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43.2018.1

Rifiuto di concedere un indennizzo e una riparazione per torto morale non essendoci la qualità di vittima di reato, giacché la sberla ricevuta,qualificata dalla CARP come lesione semplice, qualifica a cui il TCA si deve attenere,non costituisce,oggettivamente,una lesione di una certa gravità. Ricusa

Ticino · 2019-02-25 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 novembre 2018, destinata alla pubblicazione e portante sulla richiesta di indennizzo e di torto morale da parte di una donna che ha sostenuto di avere subìto negli anni delle molestie e degli abusi sessuali, che però non sono stati oggetto di alcuna procedura penale, il Tribunale federale ha esaminato la questione a sapere se la realizzazione di una o più infrazioni, e lo statuto di vittima che ne deriva, può essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante, in assenza di una procedura penale (cfr. consid. 3). Al considerando 3.1 la nostra Massima Istanza ha ricordato che in materia civile e in particolare nell’ambito delle assicurazioni sociali, quando per la natura stessa della questione, una prova certa non è possibile o non può essere ragionevolmente pretesa, il grado della prova richiesto si limita alla verosimiglianza preponderante. Nell’ambito del diritto sull’aiuto alle vittime di reati, stante la natura giuridica delle prestazioni previste dalla LAV, che inglobano degli elementi propri della sicurezza sociale, l’Alta Corte ha rilevato che anche la dottrina si è pronunciata a favore della verosimiglianza preponderante così come sviluppata dalla giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali, non solo quando si tratta di stabilire il legame tra infrazione e danno alla salute, ma pure per determinare lo statuto di vittima, in caso di assenza o di abbandono della procedura penale. Il Tribunale federale, ricordando che questa opinione è pure condivisa dal Consiglio federale, ha affermato che questa regola sul grado della prova esatto nel quadro della procedura LAV deve essere confermata, anche se potrebbe avere per conseguenza di sottoporre la vittima, le cui pretese sono in primo luogo esaminate nell’ambito della procedura penale, a delle esigenze più severe in materia di prova rispetto al richiedente che rinuncia alla partecipazione o all’apertura di una procedura penale. 2.16.   Nell’evenienza concreta, v’è stata l’emanazione di un giudizio penale di doppio grado, con sentenza della Corte di appello e di revisione penale, cresciuta in giudicato, che ha accertato i fatti così come si sono svolti il 18 febbraio 2015 e che ne ha analizzato in modo chiaro e dettagliato le conseguenze sulla persona dell’insorgente. Sulla base della giurisprudenza e delle considerazioni sopra esposte, il TCA deve dunque attenersi ai fatti così come stabiliti dalla Corte di appello e di revisione penale (DTF 129 II 312 consid. 2.4) e concludere che RI 1 ha subìto il 18 febbraio 2015 una contusione all’orecchio destro e una piccola ferita cutanea provocate dalla sberla vibrata da __________. A tale conclusione conduce anche l’analisi della documentazione agli atti. Non si può ritenere che, in conseguenza a quanto subìto da __________, il ricorrente abbia – in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante – subìto danni maggiori alla salute comprovatamente riconducibili all’evento del 18 febbraio 2015. Questo atto è stato qualificato dal Procuratore pubblico prima, dal giudice della Pretura penale poi e, quindi, dalla CARP, quale lesione semplice ex art. 123 cifra 1 CP, in assenza di elementi per considerare un’ipotesi di lesioni gravi giusta l’art. 122 CP. Gli accertamenti penali hanno escluso lesioni che abbiano messo in pericolo la vita del leso o che gli abbiano causato una mutilazione o la perdita dell’uso di un organo o di un arto importante oppure ancora che gli abbiano causato una incapacità lavorativa permanente (DTF 135 IV 156). La sberla è stata qualificata penalmente quale lesione semplice per avere dato luogo a una medicazione, altrimenti si sarebbe trattato di vie di fatto ai sensi dell’art. 126 CP (cfr. consid. 3b pag. 6: “ In concreto, la lesione subita da RI 1 non può certamente dirsi grave (...). Se, in concreto, un dubbio giuridico può esserci, questo attiene, semmai, al distinguo fra le vie di fatto e le lesioni semplici. Simile dubbio si risolve, però, per l’applicazione dell’art.123 CP ritenuto come la piccola ferita e la contusione abbiano richiesto l’applicazione di una

– pur banale – medicazione. Concretamente va, quindi, confermata la condanna per lesioni semplici inflitta dal giudice di prime cure ad __________” ) . Sulla scorta di quanto precede, a giusta ragione l’autorità amministrativa non si è distanziata dalle conclusioni tratte dalla CARP nella sentenza del 25 ottobre 2017 (DTF 136 II 447 al consid. 3.1) e, di riflesso, anche la scrivente Corte si allinea a queste conclusioni, non essendovi motivo alcuno, come visto, per scostarsene. Ne discende che, dovendo valutare le circostanze concrete di ogni singolo caso di specie per determinare se la lesione subita sia di una certa entità come impone la giurisprudenza federale, la qualifica di vittima ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LAV viene a mancare in concreto, siccome RI 1 non ha subìto una lesione di una certa gravità (DTF 125 II 265 consid. 4aa: “ Die Beeinträchtigung muss von einem gewissen Gewicht sein: Bagatelldelikte wie zum Beispiel Tätlichkeiten, die nur unerhebliche Beeinträchtigungen bewirken, sind daher vom Anwendungsbereich des OHG grundsätzlich ausgenommen .“). Come indicato secondo la giurisprudenza non è il sentimento soggettivo a essere fondante ma  le conseguenze della lesione sulla persona lesa devono essere apprezzate in maniera oggettiva e quindi non in funzione della sensibilità personale e soggettiva del danneggiato (STF 6B_627/ 2009 del 20 ottobre 2009, consid. 2.2.1). La valutazione operata dalla Corte di appello e di revisione penale, a cui questo Tribunale si attiene, conduce ad escludere la qualità di vittima. Non è sufficiente che il leso abbia subìto dei disagi, che abbia avuto paura o che abbia avuto dei dolori (DTF 129 IV 216 consid. 1.2.1). Ne consegue che, non essendo adempiuti i presupposti legali, non è possibile riconoscere che dall’evento del 18 febbraio 2015 il ricorrente sia stato direttamente leso nella sua integrità fisica da un reato come esatto dall’art. 1 cpv. 1 LAV e quindi che abbia la qualità di vittima giusta il diritto sull’aiuto alle vittime di reati. Ne segue che RI 1 non ha diritto all’aiuto previsto dalla LAV. 2.17.   Nel Messaggio sulla revisione totale della LAV del 2005, a quest’ultimo proposito a pag. 6408 seg. il Consiglio federale aveva affermato quanto segue: " Cpv. 1 L’articolo 22 capoverso 1 disciplina le condizioni per la concessione della riparazione morale alla vittima e ai suoi congiunti con un rinvio agli articoli 47 e 49 CO; ricorda inoltre l’importante limitazione secondo la quale solo le lesioni gravi danno diritto a una riparazione morale. Il diritto della vittima alla riparazione morale è quindi enunciato in modo chiaro. I congiunti della vittima hanno diritto a una riparazione morale nella misura in [ ndr : cui] adempiono le condizioni fissate negli articoli 47 e 49 CO. L’articolo 1 capoverso 2 designa quali persone devono essere considerate come congiunti. Occorre qui precisare che la riparazione morale non è sottoposta a un limite di reddito della vittima o dei suoi congiunti (art. 6 cpv. 4); questo limite non avrebbe in effetti alcuna relazione con l’obiettivo della riparazione morale che è quello di riparare un pregiudizio immateriale. Una riparazione morale legata a condizioni di reddito costituirebbe inoltre un doppione con l’indennizzo. Affinché venga versata una riparazione morale deve esserci una lesione all’integrità fisica, psichica o sessuale della vittima (art. 1 cpv. 1). Successivamente intervengono condizioni inerenti al diritto della responsabilità civile. A titolo di esempio ne menzioniamo alcune. La riparazione morale versata alla vittima di una lesione corporale dipende dalla gravità della sofferenza risultante dalla lesione e dalla possibilità di lenire in modo sensibile, mediante versamento di una somma in denaro, il dolore fisico o morale; sono per esempio considerate l’invalidità, la durata dell’ospedalizzazione, la gravità delle operazioni, lo sconvolgimento della vita professionale o della vita privata. Se la vittima non è deceduta, i congiunti possono aver diritto a una riparazione morale nella misura in cui siano colpiti allo stesso modo o più fortemente che in caso di decesso; la loro sofferenza deve quindi avere un carattere eccezionale. Attualmente si pensa ai casi di invalidità permanente che necessitano di cure e di un’attenzione costante. (…) Se una ferita non lascia conseguenze e può essere curata senza grandi complicazioni non sarà in generale versata alcuna riparazione morale; lo stesso vale per un’incapacità lavorativa di qualche settimana. È peraltro possibile chiedere una riparazione morale anche se il trauma non si manifesta immediatamente; questo è particolarmente importante per le lesioni all’integrità sessuale. Il termine è inoltre stato esteso a cinque anni. Per il rimanente non svolgono alcun ruolo né la natura del reato né la colpevolezza dell’autore.” ( le sottolineature sono della redattrice ) A questo proposito va segnalata la già citata STF 6B_970/2010 del 23 maggio 2011, laddove al considerando 1.1.2 il Tribunale federale ha affermato che: " (…) Pour les mêmes motifs qui rendent douteuse la qualité de victime de la recourante (cf. consid. 1.1.1), les faits dénoncés n'entraînent pas de manière évidente une atteinte suffisamment grave pour justifier une réparation morale et la recourante ne donne aucune précision à ce propos. Elle n'établit dès lors pas avoir des prétentions civiles à faire valoir. “. Inoltre, nella STF 1C_509/2014 del 1° maggio 2015 il Tribunale federale ha riproposto i principi giurisprudenziali alla base del diritto al risarcimento per torto morale, giudicando sul ricorso di un poliziotto che durante un intervento è stato aggredito da più persone riportando una piccola cicatrice in volto e, di conseguenza, ha preteso dallo Stato un risarcimento per torto morale per il disagio subìto. L’Alta Corte ha evidenziato che occorre che la lesione sia di una certa gravità, visto che non tutte le lesioni corporali danno diritto a un risarcimento per torto morale: " 2.1. Toute lésion corporelle n'ouvre pas le droit à la réparation morale, encore faut-il qu'elle revête une certaine gravité (cf. ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74 s.; 110 II 163 consid. 2c; arrêt 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa; cf. également GOMM/ZEHNTNER, Opferhilfegesetz, Berne 2009, n. 9 art. 22 LAVI ; A. GUYAZ, Le Tort moral en cas d'accident: une mise à jour, in SJ 2013 II p. 215, p. 230; F. Werro, Commentaire romand, Code des obligations I [art. 1-529], 2012, n. 2 ad art. 47 CO ). Cette exigence est notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction d'un organe. En cas d'atteinte passagère, d'autres circonstances peuvent ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l' art. 22 al. 1 LAVI , parmi lesquelles figurent par exemple une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (cf. arrêts 1A.235/2000 précité consid. 5b/aa;  1C_296/2012 précité consid. 3.2.2; voir également GOMM/ ZEHNTNER, op. cit., n. 9 art. 22 LAVI; A. GUYAZ, op. cit., p. 230). “. Il TF ha negato il diritto all’indennità al poliziotto, visto che: " 2.4. Si le visage de l'intimé restera certes marqué de manière permanente par une cicatrice au dessus de la lèvre supérieure, on ne peut déduire de ce seul caractère que le seuil de gravité relativement élevé exigé par l'art. 22 al. 1 LAVI et la jurisprudence soit atteint. (...) “. Da quanto precede discende pertanto che, nell’evenienza concreta, in presenza di un reato di lesioni semplici ex art. 123 cifra 1 CP che non ha dato luogo alla qualifica di vittima essendo stata necessaria una semplice medicazione all’orecchio destro, per definizione il ricorrente non ha neppure diritto a una somma a titolo di riparazione morale giusta l’art. 22 cpv. 1 LAV, giacché la gravità della lesione subita non lo giustifica. 2.18.   Sulla scorta delle considerazioni esposte, il ricorso formulato da RI 1 il 6 settembre 2018 deve essere respinto, senza carico di tassa di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.43.2018.1

TB

Lugano

25 febbraio 2019

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 settembre 2018 di

RI 1

contro

le decisioni del 6 e del 24 agosto 2018 emanate da

Dipartimento della sanità e della socialità,6501 Bellinzona

in materia di aiuto alle vittime di reati

ritenutoin fatto

2.3.   All’invito del ricorrente di “risolvere l’incompatibilità di ruolo dell’art 42 cpv 3 LOGesistente pressoil Tribunale cantonale delle assicurazioni, garantendo il principio di imparzialità ed equità, nonché il rispetto di diritti fondamentali e costituzionali” (doc. I pag. 1) in merito alla presenza dei giudici Guffi e Ranzanici nel collegio giudicante del Tribunale cantonale delle assicurazioni e della Corte dei reclami penali,non va dato seguito.

Al riguardo può essere rinviato allacostante giurisprudenza federale, secondo cui un giudice non può essere ricusato solo perché abbia già preso decisioni nei confronti della medesima persona, in precedenti casi. Devono necessariamente sussistere delle circostanze che lo facciano apparire prevenuto (STF 8C_392/2018 del 30 luglio 2018; STF 8C_298/2018 del 5 luglio 2018; STF 6B_315/2018 del 15 maggio 2018; STF 8C_709/2017 del 27 aprile 2018; STF 1C_187/2017, 1C_327/2017 del 20 marzo 2018; STF 5A_489/ 2017 del 29 novembre 2017).

Un’istanza di ricusa così formulata è inammissibile e dev’essere dichiarata irricevibile.

Essendo dunque irricevibile, l’istanza di ricusazione formulata implicitamente dal ricorrente è suscettibile di essere decisa dallo stesso organismo giudiziario interessato, incluso il membro ricusato. Infatti, la relativa decisione può essere presa dalla stessa autorità ricusata ancorché la competenza decisionale per la procedura di ricusazione spetta, secondo il diritto processuale, ad un’altra autorità (STF 2C_191/2013 del 29 luglio 2013 con riferimenti; cfr. anche le succitate STF 9C_121/2018 del 3 maggio 2018 consid. 1, STF 2C_853/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 2.1).

Inoltre, sulla questione dell’astensione spontanea e della ricusa del giudice Raffaele Guffi – e di Ivano Ranzanici –, proprio nella causa 9C_719/2018 citata dal ricorrente, il 21 novembre 2018 il Tribunale federale ha ribadito che un giudice non può essere ricusato solo perché ha già deciso nei confronti di una persona in precedenti casi (DTF 143 IV 69).

Sui presupposti per il riconoscimento di una ricusazione di una persona che opera in seno a un’autorità si veda la recente STF 8C_260/2018 del 12 giugno 2018, consid. 3.2 e sul tema della ricusazione si veda la giurisprudenza in lingua italiana in STF 1B_8/2018 del 22 gennaio 2018; per la dottrina si faccia riferimento a:Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2a edizione, n. 4 ad art. 36; nonché al rapporto della Commissione del Consiglio Nazionale della sicurezza sociale e della sanità del 26 marzo 1999 in FF 1999 pag. 3896 segg. e 3964.

Va infatti ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

a.la consulenza e l’aiuto immediato;

b.l’aiuto a più lungo termine fornito dai consultori;

c.il contributo alle spese per l’aiuto a più lungo termine fornito da terzi;

d.l’indennizzo;

e.la riparazione morale;

f.l’esenzione dalle spese processuali.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti