affatto dalle cifre offerte

dallo Stato (fr. 3'000.- al mese + fr. 10'000.- a corpo) e da quelle pagate al

confinante garage __________ a compensazione - sostanzialmente - degli stessi

inconvenienti sopportati dalla carrozzeria __________.

6.   Tassa di giustizia e

spese di prima istanza

I ricorsi insinuati davanti a questo Tribunale devono essere

motivati (art. 46 cpv. 2 PAmm e 50 cpv. 3 Lespr). Il principio dell'applicazione

d'ufficio del diritto non dispensa gli insorgenti dall'obbligo di articolare le

loro censure e sviluppare i loro argomenti.

Nel proprio petitum ricorsuale lo Stato ha chiesto di porre

interamente a carico degli espropriati la tassa di giustizia e le spese, senza

però darne minimamente ragione nelle motivazioni. La domanda si avvera pertanto

irricevibile, atteso che il vizio è grave e non rientra nel novero di quelli a

cui può essere posto rimedio dando facoltà al ricorrente di completare il

gravame (cfr. Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, Rep. 1991 p.

234 in initio e rinvii).

Quand'anche avesse speso due parole per giustificare la

propria richiesta, lo Stato non ne avrebbe tratto alcun giovamento. Questo

Tribunale avrebbe infatti confermato la decisione impugnata, non ravvisando

nella fattispecie gli estremi per ripartire gli oneri di procedura giusta

quanto disposto dall'art. 73 cpv. 2 Lespr. Un simile aggravio sarebbe risultato

iniquo e inutilmente vessatorio; i privati sono stati sufficientemente

penalizzati dalla mancata concessione di adeguate ripetibili, provvedimento -

questo - che malgrado la sua severità trova ancora una plausibile spiegazione

nell'esito della lite e nell'atteggiamento poco collaborativo assunto dagli

espropriati nel corso dell’istruttoria.

7.   La tassa di giustizia e le

ripetibili di questa sede seguono la totale soccombenza dell'insorgente (art.

28 e 31 PAmm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 9, 10, 11, 50, 73 Lespr; 18, 28, 31, 46 e 65 PAmm,

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr.

1'200.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo di rifondere

ai resistenti fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

3.   Intimazione

a:

__________

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 31.07.1998 50.1997.4 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 31.07.1998 50.1997.4 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 31.07.1998 50.1997.4

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 50.97.00004 Lugano 31 luglio 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  21 maggio 1997 dello __________ rappr. da: __________ Contro La decisione 24 marzo 1997 (no. 339/22-24) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, relativa all'esproprio dei mapp. __________, __________ e __________ RFD di __________ nell'ambito della realizzazione della galleria __________ (tratta __________); viste le risposte:

-     9 giugno 1997 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;

-   18 agosto 1997 di __________ e della __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   __________ è proprietario dei mapp. __________ e __________ RFD di Locarno, di 2294 rispettivamente 24 mq, così censiti a RF: mapp. __________ C) officina e rimessa                   mq  1928

d) piazzale e giardino                  mq     366 mapp. __________ A) cabina elettrica                        mq       16

b) terreno                                       mq         8 __________, unitamente alla comunione ereditaria __________ composta da __________ e __________, __________, __________ e __________, è proprietario anche della part. __________, vasta 1106 mq e descritta a RF nel modo seguente: mapp. __________ A) casa e annesso                       mq     121 B) casa                                          mq       98

c) corte-giardino-piazzale           mq     684 D) officina e rimessa-sedime     mq     203 I fondi si trovano nella zona della __________, nei pressi dell'intersezione via __________ -via __________ (zona R5a). Le part. __________ e __________ si affacciano direttamente su via __________ e con la retrostante part. __________ vanno a formare un'unica proprietà dotata di quattro accessi (tre su via __________, uno su via __________) sulla quale insiste la rinomata carrozzeria __________. B.   Approvati i progetti attinenti alla realizzazione della galleria __________, lo Stato del Canton Ticino ha promosso l'espropriazione dei fondi toccati dall'opera, fra i quali figurano anche le menzionate particelle della famiglia __________. Gli atti (relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo, piano di espropriazione, tabella di espropriazione e offerte di indennità) sono stati pubblicati dal 26 febbraio 1990 al 27 marzo 1990. Le tabelle espropriative prevedevano in particolare la demolizione dello stabile di 98 mq posto al sub. B del mapp. no. __________, l'iscrizione di un diritto di superficie sotterraneo e di una servitù di limitazione di costruire a carico delle part. no. __________ e __________, nonché l'occupazione temporanea di parte dei citati mappali; per la part. no. __________ erano inoltre prospettate delle modifiche transitorie agli accessi. Nei propri allegati introduttivi il Cantone ha sviluppato le proposte risarcitorie contenute nelle tabelle espropriative, offrendo agli espropriati complessivi fr. 651'235.- per il mapp. no. __________, fr. 12'000.- per il mapp. no. __________ e fr. 1'548.- per il mapp. no. __________. In via contrattuale lo Stato ha inoltre garantito agli espropriati il diritto di costruire manufatti sotterranei fino a 2 m dalla paratia verticale della galleria e accordato un acconto di fr. 650'000.- sulle indennità che sarebbero state fissate dal Tribunale di espropriazione, nonché un indennizzo a corpo di fr. 70'000.- per il ripristino della superficie interessata dalla demolizione del sub. B del mapp. no. __________; dal canto loro, i privati hanno concesso l'anticipata immissione in possesso a far tempo dal 1° ottobre 1990. In sede di risposta e di duplica gli espropriati hanno notificato articolate pretese ammontanti nel loro complesso a oltre fr. 1'500'000.- (di cui fr. 305'386.- al solo titolo di inconvenienti aziendali). C.   Al termine di una procedura lunga e complessa, con sentenza 24 marzo 1997 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina si è pronunciato sulle indennità dovute agli espropriati. Riassuntivamente, il primo giudice ha riconosciuto i seguenti indennizzi: mapp. no __________ espropriazione della casa sub. B                                fr.           547'560.- diritto di superficie (fr. 228.-/mq)                                 fr.              12'966.- occupazione temporanea (fr. 5.-/mq/mese)               fr.              49'145.- taglio piante                                                                   fr.              14'155.- sgombero anticipato del sub. B                                   fr.              20'000.- passaggio pedonale per il sub. A                               fr.                5'000.- inconvenienti per gli abitanti del sub. A                      fr.                5'000.- danni al sub. A                                                               fr.                5'500.- TOTALE (arrotondato per eccesso)                           fr.           660'000.- mapp. no __________ diritto di superficie (fr. 228.-/mq)                                 fr.                1'368.- occupazione temporanea (fr. 5.-/mq/mese)               fr.                1'680.- TOTALE                                                                         fr.                3'048.- mapp. no. __________ danni aziendali                                                               fr.              70'000.- La tassa di giustizia di fr. 8'000.- è stata posta a carico dello Stato, ma considerato l'esito della lite, le richieste manifestamente eccessive degli espropriati ed il loro atteggiamento processuale, non sono state assegnate ripetibili. D.   Mediante ricorso 21 maggio 1997 lo __________ ha impugnato la predetta pronunzia davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone la riforma parziale. A mente del ricorrente, il primo giudice non avrebbe dovuto concedere alcuna indennità per il diritto di superficie e l'occupazione temporanea. L’imposizione del diritto di superficie non avrebbe infatti provocato nessun danno economico ai proprietari dei mapp. __________ e __________, atteso che il manufatto stradale si trova al margine dei fondi e non ne intacca il valore. Gli espropriati non avrebbero subito pregiudizi nemmeno in conseguenza dell’occupazione temporanea, poiché i 26 posteggi soppressi durante l’esecuzione dei lavori sono stati sostituiti in natura con 30 parcheggi messi a disposizione sulla vicina ex proprietà __________. L’insorgente ha postulato pertanto lo stralcio dei relativi indennizzi e in via subordinata la loro riduzione a fr. 50.- il mq (servitù) e a fr. 1.-/mq/anno (occupazione temporanea). Per mancanza di prove circa l'ammontare delle perdite occorse, l’insorgente ha contestato pure il risarcimento a corpo di fr. 70'000.- accordato dal Tribunale di espropriazione a titolo di inconvenienti aziendali. Senza alcuna spiegazione, lo Stato ha chiesto infine che la tassa di giustizia e le spese di prima istanza vengano poste interamente a carico degli espropriati. E.   Il Tribunale di espropriazione si è opposto all’accoglimento del gravame esimendosi dal formulare osservazioni. Ad identica conclusione sono pervenuti gli espropriati, i quali hanno partitamente avversato le tesi dell’insorgente con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario - in appresso. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.   In materia espropriativa il Tribunale cantonale amministrativo apprezza liberamente il fatto ed il diritto, senza poter tuttavia modificare la decisione impugnata a danno del ricorrente (art. 65 cpv. 4 PAmm, applicabile grazie al rinvio di cui all'art. 70 Lespr). Adito dall'espropriante, questo Tribunale può quindi rivedere le singole posizioni dell'indennità concessa dal primo giudice, ma non può condannare il ricorrente a pagare un risarcimento globale superiore a quello deciso dall'istanza inferiore. Altrimenti detto, può aumentare taluni indennizzi e diminuirne altri, a condizione che da un profilo contabile il risultato complessivo non si configuri alla stregua di una reformatio in peius.

3.   Diritto di superficie ai mapp. __________ e __________ La servitù interessa 57 mq del mapp. __________ e 6 mq del mapp. __________, per i quali è stato offerto un indennizzo di fr. 50.- il mq. Applicando per ragioni di parità di trattamento la cosiddetta "formula __________ ", il Tribunale di espropriazione ha invece riconosciuto un'indennità di fr. 14'364.- (fr. 228.- il mq) che lo Stato avversa integralmente contestando la sussistenza di qualsivoglia danno. 3.1. Giusta l'art. 9 Lespr l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. Questa si compone - segnatamente - dell'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr), del minor valore della frazione residua in caso di espropriazione parziale (art. 11 lett. b Lespr), del corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato e che sono, secondo il corso ordinario delle cose, una conseguenza prevedibile dell'espropriazione (art. 11 lett. c Lespr). 3.2. Le servitù non costituiscono dei beni in commercio e non posseggono di conseguenza un valore venale ai sensi dell'art. 11 lett. a Lespr. Nel caso dell'imposizione in via espropriativa di una servitù a carico di un fondo, che - dal profilo giuridico - costituisce un caso di espropriazione parziale, per la determinazione dell'indennità spettante al proprietario colpito ritornano applicabili i soli criteri fissati alle lett. b e c della detta disposizione. Facendo capo al cosiddetto metodo della differenza, occorre pertanto porre a confronto il valore venale del fondo libero dall'onere con quello risultante dopo l'imposizione dello stesso. Accanto a tale diminuzione del valore venale va poi preso in considerazione l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi conseguenti all'espropriazione (cfr. DTF 122 II 249 consid. 4 e rinvii; inoltre RDAT I-1996 N. 60 consid. 8a; I-1991 N. 83 consid. b; 1988 N. 67 consid. 5.1.; STA 22.1.1997 in re Stato del Canton Ticino/____). 3.3. L'ingombrante manufatto stradale realizzato dal Cantone (ml 11.90 x ml 14.20, con la soletta superiore posta a circa 2,5/3,5 ml sotto il livello di via __________) corre lungo i 65 ml del confine NW dei mapp. __________ e __________ invadendoli per circa un metro. La galleria, segnatamente il diritto di superficie sotterraneo e la servitù di limitazione di costruzione imposti a dipendenza della sua presenza, hanno provocato un aggravio certo, ove solo si considerino le restrizioni (distanza da confine, profondità) che hanno condizionato i privati al momento in cui hanno edificato l'autorimessa interrata oggetto dell'autorizzazione cantonale a costruire no. 74849 del 24.10.1991 (doc. 1 B e C inc. no. 339 TE); autorimessa che in assenza del tunnel avrebbe potuto essere realizzata a confine (cfr. art. 17 regolamento edilizio di __________ e art. 8 NAPR), con una maggior superficie disponibile di almeno 24 mq per piano e quindi con due posti auto supplementari (ricavabili

- con opportuni accorgimenti - di fianco alla rampa d'uscita del garage). Orbene, se si pensa al valore attribuibile ai posti-auto in zona cittadina, appare evidente come l'indennizzo di fr. 14'334.- (fr. 12'966.- + fr. 1'368.-) riconosciuto dal primo giudice utilizzando la "formula __________ " copra solo in parte l'effettivo danno patito dagli espropriati, quantificabile per difetto in non meno di 55'000.- fr. (valore a reddito capitalizzato dei due posteggi, dedotte le spese di costruzione risparmiate). Un calcolo dettagliato della perdita cagionata ai privati non è in casu necessario, poiché il maggior indennizzo dovuto ai resistenti supera in ogni modo la riduzione che occorre operare sul risarcimento accordato loro per titolo di occupazione temporanea (divieto della reformatio in peius).

4.   Occupazione temporanea dei mapp. __________ e __________ Il Cantone ha occupato 276 mq del mapp. __________ per 14 mesi, 150 mq per 29 mesi, 95 mq per 17 mesi e l'intero mapp. __________ durante 14 mesi, sottoponendo agli espropriati un'ultima offerta di fr. 5.-/mq/mese. Il Tribunale di espropriazione ha confermato tali cifre, accordando ai privati un risarcimento di complessivi fr. 50'825.- (fr. 49'145.- per il mapp. __________, fr. 1'680.- per il mapp. __________). In questa sede il ricorrente contesta l'indennità assegnata, affermando di aver compensato la soppressione dei posteggi occupati dal cantiere tramite la messa a disposizione di 30 parcheggi sostitutivi sulla vicina ex proprietà __________. La censura è invero identica a quella sollevata con successo dallo Stato in altri procedimenti ricorsuali aventi per oggetto espropri di fondi siti nei pressi della proprietà __________ (STA 23.1.1997 in re Stato del Canton Ticino/V. e 27.2.1997 in re Stato del Canton Ticino/S.). 4.1. L'indennità espropriativa deve essere di regola corrisposta in denaro (art. 10 cpv. 1 Lespr). L'ente espropriante può tuttavia sostituire in tutto o in parte la prestazione in denaro con un'equivalente prestazione in natura (art. 10 cpv. 2 Lespr). Una prestazione in natura può però essere imposta all'espropriato solo se i suoi interessi o quelli di eventuali creditori ipotecari siano sufficientemente tutelati (art. 10 cpv. 3 Lespr). 4.2. Per giurisprudenza il danno subito dall'espropriato a seguito di un'occupazione temporanea del suo fondo - e quindi l'indennizzo a suo favore - deve essere stabilito sulla base dell'utilizzazione attuale del fondo medesimo, a meno che il proprietario, adducendo una prossima diversa utilizzazione, dimostri un presumibile miglior uso del fondo ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 Lespr (DTF 120 Ib 465 consid. 5e; Rep. 1965, pag. 177). 4.3. Nel concreto caso lo Stato ha adeguatamente risarcito in natura la soppressione temporanea dei posteggi siti sulla proprietà __________, mettendo a disposizione dei resistenti 30 parcheggi nelle immediate adiacenze (art. 10 cpv. 2 e 3 Lespr). Il Cantone non deve pertanto più nulla, per questo titolo, a favore degli espropriati. L'assegnazione a beneficio di quest'ultimi di un ulteriore risarcimento in denaro di fr. 5.-/mq/mese, ovvero della ragguardevole somma di fr. 60.-/mq/anno, per l'occupazione degli spazi adiacenti a via __________ conduce ad un doppio, inammissibile indennizzo per uno stesso danno e pertanto ad un indebito arricchimento dei privati. Ferme queste premesse il Tribunale di espropriazione non poteva che confermare la prima offerta di indennizzo formulata dallo Stato, di fr. 1.-/mq/mese, ovvero di fr. 12.-/mq/anno, per l'occupazione temporanea in oggetto: indennità che, entro questi limiti, conservava senz'altro un senso, poiché la messa a disposizione di parcheggi su di una proprietà sita nei paraggi non equivale economicamente alla disposizione di parcheggi sullo stesso fondo. L'indennizzo per titolo di occupazione temporanea viene pertanto fissato in: mapp. __________ fr. 1.- x 276 mq x 14 mesi =    fr.           3'864.- fr. 1.- x 150 mq x 29 mesi =    fr.           4'350.- fr. 1.- x 95  mq x 17 mesi =     fr.           1'615.- fr.           9'829.- mapp. __________ fr. 1.- x 24  mq x 14 mesi =     fr.      336.- La riduzione complessiva rispetto a quanto deciso dal Tribunale di espropriazione (- fr. 40'660.-) viene largamente compensata dal maggior indennizzo che andava riconosciuto agli espropriati per l'iscrizione del diritto di superficie sotterraneo e della servitù di limitazione di costruire (cfr. consid. 3.3.).

5.   Danni aziendali alla carrozzeria _________ (mapp. _________) Il cantiere aperto dal Cantone nei pressi della carrozzeria __________ ha creato non pochi inconvenienti all'attività della ditta. Il ricorrente ne è perfettamente conscio, tant'è che in ingresso di procedura ha proposto agli espropriati un indennizzo di fr. 39'000.- (fr. 3'000.- al mese) per difficoltà d'accesso e posteggio, nonché fr. 10'000.- per disagi nell'ambito della consegna e rimessa dei veicoli alla clientela, confermando l'offerta in sede di conclusioni. Data per scontata la sussistenza di diversi inconvenienti aziendali, in via equitativa il Tribunale di espropriazione ha concesso agli espropriati un risarcimento a corpo di fr. 70'000.- (fr. 35'000.- per anno), identico a quello percepito dalla ditta __________ per i disagi subiti nella gestione del garage posto di fianco alla carrozzeria __________ (fr. 70'500.-). Lo Stato non accetta tale verdetto, sostenendo in breve che gli espropriati hanno omesso di apportare la prova certa del danno subito e del suo ammontare. 5.1. In materia espropriativa vige il principio inquisitorio (art. 47 Lespr e 18 cpv. 1 PAmm in forza del rinvio dato dall'art. 70 Lespr). Il giudice delle espropriazioni procede quindi d'ufficio nell'accertamento dei fatti e nell'assunzione delle prove; alle parti incombe un dovere di mera collaborazione. Giusta l'art. 18 cpv. 1 PAmm l'autorità amministrativa valuta le prove secondo libero convincimento. In mancanza di una prova assoluta, il giudice può dedurre il proprio convincimento anche da prove indirette o da semplici indizi (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 1a ad art. 18 PAmm; RDAT II-1992 N. 16). 5.2. Gli accertamenti peritali di tipo contabile predisposti dal Tribunale di espropriazione al fine di quantificare il danno aziendale sofferto dalla carrozzeria __________ non hanno dato esiti particolarmente favorevoli agli espropriati. Gli esperti hanno infatti ipotizzato che la carrozzeria, pur avendo effettivamente subito dei disagi a seguito dei lavori intrapresi su via __________, è riuscita ad assorbirli grazie ad una migliore utilizzazione della manodopera e questo senza supplementi di costo importanti per l'azienda (conclusione del parere 6.8.1996 della __________). Anche i periti, al pari dello stesso ente espropriante, hanno dunque ammesso che il cantiere aperto su via __________ ha perturbato l'attività della carrozzeria cagionandole degli oggettivi inconvenienti a livello di processo lavorativo. Inconvenienti che il primo giudice ha ravvisato con sicurezza nei maggiori spostamenti delle autovetture da e per i posteggi esterni, nelle difficoltà di manovra all'interno della carrozzeria, nelle difficoltà di accesso e di lavorazione degli automezzi pesanti, nelle maggiori difficoltà per la sistemazione delle autovetture nelle immediate vicinanze della carrozzeria e nelle eccezionali immissioni di polvere durante un periodo di due anni, con effetti particolarmente nocivi per il reparto verniciatura. Quanto alla commisurazione del relativo danno, in base ai risultati contabili in suo possesso il Tribunale di espropriazione ha osservato che la cifra d'affari media della carrozzeria nei cinque anni precedenti il termine dei lavori era stata all'incirca di fr. 3'545'000.-, con un utile d'esercizio medio di fr. 160'000.- ca. (4,34%). Posto che nel 1992 l'utile d'esercizio è stato di fr. 140'175.- (3,47%) ed ha subito quindi una flessione di ca. fr. 20'000.- (0,87%) rispetto alla media dianzi riportata, il primo giudice ha supposto un calo di pari ampiezza (1% arrotondato per eccesso) sulla cifra d'affari media del biennio 1991-1992, ovvero una diminuzione di fr. 70'000.- che ha fatto rientrare nelle poste di danno da risarcire agli espropriati. Il ragionamento, anche se ipotetico e come tale non rigorosamente accettabile dal profilo probatorio, regge alle critiche dell'insorgente. Poiché se è certo che danno all'attività della carrozzeria c'è stato, è altrettanto certo - siccome accertato in corso d'istruttoria - che tale danno è stato assorbito facendo capo alle risorse interne dell'azienda, segnatamente all'esubero di manodopera registrato nel 1991-92. Orbene, in assenza dei disagi di cui sappiamo la ditta avrebbe potuto ridurre il numero dei propri dipendenti, con un risparmio non indifferente sui costi di personale e un conseguente incremento degli utili che in concreto non è stato possibile realizzare. D'altra parte, se si tien conto della durata effettiva del cantiere il risarcimento accordato non si distanzia affatto dalle cifre offerte dallo Stato (fr. 3'000.- al mese + fr. 10'000.- a corpo) e da quelle pagate al confinante garage __________ a compensazione - sostanzialmente - degli stessi inconvenienti sopportati dalla carrozzeria __________.

6.   Tassa di giustizia e spese di prima istanza I ricorsi insinuati davanti a questo Tribunale devono essere motivati (art. 46 cpv. 2 PAmm e 50 cpv. 3 Lespr). Il principio dell'applicazione d'ufficio del diritto non dispensa gli insorgenti dall'obbligo di articolare le loro censure e sviluppare i loro argomenti. Nel proprio petitum ricorsuale lo Stato ha chiesto di porre interamente a carico degli espropriati la tassa di giustizia e le spese, senza però darne minimamente ragione nelle motivazioni. La domanda si avvera pertanto irricevibile, atteso che il vizio è grave e non rientra nel novero di quelli a cui può essere posto rimedio dando facoltà al ricorrente di completare il gravame (cfr. Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, Rep. 1991 p. 234 in initio e rinvii). Quand'anche avesse speso due parole per giustificare la propria richiesta, lo Stato non ne avrebbe tratto alcun giovamento. Questo Tribunale avrebbe infatti confermato la decisione impugnata, non ravvisando nella fattispecie gli estremi per ripartire gli oneri di procedura giusta quanto disposto dall'art. 73 cpv. 2 Lespr. Un simile aggravio sarebbe risultato iniquo e inutilmente vessatorio; i privati sono stati sufficientemente penalizzati dalla mancata concessione di adeguate ripetibili, provvedimento - questo - che malgrado la sua severità trova ancora una plausibile spiegazione nell'esito della lite e nell'atteggiamento poco collaborativo assunto dagli espropriati nel corso dell’istruttoria.

7.   La tassa di giustizia e le ripetibili di questa sede seguono la totale soccombenza dell'insorgente (art. 28 e 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 9, 10, 11, 50, 73 Lespr; 18, 28, 31, 46 e 65 PAmm, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente, con l'ulteriore obbligo di rifondere ai resistenti fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario