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Incarto n.50.95.00005
ES 4/95
leo
Lugano
12 maggio 1995
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 30 gennaio 1995 di
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rappr. da: avv. __________
Contro
la decisione 23 dicembre 1994 (n. 13/93-47) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;
preso atto che in occasione delludienza di sopralluogo del 13 aprile 1995, dopo ampia discussione, il Giudice delegato ha sottoposto alle parti la seguente transazione:
"1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà ai proprietari del mapp. n. __________ RFD le seguenti indennità:
a) per l'esproprio formale del terreno necessario alla realizzazione del marciapiede un'indennità di fr. 50.-- il mq. L'esatta porzione di terreno espropriato verrà accertata in sede di misurazione effettiva;
b) per la soppressione delle piante pregiate ospitate sullo scorporo espropriato e la messa a dimora della nuova siepe un'indennità omnicomprensiva di fr. 3'500.--;
oltre interessi al 5 % dal 19.11.1993.
2. Alle parti è assegnato un termine di 15 (quindici) giorni per pronunciarsi in merito, fermo restando che in caso di accettazione il Tribunale cantonale amministrativo non preleverà né spese, né tasse di giustizia e non assegnerà ripetibili."
rilevato che sia il Dipartimento del territorio, Ufficio acquisizione terreni, con comunicazione 25 aprile 1995, sia la patrocinatrice dei ricorrenti con scritto 8 maggio 1995, hanno aderito alla suddetta transazione;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
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Per il Tribunale cantonale amministrativo:
Il Presidente: Il Segretario: