Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 __________ si impegna a non importunare, a non contattare con nessun mezzo (né direttamente, né tramite terze persone) e infine, a non avvicinarsi a meno di 200 metri da RI 1. Dovesse imbattersi casualmente in quest’ultima, si allontanerà subito ad una distanza di almeno 200 metri.
E. 2 Le parti chiedono concordemente al giudice di corredare l’impegno del punto 1 con opportune misure d’esecuzione (in particolare della comminatoria secondo l’art. 292 CP e della possibilità per l’attrice di sollecitare in caso di bisogno l’intervento della Polizia).
E. 2.2 Per vittima s'intende ogni persona che in seguito alla commissione di un reato sia stata direttamente lesa nella sua integrità fisica, sessuale o psichica (art. 2 cpv. 1 LAV). Non esiste una lista esaustiva dei reati che fanno parte del campo di applicazione della LAV. Secondo il legislatore (FF 1990 II 724 e 725), l'art. 2 cpv. 1 LAV concerne, in linea di principio, i reati contro la vita e l'integrità della persona, la rapina, i reati contro la libertà personale, i reati contro il buon costume, se vi è stata lesione dell'integrità fisica, nonché l'incesto come pure, in alcuni casi, la sommossa. Sono invece esclusi i delitti di messa in pericolo (v. anche DTF 122 IV 71 consid. 3a; sentenze G.20/1996 del 6 maggio 1996 consid. 4 e 6S.549/2000 del 4 ottobre 2000 consid. 2a) e, di regola, le vie di fatto come i reati contro l'onore (v. anche sentenza del 28 ottobre 1997 pubblicata in Rep. 1997 130 84 consid. 1). Lo stesso vale per i reati contro il patrimonio, in particolare il furto e la truffa, poiché i pregiudizi che una persona può subire ne costituiscono solo la conseguenza indiretta (v. anche sentenza 1P.714/93 del 25 maggio 1994 consid. 2d). Non è escluso tuttavia che la persona colpita da una truffa possa essere una vittima; tale potrebbe essere il caso se subisse al contempo una lesione della sua libertà personale o un'estorsione (DTF 120 Ia 157 consid. 2). In altre parole, non è la natura dell'infrazione ad essere determinante, bensì la lesione direttamente sofferta. Siffatta lesione deve provocare una deteriorazione dello stato fisico, sessuale o psichico della persona in causa e raggiungere una certa gravità (DTF 125 II 265 consid. 2). Non è sufficiente che la persona interessata abbia avuto paura, sia rimasta addolorata, abbia perso del tempo, del denaro, ecc. Deve infine esistere un rapporto di causalità naturale tra la lesione e l'infrazione, poiché la prima deve costituire la conseguenza diretta della seconda (Bernard Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996, pagg. 56-57 e rinvii; Gomm/Stein/Zehntner; Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berna 1995, ad art. 2 LAV, pagg. 39-45). La nozione di vittima dipende quindi, non tanto dalla natura dell'illecito, quanto dalle sue conseguenze." 2.6. In concreto dalle tavole processuali emerge che la Procuratrice pubblica ha messo in stato di accusa __________, per quanto qui d’interesse, per i reati di lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto, danneggiamento (danno di fr. 327.90) e diffamazione. Dalla visita del Pronto soccorso successiva agli accadimenti __________ 2022 non sono emerse lesioni fisiche tali da far ritenere la colluttazione subita di una certa gravità. Gli accertamenti radiologici non hanno evidenziato nessuna frattura post traumatica e l’ecografia ha rilevato la presenza di un addome intero senza liquido libero in addome o altri reperti post traumatici acuti. La ricorrente è stata dimessa il giorno stesso al domicilio con una terapia antiinfiammatoria e miorilassante ed una terapia antalgica. Ella è stata dichiarata incapace al lavoro per una settimana, fino al __________ 2022 compreso. Dal punto di vista della pretesa sofferenza psichica la ricorrente è stata visitata da __________, psicologa e psicoterapeuta di __________ (cfr. __________), che non è psichiatra e specialista in patologie psichiatriche, in sole due occasioni, l’11 ottobre 2022 ed il 2 novembre 2022. Ciò che non depone a favore della presenza di una grave lesione psichica. La psicologa non ha del resto indicato necessità di medicamenti specifici e non ha rinviato la sua assistita presso un medico specialista in materia. La psicologa, siccome non competente per questo, non ha posto alcuna diagnosi sulla base di criteri internazionalmente riconosciuti (ad esempio ICD-10). Solamente a partire dal mese di aprile 2025 l’interessata ha iniziato una presa a carico presso il __________ __________ dove è stata per la prima volta vista da uno psichiatra. Dal referto del 10 luglio 2025 del dr. med. __________, e della dr.ssa med. __________, sua assistente, non emerge tuttavia alcuna grave lesione della salute psichica. Posta (a 3 anni di distanza dei fatti) la diagnosi di disturbo post-traumatico (ICD-10; F43-1), sviluppatosi in risposta agli eventi illustrati dalla ricorrente, e descritta la manifestazione concreta dei sintomi della patologia (sintomi intrusivi ricorrenti, vissuti di allerta e ipervigilanza, disturbi del sonno, evitamento di stimoli associati al trauma, marcata compromissione del funzionamento emotivo e relazionale), il medico ha indicato che l’interessata segue con regolarità la presa in carico (iniziata solo nell’aprile 2025, doc. H), mostrando impegno nel percorso terapeutico, ma restando vulnerabile sul piano emotivo. Egli tuttavia non indica nè se la ricorrente segua regolarmente delle sedute di psicoterapia e con quale frequenza, nè se le siano stati prescritti medicamenti specifici, nè in cosa consista la presa in carico della ricorrente. Non è inoltre stata accertata alcuna incapacità lavorativa. Lo specialista ha unicamente precisato che la partecipazione al dibattimento (penale), soprattutto se affrontato da sola, rappresenterebbe una fonte di notevole turbamento e disagio psicologico. Si tratta di una reazione comune in situazioni analoghe, comprensibile, ma blanda, che non raggiunge una gravità tale da poterla definire la ricorrente quale vittima ai sensi della LAV secondo la giurisprudenza federale. Il curante descrive poi un elemento soggettivo, riferitogli dalla medesima assicurata, ossia quello di non volere affrontare il procedimento senza un accompagnamento legale. Si tratta tuttavia dell’espressione della volontà della ricorrente, non legata a motivi di salute, ma presa “ in considerazione delle sue limitate competenze in ambito giuridico ” e per la necessità di “ essere adeguatamente sostenuta nelle questioni penali che la coinvolgono ”. Questo desiderio non può essere preso a carico dalla collettività per mezzo della fiscalità ordinaria. Alla luce dei reati per i quali la Procuratrice Pubblica ha posto in stato d’accusa __________, dell’assenza di lesioni fisiche particolari e dell’assenza di gravità delle lesioni psichiche, la qualità di vittima della ricorrente, apparentemente inizialmente riconosciuta ma solo per l’aiuto immediato dal Servizio per l’aiuto alle vittime di reati con scritto del 3 aprile 2025 (cfr. doc. C), non è dimostrato ed appare perlomeno molto dubbia. Non è infatti sufficiente che la persona lesa subisca dei disagi, abbia paura o lamenti dei dolori (sul tema cfr. anche Zehntner Dominik, in: Gomm Peter/Zehntner Dominik, Opferhilferecht, 4a edizione, Berna 2020, n. 40 e seguenti ad art. 1). Il ricorso, per i motivi che seguono, andrebbe comunque respinto anche se si volesse ritenere la qualità di vittima della ricorrente. 2.7. Per quanto concerne l’aiuto a più lungo termine, consistente nell’assistenza giudiziaria adeguata di cui la vittima ha bisogno in seguito al reato, la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali ha emesso una raccomandazione tecnica concernente l’armonizzazione e la concretizzazione della pratica in materia di presa a carico delle spese per l’aiuto giuridico fornito da terzi (“ recommandation technique de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi sur l’aide aux victimes (CSOL-LAVI) concernant l’harmonisation et la concrétisation de la pratique en matière de prise en charge des frais pour l’aide juridique fournie par un tiers ”; cfr. https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/soa/aiuto/Documents/2019-10-22_SVK-OHG_Empf_JurHilfe_f_SW.pdf), del 22 ottobre 2019, in relazione con gli art. 13, 14 e 16 LAV e 5 OAVI. Nella raccomandazione, la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali ha stabilito, a pag. 3 e 4, che il patrocinio di un avvocato deve essere necessario, appropriato e proporzionato (su questo aspetto cfr. STF 1C_250/2024 del 24 aprile 2025, consid. 2 con rinvio alla DTF 149 II 246, consid. 13 e a: Serge Segura, Le soutien financier aux victimes en procédure pénale: assistance judiciare et prestations LAVI, in Que vaut la justice pénale?, Groupe suisse de travail de criminologie, 2025, n° 41, pag. 77 e seguenti, in particolare pag. 90). I criteri decisivi per valutare la necessità della rappresentanza sono in particolare il grado della lesione subita dalla vittima, la possibilità e l’attitudine della vittima ad esercitare i suoi diritti in maniera autonoma, tenuto conto segnatamente dell’età, della situazione sociale, delle conoscenze linguistiche e giuridiche, dalla sua salute fisica e psichica ed infine la complessità giuridica e fattuale della fattispecie. Il servizio cantonale competente esamina la questione della necessità in maniera indipendente. La presa a carico delle spese dell’avvocato da parte dell’aiuto alle vittime di reati non è necessariamente vincolata ai medesimi criteri restrittivi dell’assistenza giudiziaria gratuita (DTF 131 II 121, consd. 2.3). Se, in una procedura la richiesta di assistenza giudiziaria gratuita è respinta con la motivazione che la rappresentanza di un avvocato non è necessaria, occorre esaminare se le condizioni di una presa a carico da parte dell’aiuto alle vittime di reato sono adempiute. In tale contesto è la situazione della vittima nel suo insieme e non solo le questioni giuridiche che si pongono ad essere determinanti per rispondere alla questione della necessità. Per esempio occorre prendere in considerazione il fatto che l’autore del reato dispone di un avvocato d’ufficio (parità delle armi) o che esiste una relazione personale stretta tra autore e vittima, ciò che rende difficile per la parte lesa di agire senza una rappresentanza giuridica (per esempio in caso di violenza sessuale o domestica). Non vi è il diritto al rimborso delle spese di un avvocato quando le procedure sono manifestamente inutili o prive di possibilità di successo. La procedura è priva di esito favorevole quando le possibilità di ottenere un successo sono notevolmente inferiori rispetto al rischio di un fallimento e non possono quindi essere ritenute serie. In DTF 149 II 246, il Tribunale federale ha stabilito che la vittima ai sensi della legislazione concernente l'aiuto alle vittime di reati può fare valere le spese di patrocinio del procedimento penale esclusivamente come aiuto immediato o come aiuto a più lungo termine ai sensi dell' art. 13 LAV (consid. 5). La sussidiarietà dell'aiuto alle vittime è inefficace per rapporto all'assistenza giudiziaria gratuita. Una vittima che ha diritto all'assistenza giudiziaria gratuita, ma che non l'ha chiesta nel procedimento penale, può ancora presentare successivamente una domanda di assunzione delle spese di patrocinio presso l'istanza LAV (consid. 12). 2.8. Nel caso di specie, come accertato anche dalla Corte dei reclami penali nella sentenza del 25 febbraio 2025, non impugnata al Tribunale federale, non vi sono gli estremi per ritenere la necessità, per la ricorrente, di essere patrocinata da un avvocato nell’ambito della procedura penale. In concreto la ricorrente è stata in grado di sporgere denuncia da sola in data __________ 2022, il __________ 2022 è stata sentita nella sua veste di accusatrice privata nel procedimento aperto contro __________ per i reati di lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto, appropriazione indebita, danneggiamento, calunnia, ingiuria e minaccia. Ella ha esposto, senza alcuna difficoltà e senza essere ancora rappresentata da un legale, la sua situazione ed ha fornito ulteriori precisazioni in relazione al suo esposto, precisando i fatti alla base dei reati da lei ipotizzati. La ricorrente ha allegato la documentazione fotografica necessaria per comprovare il danno da lei subito, ha precisato che __________ le avrebbe danneggiato due suoi cellulari, ha aggiunto che l’imputata avrebbe presentato un pagamento di una fattura sostenendo che si trattava di una sua bolletta che però non corrisponderebbe a quella in questione ed ha concluso affermando di sperare di ricevere il risarcimento delle spese mediche dell’ospedale e delle due sedute presso la psicologa __________. Infine si è costituita accusatrice privata per i reati perseguibili a querela di parte. Ella ha inoltre scritto un’email il 10 ottobre 2023 al Ministero Pubblico per chiedere informazioni circa lo stato del procedimento e per ottenere copia degli atti istruttori. È vero che in quel periodo aveva già ottenuto delle consulenze dall’avv. RA 1 (cfr. quanto affermato nell’email del 13 luglio 2025, ore 13:45; plico doc. F; messaggio WhatsApp del 9 settembre 2023 ed email del 10 ottobre 2023, doc. F: “ […] ho scelto di farmi assistere dalla Avvocatessa RA 1, nella speranza di poter chiedere una chiusura bonaria con la __________ e chiedere un risarcimento danni. Non è nel mio interesse affrontare un percorso giudiziario in tribunale, vorrei solo risanare i precetti e poter lavorare onestamente (…) Vi è possibile mandare il mio incarto a Avv. RA 1 (…) ”). Tuttavia ella ha redatto e trasmesso lo scritto del 10 ottobre 2023 autonomamente e solo il 9 agosto 2024 l’avv. RA 1 si è manifestata ed ha informato la Procuratrice pubblica di aver assunto il mandato da RI 1, chiedendo informazioni in merito allo stato della procedura, l’accesso agli atti e l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, per motivi finanziari. Come accertato dalla Corte dei reclami penali, non vi è motivo per credere che l’interessata, nonostante non sia cognita in materia, non avrebbe potuto inoltrare formale opposizione scritta alla Procuratrice pubblica contro le proposte contenute nel decreto di accusa del __________, contestare il fatto che solo una parte della richiesta di risarcimento era stata riconosciuta e che il reato di appropriazione indebita per il mancato pagamento di una fattura come da lei ipotizzato non era stato indicato nel decreto di accusa. Ella avrebbe inoltre potuto ribadire di essere stata vittima di stalking, peraltro non ancora figurante quale reato specifico nel Codice penale (nuovo art. 181b CP “ atti persecutori ”, non ancora in vigore giacché il termine di referendum scade il 9 ottobre 2025 (FF 2025 pag. 2030). Va rammentato che secondo la giurisprudenza dell’Alta Corte – per quanto concerne la necessità di un patrocinatore – le inchieste penali pongono di regola requisiti giuridici piuttosto modesti per la tutela dei diritti di partecipazione della persona danneggiata. Si tratta essenzialmente di presentare eventuali richieste di risarcimento e torto morale, nonché di partecipare all’interrogatorio dell’imputato e di eventuali testimoni e, se necessario, di porre domande supplementari. Un cittadino medio dovrebbe quindi essere in grado di tutelare personalmente nel procedimento penale i suoi interessi di danneggiato. Nel caso di specie i fatti non sono complessi, sono comprensibili e circoscritti, non presentano difficoltà particolari neppure dal profilo giuridico e la ricorrente, ancora giovane, in grado di costituire una società individuale per svolgere un’attività indipendente in Svizzera e capace di formulare l’istanza di aiuto alle vittime di reato il 17 marzo 2025 senza difficoltà (doc. 1), era sicuramente in grado, come ha fatto, di presentarli personalmente alla Procuratrice pubblica. La costituzione dell’impresa individuale già nel __________, il trasferimento della sede dell’impresa nel corso degli anni e l’iscrizione di suo figlio tra gli aventi diritto di firma della società, conferma la capacità dell’interessata nel destreggiarsi nel contesto (giuridico) svizzero, senza la necessità, in un caso bagattellare come quello in esame, di far capo ad un legale. La ricorrente è del resto sempre stata capace di tutelare i propri interessi in ambito penale senza l’ausilio di un patrocinatore, in una causa definita anche dalla Procuratrice pubblica di natura bagatellare. Per quanto concerne la sua salute, come visto al consid. 2.6., dal lato somatico la ricorrente non ha avuto particolari conseguenze in seguito alla colluttazione __________ 2022. Dal lato psichico, come già accertato dalla Corte dei reclami penali nella decisione del 25 febbraio 2025, il certificato medico del 7 gennaio 2025 della psicologa __________ non comprova che l’interessata non possa gestire autonomamente il procedimento penale. Il referto del 10 luglio 2025 (a
E. 3 anni dei fatti) del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, e della dr.ssa med. __________, medico assistente, riporta il desiderio personale dell’interessata di non affrontare il procedimento da sola, “ in considerazione sia delle sue limitate competenze in ambito giuridico, sia della necessità di essere adeguatamente sostenuta nelle questioni penali che la coinvolgono ”, ossia questioni che esulano dall’aspetto medico e che concernono semmai la volontà soggettiva della ricorrente di farsi rappresentare. È vero che gli specialisti aggiungono che l’accompagnamento da parte di un legale è non solo comprensibile, ma anche fortemente auspicabile e clinicamente consigliato, sia per garantire il rispetto delle sue fragilità emotive, sia per permetterle di affrontare, nel modo meno traumatico possibile, anche l’incontro diretto con la controparte. Tuttavia, si è già detto che si tratta di un caso bagatella, dove l’imputata è stata posta in stato di accusa per lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto, per un danneggiamento di un importo complessivo di fr. 327.90 e per diffamazione. I fatti risalgono, inoltre, a più di tre anni fa, tempo decisamente importante in cui non vi sono stati contatti tra le parti alla luce degli impegni presi a livello civile. La presenza di un legale non è pertanto necessaria. Del resto non viene spiegato per quale motivo, al fine di garantire il rispetto delle sue fragilità emotive e affrontare l’incontro con la controparte, vi sarebbe la necessità di essere accompagnata da un avvocato e non da un’altra persona di fiducia quale ad esempio il figlio 23enne che meglio potrebbe prendere in considerazione le sue paure (art. 127 cpv. 4 e 5 CPP). Rispettivamente la ricorrente (che si è opposta al DA) potrebbe ottenere tramite i curanti la dispensa a presenziare al dibattimento (art. 356 cpv. 4 CPP). Non modifica l’esito del procedimento lo scarno scritto del 22 settembre 2025 dei medici dell’__________ di __________ che si limitano a rinviare a quanto già affermato in precedenza ed a chiedere, senza indicarne partitamente le ragioni, l’allestimento di una perizia psichiatrica. La ricorrente rileva inoltre che __________ può contare sul sostegno di un avvocato di fiducia, ciò che non le garantirebbe una perfetta parità delle armi. A questo proposito la Corte dei reclami penali ha rilevato che il fatto che l’imputata sia assistista da un difensore, non d’ufficio, e che la condizione di disagio psicofisico non le permetterebbe di agire da sola non sono motivi sufficienti per concludere che la ricorrente non sia in grado di difendersi da sola per tutelare i suoi diritti di accusatrice privata innanzi alla Pretura penale facendo valere le sue ragioni e le sue pretese civili, producendo ogni mezzo di prova ritenuto necessario a quantificare il preteso danno derivante dai capi di imputazione, senza necessitare dell’aiuto di un avvocato. Ella nel corso della procedura penale ha infatti dimostrato in più occasioni di potere agire da sola. Respingendo la richiesta di aiuto a lungo termine per le spese giudiziarie, contrariamente a quanto sembra sostenere l’interessata, il DSS non ha violato né la sua dignità quale persona (art. 7 Cost. fed.), né il suo diritto di essere sentita: ella ha sempre potuto ampiamente esprimersi, fornire le prove necessarie, consultare gli atti ed ottenere una decisione motivata. 2.9. La decisione impugnata merita di conseguenza conferma senza la necessità di assumere ulteriori prove, segnatamente senza l’allestimento di una perizia psichiatrica e senza richiamare l’incarto penale. Gli atti prodotti dalle parti sono infatti sufficienti per determinarsi in merito alla presente fattispecie e l’assunzione di ulteriori prove non modificherebbe l’esito del procedimento. Per quanto concerne più specificatamente il richiamo degli atti penali, l’insorgente non spiega dettagliatamente per quale motivo una loro compulsazione sarebbe utile per il procedimento LAV in esame, limitato alla questione di sapere se quale aiuto a lungo termine vi sia la necessità per l’interessata, in una causa di natura bagatellare, di far capo ad un avvocato. In relazione alla perizia psichiatrica, la documentazione medica agli atti, attentamente esaminata dal Tribunale nei considerandi precedenti, risulta chiara e lineare e non permette di ritenere la presenza di una grave lesione psichica. Un approfondimento su questo punto non apporterebbe pertanto alcun giovamento alla ricorrente. Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 2.10. La procedura è gratuita (art. 30 cpv. 1 LAV) e pertanto non si riscuotono spese giudiziarie. La ricorrente chiede di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio dell’avv. RA 1. Per l’art. 5b cpv. 1 della legge di applicazione e complemento della legge concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV, RL 312.400) la decisione sulla richiesta di aiuto immediato, di aiuto a più lungo termine e la decisione sulla domanda di indennizzo e/o riparazione morale sono impugnabili tramite ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Sono applicabili per analogia le norme previste dalla legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (art. 5b cpv. 2 della legge). Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria. L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede: " L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.” L’altra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3: " Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante.” Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). I l requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251). A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c). Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b). Nel caso di specie le condizioni per concedere l’assistenza giudiziaria non sono date tenuto conto anche delle motivazioni già contenute della sentenza del 25 febbraio 2025 della Corte dei reclami penali, cresciuta incontestata in giudicato, e doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto. Inoltre, innanzi a questo Tribunale la rappresentanza di un avvocato per contestare la decisione del 14 luglio 2025 del DSS non era necessaria (sul tema cfr. la STF 1C_250/2024 del 24 aprile 2024, consid. 3.3). Si tratta infatti di un caso semplice che non comporta alcuna difficoltà dal lato fattuale e giuridico e che l’interessata avrebbe potuto portare avanti da sola senza la necessità di essere rappresentata da un legale. L’insorgente, che è riuscita a destreggiarsi autonomamente nell’ambito della procedura penale, non avrebbe avuto alcuna difficoltà a inoltrare un ricorso a questo Tribunale, spiegando le ragioni per le quali, a suo parere, necessitava di un rappresentante in sede penale, tenuto conto inoltre che la procedura, gratuita, impone al TCA di accertare i fatti d’ufficio ed applicare il diritto d’ufficio. Le certificazioni mediche prodotte in questa sede non fanno stato di alcun impedimento per la ricorrente di agire autonomamente innanzi al Tribunale delle assicurazioni, ritenuto inoltre che in questo procedimento non vi era pericolo di dover interagire con __________. Ne segue che le condizioni per concedere il gratuito patrocinio non sono adempiute.
Dispositiv
- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.43.2025.1
cs
Lugano
13 ottobre 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 luglio 2025 di
RI 1
contro
la decisione del 10 giugno 2025 emanata da
Dipartimento della sanità e della socialità,6501 Bellinzona
in materia di aiuto alle vittime di reati
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
a.la consulenza e laiuto immediato;
b.laiuto a più lungo termine fornito dai consultori;
c.il contributo alle spese per laiuto a più lungo termine fornito da terzi;
d.lindennizzo;
e.la riparazione morale;
f.lesenzione dalle spese processuali.
L'art. 2 della Legge sullassistenza giudiziaria e sul patrocinio dufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
Laltra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:
Inoltre giusta lart. 3 cpv. 1 LAG lassistenza giudiziaria si estende allesenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; allesenzione dalle tasse e spese processuali; allammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dellassistenza giudiziaria sono in principio dati se listante si trova nel bisogno, se lintervento dellavvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso di specie le condizioni per concedere lassistenza giudiziaria non sono date tenuto conto anche delle motivazioni già contenute della sentenza del 25 febbraio 2025 della Corte dei reclami penali, cresciuta incontestata in giudicato, e doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato inadempiuto.
Inoltre, innanzi a questo Tribunale la rappresentanza di un avvocato per contestare la decisione del 14 luglio 2025 del DSS non era necessaria (sul tema cfr. la STF 1C_250/2024 del 24 aprile 2024, consid. 3.3). Si tratta infatti di un caso semplice che non comporta alcuna difficoltà dal lato fattuale e giuridico e che linteressata avrebbe potuto portare avanti da sola senza la necessità di essere rappresentata da un legale. Linsorgente, che è riuscita a destreggiarsi autonomamente nellambito della procedura penale, non avrebbe avuto alcuna difficoltà a inoltrare un ricorso a questo Tribunale, spiegando le ragioni per le quali, a suo parere, necessitava di un rappresentante in sede penale, tenuto conto inoltre che la procedura, gratuita, impone al TCA di accertare i fatti dufficio ed applicare il diritto dufficio. Le certificazioni mediche prodotte in questa sede non fanno stato di alcun impedimento per la ricorrente di agire autonomamente innanzi al Tribunale delle assicurazioni, ritenuto inoltre che in questo procedimento non vi era pericolo di dover interagire con __________.
Ne segue che le condizioni per concedere il gratuito patrocinio non sono adempiute.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico alTribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti