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50.1995.18

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-09-16 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 Nel caso dell'art. 61 cpv. 1 lett. c il diritto si prescrive invece entro un anno dal momento in cui l'avente diritto ne ha avuto conoscenza, e in ogni caso in cinque anni dall'alienazione o dalla diversa destinazione."

E. 2.3 L'art. 61 Lespr, che stabilisce i presupposti della retrocessione, ha ripreso i concetti racchiusi nell'art. 73 della precedente legge di espropriazione del 1940, che il legislatore cantonale di allora aveva coniato riprendendo i contenuti dell'art. 102 della legge federale sulla espropriazione del 20 giugno 1930. L'art. 61 Lespr subordina pertanto la nascita del diritto a postulare la retrocessione di diritti espropriati alla decorrenza di due distinti termini: di cinque anni nel caso di espropriazione ordinaria e di 10 anni nel caso di espropriazione in vista dell'ampliamento futuro di un'opera, ossia di espropriazione preventiva.

E. 2.4 A livello federale, la facoltà di espropriare per il futuro ampliamento di un'opera è stata introdotta nella legge del 1930 per assicurare all'espropriante la possibilità di procurarsi i terreni destinati a tale scopo, prima che i prezzi lievitino spropositatamente, per avventura proprio a ragione dell'esistenza dell'opera di cui si prevede il successivo ingrandimento. Per questa ragione il termine di cui beneficia l'espropriante per costruire senza che nasca diritto alla retrocessione è stato portato dai 5 anni previsti per l'espropriazione ordinaria (art. 102 cpv. 1 lett. a LFespr) a 25 anni. Per evidenti motivi, l'espropriante è stato inoltre liberato dall'obbligo di allestire, contrariamente a quanto richiesto per l'espropriazione ordinaria (art. 27 cpv. 1 LFespr), il piano dell'opera: in virtù dell'art. 27 cpv. 3 LFespr, per avviare l'espropriazione preventiva bastano infatti il piano d'espropriazione e la tabella dei diritti da espropriare (DTF 120 Ib 276; Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 29 ss. ad art. 4 LFespr). Secondo la giurisprudenza resa in applicazione del diritto federale, l'espropriazione preventiva è ammissibile se l'estensione dei futuri lavori è di natura determinata e se l'espropriante rende verosimile che il bisogno si verificherà con qualche certezza in un avvenire più o meno prossimo (DTF 98 Ib 417; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 725). L'espropriazione preventiva presuppone insomma il futuro ampliamento, previsto ma tuttavia incerto, di un'opera esistente o non ancora edificata (STF 8 novembre 1994 in re F. c. F.P., parz. pubbl. in DTF 120 Ib 474; Hess-Weibel, op. cit., N. 11 e 12 ad art. 102 LFespr).

E. 2.5 E' dubbio che il diritto cantonale preveda l'istituto

dell'espropriazione preventiva. E' bensì vero che l'art. 66 cpv. 1 lett. b

Lespr, che - come é appena stato spiegato - regolamenta i presupposti delle

retrocessione, contempla quella forma di espropriazione. Come spiega però lo

Scolari (Diritto amministrativo, parte speciale, N. 648), dal testo dell'art. 4

lett. a Lespr, che definisce gli scopi per i quali può avere luogo un'espropriazione,

non si può dedurre con certezza se il legislatore abbia inteso prevederla per

il solo ampliamento di un'opera esistente oppure estenderla anche all'ampliamento

futuro della stessa, caratteristica quest'ultima dell'espropriazione preventiva.

Ma soprattutto nell'ordinamento cantonale fa difetto una disposizione analoga

all'art. 27 cpv. 3 LFespr, volta a dispensare l'ente espropriante dal deposito

di tutti gli atti che esso deve usualmente allestire per procedere ad

un'espropriazione ordinaria in applicazione dell'art. 21 Lespr, in particolare

dei progetti dell'opera alla base dell'espropriazione. Il ricorso per l'ente

pubblico all'istituto dell'espropriazione preventiva appare dunque estremamente

problematico, dal momento che la legislazione espropriativa cantonale non gli

concede facilitazioni per potervi accedere rispetto alla procedura ordinaria.

Se, tuttavia, da quanto precede bisogna dedurre che il legislatore ticinese non

abbia voluto prevedere questa forma di espropriazione - il risultato pratico é

comunque questo - é quesito che non deve necessariamente trovare una soluzione

nella fattispecie in forza dei motivi che seguono.

3.   3.1. Come ricordato in

narrativa, nell'autunno del 1978 il Comune di __________ ha promosso

l'espropriazione formale del mapp. __________ di __________ per realizzare il

prolungamento di Via __________, un'arteria facente parte delle opere di

urbanizzazione della zona di __________ che negli intendimenti dei

pianificatori avrebbe dovuto costituire un asse di sostegno interno ad effetto

polarizzante subordinato gerarchicamente alla strada espresso (con relative

penetrazioni) e alla strada nazionale. In attesa dell'attuazione della prevista

strada cantonale in territorio di __________, __________ e __________ (strada

espresso), la nuova Via __________ avrebbe assunto funzioni di parziale

traversa urbana a carattere temporaneo.

In precedenza, il Consiglio comunale di __________ aveva approvato

a larga maggioranza, ma non senza aspre discussioni, i progetti, le relazioni

tecniche ed i preventivi per le opere di urbanizzazione del quartiere di

__________; nel contempo aveva stanziato i relativi crediti straordinari,

autorizzato l'avvio delle necessarie procedure espropriative ed il prelievo di

contributi di miglioria. A quell'epoca (giugno 1978) il Legislativo sapeva

perfettamente che la costruzione della strada espresso, fulcro del piano viario

comunale, era tutt'altro che sicura, poiché il progetto non era stato ancora

approvato dal Gran Consiglio e quindi non era nemmeno iscritto nel PR delle

strade cantonali ai sensi degli art. 3 e 5 dell'allora vigente legge sulla

costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali del 17

gennaio 1951. Non per nulla in Consiglio comunale si erano levate voci critiche

circa il prolungamento di Via __________ a dipendenza dell'aleatorietà della

realizzazione della circonvallazione cantonale, il cui tracciato era stato

peraltro inserito nel piano viario comunale a titolo meramente indicativo.

Questa situazione di incertezza non ha tuttavia impedito al competente organo

legislativo comunale di accogliere con piena cognizione di causa il messaggio

municipale concernente le opere di urbanizzazione del quartiere di __________ e

di manifestare così la propria chiara volontà di procedere al più presto alla

formazione della nuova Via __________. Fatti approvare i progetti definitivi ed

ottenuti i crediti necessari, il Municipio ha poi dato avvio alla procedura di

espropriazione in esame sulla base di atti estremamente completi e dettagliati.

Sussistevano insomma tutte le premesse per eseguire l'opera prevista non appena

acquisiti in via espropriativa i sedimi occorrenti e questo indipendentemente

dall'attuazione o meno della fatidica strada espresso. I presupposti e le formalità

che all'epoca hanno contraddistinto il procedimento promosso nei confronti di

__________ sono quelli tipici dell'espropriazione ordinaria; ciò che più conta

è che agli occhi inesperti dell'espropriata prima e dei suoi eredi poi la

procedura non poteva oggettivamente che apparire sotto questa luce. Vero è,

come osserva a giusto titolo il primo giudice, che dal profilo pianificatorio e

programmatico sussisteva un legame tra la nuova Via __________ e la prospettata

strada cantonale di circonvallazione. Questa circostanza non basta tuttavia per

configurare l'intervento di acquisizione del mapp. __________ alla stregua di

un'espropriazione preventiva; lo esclude lo scopo stesso dell'operazione,

intrapresa per concretizzare immediatamente il "progetto __________ "

e non per prevenire costruzioni inopportune o l'aumento dei prezzi dei terreni

nell'ottica del futuro ampliamento di un'arteria cantonale peraltro

inesistente. D'altro canto, anche le ragioni che hanno indotto il Comune a

ritardare l'esecuzione effettiva dell'opera divisata depongono a favore della

tesi secondo cui l'esproprio in discussione fosse di natura ordinaria e non

preventiva. In effetti, pur avendo beneficiato dell'anticipata immissione in

possesso a contare dal 1° settembre 1979, il ricorrente ha rimandato nel tempo

l'attuazione del prolungamento di Via __________ per l'aggravarsi della

situazione economica, dando la precedenza in particolare alla realizzazione

delle strade di quartiere (le sistemazioni e il raccordo fra i prolungamenti di

Via __________ - Via __________ di __________ e Via __________); malgrado fosse

stata concepita come opera unica, l'urbanizzazione del quartiere di __________

è stata dunque portata avanti a tappe per motivi prettamente finanziari che non

avevano nulla a che vedere con le more dell'iter di approvazione della strada

espresso cantonale (cfr. M.M.N. 1330 del 31 marzo 1982, presentato un anno

prima della decisione di non entrata in materia con la quale il Gran Consiglio

ha in pratica affossato il progetto della circonvallazione).

3.2. Contrariamente a quanto ha creduto il giudice di prima

istanza, l'espropriazione del mapp. __________ ai fini del prolungamento di via

__________ ha dunque costituito un'espropriazione ordinaria e non già

preventiva di quel sedime. Discostandosi dalle tesi sviluppate dal Tribunale di

espropriazione, i resistenti propugnano la tempestività della loro azione ex

art. 61 cpv. 1 lett. b e 66 cpv. 1 Lespr sostenendo che l'espropriazione della

part. __________ sarebbe stata effettuata per consentire il futuro ampliamento

del sistema viario comunale allora esistente. A prescindere dalla sussistenza o

meno nel diritto espropriativo ticinese dell'istituto dell'espropriazione

temporanea quell'assunto, sviluppato partendo dall'idea che la realizzazione di

un nuovo tronco di strada costituisce, come per le ferrovie (cfr. Hess-Weibel,

op. cit., N. 32 ad art. 4 LFespr), un'estensione della rete esistente, si appalesa

infondato. In primo luogo perché la rete stradale non costituisce nel suo

complesso un'opera unica. In secondo luogo perché le installazioni delle F. non

possono essere paragonate con gli impianti stradali per le ragioni addotte

dalla stessa dottrina invocata dai resistenti (Hess-Weibel, op. cit., N. 33 ad

art. 4 LFespr): le leggi disciplinanti la costruzione di queste infrastrutture

(cfr. art. 14 ss., 22 ss. e 30 ss. della LF sulle strade nazionali e, a livello

cantonale, art. 8 ss., 11 ss., 18 ss. e 32 ss. della legge sulle strade)

escludono implicitamente l'espropriazione preventiva, poiché contengono misure

più efficaci ed inoltre perché l'espropriazione preventiva costituisce un

istituto che mal si adatta alla loro impostazione. D'altra parte, dal punto di

vista fattuale appare evidente come il prolungamento di Via __________ fosse

concepito come un'opera a sé stante e non potesse costituire l'ampliamento di

un'arteria esistente. Lo dimostra la circostanza che ad eccezione del tratto

iniziale compreso tra Via __________ e Via __________ la nuova strada avrebbe

dovuto essere costruita ex novo su terreno prativo.

4.   4.1. Alla domanda di

retrocessione in esame, che interessa un fondo espropriato attraverso una

procedura di espropriazione ordinaria, torna dunque applicabile - in principio,

e con riserva di quanto verrà specificato in seguito - l'art. 61 cpv. 1 lett. a

Lespr. Il diritto alla retrocessione degli eredi __________ è pertanto sorto 5

anni dopo l'acquisizione del mapp. __________ da parte del comune di

__________. Dato che i successori dell'espropriata hanno omesso di agire entro

l'anno successivo, l'istanza di retrocessione 31 agosto 1990 è da considerarsi

prescritta conformemente all'art. 66 cpv. 1 Lespr.

Gli eredi dell'espropriata sostengono che stante la durata

indeterminata dei PR sancita dall'art. 40 cpv. 1 LALPT il loro diritto alla

retrocessione non sarebbe in realtà ancora sorto grazie alla riserva di cui

all'art. 61 cpv. 3 Lespr. Questa tesi non regge anche se, come si vedrà, l'applicazione

dell'art. 61 cpv. 3 Lespr permetterà loro di uscire vittoriosi dalla lite.

4.2. L'art. 61 cpv. 3 Lespr prevede testualmente che

"sono

riservate le norme sull'attuazione dei piani regolatori"

. Il disposto

in esame non può però che trovare applicazione con riferimento all'ordinamento

sussistente al momento della promulgazione della Lespr (1972). Accreditando

l'applicazione del detto disposto nell'ordinamento pianificatorio vigente, che

conferisce al PR una durata indeterminata (art. 40 cpv. 1 LALPT), si finirebbe

infatti per impedire qualsiasi operazione di recupero della proprietà

espropriata, svuotando di significato pratico l'istituto stesso della retrocessione.

La LE del 15 gennaio 1940, in vigore nel 1971, quanto la LE 1973 prescrivevano

invece un termine di 10 anni, prorogabile di 5 anni, per l'attuazione del piano

regolatore (cfr. art. 34 LE 1940, praticamente identico nel contenuto al successivo

art. 23 LE 1973). Lo scopo della riserva di cui all'art. 61 cpv. 3 Lespr consisteva

quindi nel modificare le date fissate al cpv. 1 lett. a e b della stessa disposizione

di insorgenza del diritto a postulare la retrocessione, nel caso in cui si

trattasse di fondi espropriati in vista dell'esecuzione di opere contemplate

dal PR. In particolare il termine di attesa a partire dal quale un proprietario

poteva rivendicare la restituzione di un bene espropriatogli poteva venire

allungato a 10 rispettivamente 15 anni.

Il PR di __________, che prevedeva il prolungamento di via

__________, é stato approvato dal Consiglio di Stato il 18 maggio 1977. Per la

sua attuazione il Governo ha fissato al comune un termine di 10 anni dalla data

di approvazione (cfr. dispositivo n. 4 del decreto di approvazione). Il

Consiglio di Stato ha successivamente prorogato quel termine fino al 18 maggio

1992 con risoluzione n. 2741 del 26 maggio 1987, per cui il diritto degli

attori a domandare la retrocessione del mapp. __________ é sorto a quest'ultima

data: data alla quale é pure iniziata la decorrenza del termine annuale di

prescrizione di cui all'art. 66 cpv. 1 Lespr. Donde la sicura tempestività

dell'azione di retrocessione, incoata già il 31 agosto 1990.

4.3. Per quanto concerne infine la situazione venutasi a

creare in conseguenza della permuta con rettifica di confini che il comune ha

realizzato con __________, si rinvia alle pertinenti considerazioni esposte dal

primo giudice a p. 10/11 della decisione impugnata (cfr. pure STA 30 settembre

1991 in re D.A., M. e G.).

5.   Stante quanto precede il

ricorso dev'essere respinto. La tassa di giudizio segue la soccombenza del

ricorrente (art. 28 PAmm), il quale deve inoltre essere condannato a rifondere

delle adeguate ripetibili ai resistenti (art. 31 PAmm).

Per

questi motivi,

visti

gli art. 14 ss, 22 ss., 30 ss. LFSN; 4, 27, 102, 114 LFespr; 40 LALPT; 23, 26

LE 1973; 8 ss., 11 ss., 18 ss., 32 ss. Lstr; 4, 50, 61, 66 Lespr; 18, 28 e 31

PAmm,

dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giudizio, di fr.

1'000.--, é posta a carico del comune di __________, il quale rifonderà ai

resistenti identico importo per il titolo di ripetibili

3.   Intimazione

a:

__________

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente                                                             Il

segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1995.18 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1995.18 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.09.1996 50.1995.18

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 50.95.00018 ES 10/95 cm Lugano 16 settembre 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso  17 maggio 1995 di __________ contro la sentenza 27 aprile 1995 (no. 360/121) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, che ha dichiarato formalmente ricevibile siccome tempestiva la domanda di retrocessione 31 agosto 1990 proposta da __________, __________ e __________ nei confronti del Comune di __________ relativamente alla part. no. __________ RFD di __________ oggetto di esproprio totale nel 1980; viste le risposte:

-       31 maggio 1995 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina;

-       19 giugno 1995 di __________, __________ e __________; esperiti i dovuti accertamenti; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A.   Nel 1978 il Comune di __________ ha avviato la procedura di esproprio formale di alcuni fondi necessari alla realizzazione del cosiddetto prolungamento di Via __________ (tratta Via __________ - Via __________), un'opera viaria volta ad urbanizzare la zona di __________ e destinata ad integrarsi nel progetto cantonale della strada espresso (circonvallazione __________ - __________) che avrebbe consentito di collegare direttamente i quartieri sud (__________/__________) con quelli nord (__________/__________) senza transitare per il centro cittadino. Se si prescinde dal tratto iniziale già esistente compreso tra Via __________ e Via __________, la nuova strada avrebbe dovuto essere costruita ex novo su terreno prativo. Il prospettato intervento ha quindi indotto il Comune di __________ ad espropriare integralmente il mapp. no. __________ di __________, un fondo edificato di mq 522, e nella misura di mq 46 la contigua part. no. __________ di __________ avente una superficie complessiva di 942 mq. Con sentenza 27 ottobre 1980 cresciuta incontestata in giudicato il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha riconosciuto alla proprietaria del mapp. __________ un indennizzo di complessivi fr. 282'000.- (fr. 166'000.- per la casa d'abitazione, fr. 114'000.-, ovvero fr. 220.- il mq, per il terreno e fr. 2'000.- per inconvenienze), oltre agli interessi d'uso a far tempo dal 1° settembre 1979, giorno dell'anticipata immissione in possesso. Il trapasso è stato iscritto a RF il 4 febbraio 1981. Due anni dopo, nel corso del 1983, il Comune ha proceduto alla demolizione della vecchia costruzione bifamigliare esistente in loco. Il procedimento di esproprio parziale della proprietà __________ si è invece concluso con un accordo transattivo datato 20 luglio 1983, ai sensi del quale il Comune ha ceduto all'espropriato 259 mq residuanti della part. __________ in cambio di 46 mq del mapp. __________ adiacenti all'asse stradale. A seguito di questa permuta la superficie del mapp. __________ si è ridotta dagli originari mq 522 a mq 309, mentre il mapp. __________ si è ingrandito di 213 mq raggiungendo un'estensione totale di mq 1152; la maggior superficie assegnata al privato è stata stimata fr. 220.- il mq, con un saldo finale a favore dell'ente pubblico di fr. 41'860.-. Dopo aver ratificato la suddetta convenzione, il Tribunale di espropriazione ha stralciato la causa dai ruoli con decreto presidenziale del 2 settembre 1983. La permuta è stata iscritta a RF il 14 ottobre seguente. B.   Con istanza 31 agosto 1990 __________, __________ e __________, eredi dei coniugi __________ e __________, hanno convenuto in giudizio il Comune di __________ innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina chiedendo in base agli art. 61 ss. Lespr la retrocessione dei diritti espropriati alla madre e/o il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata realizzazione del prolungamento di Via __________, opera per la quale era stato a suo tempo espropriato totalmente il mapp. __________. In sede di risposta il Comune di __________ si è opposto alla domanda eccependone in particolare la tardività ai sensi dei combinati art. 61 cpv. 1 lett. a e 66 cpv. 1 Lespr. Dopo vicissitudini procedurali che ai fini della presente pronunzia non occorre evocare, all'udienza di incombenti del 6 febbraio 1995 le parti hanno chiesto al giudice delle espropriazioni di pronunciarsi circa la tempestività della causa promossa dagli eredi __________. C.   Con sentenza 27 aprile 1995 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina ha dichiarato ricevibile perché tempestiva l'azione di retrocessione presentata dai figli dell'espropriata __________. Partendo dal presupposto che l'espropriazione era stata realizzata in vista dell'ampliamento futuro o completazione futura di un'opera, ossia la strada espresso cantonale, il primo giudice ha ritenuto in sostanza che alla fattispecie tornasse applicabile l'art. 61 cpv. 1 lett. b Lespr e non l'art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr, norma a suo parere concepita unicamente per i casi in cui si è di fronte ad un'opera con progetti esecutivi e crediti approvati, ove l'esecuzione è impedita solamente dal procedimento espropriativo medesimo; così non è stato nell'evenienza concreta, dato che per l'esecuzione materiale di Via __________ si doveva comunque attendere il beneplacito del Gran Consiglio, segnatamente l'approvazione del credito complessivo inerente all'opera principale (strada espresso). D'altra parte, secondo il Tribunale di espropriazione si deve comunque tener conto del principio della garanzia della proprietà: se un ente pubblico anticipa "opere a rischio", non si può certamente sussumere l'ipotesi più sfavorevole per il privato nei casi di retrocessione previsti dalla legge (in casu l'ipotesi di cui all'art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr, con un termine corto di 5 anni). D.   Avverso la predetta pronunzia il Comune di __________ insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e la riforma nel senso di dichiarare tardiva e quindi irricevibile l'istanza di retrocessione degli eredi __________. Puntualizzati alcuni aspetti di fatto, il Comune osserva come il prolungamento di Via __________ costituisse una nuova opera, per la quale erano stati approvati i progetti definitivi e stanziati i relativi crediti da parte dell'autorità competente; in assenza di particolari ostacoli, quali l'opposizione vigorosa degli abitanti del quartiere di __________ e problemi d'ordine economico-finanziario (cfr. M.M.N. 1330 del 31 marzo 1982), la nuova arteria sarebbe stata eseguita indipendentemente dalla realizzazione della strada espresso. Ne consegue che nato il diritto alla retrocessione trascorso un quinquennio dall'acquisizione del fondo da parte dell'ente pubblico (art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr), per evitare la prescrizione di cui all'art. 66 cpv. 1 Lespr i figli dell'espropriata avrebbero dovuto avanzare le loro pretese entro l'anno successivo. Questi ultimi hanno tuttavia omesso di procedere in tempo utile lasciando cadere in prescrizione l'azione di retrocessione; per il che l'istanza 31 agosto 1990 era tardiva e come tale irricevibile. E.   Il Tribunale di espropriazione e gli eredi __________ propongono la reiezione del gravame con diffuse argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, nei seguenti considerandi. F.   In data 22 maggio 1996 il Tribunale ha acquisito all'incarto una planimetria aggiornata in scala 1:500 della Città di __________, richiamando nel contempo dall'istanza inferiore tutti gli atti d'espropriazione relativi al prolungamento di Via __________ (relazione tecnica, progetti, piano d'espropriazione, ecc.) e una copia integrale della sentenza 8 novembre 1994 prolata dal Tribunale federale in re F. c. __________ (giacché citata dal primo giudice e pubblicata solo parzialmente in DTF 120 Ib 474). Delle risultanze istruttorie si dirà, ove occorresse, in seguito. Considerato, in diritto

1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere deciso in base agli atti integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti d'ufficio dallo scrivente Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.   2.1. Con il giudizio impugnato il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina, d'intesa con le parti, si è limitato ad esaminare la ricevibilità dell'azione di retrocessione promossa dagli eredi __________. Anche in questa sede la materia del litigio si concentra sulla controversa tempestività dell'istanza presentata dai figli dell'espropriata: oggetto di contestazione è essenzialmente la questione a sapere se alla fattispecie sia applicabile l'art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr o - come supposto dal giudice di prime cure - l'art. 61 cpv. 1 lett. b della medesima legge. 2.2. Giusta l'art. 61 cpv. 1 Lespr: "L'espropriato che non vi abbia rinunciato con dichiarazione scritta può pretendere la retrocessione di un diritto sottrattogli, previo rimborso dell'indennità ricevuta e di un'eventuale indennità di deprezzamento, nei seguenti casi:

a) quando, decorso il termine di 5 anni dall'acquisto da parte dell'espropriante, il diritto in questione non sia stato utilizzato allo scopo previsto;

b) quando il diritto espropriato in vista dell'ampliamento futuro di un'opera non sia stato utilizzato a tale scopo entro il termine di 10 anni dall'acquisto;

c)  quando il diritto espropriato venga alienato o adibito ad uno scopo diverso da quello per cui l'espropriazione è stata concessa." Una volta sorto, il diritto alla retrocessione deve poi essere esercitato entro termini di tempo ben precisi. In effetti, l'art. 66 Lespr prevede che: "1. Nel caso dell'art. 61 cpv. 1 lett. a e b il diritto di chiedere la retrocessione si prescrive entro un anno dal verificarsi del fatto che dà luogo al diritto stesso.

2. Nel caso dell'art. 61 cpv. 1 lett. c il diritto si prescrive invece entro un anno dal momento in cui l'avente diritto ne ha avuto conoscenza, e in ogni caso in cinque anni dall'alienazione o dalla diversa destinazione." 2.3. L'art. 61 Lespr, che stabilisce i presupposti della retrocessione, ha ripreso i concetti racchiusi nell'art. 73 della precedente legge di espropriazione del 1940, che il legislatore cantonale di allora aveva coniato riprendendo i contenuti dell'art. 102 della legge federale sulla espropriazione del 20 giugno 1930. L'art. 61 Lespr subordina pertanto la nascita del diritto a postulare la retrocessione di diritti espropriati alla decorrenza di due distinti termini: di cinque anni nel caso di espropriazione ordinaria e di 10 anni nel caso di espropriazione in vista dell'ampliamento futuro di un'opera, ossia di espropriazione preventiva. 2.4. A livello federale, la facoltà di espropriare per il futuro ampliamento di un'opera è stata introdotta nella legge del 1930 per assicurare all'espropriante la possibilità di procurarsi i terreni destinati a tale scopo, prima che i prezzi lievitino spropositatamente, per avventura proprio a ragione dell'esistenza dell'opera di cui si prevede il successivo ingrandimento. Per questa ragione il termine di cui beneficia l'espropriante per costruire senza che nasca diritto alla retrocessione è stato portato dai 5 anni previsti per l'espropriazione ordinaria (art. 102 cpv. 1 lett. a LFespr) a 25 anni. Per evidenti motivi, l'espropriante è stato inoltre liberato dall'obbligo di allestire, contrariamente a quanto richiesto per l'espropriazione ordinaria (art. 27 cpv. 1 LFespr), il piano dell'opera: in virtù dell'art. 27 cpv. 3 LFespr, per avviare l'espropriazione preventiva bastano infatti il piano d'espropriazione e la tabella dei diritti da espropriare (DTF 120 Ib 276; Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 29 ss. ad art. 4 LFespr). Secondo la giurisprudenza resa in applicazione del diritto federale, l'espropriazione preventiva è ammissibile se l'estensione dei futuri lavori è di natura determinata e se l'espropriante rende verosimile che il bisogno si verificherà con qualche certezza in un avvenire più o meno prossimo (DTF 98 Ib 417; Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 725). L'espropriazione preventiva presuppone insomma il futuro ampliamento, previsto ma tuttavia incerto, di un'opera esistente o non ancora edificata (STF 8 novembre 1994 in re F. c. F.P., parz. pubbl. in DTF 120 Ib 474; Hess-Weibel, op. cit., N. 11 e 12 ad art. 102 LFespr). 2.5. E' dubbio che il diritto cantonale preveda l'istituto dell'espropriazione preventiva. E' bensì vero che l'art. 66 cpv. 1 lett. b Lespr, che - come é appena stato spiegato - regolamenta i presupposti delle retrocessione, contempla quella forma di espropriazione. Come spiega però lo Scolari (Diritto amministrativo, parte speciale, N. 648), dal testo dell'art. 4 lett. a Lespr, che definisce gli scopi per i quali può avere luogo un'espropriazione, non si può dedurre con certezza se il legislatore abbia inteso prevederla per il solo ampliamento di un'opera esistente oppure estenderla anche all'ampliamento futuro della stessa, caratteristica quest'ultima dell'espropriazione preventiva. Ma soprattutto nell'ordinamento cantonale fa difetto una disposizione analoga all'art. 27 cpv. 3 LFespr, volta a dispensare l'ente espropriante dal deposito di tutti gli atti che esso deve usualmente allestire per procedere ad un'espropriazione ordinaria in applicazione dell'art. 21 Lespr, in particolare dei progetti dell'opera alla base dell'espropriazione. Il ricorso per l'ente pubblico all'istituto dell'espropriazione preventiva appare dunque estremamente problematico, dal momento che la legislazione espropriativa cantonale non gli concede facilitazioni per potervi accedere rispetto alla procedura ordinaria. Se, tuttavia, da quanto precede bisogna dedurre che il legislatore ticinese non abbia voluto prevedere questa forma di espropriazione - il risultato pratico é comunque questo - é quesito che non deve necessariamente trovare una soluzione nella fattispecie in forza dei motivi che seguono.

3.   3.1. Come ricordato in narrativa, nell'autunno del 1978 il Comune di __________ ha promosso l'espropriazione formale del mapp. __________ di __________ per realizzare il prolungamento di Via __________, un'arteria facente parte delle opere di urbanizzazione della zona di __________ che negli intendimenti dei pianificatori avrebbe dovuto costituire un asse di sostegno interno ad effetto polarizzante subordinato gerarchicamente alla strada espresso (con relative penetrazioni) e alla strada nazionale. In attesa dell'attuazione della prevista strada cantonale in territorio di __________, __________ e __________ (strada espresso), la nuova Via __________ avrebbe assunto funzioni di parziale traversa urbana a carattere temporaneo. In precedenza, il Consiglio comunale di __________ aveva approvato a larga maggioranza, ma non senza aspre discussioni, i progetti, le relazioni tecniche ed i preventivi per le opere di urbanizzazione del quartiere di __________; nel contempo aveva stanziato i relativi crediti straordinari, autorizzato l'avvio delle necessarie procedure espropriative ed il prelievo di contributi di miglioria. A quell'epoca (giugno 1978) il Legislativo sapeva perfettamente che la costruzione della strada espresso, fulcro del piano viario comunale, era tutt'altro che sicura, poiché il progetto non era stato ancora approvato dal Gran Consiglio e quindi non era nemmeno iscritto nel PR delle strade cantonali ai sensi degli art. 3 e 5 dell'allora vigente legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali del 17 gennaio 1951. Non per nulla in Consiglio comunale si erano levate voci critiche circa il prolungamento di Via __________ a dipendenza dell'aleatorietà della realizzazione della circonvallazione cantonale, il cui tracciato era stato peraltro inserito nel piano viario comunale a titolo meramente indicativo. Questa situazione di incertezza non ha tuttavia impedito al competente organo legislativo comunale di accogliere con piena cognizione di causa il messaggio municipale concernente le opere di urbanizzazione del quartiere di __________ e di manifestare così la propria chiara volontà di procedere al più presto alla formazione della nuova Via __________. Fatti approvare i progetti definitivi ed ottenuti i crediti necessari, il Municipio ha poi dato avvio alla procedura di espropriazione in esame sulla base di atti estremamente completi e dettagliati. Sussistevano insomma tutte le premesse per eseguire l'opera prevista non appena acquisiti in via espropriativa i sedimi occorrenti e questo indipendentemente dall'attuazione o meno della fatidica strada espresso. I presupposti e le formalità che all'epoca hanno contraddistinto il procedimento promosso nei confronti di __________ sono quelli tipici dell'espropriazione ordinaria; ciò che più conta è che agli occhi inesperti dell'espropriata prima e dei suoi eredi poi la procedura non poteva oggettivamente che apparire sotto questa luce. Vero è, come osserva a giusto titolo il primo giudice, che dal profilo pianificatorio e programmatico sussisteva un legame tra la nuova Via __________ e la prospettata strada cantonale di circonvallazione. Questa circostanza non basta tuttavia per configurare l'intervento di acquisizione del mapp. __________ alla stregua di un'espropriazione preventiva; lo esclude lo scopo stesso dell'operazione, intrapresa per concretizzare immediatamente il "progetto __________ " e non per prevenire costruzioni inopportune o l'aumento dei prezzi dei terreni nell'ottica del futuro ampliamento di un'arteria cantonale peraltro inesistente. D'altro canto, anche le ragioni che hanno indotto il Comune a ritardare l'esecuzione effettiva dell'opera divisata depongono a favore della tesi secondo cui l'esproprio in discussione fosse di natura ordinaria e non preventiva. In effetti, pur avendo beneficiato dell'anticipata immissione in possesso a contare dal 1° settembre 1979, il ricorrente ha rimandato nel tempo l'attuazione del prolungamento di Via __________ per l'aggravarsi della situazione economica, dando la precedenza in particolare alla realizzazione delle strade di quartiere (le sistemazioni e il raccordo fra i prolungamenti di Via __________ - Via __________ di __________ e Via __________); malgrado fosse stata concepita come opera unica, l'urbanizzazione del quartiere di __________ è stata dunque portata avanti a tappe per motivi prettamente finanziari che non avevano nulla a che vedere con le more dell'iter di approvazione della strada espresso cantonale (cfr. M.M.N. 1330 del 31 marzo 1982, presentato un anno prima della decisione di non entrata in materia con la quale il Gran Consiglio ha in pratica affossato il progetto della circonvallazione). 3.2. Contrariamente a quanto ha creduto il giudice di prima istanza, l'espropriazione del mapp. __________ ai fini del prolungamento di via __________ ha dunque costituito un'espropriazione ordinaria e non già preventiva di quel sedime. Discostandosi dalle tesi sviluppate dal Tribunale di espropriazione, i resistenti propugnano la tempestività della loro azione ex art. 61 cpv. 1 lett. b e 66 cpv. 1 Lespr sostenendo che l'espropriazione della part. __________ sarebbe stata effettuata per consentire il futuro ampliamento del sistema viario comunale allora esistente. A prescindere dalla sussistenza o meno nel diritto espropriativo ticinese dell'istituto dell'espropriazione temporanea quell'assunto, sviluppato partendo dall'idea che la realizzazione di un nuovo tronco di strada costituisce, come per le ferrovie (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 32 ad art. 4 LFespr), un'estensione della rete esistente, si appalesa infondato. In primo luogo perché la rete stradale non costituisce nel suo complesso un'opera unica. In secondo luogo perché le installazioni delle F. non possono essere paragonate con gli impianti stradali per le ragioni addotte dalla stessa dottrina invocata dai resistenti (Hess-Weibel, op. cit., N. 33 ad art. 4 LFespr): le leggi disciplinanti la costruzione di queste infrastrutture (cfr. art. 14 ss., 22 ss. e 30 ss. della LF sulle strade nazionali e, a livello cantonale, art. 8 ss., 11 ss., 18 ss. e 32 ss. della legge sulle strade) escludono implicitamente l'espropriazione preventiva, poiché contengono misure più efficaci ed inoltre perché l'espropriazione preventiva costituisce un istituto che mal si adatta alla loro impostazione. D'altra parte, dal punto di vista fattuale appare evidente come il prolungamento di Via __________ fosse concepito come un'opera a sé stante e non potesse costituire l'ampliamento di un'arteria esistente. Lo dimostra la circostanza che ad eccezione del tratto iniziale compreso tra Via __________ e Via __________ la nuova strada avrebbe dovuto essere costruita ex novo su terreno prativo.

4.   4.1. Alla domanda di retrocessione in esame, che interessa un fondo espropriato attraverso una procedura di espropriazione ordinaria, torna dunque applicabile - in principio, e con riserva di quanto verrà specificato in seguito - l'art. 61 cpv. 1 lett. a Lespr. Il diritto alla retrocessione degli eredi __________ è pertanto sorto 5 anni dopo l'acquisizione del mapp. __________ da parte del comune di __________. Dato che i successori dell'espropriata hanno omesso di agire entro l'anno successivo, l'istanza di retrocessione 31 agosto 1990 è da considerarsi prescritta conformemente all'art. 66 cpv. 1 Lespr. Gli eredi dell'espropriata sostengono che stante la durata indeterminata dei PR sancita dall'art. 40 cpv. 1 LALPT il loro diritto alla retrocessione non sarebbe in realtà ancora sorto grazie alla riserva di cui all'art. 61 cpv. 3 Lespr. Questa tesi non regge anche se, come si vedrà, l'applicazione dell'art. 61 cpv. 3 Lespr permetterà loro di uscire vittoriosi dalla lite. 4.2. L'art. 61 cpv. 3 Lespr prevede testualmente che "sono riservate le norme sull'attuazione dei piani regolatori" . Il disposto in esame non può però che trovare applicazione con riferimento all'ordinamento sussistente al momento della promulgazione della Lespr (1972). Accreditando l'applicazione del detto disposto nell'ordinamento pianificatorio vigente, che conferisce al PR una durata indeterminata (art. 40 cpv. 1 LALPT), si finirebbe infatti per impedire qualsiasi operazione di recupero della proprietà espropriata, svuotando di significato pratico l'istituto stesso della retrocessione. La LE del 15 gennaio 1940, in vigore nel 1971, quanto la LE 1973 prescrivevano invece un termine di 10 anni, prorogabile di 5 anni, per l'attuazione del piano regolatore (cfr. art. 34 LE 1940, praticamente identico nel contenuto al successivo art. 23 LE 1973). Lo scopo della riserva di cui all'art. 61 cpv. 3 Lespr consisteva quindi nel modificare le date fissate al cpv. 1 lett. a e b della stessa disposizione di insorgenza del diritto a postulare la retrocessione, nel caso in cui si trattasse di fondi espropriati in vista dell'esecuzione di opere contemplate dal PR. In particolare il termine di attesa a partire dal quale un proprietario poteva rivendicare la restituzione di un bene espropriatogli poteva venire allungato a 10 rispettivamente 15 anni. Il PR di __________, che prevedeva il prolungamento di via __________, é stato approvato dal Consiglio di Stato il 18 maggio 1977. Per la sua attuazione il Governo ha fissato al comune un termine di 10 anni dalla data di approvazione (cfr. dispositivo n. 4 del decreto di approvazione). Il Consiglio di Stato ha successivamente prorogato quel termine fino al 18 maggio 1992 con risoluzione n. 2741 del 26 maggio 1987, per cui il diritto degli attori a domandare la retrocessione del mapp. __________ é sorto a quest'ultima data: data alla quale é pure iniziata la decorrenza del termine annuale di prescrizione di cui all'art. 66 cpv. 1 Lespr. Donde la sicura tempestività dell'azione di retrocessione, incoata già il 31 agosto 1990. 4.3. Per quanto concerne infine la situazione venutasi a creare in conseguenza della permuta con rettifica di confini che il comune ha realizzato con __________, si rinvia alle pertinenti considerazioni esposte dal primo giudice a p. 10/11 della decisione impugnata (cfr. pure STA 30 settembre 1991 in re D.A., M. e G.).

5.   Stante quanto precede il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giudizio segue la soccombenza del ricorrente (art. 28 PAmm), il quale deve inoltre essere condannato a rifondere delle adeguate ripetibili ai resistenti (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 14 ss, 22 ss., 30 ss. LFSN; 4, 27, 102, 114 LFespr; 40 LALPT; 23, 26 LE 1973; 8 ss., 11 ss., 18 ss., 32 ss. Lstr; 4, 50, 61, 66 Lespr; 18, 28 e 31 PAmm, dichiara e pronuncia:

1.   Il ricorso è respinto.

2.   La tassa di giudizio, di fr. 1'000.--, é posta a carico del comune di __________, il quale rifonderà ai resistenti identico importo per il titolo di ripetibili

3.   Intimazione a: __________ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente                                                             Il segretario