Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 cpv. 2 LPT (DTF 116 Ib 239 consid. 2b). Tanto più che in casu bisogna
riconoscere agli espropriati d'aver validamente notificato una pretesa per
titolo di espropriazione materiale nell'ambito del procedimento d'esproprio
formale promosso dallo Stato. Ad una richiesta di siffatta natura non debbono
infatti porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario, ma sufficiente,
che conformemente ai principi della buona fede ci si possa render conto che nel
caso concreto il proprietario intende chiedere l'indennizzo che gli spetta (DTF
112 Ib 512 consid. 4). Le pretese di risarcimento (fr. 15'000'000.-) presentate
dal proprietario della part. __________ a seguito della pubblicazione degli
atti di espropriazione si riferivano con ogni evidenza al presunto valore
edilizio pieno del fondo, per cui le stesse erano da intendersi siccome
comprensive di una congrua indennità di espropriazione materiale.
Il fatto che nessuna delle parti in causa avesse accennato all'espropriazione
materiale non sollevava il Tribunale di espropriazione dalla disamina di quella
problematica, decisiva ai fini dell'individuazione del dies aestimandi e di
tutto il giudizio di stima. Solo per la valutazione dell'indennità di
espropriazione formale è determinante il momento della anticipata immissione in
possesso, rispettivamente il momento dell'emanazione della decisione da parte
del Tribunale di espropriazione (art. 19 Lespr); allorquando si realizzano gli
estremi di un'espropriazione materiale, decisivo è per contro il giorno in cui
è entrato in vigore il vincolo pianificatorio (G. Müller, in Commentaire de la
Constitution fédérale, N. 80 ad art. 22 ter; DTF 117 Ib 6 consid. 2b, 114 Ib
103 consid. 2, 112 Ib 509 consid. 3e). Se l'espropriazione materiale è seguita
da un'espropriazione formale, l'indennità va stimata secondo i principi inerenti
a ciascun genere di espropriazione anche laddove sia attuata una sola procedura
di stima (DTF 114 Ib 108, in particolare consid. 2a), ferma restando la possibilità
di prescindere da una seconda valutazione ai fini dell'espropriazione formale unicamente
laddove i prezzi dei terreni divenuti inedificabili non abbiano conosciuto
un'evoluzione nel corso degli anni (DTF 108 Ib 334 consid. 4c).
Se ne deve concludere che, priva di qualsivoglia accenno al tema
cruciale dell'espropriazione materiale, la decisione impugnata va annullata e
la causa rinviata all'istanza inferiore affinché affronti la questione
contestualmente all'emanazione di una nuova sentenza (art. 65 cpv. 2 PAmm). E,
qualora siano dati gli estremi dell'espropriazione materiale, verifichi se la
misura pianificatoria che l'ha generata è stata predisposta a favore del PVL e
quindi del Cantone, poiché se così non fosse debitore della relativa indennità
sarebbe il comune di __________ e non lo Stato.
Ad un rinvio con queste istruzioni non osta di certo la
giurisprudenza invocata dagli espropriati con memoria 28 maggio 1998 (DTF 112
Ib 504 consid. 2d), atteso che nell'indagine circa la sussistenza di
un'eventuale espropriazione materiale a danno del mapp. __________ non è
ravvisabile un'illegittima estensione dell'oggetto della lite.
4. Dovesse arrivare alla
conclusione che non si è verificata alcuna espropriazione materiale, il
Tribunale di espropriazione sarà comunque tenuto ad accertare se l'avvenuto
inserimento in zona residua di parte del mapp. __________ è stato determinato
dalla futura costruzione della galleria __________. Solo le risultanze di tale
verifica consentiranno infatti di quantificare correttamente l'indennità dovuta
per quella porzione di terreno.
In caso di risposta
positiva, occorrerà stabilire il verosimile statuto pianificatorio del fondo in
assenza del progetto viario, in modo da pervenire ad un estimo conforme ai
principi sanciti dall'art. 12 cpv. 2 Lespr, ovvero ad un estimo che faccia
astrazione della svalutazione indotta dalla parziale attribuzione del terreno
ad una zona senza destinazione specifica.
Inversamente, la porzione
esclusa dalla zona edificabile non potrà che essere stimata ed indennizzata
come semplice terreno inedificabile.
5. Per determinare il valore
venale del terreno ritenuto assegnato alla zona R2, il Tribunale di
espropriazione non ha esperito alcuna indagine di tipo statistico-comparativo.
Ai fini della valutazione si è limitato ad elaborare in modo teorico e
contabile la conosciuta quotazione del vicino fondo __________, posto in una
zona residenziale intensiva (R5a) ed espropriato in epoca diversa.
Siffatto modus operandi non può essere tutelato. Dottrina e
giurisprudenza concordano da tempo nel ritenere che in materia espropriativa il
valore venale di un terreno va stabilito in base al metodo
statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N.
80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122
II 337, 115 Ib 408). Nell'ambito della nuova pronunzia il valore venale del fondo
espropriato dovrà pertanto essere individuato confrontando i prezzi già soluti
nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni.
6. Sulla scorta di quanto
precede, la decisione qui dedotta in giudizio è annullata e l'incarto rinviato
all'autorità inferiore affinché si pronunci nuovamente sull'indennità espropriativa
dovuta ai proprietari del mapp. __________. Nel contesto del nuovo giudizio il
primo giudice dovrà procedere come indicato in antecedenza, accertando
segnatamente:
·
se ed in qual misura il fondo è stato colpito da espropriazione
materiale in conseguenza dell'approvazione del PR 78 e del PRP.__________ 93 e,
all'occorrenza, se sussistono le premesse per fissare l'indennità d'esproprio
complessiva (materiale e formale) in base ad una stima unica;
·
in assenza di espropriazione materiale, se l'attribuzione della
parte orientale del mapp. __________ alla zona residua è stata decisa in
funzione della futura realizzazione della galleria __________;
·
a dipendenza della risposta al quesito precedente, il verosimile
statuto pianificatorio del fondo senza l'opera viaria nell'ottica di un estimo
conforme all'art. 12 cpv. 2 Lespr;
·
il valore venale delle superfici espropriate facendo capo correttamente
al metodo statistico-comparativo.
7. Date le circostanze e
l'esito del contenzioso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e
dall'assegnazione di ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22 ter Cost.; 5 LPT; 19, 20 ss. Lespr; 18, 28, 31, 51 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono parzialmente
accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 7 ottobre 1996 (no. 339/17) del Tribunale di
espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sopracenerina per nuovo giudizio.
2. Non si prelevano spese, né
tasse di giustizia.
Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione
a:
__________
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.07.1999 50.1996.28 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.07.1999 50.1996.28 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.07.1999 50.1996.28
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 50.96.00028 -29 Lugano 27 luglio 1999 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sui ricorsi
a) 9 dicembre 1996 di __________, __________, __________, __________, __________, tutti patrocinati dagli avv. __________
b) 11 dicembre 1996 dello __________ patrocinato da: avv. __________; Contro la decisione 7 ottobre 1996 (no. 339/17) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dallo Stato del Canton Ticino per acquisire la proprietà del mapp. __________ RFD di __________; viste le risposte:
- 20 dicembre 1996 del Tribunale di espropriazione,
- 24 gennaio 1997 dello Stato del Canton Ticino, al ricorso sub a);
- 20 dicembre 1996 del Tribunale di espropriazione,
- 23 gennaio 1997 di __________, __________, __________, __________ e __________, al ricorso sub b); esperiti i dovuti accertamenti; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Nel 1991, a seguito di una donazione, __________, __________, __________, __________ e __________ sono diventati proprietari in ragione di 1/5 ciascuno del mapp. __________ di __________, di complessivi mq 15'911, così censito a RF: A) fabbricato mq 2'347 B) fabbricato mq 192 C) fabbricato mq 287 D) fabbricato mq 226 E) fabbricato abitato mq 124 F) fabbricato mq 283 G) fabbricato mq 84 H) manufatto mq 133 I) fabbricato mq 1'877 K) manufatto mq 130
l) strada mq 568
m) piazzale mq 9'660 Il fondo, di forma pressoché quadrangolare, si trova in località "__________", nei pressi del complesso scuola media/liceo cantonale e del tennis coperto, più precisamente tra via __________ - con la quale confina verso N - ed il fiume __________ (S). La proprietà è accessibile mediante una rampa che si diparte dalla sovrastante via __________. Le costruzioni descritte a RF come "fabbricati" e "manufatti" sono costituite da capannoni, tettoie e magazzini (sub. A, B, C, D, F, G e I) in gran parte destinati al ricovero di materiali per l'edilizia commerciati da un grossista del ramo, un serbatoio con colonne di erogazione per carburanti (sub. H e K) e una palazzina di tre piani ad uso abitativo-amministrativo (sub. E). B. ll PR di __________ entrato in vigore il 7 luglio 1978 ha collocato la parte occidentale del fondo (8801 mq) in zona R2. La porzione orientale (7110 mq) è stata invece inserita in zona residua (ZR). Il successivo piano regolatore particolareggiato del quartiere __________ (PRP.__________) approvato dal Consiglio di Stato il 13 luglio 1993 ha ulteriormente ridotto la superficie edificabile della proprietà; l'angolo S-O del mappale (ca. 3'350 mq) è stato infatti aggregato ad una zona artigianale di novella istituzione, mentre tutto il settore restante è stato gravato da un vincolo per impianti di traffico. C. Nell'autunno del 1986 l'allora Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha pubblicato il progetto ed i preventivi della circonvallazione stradale di __________, __________ e __________ (galleria __________ e relativi raccordi). __________, all'epoca proprietario unico del mapp. __________ di __________, si è opposto al progetto postulando una modifica dei piani che permettesse alla principale locataria del fondo, la Società commerciale della __________, di continuare ad esercitare la propria attività in loco. Con risoluzione 16 dicembre 1986 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto le censure dell'opponente, acconsentendo in particolare ad una riduzione della pendenza delle scarpate tale da incidere il meno possibile sulla proprietà __________. D. Approvati i progetti della galleria __________ e relativi svincoli, lo Stato ha promosso l'espropriazione formale dei sedimi necessari alla realizzazione dell'opera, pubblicando gli atti (relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo, piano di espropriazione, tabella di espropriazione e offerta d'indennità) dal 26 febbraio al 27 marzo
1990. L'ente pubblico ha sollecitato in particolare l'esproprio dell'intero mapp. __________ RFD di __________ e l'anticipata immissione in possesso del fondo a partire dal 1° gennaio 1992, offrendo un indennizzo di complessivi fr. 4'700'000.-. Con scritto 26 marzo 1990 __________ si è opposto all'espropriazione totale della particella ed all'anticipata immissione in possesso, chiedendo l'annullamento della procedura per ragioni d'ordine formale e materiale; lo stesso giorno ha notificato a titolo cautelativo una pretesa d'indennità di fr. 15'000'000.-. Dopo vicissitudini che qui non occorre evocare nel dettaglio, il giudice di prime cure ha emanato una decisione con la quale ha consentito all'espropriato di ritirare la propria opposizione; l'intervento espropriativo è stato così esteso in via definitiva a tutta la superficie del mapp. __________, come previsto inizialmente (cfr. STE 4 febbraio 1994). Liquidato l'incidente processuale e riattivata la procedura di stima, le parti hanno esposto le loro ragioni nell'ambito di un duplice scambio di allegati. Nel suo memoriale 2 agosto 1994 lo Stato ha così avuto modo di ricordare che previo versamento di un acconto di fr. 4'000'000.- gli espropriati hanno concesso l'anticipata immissione in possesso di 8'165 mq del fondo (la parte orientale toccata dal progetto esecutivo) a far tempo dal 1° gennaio 1992, mentre la porzione restante sarebbe stata utilizzata a partire dal 1° gennaio 1995. Esposti nel dettaglio i propri calcoli e giunto alla conclusione che gli stabili presenti sul fondo erano "Abbruchreif", l'ente espropriante - tenuto conto delle due date di immissione in possesso - ha proposto per finire un risarcimento di complessivi fr. 6'920'900.- corrispondenti al valore venale del terreno (fr. 500.-/mq x 8165 mq + fr. 400.-/mq x 7746 mq = fr. 7'180'900.-), dedotte le spese di demolizione delle costruzioni (fr. 260'000.-). Con risposta 29 novembre 1994 gli espropriati hanno invece fatto sapere che in base alle risultanze di una perizia commissionata al loro esperto di fiducia il valore del mapp. __________ - nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava il 1.1.92 e il 1.1.95 - non poteva essere inferiore a fr. 12'416'000.-. I proprietari hanno tuttavia sottolineato che la realizzazione della galleria __________ ha condizionato lo sviluppo dei fondi e la pianificazione del comparto territoriale toccati dall'opera: posto che in assenza dell'impianto la loro proprietà sarebbe stata certamente inclusa in zona R5, hanno quindi preteso fr. 20'286'525.- per l'esproprio del terreno (= fr. 1275.-/mq), fr. 212'000.- per i manufatti e fr. 33'050.- per contributi già pagati, oltre a fr. 68'100.- per i danni conseguenti alla rescissione anticipata del contratto stipulato nel 1988 tra la __________ e la ditta __________ di __________. In sede di replica e di duplica, all'udienza del 30 maggio 1995, così come nelle conclusioni presentate al termine dell'istruttoria di causa, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande. E. Al termine di questo tormentato iter processuale, con sentenza 25 ottobre 1996 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sulle indennità dovute agli espropriati. Partendo dal presupposto che al momento delle due immissioni in possesso il mapp. __________ si trovava in zona edificabile (la parte di mq 8165 occupata nel 1992 in zona R2 e l'altra, di mq 7746, in zona Ar), che il suo assetto pianificatorio era stato certamente influenzato dal PVL e che in assenza dell'opera il fondo sarebbe stato incluso in zona AP/EP o in zona residenziale/artigianale, il primo giudice ha preso in considerazione cinque ipotesi d'estimo, conferendo a ciascuna un peso di probabilità sotto forma di fattore di ponderazione. Le risultanze di questo approccio l'hanno indotto a ritenere che la quotazione commerciale della proprietà non era stata intaccata dal PVL e che l'indennità espropriativa poteva quindi essere fissata in base al valore venale del fondo al momento dell'anticipata immissione in possesso. In concreto, fr. 9'130'000.- (fr. 590.- il mq x 15911 mq, dedotti fr. 260'000.- a titolo di spese di demolizione delle costruzioni) con interessi al tasso usuale praticato dalle CFS. Le spese di giudizio (fr. 10'000.-) e le ripetibili (fr. 40'000.-) sono state poste integralmente a carico dello Stato. F. Avverso la predetta pronunzia entrambe le parti sono insorte innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, invocandone la riforma parziale.
a) Con gravame 9 dicembre 1996 i comproprietari del mapp. 1920 hanno chiesto in pratica il riconoscimento integrale delle pretese notificate in prima istanza. Anche in questa sede gli espropriati hanno dunque rivendicato fr. 20'286'525.- (fr. 1'275.- il mq) per la sottrazione del solo terreno, insistendo nell'affermare che in assenza della galleria e dei relativi svincoli tutto il fondo sarebbe stato inserito in zona R5. Per le opere esterne (rampa d'accesso, accessori, muro di cinta, cancello) hanno nuovamente vantato un indennizzo di fr. 212'000.-, oltre a fr. 33'050.- per contributi di canalizzazione già pagati e fr. 68'100.- a risarcimento del danno derivante dalla rescissione anticipata del contratto con la __________ di __________. Gli espropriati hanno censurato pure la data di decorrenza degli interessi decisa dal primo giudice in relazione all'esproprio del settore occidentale del fondo (mq 7765), postulando che la stessa venga fissata in corrispondenza del 13 luglio 1993, giorno in cui è entrato in vigore il PRP.__________. Quanto alle ripetibili, ne hanno criticato l'ammontare postulando che vengano determinate in almeno fr. 120'000.- tenuto conto del lavoro svolto e del cospicuo valore litigioso della causa.
b) Mediante ricorso 11 dicembre 1996 lo Stato del Canton Ticino ha sollecitato per contro una riduzione dell'indennizzo stabilito dal Tribunale di espropriazione. A mente dell'ente espropriante, il primo giudice non poteva omettere di distinguere che l'immissione in possesso del fondo è avvenuta in due tappe successive contraddistinte da situazioni pianificatorie del tutto diverse e non necessariamente condizionate dalla realizzazione della futura galleria. Riproposte le proprie calcolazioni, lo Stato ha dunque suggerito di quantificare l'indennità in fr. 7'180'900.- (fr. 500.-/mq per gli 8165 mq occupati il 1.1.1992, fr. 400.-/mq per i 7746 mq trasferiti nel possesso il 1.1.1995), con deduzione dei costi effettivi di abbattimento delle costruzioni che il Tribunale di espropriazione ha tralasciato di verificare d'ufficio. G. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento di entrambe le impugnative, riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute. Le parti si sono avversate vicendevolmente con argomentazioni di cui si dirà - ove occorresse - nel seguito. H. Esperiti alcuni accertamenti di carattere pianificatorio, questo Tribunale ha segnalato alle parti che una cospicua porzione della superficie di ca. 8165 mq espropriata con anticipata immissione in possesso 1° gennaio 1992 si trovava in zona residua del PR 78 e non in zona R2 come supposto dai contendenti e dal primo giudice. Nel contempo ha fatto loro presente che nel 1993 tale assetto pianificatorio era radicalmente mutato con l'entrata in vigore del PRP.__________ e che la maggior parte dell'area oggetto dell'anticipata immissione in possesso 1° gennaio 1995 era inclusa in zona "impianti di traffico" e non in zona Ar come indicato nel giudizio impugnato. Dei rilievi formulati in merito dagli interessati si dirà - per quanto necessario - nel seguito. I. In occasione di un'udienza tenutasi il 9 luglio 1998 il giudice delegato ha sottoposto alle parti una proposta di transazione. Dopo aver a lungo tentennato, con missiva 3 marzo 1999 gli espropriati hanno comunicato di respingere la soluzione prospettata. Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr. I gravami in oggetto, tempestivi (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulati, sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti d'ufficio da questo Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2. Il Tribunale di espropriazione - pur conoscendo perfettamente l'esatta collocazione pianificatoria del mapp. __________ ed i suoi sviluppi nel tempo (cfr. in particolare doc. 82 e 94) - ha stimato il fondo considerandolo interamente inserito in zona edificabile (R2 + Ar) al momento determinante. Per ragioni intuibili sulle quali è meglio non soffermarsi, il primo giudice è infatti partito dal presupposto che la superficie di ca. 8165 mq occupata dallo Stato il 1° gennaio 1992 si trovava in zona R2, mentre quella restante di 7745 mq oggetto di anticipata immissione in possesso 1° gennaio 1995 era inclusa in zona Ar (cfr., in particolare, p. 15, 19, 23 e 24 ss. del giudizio impugnato). In realtà, gli atti di causa e la documentazione acquisita d'ufficio da questo Tribunale dimostrano chiaramente quanto già riferito in narrativa sub B e cioè che il PR di __________ entrato in vigore il 7 luglio 1978 ha collocato la parte occidentale del mapp. 1920 (mq 8801) in zona R2 e la porzione orientale (mq 7110) in zona residua (ZR). Il successivo piano regolatore particolareggiato del quartiere __________ (PRP.__________) approvato dal Consiglio di Stato il 13 luglio 1993 ha ulteriormente ridotto la superficie edificabile della proprietà, tant'è vero che solo l'angolo S-O del mappale (ca. 3350 mq) è stato aggregato ad una zona artigianale di novella istituzione, mentre tutto il settore restante è stato gravato da un vincolo per impianti di traffico. Il 1° gennaio 1992, la maggior parte della fascia di terreno di ca. 8165 mq messa a disposizione dell'espropriante si trovava dunque in zona residua e non in zona edificabile R2. D'altro canto, il 1° gennaio 1995 oltre la metà dei 7745 mq restanti oggetto della seconda immissione in possesso apparteneva alla zona (inedificabile) impianti del traffico e non alla zona artigianale. Questo, in breve, per evidenziare come il Tribunale di espropriazione abbia fondato le proprie valutazioni su premesse non solo incomplete, ma anche errate. In siffatte evenienze, questo Tribunale non può che annullare la sentenza impugnata e rinviare gli atti all'istanza inferiore per un nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm), in modo da garantire alle parti la doppia giurisdizione cantonale prevista dalla Lespr. Ma vi sono ulteriori ragioni che rendono necessaria la retrocessione dell'incarto al primo giudice.
3. A fronte della particolare situazione pianificatoria esistente al momento delle due anticipate immissioni in possesso, il Tribunale di espropriazione non poteva fare a meno di chiedersi se il mapp. __________ non era stato colpito da una pregressa espropriazione materiale. In particolare, dato che nel gennaio del 1992 quasi metà del fondo risultava esclusa dalla zona edificabile, non poteva tralasciare di accertare se il PR entrato in vigore nel 1978 aveva ingenerato espropriazione materiale. In effetti, il giudice delle espropriazioni è tenuto ad esaminare d'ufficio se la restrizione della proprietà derivante da una misura pianificatoria non ha fatto nascere una pretesa d'indennità ai sensi degli art. 22 ter cpv. 3 Cost. e 5 cpv. 2 LPT (DTF 116 Ib 239 consid. 2b). Tanto più che in casu bisogna riconoscere agli espropriati d'aver validamente notificato una pretesa per titolo di espropriazione materiale nell'ambito del procedimento d'esproprio formale promosso dallo Stato. Ad una richiesta di siffatta natura non debbono infatti porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario, ma sufficiente, che conformemente ai principi della buona fede ci si possa render conto che nel caso concreto il proprietario intende chiedere l'indennizzo che gli spetta (DTF 112 Ib 512 consid. 4). Le pretese di risarcimento (fr. 15'000'000.-) presentate dal proprietario della part. __________ a seguito della pubblicazione degli atti di espropriazione si riferivano con ogni evidenza al presunto valore edilizio pieno del fondo, per cui le stesse erano da intendersi siccome comprensive di una congrua indennità di espropriazione materiale. Il fatto che nessuna delle parti in causa avesse accennato all'espropriazione materiale non sollevava il Tribunale di espropriazione dalla disamina di quella problematica, decisiva ai fini dell'individuazione del dies aestimandi e di tutto il giudizio di stima. Solo per la valutazione dell'indennità di espropriazione formale è determinante il momento della anticipata immissione in possesso, rispettivamente il momento dell'emanazione della decisione da parte del Tribunale di espropriazione (art. 19 Lespr); allorquando si realizzano gli estremi di un'espropriazione materiale, decisivo è per contro il giorno in cui è entrato in vigore il vincolo pianificatorio (G. Müller, in Commentaire de la Constitution fédérale, N. 80 ad art. 22 ter; DTF 117 Ib 6 consid. 2b, 114 Ib 103 consid. 2, 112 Ib 509 consid. 3e). Se l'espropriazione materiale è seguita da un'espropriazione formale, l'indennità va stimata secondo i principi inerenti a ciascun genere di espropriazione anche laddove sia attuata una sola procedura di stima (DTF 114 Ib 108, in particolare consid. 2a), ferma restando la possibilità di prescindere da una seconda valutazione ai fini dell'espropriazione formale unicamente laddove i prezzi dei terreni divenuti inedificabili non abbiano conosciuto un'evoluzione nel corso degli anni (DTF 108 Ib 334 consid. 4c). Se ne deve concludere che, priva di qualsivoglia accenno al tema cruciale dell'espropriazione materiale, la decisione impugnata va annullata e la causa rinviata all'istanza inferiore affinché affronti la questione contestualmente all'emanazione di una nuova sentenza (art. 65 cpv. 2 PAmm). E, qualora siano dati gli estremi dell'espropriazione materiale, verifichi se la misura pianificatoria che l'ha generata è stata predisposta a favore del PVL e quindi del Cantone, poiché se così non fosse debitore della relativa indennità sarebbe il comune di __________ e non lo Stato. Ad un rinvio con queste istruzioni non osta di certo la giurisprudenza invocata dagli espropriati con memoria 28 maggio 1998 (DTF 112 Ib 504 consid. 2d), atteso che nell'indagine circa la sussistenza di un'eventuale espropriazione materiale a danno del mapp. __________ non è ravvisabile un'illegittima estensione dell'oggetto della lite.
4. Dovesse arrivare alla conclusione che non si è verificata alcuna espropriazione materiale, il Tribunale di espropriazione sarà comunque tenuto ad accertare se l'avvenuto inserimento in zona residua di parte del mapp. __________ è stato determinato dalla futura costruzione della galleria __________. Solo le risultanze di tale verifica consentiranno infatti di quantificare correttamente l'indennità dovuta per quella porzione di terreno. In caso di risposta positiva, occorrerà stabilire il verosimile statuto pianificatorio del fondo in assenza del progetto viario, in modo da pervenire ad un estimo conforme ai principi sanciti dall'art. 12 cpv. 2 Lespr, ovvero ad un estimo che faccia astrazione della svalutazione indotta dalla parziale attribuzione del terreno ad una zona senza destinazione specifica. Inversamente, la porzione esclusa dalla zona edificabile non potrà che essere stimata ed indennizzata come semplice terreno inedificabile.
5. Per determinare il valore venale del terreno ritenuto assegnato alla zona R2, il Tribunale di espropriazione non ha esperito alcuna indagine di tipo statistico-comparativo. Ai fini della valutazione si è limitato ad elaborare in modo teorico e contabile la conosciuta quotazione del vicino fondo __________, posto in una zona residenziale intensiva (R5a) ed espropriato in epoca diversa. Siffatto modus operandi non può essere tutelato. Dottrina e giurisprudenza concordano da tempo nel ritenere che in materia espropriativa il valore venale di un terreno va stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408). Nell'ambito della nuova pronunzia il valore venale del fondo espropriato dovrà pertanto essere individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni.
6. Sulla scorta di quanto precede, la decisione qui dedotta in giudizio è annullata e l'incarto rinviato all'autorità inferiore affinché si pronunci nuovamente sull'indennità espropriativa dovuta ai proprietari del mapp. __________. Nel contesto del nuovo giudizio il primo giudice dovrà procedere come indicato in antecedenza, accertando segnatamente: · se ed in qual misura il fondo è stato colpito da espropriazione materiale in conseguenza dell'approvazione del PR 78 e del PRP.__________ 93 e, all'occorrenza, se sussistono le premesse per fissare l'indennità d'esproprio complessiva (materiale e formale) in base ad una stima unica; · in assenza di espropriazione materiale, se l'attribuzione della parte orientale del mapp. __________ alla zona residua è stata decisa in funzione della futura realizzazione della galleria __________; · a dipendenza della risposta al quesito precedente, il verosimile statuto pianificatorio del fondo senza l'opera viaria nell'ottica di un estimo conforme all'art. 12 cpv. 2 Lespr; · il valore venale delle superfici espropriate facendo capo correttamente al metodo statistico-comparativo.
7. Date le circostanze e l'esito del contenzioso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 22 ter Cost.; 5 LPT; 19, 20 ss. Lespr; 18, 28, 31, 51 e 65 PAmm, dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono parzialmente accolti. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 7 ottobre 1996 (no. 339/17) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina per nuovo giudizio.
2. Non si prelevano spese, né tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario