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50.1996.19

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-01-23 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 50 Lespr, 43 PAmm). L'impugnativa é dunque ricevibile in ordine.

2.   2.1. Giusta l'art. 9 Lespr

l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. Questa si compone -

segnatamente - dell'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett.

a Lespr), del minor valore della frazione residua in caso di espropriazione parziale

(art. 11 lett. b Lespr), del corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti

dall'espropriato e che sono, secondo il corso ordinario delle cose, una

conseguenza prevedibile dell'espropriazione (art. 11 lett. c Lespr).

2.2. L'indennità deve essere di regola corrisposta in denaro

(art. 10 cpv. 1 Lespr). L'ente espropriante può tuttavia sostituire in tutto  o

in parte la prestazione in denaro con un'equivalente prestazione in natura

(art. 10 cpv. 2 Lespr). Una prestazione in natura può però essere imposta all'espropriato

solo se i suoi interessi o quelli di eventuali creditori ipotecari siano

sufficientemente tutelati (art. 10 cpv. 3 Lespr).

2.3. Per giurisprudenza il danno subito dall'espropriato a

seguito di un'occupazione temporanea del suo fondo - e quindi l'indennizzo a

suo favore - deve essere stabilito sulla base dell'utilizzazione attuale del

fondo medesimo, a meno che il proprietario, adducendo una prossima diversa

utilizzazione, dimostri un presumibile miglior uso del fondo ai sensi dell'art.

12 cpv. 1 Lespr (Rep. 1965, pag. 177).

3.   Nel concreto caso lo Stato

ha adeguatamente risarcito in natura la soppressione temporanea dei posteggi al

mapp. __________, mettendo a disposizione dell'espropriato altrettanti

parcheggi al mapp. __________, posto nelle immediate adiacenze (art. 10 cpv. 2

e 3 Lespr). Lo Stato non deve pertanto più nulla, per questo titolo, a favore

dell'espropriato. L'assegnazione a beneficio di quest'ultimo di un ulteriore

risarcimento in denaro di fr. 5.--/mq/mese, ovvero della ragguardevole somma di

fr. 60.--/mq/anno, per l'occupazione del piazzale antistante l'edificio, ove

sono ubicati i posteggi in esame, conduce ad un doppio, indebito, indennizzo

per uno stesso danno e pertanto ad un indebito arricchimento dell'espropriato.

Ferme queste premesse il Giudice di prima istanza non poteva

che confermare l'offerta di indennizzo formulata dallo Stato, di fr.

1.--/mq/mese, ovvero di fr. 12.--/mq/anno, per l'occupazione temporanea del

piazzale: indennità che, entro questi limiti, conservava senz'altro un senso,

poiché - come obietta il resistente in sede di risposta - la messa a

disposizione di parcheggi su di una proprietà adiacente non equivale

economicamente alla disposizione di parcheggi sullo stesso fondo (anche se

l'espropriato non ha dimostrato di aver subito un ulteriore danno per questo

fatto) ed inoltre l'occupazione temporanea ha ostacolato l'accesso pedonale e

con velocipedi alla proprietà.

Invano il Tribunale delle espropriazione obietta che in un

caso analogo di espropriazione lungo via __________ (propr. __________) lo

Stato ha accettato simile doppio indennizzo. La circostanza secondo cui l'ente

espropriante non abbia ricorso in quel frangente contro il risarcimento

assegnato all'espropriato non pregiudica il suo diritto di procedervi nel

presente caso, per finalmente tutelare i suoi legittimi interessi pecuniari.

4.   In applicazione dell'art.

52 cpv. 3 Lespr. il Giudice di prima istanza ha fatto decorrere sul

risarcimento riconosciuto a favore del resistente l'interesse al saggio usuale

del 6,5% a partire dal 1 aprile 1991, data dell'immissione in possesso. Dal

momento che, per prassi costante delle autorità amministrative e giudiziarie

cantonali, questo saggio viene fatto corrispondere all'omonimo saggio previsto

dagli art. 19bis cpv. 4 e 76 cpv. 5 LFespr, esso avrebbe dovuto essere

ritoccato due volte verso il basso, in ossequio alle circolari emesse dal

giudice delegato per le cause d'espropriazione del Tribunale federale: al 5,5%

a partire dal 1 aprile 1993 ed al 5% a partire dal 1 ottobre 1993. Dal momento

tuttavia che il ricorrente non lo ha chiesto e che il Tribunale amministrativo

é vincolato alle domande delle parti, il Tribunale amministrativo non può

procedere a questa rettifica.

5.   In considerazione di quanto

precede il ricorso deve essere integralmente accolto. La tassa di giudizio deve

essere messa a carico del resistente, soccombente (art. 28 PAmm), il quale

viene altresì condannato a rifondere al ricorrente adeguate ripetibili (art. 31

PAmm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 9, 10,11, 12, 52, 54 Lespr, 28 e 31 PAmm

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso é accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 31 maggio 1996 del Tribunale

d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina é annullato e riformato come

segue:

"1.   Per

l'espropriazione di due servitù (diritto di superficie sotterraneo per la costruzione

della galleria stradale accompagnato da una limitazione di costruzione),

l'espropriazione parziale della cantina, la locazione della cantina, l'occupazione

temporanea del fondo ed infine il risarcimento della differenza di valore per

la soppressione di due posteggi interni a carico del mapp. __________ di

__________, di proprietà di __________, e meglio come al piano d'espropriazione,

alla tabella d'espropriazione ed alle offerte di indennità, lo Stato del

Cantone Ticino é condannato a versare al predetto __________ un indennizzo di

fr. 30'452.-- oltre interessi al saggio annuo del 6,5% a partire dal 1 aprile

1991."

2.   La tassa di giudizio, di fr.

300.--, é posta a carico di __________, il quale é inoltre condannato a versare

allo Stato identico importo per ripetibili.

3.   Intimazione

a:

__________

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 23.01.1997 50.1996.19 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 23.01.1997 50.1996.19 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.01.1997 50.1996.19

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 50.96.00019 Lugano 23 gennaio 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Raffaello Balerna, Presidente, Stefano Bernasconi e Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del Giudice Lorenzo Anastasi, astenuto segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  12 luglio 1996 di __________ rappr. da: St. legale __________ Contro la sentenza 31 maggio 1996 del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina relativa all'espropriazione del mapp. __________ di __________; viste le risposte:

-    8 agosto 1996 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;

-    9 agosto 1996 dell'arch. __________; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   a) __________ é proprietario del mapp. __________ di __________, così descritto a registro fondiario: A) casa                              mq       503 B) autorimessa                 mq       241

c) piazzale                         mq       207

d) giardino                         mq         15 mq       966 Il fondo, che é posto all'intersezione tra via __________ e via __________, dispone - tra l'altro - di 6 posteggi esterni ubicati sul piazzale attorniante l'edificio ed inoltre, a pianterreno, di un'autorimessa per due auto.

b) Ai fini della costruzione della galleria __________ lo Stato ha promosso innanzi al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina una procedura di espropriazione concernente il fondo appena menzionato. Nelle tabelle d'espropriazione lo Stato ha sollecitato l'espropriazione di due servitù (diritto di superficie sotterraneo per la costruzione della galleria stradale accompagnato da una limitazione di costruzione) e l'espropriazione parziale della cantina. Lo Stato ha inoltre chiesto l'occupazione temporanea di mq 80, poi precisati ed estesi a mq 100, del piazzale, proponendo un risarcimento di fr. 1.--/mq/mese, oltre alla sostituzione nelle vicinanze dei 6 posteggi (esterni) temporaneamente soppressi.

c) Gli atti sono stati pubblicati nel periodo 26 febbraio-27 marzo 1990. All'udienza di conciliazione, che ha avuto luogo il 7 settembre 1990, le parti hanno concordato l'immissione in possesso al 1 aprile 1991. Lo Stato si é impegnato a mettere a disposizione dell'espropriato 8 posteggi sul mapp. __________ a partire da tale data. B.   Esperite tutte le necessarie formalità processuali, il Tribunale d'espropriazione ha emesso il suo giudizio sulle indennità con sentenza 31 maggio 1996. Il Tribunale ha assegnato al proprietario un risarcimento di fr. 4'332.-- per l'espropriazione delle servitù e preso atto degli accordi circa l'indennizzo di fr. 17'400.-- per l'espropriazione parziale della cantina e di fr. 5'200.-- per la sua locazione. Per quanto concerneva i parcheggi il Tribunale ha ritenuto che la sostituzione offerta dallo Stato nelle vicinanze (mapp. __________) potesse pienamente risarcire solo i 6 posteggi esterni. Per i due parcheggi ospitati nell'autorimessa ubicata al pianterreno il Giudice di prima istanza ha quindi assegnato a favore dell'espropriato un risarcimento di fr. 60.--/mese /parcheggio, pari alla differenza di reddito tra un parcheggio interno ed uno esterno, per complessivi fr. 1'920.--. Il Tribunale d'espropriazione ha infine stabilito un indennizzo per occupazione temporanea del fondo di fr. 5.--/mq /mese, per complessivi fr. 8'000.-- (= fr. 5.--/mq/mese x 16 mesi x mq 100). Lo Stato é dunque stato condannato a versare all'espropriato fr. 36'852.-- oltre interessi al saggio annuo del 6,5% dal 1 aprile 1991. C.   Lo Stato ha impugnato il menzionato giudicato con ricorso 12 luglio 1996 davanti a questo Tribunale. Il ricorrente contesta l'assegnazione a favore dell'espropriato di un indennizzo di fr. 5.--/mq/mese per l'occupazione temporanea del piazzale, per complessivi fr. 8'000.--, affermando di aver già risarcito la soppressione transitoria dei posteggi colà ubicati tramite la messa a disposizione di altrettanti parcheggi al mapp. __________. Lo Stato chiede quindi la conferma dell'indennizzo per occupazione temporanea che aveva offerto, di fr. 1.--/mq/mese, e pertanto che l'indennizzo complessivo assegnato dal Tribunale d'espropriazione venga ridotto a fr. 30'452.-- oltre interessi. Tanto il Tribunale d'espropriazione quanto __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa. Delle rispettive ragioni dirà più in dettaglio, per quanto necessario, nel seguito. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale é data, il ricorso é tempestivo e la legittimazione del ricorrente certa (art. 50 Lespr, 43 PAmm). L'impugnativa é dunque ricevibile in ordine.

2.   2.1. Giusta l'art. 9 Lespr l'espropriazione ha luogo mediante piena indennità. Questa si compone - segnatamente - dell'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr), del minor valore della frazione residua in caso di espropriazione parziale (art. 11 lett. b Lespr), del corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato e che sono, secondo il corso ordinario delle cose, una conseguenza prevedibile dell'espropriazione (art. 11 lett. c Lespr). 2.2. L'indennità deve essere di regola corrisposta in denaro (art. 10 cpv. 1 Lespr). L'ente espropriante può tuttavia sostituire in tutto  o in parte la prestazione in denaro con un'equivalente prestazione in natura (art. 10 cpv. 2 Lespr). Una prestazione in natura può però essere imposta all'espropriato solo se i suoi interessi o quelli di eventuali creditori ipotecari siano sufficientemente tutelati (art. 10 cpv. 3 Lespr). 2.3. Per giurisprudenza il danno subito dall'espropriato a seguito di un'occupazione temporanea del suo fondo - e quindi l'indennizzo a suo favore - deve essere stabilito sulla base dell'utilizzazione attuale del fondo medesimo, a meno che il proprietario, adducendo una prossima diversa utilizzazione, dimostri un presumibile miglior uso del fondo ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 Lespr (Rep. 1965, pag. 177).

3.   Nel concreto caso lo Stato ha adeguatamente risarcito in natura la soppressione temporanea dei posteggi al mapp. __________, mettendo a disposizione dell'espropriato altrettanti parcheggi al mapp. __________, posto nelle immediate adiacenze (art. 10 cpv. 2 e 3 Lespr). Lo Stato non deve pertanto più nulla, per questo titolo, a favore dell'espropriato. L'assegnazione a beneficio di quest'ultimo di un ulteriore risarcimento in denaro di fr. 5.--/mq/mese, ovvero della ragguardevole somma di fr. 60.--/mq/anno, per l'occupazione del piazzale antistante l'edificio, ove sono ubicati i posteggi in esame, conduce ad un doppio, indebito, indennizzo per uno stesso danno e pertanto ad un indebito arricchimento dell'espropriato. Ferme queste premesse il Giudice di prima istanza non poteva che confermare l'offerta di indennizzo formulata dallo Stato, di fr. 1.--/mq/mese, ovvero di fr. 12.--/mq/anno, per l'occupazione temporanea del piazzale: indennità che, entro questi limiti, conservava senz'altro un senso, poiché - come obietta il resistente in sede di risposta - la messa a disposizione di parcheggi su di una proprietà adiacente non equivale economicamente alla disposizione di parcheggi sullo stesso fondo (anche se l'espropriato non ha dimostrato di aver subito un ulteriore danno per questo fatto) ed inoltre l'occupazione temporanea ha ostacolato l'accesso pedonale e con velocipedi alla proprietà. Invano il Tribunale delle espropriazione obietta che in un caso analogo di espropriazione lungo via __________ (propr. __________) lo Stato ha accettato simile doppio indennizzo. La circostanza secondo cui l'ente espropriante non abbia ricorso in quel frangente contro il risarcimento assegnato all'espropriato non pregiudica il suo diritto di procedervi nel presente caso, per finalmente tutelare i suoi legittimi interessi pecuniari.

4.   In applicazione dell'art. 52 cpv. 3 Lespr. il Giudice di prima istanza ha fatto decorrere sul risarcimento riconosciuto a favore del resistente l'interesse al saggio usuale del 6,5% a partire dal 1 aprile 1991, data dell'immissione in possesso. Dal momento che, per prassi costante delle autorità amministrative e giudiziarie cantonali, questo saggio viene fatto corrispondere all'omonimo saggio previsto dagli art. 19bis cpv. 4 e 76 cpv. 5 LFespr, esso avrebbe dovuto essere ritoccato due volte verso il basso, in ossequio alle circolari emesse dal giudice delegato per le cause d'espropriazione del Tribunale federale: al 5,5% a partire dal 1 aprile 1993 ed al 5% a partire dal 1 ottobre 1993. Dal momento tuttavia che il ricorrente non lo ha chiesto e che il Tribunale amministrativo é vincolato alle domande delle parti, il Tribunale amministrativo non può procedere a questa rettifica.

5.   In considerazione di quanto precede il ricorso deve essere integralmente accolto. La tassa di giudizio deve essere messa a carico del resistente, soccombente (art. 28 PAmm), il quale viene altresì condannato a rifondere al ricorrente adeguate ripetibili (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 9, 10,11, 12, 52, 54 Lespr, 28 e 31 PAmm dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso é accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza 31 maggio 1996 del Tribunale d'espropriazione della giurisdizione sopracenerina é annullato e riformato come segue: "1.   Per l'espropriazione di due servitù (diritto di superficie sotterraneo per la costruzione della galleria stradale accompagnato da una limitazione di costruzione), l'espropriazione parziale della cantina, la locazione della cantina, l'occupazione temporanea del fondo ed infine il risarcimento della differenza di valore per la soppressione di due posteggi interni a carico del mapp. __________ di __________, di proprietà di __________, e meglio come al piano d'espropriazione, alla tabella d'espropriazione ed alle offerte di indennità, lo Stato del Cantone Ticino é condannato a versare al predetto __________ un indennizzo di fr. 30'452.-- oltre interessi al saggio annuo del 6,5% a partire dal 1 aprile 1991."

2.   La tassa di giudizio, di fr. 300.--, é posta a carico di __________, il quale é inoltre condannato a versare allo Stato identico importo per ripetibili.

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario