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50.1996.27

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-02-27 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 50 Lespr, 43 PAmm). L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine.

2.   2.1. Giusta l'art. 9 Lespr

l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. Questa si compone -

segnatamente - dell'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett.

a Lespr), del minor valore della frazione residua in caso di espropriazione parziale

(art. 11 lett. b Lespr), del corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti

dall'espropriato e che sono, secondo il corso ordinario delle cose, una

conseguenza prevedibile dell'espropriazione (art. 11 lett. c Lespr).

2.2. L'indennità deve essere di regola corrisposta in denaro

(art. 10 cpv. 1 Lespr). L'ente espropriante può tuttavia sostituire in tutto o

in parte la prestazione in denaro con un'equivalente prestazione in natura

(art. 10 cpv. 2 Lespr). Una prestazione in natura può però essere imposta

all'espropriato solo se i suoi interessi o quelli di eventuali creditori

ipotecari siano sufficientemente tutelati (art. 10 cpv. 3 Lespr).

2.3. Per giurisprudenza il danno subito dall'espropriato a

seguito di un'occupazione temporanea del suo fondo - e quindi l'indennizzo a

suo favore - deve essere stabilito sulla base dell'utilizzazione attuale del

fondo medesimo, a meno che il proprietario, adducendo una prossima diversa

utilizzazione, dimostri un presumibile miglior uso del fondo ai sensi dell'art.

12 cpv. 1 Lespr (DTF 120 Ib 465 consid. 5e; Rep. 1965, pag. 177).

3.   Nel concreto caso lo Stato

ha adeguatamente risarcito in natura la soppressione temporanea dei posteggi al

mapp. __________, così come l'eliminazione dell'entrata all'autorimessa

sotterranea. In effetti, ha messo a disposizione dell'espropriata 12 parcheggi

al mapp. __________, posto nelle vicinanze, ed ha mantenuto in esercizio

l'accesso N al garage fino alla realizzazione della nuova rampa sul lato S

della proprietà (art. 10 cpv. 2 e 3 Lespr). Lo Stato non deve pertanto più

nulla, per questo titolo, a favore dell'espropriata. L'assegnazione a beneficio

di quest'ultima di un ulteriore risarcimento in denaro di fr. 5.-/mq/mese,

ovvero della ragguardevole somma di fr. 60.-/mq/anno, per l'occupazione della

parte settentrionale del fondo conduce ad un doppio, inammissibile indennizzo

per uno stesso danno e pertanto ad un indebito arricchimento dell'espropriata.

Ferme queste premesse il Giudice di prima istanza non poteva

che confermare l'offerta di indennizzo formulata dallo Stato, di

fr. 1.-/mq/mese, ovvero di fr. 12.-/mq/anno, per l'occupazione temporanea in

oggetto: indennità che, entro questi limiti, conservava senz'altro un senso,

poiché la messa a disposizione di parcheggi su di una proprietà sita nei

paraggi non equivale economicamente alla disposizione di parcheggi sullo stesso

fondo.

Invano il Tribunale delle espropriazione obietta che in un caso

analogo di espropriazione lungo via __________ (propr. __________) lo Stato ha

accettato simile doppio indennizzo. La circostanza secondo cui l'ente

espropriante non abbia ricorso in quel frangente contro il risarcimento

assegnato all'espropriato non pregiudica il suo diritto di procedervi nel

presente caso, per finalmente tutelare i suoi legittimi interessi pecuniari.

4.   Il Giudice di prima istanza

ha fatto decorrere sul risarcimento per titolo di occupazione temporanea gli

interessi al 5% (saggio legale di mora) e questo a partire dal 31 luglio 1992,

data della restituzione del terreno.

Nella misura in cui il danno che l'espropriato deve

sopportare a dipendenza dell'occupazione temporanea del suo terreno corrisponde

di norma alla perdita del reddito agricolo, rispettivamente al mancato incasso

del fitto in caso di affitti a terzi (STA 24 agosto 1992 in re P. SA), la

soluzione adottata dal Tribunale di espropriazione può essere condivisa (cfr.

art. 104 e 281 CO).

5.   In considerazione di quanto

precede l'impugnativa deve essere integralmente accolta.

L'espropriata ha

opportunamente aderito al ricorso, per cui è dispensata dal pagamento della

tassa di giudizio e delle ripetibili.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 9, 10,11, 12, 52, 54 Lespr, 28 e 31 PAmm,

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 23 ottobre 1996 (no. 339/34) del

Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullato e riformato

come segue:

"2.   A titolo d'indennità per l'occupazione temporanea della

stessa proprietà lo Stato verserà alla ricorrente la somma di fr. 8'025.-, con

interessi al 5% e a far tempo dal 31 luglio 1992."

2.   Non si prelevano spese, né

tassa di giudizio.

Non si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione

a:

__________

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.02.1997 50.1996.27 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.02.1997 50.1996.27 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.02.1997 50.1996.27

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 50.96.00027 Lugano 27 febbraio 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  4 dicembre 1996 dello __________ patrocinato da: avv. __________ Contro la sentenza 23 ottobre 1996 (no. 339/34) del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina relativa all'espropriazione del mapp. __________ di __________; viste le risposte:

-    18 dicembre 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;

-    13 gennaio 1997 di __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   __________ è proprietaria del mapp. __________ di __________, così descritto a registro fondiario: A) casa                              mq       675 B) autorimessa                 mq       666

c) terreno ann.                   mq    1'495 mq    2'836 Il fondo si trova nella zona della __________, tra via __________ (N) e via __________ (S). Ospita uno stabile di quarantanove appartamenti dotato di un'autorimessa sotterranea accessibile mediante una rampa che si diparte da via __________. La proprietà dispone pure di alcuni posteggi esterni realizzati negli angoli N-O e S-O del giardino circostante l'abitazione: cinque si affacciano su via __________, quattro su via __________. B.   Ai fini della costruzione della galleria __________ lo Stato ha promosso innanzi al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina una procedura di espropriazione concernente il fondo appena menzionato. Nelle tabelle d'espropriazione pubblicate dal 26 febbraio al 27 marzo 1990 il Cantone ha sollecitato l'esproprio di una servitù (diritto di superficie sotterraneo per la costruzione della galleria stradale) gravante la parte settentrionale della proprietà nella misura di 310 mq. Per l'aggravio di questa striscia di terreno parallela a via __________ e posta all'interno delle linee d'arretramento previste dal PR, ha offerto un indennizzo di fr. 200.- il mq. Nel contempo ha postulato la demolizione della rampa d'accesso al garage e la sua ricostruzione sul lato S del mappale, con garanzia di assunzione delle relative spese e di pagamento di fr. 10'340.- per la soppressione di alcune piante. L'ente espropriante ha chiesto inoltre di poter occupare in via temporanea la superficie confinante con via __________ (mq 225, poi precisati ed estesi a mq 535), proponendo un risarcimento di fr. 1.-/mq/mese. Il 21 marzo 1990 l'espropriata ha per contro notificato una pretesa d'indennità di fr. 400.- il mq per la servitù, di fr. 5.-/mq/mese per l'occupazione temporanea, di fr. 1'000.- il mq per la superficie invasa dal nuovo accesso veicolare e di fr. 5'400.- per l'eventuale soppressione provvisoria dei posteggi esterni. La proprietaria ha domandato inoltre l'erezione di una nuova perizia per quantificare il danno conseguente al taglio delle piante, riservandosi un adeguamento delle richieste per minori introiti di locazione. All'udienza di conciliazione del 14 settembre 1990 l'espropriata ha accordato l'immissione in possesso a far tempo dal 1° aprile 1991, mentre lo Stato si è impegnato ad elaborare una proposta per la sostituzione temporanea dei posteggi esterni. Nel successivo scambio di allegati intervenuto nell'autunno del 1995 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive posizioni. Nel suo memoriale lo Stato ha sottolineato in particolare di aver ridotto a 300 mq la superficie colpita dalla servitù e di aver messo a disposizione dell'espropriata dodici posteggi sul mapp. __________; durante i lavori sono stati quindi sostituiti tutti i posteggi esterni, mentre quelli interni sono sempre rimasti accessibili. C.   Esperite tutte le necessarie formalità processuali, il Tribunale d'espropriazione ha emesso il suo giudizio sulle indennità con sentenza 23 ottobre 1996. Il Tribunale ha assegnato alla proprietaria un risarcimento di fr. 102'600.- oltre agli interessi d'uso per l'espropriazione della servitù, di fr. 40'125.- con interessi al 5% per l'occupazione temporanea del fondo e di fr. 27'850.- per la soppressione delle piante, respingendo ogni altra pretesa. Per quanto attiene in particolare all'occupazione temporanea, il primo giudice ha riconosciuto un'indennità di fr. 5.-/mq/mese ritenuto come l'area invasa fosse utilizzata principalmente come posteggio. Per gli interessi, ha applicato il saggio legale di mora del 5% a far tempo dal 31 luglio 1992, data della restituzione del terreno. D.   Lo Stato ha impugnato il menzionato giudicato con ricorso 4 dicembre 1996 davanti a questo Tribunale. Il ricorrente ha contestato l'assegnazione a favore dell'espropriata di un indennizzo di fr. 5.-/mq/mese per l'occupazione temporanea (15 mesi) di 535 mq della proprietà, affermando di aver già risarcito la soppressione transitoria dei 5 posteggi colà ubicati tramite la messa a disposizione di 12 parcheggi al mapp. __________. Prima di essere occupata, la maggior parte di quell'area era d'altronde utilizzata come accesso veicolare, accesso che è stato subito ripristinato sul lato opposto della particella senza  creare inconvenienti alla proprietaria ed ai suoi inquilini. Lo Stato ha chiesto quindi la conferma dell'indennizzo per occupazione temporanea che aveva offerto, di fr. 1.-/mq/mese, e pertanto che l'indennizzo complessivo assegnato dal Tribunale d'espropriazione venga ridotto a fr. 8'025.- oltre interessi. E.   Il Tribunale d'espropriazione ha sollecitato la reiezione dell'impugnativa. L'espropriata __________ ha invece aderito al ricorso, dichiarandosi disposta ad accettare un indennizzo di fr. 8'025.-, oltre interessi al 5% dal 31.7.1992, conformemente a quanto proposto dall'insorgente. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo e la legittimazione del ricorrente certa (art. 50 Lespr, 43 PAmm). L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine.

2.   2.1. Giusta l'art. 9 Lespr l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. Questa si compone - segnatamente - dell'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr), del minor valore della frazione residua in caso di espropriazione parziale (art. 11 lett. b Lespr), del corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato e che sono, secondo il corso ordinario delle cose, una conseguenza prevedibile dell'espropriazione (art. 11 lett. c Lespr). 2.2. L'indennità deve essere di regola corrisposta in denaro (art. 10 cpv. 1 Lespr). L'ente espropriante può tuttavia sostituire in tutto o in parte la prestazione in denaro con un'equivalente prestazione in natura (art. 10 cpv. 2 Lespr). Una prestazione in natura può però essere imposta all'espropriato solo se i suoi interessi o quelli di eventuali creditori ipotecari siano sufficientemente tutelati (art. 10 cpv. 3 Lespr). 2.3. Per giurisprudenza il danno subito dall'espropriato a seguito di un'occupazione temporanea del suo fondo - e quindi l'indennizzo a suo favore - deve essere stabilito sulla base dell'utilizzazione attuale del fondo medesimo, a meno che il proprietario, adducendo una prossima diversa utilizzazione, dimostri un presumibile miglior uso del fondo ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 Lespr (DTF 120 Ib 465 consid. 5e; Rep. 1965, pag. 177).

3.   Nel concreto caso lo Stato ha adeguatamente risarcito in natura la soppressione temporanea dei posteggi al mapp. __________, così come l'eliminazione dell'entrata all'autorimessa sotterranea. In effetti, ha messo a disposizione dell'espropriata 12 parcheggi al mapp. __________, posto nelle vicinanze, ed ha mantenuto in esercizio l'accesso N al garage fino alla realizzazione della nuova rampa sul lato S della proprietà (art. 10 cpv. 2 e 3 Lespr). Lo Stato non deve pertanto più nulla, per questo titolo, a favore dell'espropriata. L'assegnazione a beneficio di quest'ultima di un ulteriore risarcimento in denaro di fr. 5.-/mq/mese, ovvero della ragguardevole somma di fr. 60.-/mq/anno, per l'occupazione della parte settentrionale del fondo conduce ad un doppio, inammissibile indennizzo per uno stesso danno e pertanto ad un indebito arricchimento dell'espropriata. Ferme queste premesse il Giudice di prima istanza non poteva che confermare l'offerta di indennizzo formulata dallo Stato, di fr. 1.-/mq/mese, ovvero di fr. 12.-/mq/anno, per l'occupazione temporanea in oggetto: indennità che, entro questi limiti, conservava senz'altro un senso, poiché la messa a disposizione di parcheggi su di una proprietà sita nei paraggi non equivale economicamente alla disposizione di parcheggi sullo stesso fondo. Invano il Tribunale delle espropriazione obietta che in un caso analogo di espropriazione lungo via __________ (propr. __________) lo Stato ha accettato simile doppio indennizzo. La circostanza secondo cui l'ente espropriante non abbia ricorso in quel frangente contro il risarcimento assegnato all'espropriato non pregiudica il suo diritto di procedervi nel presente caso, per finalmente tutelare i suoi legittimi interessi pecuniari.

4.   Il Giudice di prima istanza ha fatto decorrere sul risarcimento per titolo di occupazione temporanea gli interessi al 5% (saggio legale di mora) e questo a partire dal 31 luglio 1992, data della restituzione del terreno. Nella misura in cui il danno che l'espropriato deve sopportare a dipendenza dell'occupazione temporanea del suo terreno corrisponde di norma alla perdita del reddito agricolo, rispettivamente al mancato incasso del fitto in caso di affitti a terzi (STA 24 agosto 1992 in re P. SA), la soluzione adottata dal Tribunale di espropriazione può essere condivisa (cfr. art. 104 e 281 CO).

5.   In considerazione di quanto precede l'impugnativa deve essere integralmente accolta. L'espropriata ha opportunamente aderito al ricorso, per cui è dispensata dal pagamento della tassa di giudizio e delle ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 9, 10,11, 12, 52, 54 Lespr, 28 e 31 PAmm, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 23 ottobre 1996 (no. 339/34) del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina è annullato e riformato come segue: "2.   A titolo d'indennità per l'occupazione temporanea della stessa proprietà lo Stato verserà alla ricorrente la somma di fr. 8'025.-, con interessi al 5% e a far tempo dal 31 luglio 1992."

2.   Non si prelevano spese, né tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario