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42.2026.6

URAR,fondandosi sul parere della Commiss.periti dentisti,non assunto integr.nota d'onor.dentista per cure a bambino con statuto S,nato nel 2020 e affetto da dist.dello spettro autistico.In partic.non riconosciuto costo otturaz.denti frontali decidui. Rinvio atti all'amm.per ult.accert. No ripetibili

Ticino ·TCA · 2026-07-20 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 cpv. 3 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), emanato sulla base dell’art. 6 cpv. 1 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino(“Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a a)richiedenti l’asilo e b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora”), stabilisce che contro le decisioni su reclamo in materia di prestazioni assistenziali è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell’art. 33 Laps.

Nel caso di specie l’URAR, con decisione su reclamo del 9 febbraio 2026, ha confermato nei confronti diRA1 il rifiuto di assumere integralmente il costo delle cure dentistiche effettuate a favore di suo figlio, RI1, di cui alla nota d’onorario del 20 febbraio 2025 (cfr. consid. 1.3.; 1.7.).

Visto che RA1 e suo figlio sono in possesso di un permesso di soggiorno S quali persone bisognose di protezione (cfr. doc. 29) - non quindi di un permesso di dimora (cfr. art. 74 della Legge federale sull’asilo - LAsi; art. 45-46 Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali - OAsi1) - e possono beneficiare di prestazioni assistenziali fondate sul Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b del menzionato Regolamento), il TCA è competente per trattare il presente tempestivo ricorso del 22 febbraio 2026 contro la decisione su reclamo del 9 febbraio 2026 (cfr.STCA 42.2024.8 del 17 giugno 2024 consid. 2.1.; STCA 42.2024.2 del 22 aprile 2024 consid. 2.1., il cui ricorso presentato dall’interessata è stato dichiarato inammissibile con giudizio STF 8C_282/2024del 24 maggio 2024;STCA 42.2024.1 dell’11 aprile 2024 consid. 2.1.;STCA 42.2023.33 del 23 ottobre 2023 consid. 2.1.).

A prescindere dall’applicabilità o meno al caso di specie di tale Regolamento (al riguardo cfr. consid. 2.5.), secondo l’art. 41 cpv. 2 contro le decisioni su reclamo emesse sulla base dello stesso resta, in ogni caso, data la facoltà di ricorso diretto al TCA entro 30 giorni dalla data di notificazione.

nel merito

L’art. 4 enuncia chela Svizzera può accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata.

Ai sensi dell’art. 66 LAsi il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di protezione ai sensi dell’articolo 4 (cpv. 1).

Prima di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (cpv. 2).

Secondo l’art. 74 LAsi le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al quale sono state attribuite (cpv. 1).

Se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria (cpv. 2).

Dieci anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare loro il permesso di domicilio (cpv. 3).

L’art. 45 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1), entrato in vigore il 1° novembre 2019, sancisce:

"1Durante i primi cinque anni dalla concessione della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ricevono una carta di soggiorno S limitata ad al massimo un anno e rinnovabile. Essa vale come documento d’identità nei confronti delle autorità federali e cantonali. Non autorizza a varcare la frontiera.

2Dalla durata di validità della carta di soggiorno S non può essere desunto un diritto di residenza.

3La carta di soggiorno S è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri."

Il Consiglio federale, l’11 marzo 2022, ha attivato per la prima volta lo statuto di protezione S a partire dal 12 marzo 2022, concedendolo alle persone in fuga dall’Ucraina a causa della guerra. In tal modo i profughi hanno ottenuto rapidamente un diritto di soggiorno, senza dover percorrere la procedura d’asilo ordinaria.

Lo statuto S consente di accordare protezione collettiva a un determinato gruppo di persone esposte a un grave pericolo generale, in particolare durante una guerra: conferisce un diritto di soggiorno di un anno, prorogabile, e prevede il ricongiungimento familiare. Tale statuto corrisponde in ampia misura alla soluzione adottata dagli Stati dell'UE (cfr.https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87556.html).

Il Consiglio federale, dopo aver deciso più volte (il 9 novembre 2022, il 1° novembre 2023, il 4 settembre 2024 e l’8 ottobre 2025; cfr. STCA 42.2024.8 del 17 giugno 2024 consid. 2.2.;https://www.admin.ch/it/newnsb/3q4IMpZVrA6n; https://www.admin.ch/it/nsb?id=102322) di non revocare lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina (l’8 ottobre 2025 fino al marzo 2027;cfr.https://www.admin.ch/it/newnsb/3q4IMpZVrA6n), il 19giugno 2026, intendendo mantenere lo statuto di protezione S dopo il marzo 2027 a causa della mancanza di prospettive a breve e medio termine di un cessate il fuoco duraturo in Ucraina, ha avviato la consultazione concernente il piano sul futuro dello statuto S con i Cantoni, le associazioni comunali, le parti sociali nonché altri attori statali e non statali, invitandoli a esprimersi anche su una possibile limitazione per gli uomini ucraini in età di servizio militare. Questo perché l’UE sta valutando una proroga della protezione temporanea con un’eventuale limitazione per questi uomini. L’Esecutivodeciderà entro la fine dell’estate 2026 come procedere in materia di statuto di protezione S.

Nella seduta del 19 giugno 2026 il Consiglio federale ha pure deciso di accordare ai Cantoni maggiore libertà in materia di aiuto sociale.

Al riguardo è stato precisato:

Il Consiglio federale intende, di conseguenza, adeguare l’Ordinanza 2 sull’asilo abilitando i Cantoni a fissare lo standard di sostegno. Nel caso di un’abrogazione dello statuto S, le persone bisognose di protezione avranno diritto solo al soccorso d’emergenza. Si prevede di avviare la consultazione su questa modifica di ordinanza nell’autunno 2026. La sua entrata in vigore è prevista per il 1° marzo 2027 (cfr. https://www.bwl.admin.ch/it/newnsb/0oWuu8LZli5y).

2.3.  Per quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza alle persone bisognose di protezione a cui la Svizzera ha concesso lo statuto S (cfr. consid. 2.2.), l’art. 80a LAsi prevede che i Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.

L’art. 81 LAsi contempla il diritto delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d’emergenza.

L’art. 82 Lasi,in relazione alle prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza, enuncia:

"1La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale.

2Per la durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d’asilo secondo l’articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i richiedenti l’asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Questa disposizione si applica anche se l’esecuzione dell’allontanamento è sospesa.

2bisDurante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai capoversi 1 e 2. L’indennizzo è retto dall’articolo 88 capoverso 2.

3Il sostegno ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera.

3bisNel collocare richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto possibile, dei loro bisogni particolari.

4Il soccorso d’emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L’entità del sostegno è inferiore all’aiuto sociale versato ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

5Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare; segnatamente se ne faciliterà l’integrazione professionale, sociale e culturale."

2.4.  Come visto, giusta l’art.82 cpv. 1 LAsi la concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale.

L’art. 6 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino prevede:

"1Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a

a) richiedenti l’asilo e

b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.

3II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati."

Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), relativo al campo d’applicazione:

"1Il presente regolamento disciplina la determinazione, la limitazione e la procedura di concessione delle prestazioni assistenziali alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di:

a) richiedenti l’asilo;

b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;

c) persone provvisoriamente ammesse;

d) persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il territorio svizzero.

2Sono fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 della Legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi), nonché le disposizioni divergenti dell’Ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 1999 (Oasi 2)."

Secondo l’art. 8 del Capitolo 2 di tale Regolamento, inerente all’inizio e all’estinzione del diritto alla prestazione assistenziale:

"1Il diritto alla prestazione assistenziale decorre dal giorno in cui è stata inoltrata la richiesta.

2Non vengono versate prestazioni assistenziali per i periodi precedenti la richiesta.

3Sono fatti salvi i casi in cui la domanda di rinnovo delle prestazioni è presentata nei dieci giorni che seguono la data di scadenza delle prestazioni precedentemente erogate.

4Il diritto alla prestazione assistenziale si estingue definitivamente nei casi previsti dall’art. 20 cpv. 1 lett. a-c OAsi 2."

L’art. 9 del Regolamento, concernente l’entità delle prestazioni assistenziali, enuncia che:

"1Le prestazioni assistenziali possono essere concesse in natura o in denaro e consistono nel sostentamento e nella presa a carico dell’alloggio e dei costi della salute.

2Per il sostentamento (comprendente lo spillatico) vengono concessi i seguenti importi:

a) persona sola CHF 500.–

b) coniugi CHF 750.–

c) supplemento per 1° figlio minorenne CHF 317.–

d) supplemento per ogni figlio minorenne, dal 2° in poi CHF 268.–

3Per i figli maggiorenni è concessa la prestazione di    CHF 500.–.

4Per le spese per l’alloggio sono concessi i seguenti importi massimi per appartamento, comprensivi della pigione e delle spese accessorie, incluso il conguaglio:

a) persona sola                                                                 CHF 800.–

b) due persone, allorquando condividono un’unica camera (coniugi, conviventi, partner registrati o genitore con figlio in età prescolare)

CHF 1100.–

c) due persone singole                                             CHF 1250.–

d) tre o più persone                                                          CHF 1500.–

5Per le persone residenti in alloggi individuali sono inoltre prese a carico le fatture dell’elettricità, dell’assicurazione responsabilità civile e, entro i massimali previsti al cpv. 4, del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie.

6Per i costi della salute, è assicurato il pagamento del premio mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) nei limiti stabiliti dall’Ufficio.

7È pure riconosciuto il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie e di altre spese straordinarie autorizzate dall’Ufficio.

8Nel caso in cui il beneficiario eserciti un’attività lavorativa salariata o indipendente a tempo pieno, dal reddito computabile viene dedotto un importo mensile di CHF 200.--. In caso di attività a tempo parziale, l’importo viene ridotto proporzionalmente.

9La prestazione per il sostentamento può essere ridotta a titolo di sanzione, rispettando il principio di proporzionalità in funzione dell’errore commesso e del danno causato."

"1Il presente regolamento disciplina la determinazione, la limitazione e la procedura di concessione delle prestazioni di aiuto sociale alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di:

a) richiedenti l’asilo;

b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;

c) persone provvisoriamente ammesse;

d) persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il territorio svizzero.

2Il presente regolamento non si applica per contro ai rifugiati statutari e ai rifugiati ammessi provvisoriamente."

L’art. 47 enuncia che“è abrogato il regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero del 23 gennaio 2007”.

2.7.  Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima ribadire, da una parte, che coloro i quali sono al beneficio di un permesso di soggiorno S per persone bisognose di protezione che non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento e nei confronti dei quali nessun terzo sia tenuto a intervenire in virtù di un obbligo legale o contrattuale hanno diritto, sulla base dell’art. 81 LAsi, di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, nonché un soccorso d’emergenza.

Tali aiuti devono consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura (cfr. consid. 2.3.).

Dall’altra, che l’assegnazione di prestazioni assistenziali e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale (cfr. art. 82 cpv. 1 LAsi; consid. 2.3.; 2.4.).

L’art. 9 cpv. 7 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero contempla, tra le prestazioni assistenziali, in particolare il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie (cfr. consid. 2.4.).

L’Associazione dei medici dentisti cantonali della Svizzera (AMDCS) prevede per i titolari adulti dello statuto S una limitazione delle cure alle misure non procrastinabili, per i bambini le cure secondo i criteri dell'aiuto sociale (cfr.https://kantonszahnaerzte.ch).

Le direttive dell’AMDCS, e meglio le“Recommandations de l’AMDCS concernant les plans de traitement et les traitements À l’attention des autorités, des offices et des médecins-dentistes Recommandations relatives aux normes applicables en matière de traitements dentaires dans les domaines des prestations complémentaires, de l’aide sociale et de l’asile”del gennaio 2018, enunciano segnatamente:

"()

2.8.  Il 20 dicembre 2017 e il 4 maggio 2018 anche la Conferenza svizzera delle istituzioni sociali (CSIAS), oltre all’AMDCS (cfr. consid. 2.7.), ha comunicato che il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la modifica deltariffario dei medici dentisti nell’ambito dell’assicurazione infortuni, militare e invalidità. È stato introdotto un nuovo catalogo delle prestazioni che corrisponde meglio alla moderna medicina dentistica. Il valore del punto tariffale, pari a fr. 3.10 fino al 31 dicembre 2017, è stato sostituito da un valore punto di fr. 1.00 (cfr.https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/Recht_und_Beratung/Merkblaetter/2017_Merkblatt_revidierter-Zahnarzttarif.pdf).

La CSIAS, che in linea di principio non è competente in materia di aiuto sociale nel contesto del diritto d’asilo, ma che da novembre 2022 ha ricevuto mandato da parte della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali di consigliare i servizi sociali in tale ambito (cfr. https://skos.ch/it/themes/migration/refugies-dukraine), nelle proprie direttive

- che sono delle linee guida destinate agli organi dell’aiuto sociale della Confederazione, dei cantoni, dei comuni e delle istituzioni sociali private (cfr. p.to A.1 norme CSIAS) - al p.to C.6.5. prevede che sono prese a carico dell’assistenza sociale determinate spese per cure dentarie a condizione che siano necessarie ed eseguite in modo semplice, economico e appropriato.

Dalle relative spiegazioni emerge che i costi sono presi a carico sulla base dellatariffa socialedei singoli cantoni (cfr. https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_6_5?effective-from=2021010101; https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_6_5?effective-from=20260101).

La maggior parte dei Cantoni si riferisce, a titolo di tariffa sociale, alla Tariffaodontoiatrica AINF/AM/AI(cfr.https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/Recht_und_Beratung/Merkblaetter/2017_Merkblatt_revidierter-Zahnarzttarif.pdf).

Dalla“Disposizione concernente il sussidio di cure dentarie per persone al beneficio delle prestazioni di sostegno sociale”emessa dalla Divisione dell'azione sociale e delle famiglie del Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino con validità dal 1° maggio 2022 si evince che“per il riconoscimento è determinante la tariffa dell’assicurazione infortuni, dell’assicurazione militare e dell’assicurazione invalidità (tariffa LAINF/AM/AI al valore fr. 3.10 per punto, rispettivamente tariffa DENTOTAR al valore fr. 1.00 per punto) per gli onorari delle prestazioni dentarie, e la tariffa LAINF/AM/AI per i lavori di tecnica dentaria. Per le prestazioni fatturate da igienisti indipendenti è applicabile la tariffa raccomandata da Swiss Dental Hygienists”(https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Disposizione_sussidio_cure_dentarie_SdSS.pdf).

2.9.  Ledirettive amministrativenon costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr.8C_166/2025 del 19 gennaio 2026 consid. 2.4.; DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; DTF 148 V 102 consid. 4.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.).

Tuttavia quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr.8C_166/2025 del 19 gennaio 2026 consid. 2.4.;STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.;STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.;STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid.3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid.2.1.; vedi inoltreBois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss;Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. DTF 151 V 264 consid. 6.2.; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid.3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.10.  Il Cantone Ticino, il 13 maggio 2022, ha altresì allestito un opuscolo denominato“Cure dentarie Informazioni per persone con uno statuto di protezione S che beneficiano di prestazioni di sostegno sociale”del seguente tenore:

"Le persone in possesso di uno statuto di protezione S possono beneficiare di cure dentarie secondo la procedura descritta sotto.

2.11.  In concreto il ricorrente, quale minore titolare di un permesso di soggiorno S al beneficio di prestazioni assistenziali, ha diritto,in linea di principio,all’assunzione dei costi relativi a trattamenti dentari secondo i criteri dell’aiuto sociale, ossia della semplicità, dell’adeguatezza e dell’economicità (cfr. art. 81 e 82 LAsi; art. 9 cpv. 7 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo; Direttive AMDCS; consid. 2.7.; 2.10.; 2.3.-2.4.).

2.12.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

A quest’ultimo riguardo si rileva che giustal’art. 61 lett. a LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2021, la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica (fino al 31 dicembre 2020 tale disposto prevedeva, invece, che“la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato”). Il 1° gennaio 2021 è, inoltre, entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’art. 29 Lptca, dal canto suo, enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi."

Il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio harespinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale

n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi (ripresa da Lara Filippini) per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel relativo Messaggion. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr.https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).

Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1., pubblicata in DTF 152 V 2; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’art. 29 cpv. 1 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.48 del 19 gennaio 2026 consid. 2.9.; STCA 42.2025.6-7 del 19 maggio 2025 consid. 2.25., confermata dal TF con giudizio 8C_371/2025 del 21 gennaio 2026; STCA 42.2024.35 2 dicembre 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2024.8 del 17 giugno 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.33 del 23 ottobre 2023 consid. 2.10.; STCA 42.2023.32 del 25 settembre 2023 consid. 2.9.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi dell’interessato al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso dell’interessata al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022).

Dispositiv
  1. Il ricorso èaccoltoai sensi dei considerandi. §   La decisione su reclamo del 9 febbraio 2026 è annullata. §§ Gli atti sono trasmessi all’URAR perché proceda come indicato al consid. 2.11. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 La segretaria Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2026.6

rs

Lugano

20 luglio 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 22 febbraio 2026 di

RI1,______

contro

la decisione su reclamo del 9 febbraio 2026 emanata da

Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati,6501Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenutoin fatto

1.1.  Il 13 settembre 2024 all’Ufficio dei richiedenti l’asilo e dei rifugiati (URAR) è pervenuta una lettera di RA1, nella quale ha comunicato di essere ospite con il figlio RI1, nato il ______ 2020, presso il Centro regionale di ______ e ha chiesto di procedere con le cure dentarie necessarie a suo figlio (cfr. doc. 32).

Ella ha allegato un certificato medico del Dr. med. ______, FMH in pediatria, del 10 settembre 2024 da cui risulta che il bambino è portatore di diagnosi di disturbo dell’aspetto autistico con problematiche comportamentali, che non è verbale e che necessitava di un esteso sanamento dentario in narcosi (cfr. doc. 31).

1.4.  Con decisione dell’11 aprile 2025, emessa nei confronti diRA1sulla base dell’avviso della Commissione dei periti dentisti del 14 marzo 2025 secondo cui alcune posizioni della nota d’onorario andavano dedotte (cfr. doc. 23), l’URAR ha assegnato una prestazione speciale di fr. 1'539.70 in relazione ai costi delle cure dentarie di cui alla nota d’onorario del 20 febbraio 2025 (cfr. doc. 21).

consideratoin diritto

in ordine

2.1.  L’art. 10 cpv. 3 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), emanato sulla base dell’art. 6 cpv. 1 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino(“Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a a)richiedenti l’asilo e b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora”), stabilisce che contro le decisioni su reclamo in materia di prestazioni assistenziali è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell’art. 33 Laps.

Nel caso di specie l’URAR, con decisione su reclamo del 9 febbraio 2026, ha confermato nei confronti diRA1 il rifiuto di assumere integralmente il costo delle cure dentistiche effettuate a favore di suo figlio, RI1, di cui alla nota d’onorario del 20 febbraio 2025 (cfr. consid. 1.3.; 1.7.).

Visto che RA1 e suo figlio sono in possesso di un permesso di soggiorno S quali persone bisognose di protezione (cfr. doc. 29) - non quindi di un permesso di dimora (cfr. art. 74 della Legge federale sull’asilo - LAsi; art. 45-46 Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali - OAsi1) - e possono beneficiare di prestazioni assistenziali fondate sul Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b del menzionato Regolamento), il TCA è competente per trattare il presente tempestivo ricorso del 22 febbraio 2026 contro la decisione su reclamo del 9 febbraio 2026 (cfr.STCA 42.2024.8 del 17 giugno 2024 consid. 2.1.; STCA 42.2024.2 del 22 aprile 2024 consid. 2.1., il cui ricorso presentato dall’interessata è stato dichiarato inammissibile con giudizio STF 8C_282/2024del 24 maggio 2024;STCA 42.2024.1 dell’11 aprile 2024 consid. 2.1.;STCA 42.2023.33 del 23 ottobre 2023 consid. 2.1.).

A prescindere dall’applicabilità o meno al caso di specie di tale Regolamento (al riguardo cfr. consid. 2.5.), secondo l’art. 41 cpv. 2 contro le decisioni su reclamo emesse sulla base dello stesso resta, in ogni caso, data la facoltà di ricorso diretto al TCA entro 30 giorni dalla data di notificazione.

nel merito

L’art. 4 enuncia chela Svizzera può accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata.

Ai sensi dell’art. 66 LAsi il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di protezione ai sensi dell’articolo 4 (cpv. 1).

Prima di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (cpv. 2).

Secondo l’art. 74 LAsi le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al quale sono state attribuite (cpv. 1).

Se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria (cpv. 2).

Dieci anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare loro il permesso di domicilio (cpv. 3).

L’art. 45 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1), entrato in vigore il 1° novembre 2019, sancisce:

"1Durante i primi cinque anni dalla concessione della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ricevono una carta di soggiorno S limitata ad al massimo un anno e rinnovabile. Essa vale come documento d’identità nei confronti delle autorità federali e cantonali. Non autorizza a varcare la frontiera.

2Dalla durata di validità della carta di soggiorno S non può essere desunto un diritto di residenza.

3La carta di soggiorno S è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri."

Il Consiglio federale, l’11 marzo 2022, ha attivato per la prima volta lo statuto di protezione S a partire dal 12 marzo 2022, concedendolo alle persone in fuga dall’Ucraina a causa della guerra. In tal modo i profughi hanno ottenuto rapidamente un diritto di soggiorno, senza dover percorrere la procedura d’asilo ordinaria.

Lo statuto S consente di accordare protezione collettiva a un determinato gruppo di persone esposte a un grave pericolo generale, in particolare durante una guerra: conferisce un diritto di soggiorno di un anno, prorogabile, e prevede il ricongiungimento familiare. Tale statuto corrisponde in ampia misura alla soluzione adottata dagli Stati dell'UE (cfr.https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87556.html).

Il Consiglio federale, dopo aver deciso più volte (il 9 novembre 2022, il 1° novembre 2023, il 4 settembre 2024 e l’8 ottobre 2025; cfr. STCA 42.2024.8 del 17 giugno 2024 consid. 2.2.;https://www.admin.ch/it/newnsb/3q4IMpZVrA6n; https://www.admin.ch/it/nsb?id=102322) di non revocare lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall’Ucraina (l’8 ottobre 2025 fino al marzo 2027;cfr.https://www.admin.ch/it/newnsb/3q4IMpZVrA6n), il 19giugno 2026, intendendo mantenere lo statuto di protezione S dopo il marzo 2027 a causa della mancanza di prospettive a breve e medio termine di un cessate il fuoco duraturo in Ucraina, ha avviato la consultazione concernente il piano sul futuro dello statuto S con i Cantoni, le associazioni comunali, le parti sociali nonché altri attori statali e non statali, invitandoli a esprimersi anche su una possibile limitazione per gli uomini ucraini in età di servizio militare. Questo perché l’UE sta valutando una proroga della protezione temporanea con un’eventuale limitazione per questi uomini. L’Esecutivodeciderà entro la fine dell’estate 2026 come procedere in materia di statuto di protezione S.

Nella seduta del 19 giugno 2026 il Consiglio federale ha pure deciso di accordare ai Cantoni maggiore libertà in materia di aiuto sociale.

Al riguardo è stato precisato:

Il Consiglio federale intende, di conseguenza, adeguare l’Ordinanza 2 sull’asilo abilitando i Cantoni a fissare lo standard di sostegno. Nel caso di un’abrogazione dello statuto S, le persone bisognose di protezione avranno diritto solo al soccorso d’emergenza. Si prevede di avviare la consultazione su questa modifica di ordinanza nell’autunno 2026. La sua entrata in vigore è prevista per il 1° marzo 2027 (cfr. https://www.bwl.admin.ch/it/newnsb/0oWuu8LZli5y).

2.3.  Per quanto concerne l’aiuto sociale e il soccorso d’emergenza alle persone bisognose di protezione a cui la Svizzera ha concesso lo statuto S (cfr. consid. 2.2.), l’art. 80a LAsi prevede che i Cantoni d’attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d’emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d’emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l’esecuzione dell’allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi.

L’art. 81 LAsi contempla il diritto delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d’emergenza.

L’art. 82 Lasi,in relazione alle prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza, enuncia:

"1La concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d’allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall’aiuto sociale.

2Per la durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d’asilo secondo l’articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i richiedenti l’asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Questa disposizione si applica anche se l’esecuzione dell’allontanamento è sospesa.

2bisDurante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai capoversi 1 e 2. L’indennizzo è retto dall’articolo 88 capoverso 2.

3Il sostegno ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera.

3bisNel collocare richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto possibile, dei loro bisogni particolari.

4Il soccorso d’emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L’entità del sostegno è inferiore all’aiuto sociale versato ai richiedenti l’asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

5Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare; segnatamente se ne faciliterà l’integrazione professionale, sociale e culturale."

2.4.  Come visto, giusta l’art.82 cpv. 1 LAsi la concessione di prestazioni d’aiuto sociale e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale.

L’art. 6 della Legge sull’assistenza sociale del Cantone Ticino prevede:

"1Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a

a) richiedenti l’asilo e

b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.

3II Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati."

Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), relativo al campo d’applicazione:

"1Il presente regolamento disciplina la determinazione, la limitazione e la procedura di concessione delle prestazioni assistenziali alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di:

a) richiedenti l’asilo;

b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;

c) persone provvisoriamente ammesse;

d) persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il territorio svizzero.

2Sono fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 della Legge federale sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi), nonché le disposizioni divergenti dell’Ordinanza 2 sull’asilo dell’11 agosto 1999 (Oasi 2)."

Secondo l’art. 8 del Capitolo 2 di tale Regolamento, inerente all’inizio e all’estinzione del diritto alla prestazione assistenziale:

"1Il diritto alla prestazione assistenziale decorre dal giorno in cui è stata inoltrata la richiesta.

2Non vengono versate prestazioni assistenziali per i periodi precedenti la richiesta.

3Sono fatti salvi i casi in cui la domanda di rinnovo delle prestazioni è presentata nei dieci giorni che seguono la data di scadenza delle prestazioni precedentemente erogate.

4Il diritto alla prestazione assistenziale si estingue definitivamente nei casi previsti dall’art. 20 cpv. 1 lett. a-c OAsi 2."

L’art. 9 del Regolamento, concernente l’entità delle prestazioni assistenziali, enuncia che:

"1Le prestazioni assistenziali possono essere concesse in natura o in denaro e consistono nel sostentamento e nella presa a carico dell’alloggio e dei costi della salute.

2Per il sostentamento (comprendente lo spillatico) vengono concessi i seguenti importi:

a) persona sola CHF 500.–

b) coniugi CHF 750.–

c) supplemento per 1° figlio minorenne CHF 317.–

d) supplemento per ogni figlio minorenne, dal 2° in poi CHF 268.–

3Per i figli maggiorenni è concessa la prestazione di    CHF 500.–.

4Per le spese per l’alloggio sono concessi i seguenti importi massimi per appartamento, comprensivi della pigione e delle spese accessorie, incluso il conguaglio:

a) persona sola                                                                 CHF 800.–

b) due persone, allorquando condividono un’unica camera (coniugi, conviventi, partner registrati o genitore con figlio in età prescolare)

CHF 1100.–

c) due persone singole                                             CHF 1250.–

d) tre o più persone                                                          CHF 1500.–

5Per le persone residenti in alloggi individuali sono inoltre prese a carico le fatture dell’elettricità, dell’assicurazione responsabilità civile e, entro i massimali previsti al cpv. 4, del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie.

6Per i costi della salute, è assicurato il pagamento del premio mensile dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) nei limiti stabiliti dall’Ufficio.

7È pure riconosciuto il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie e di altre spese straordinarie autorizzate dall’Ufficio.

8Nel caso in cui il beneficiario eserciti un’attività lavorativa salariata o indipendente a tempo pieno, dal reddito computabile viene dedotto un importo mensile di CHF 200.--. In caso di attività a tempo parziale, l’importo viene ridotto proporzionalmente.

9La prestazione per il sostentamento può essere ridotta a titolo di sanzione, rispettando il principio di proporzionalità in funzione dell’errore commesso e del danno causato."

"1Il presente regolamento disciplina la determinazione, la limitazione e la procedura di concessione delle prestazioni di aiuto sociale alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di:

a) richiedenti l’asilo;

b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora;

c) persone provvisoriamente ammesse;

d) persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una decisione negativa dopo la procedura d’esame, e che devono lasciare il territorio svizzero.

2Il presente regolamento non si applica per contro ai rifugiati statutari e ai rifugiati ammessi provvisoriamente."

L’art. 47 enuncia che“è abrogato il regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero del 23 gennaio 2007”.

2.7.  Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima ribadire, da una parte, che coloro i quali sono al beneficio di un permesso di soggiorno S per persone bisognose di protezione che non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento e nei confronti dei quali nessun terzo sia tenuto a intervenire in virtù di un obbligo legale o contrattuale hanno diritto, sulla base dell’art. 81 LAsi, di ricevere le necessarie prestazioni d’aiuto sociale, nonché un soccorso d’emergenza.

Tali aiuti devono consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura (cfr. consid. 2.3.).

Dall’altra, che l’assegnazione di prestazioni assistenziali e del soccorso d’emergenza è retta dal diritto cantonale (cfr. art. 82 cpv. 1 LAsi; consid. 2.3.; 2.4.).

L’art. 9 cpv. 7 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero contempla, tra le prestazioni assistenziali, in particolare il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie (cfr. consid. 2.4.).

L’Associazione dei medici dentisti cantonali della Svizzera (AMDCS) prevede per i titolari adulti dello statuto S una limitazione delle cure alle misure non procrastinabili, per i bambini le cure secondo i criteri dell'aiuto sociale (cfr.https://kantonszahnaerzte.ch).

Le direttive dell’AMDCS, e meglio le“Recommandations de l’AMDCS concernant les plans de traitement et les traitements À l’attention des autorités, des offices et des médecins-dentistes Recommandations relatives aux normes applicables en matière de traitements dentaires dans les domaines des prestations complémentaires, de l’aide sociale et de l’asile”del gennaio 2018, enunciano segnatamente:

"()

2.8.  Il 20 dicembre 2017 e il 4 maggio 2018 anche la Conferenza svizzera delle istituzioni sociali (CSIAS), oltre all’AMDCS (cfr. consid. 2.7.), ha comunicato che il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la modifica deltariffario dei medici dentisti nell’ambito dell’assicurazione infortuni, militare e invalidità. È stato introdotto un nuovo catalogo delle prestazioni che corrisponde meglio alla moderna medicina dentistica. Il valore del punto tariffale, pari a fr. 3.10 fino al 31 dicembre 2017, è stato sostituito da un valore punto di fr. 1.00 (cfr.https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/Recht_und_Beratung/Merkblaetter/2017_Merkblatt_revidierter-Zahnarzttarif.pdf).

La CSIAS, che in linea di principio non è competente in materia di aiuto sociale nel contesto del diritto d’asilo, ma che da novembre 2022 ha ricevuto mandato da parte della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali di consigliare i servizi sociali in tale ambito (cfr. https://skos.ch/it/themes/migration/refugies-dukraine), nelle proprie direttive

- che sono delle linee guida destinate agli organi dell’aiuto sociale della Confederazione, dei cantoni, dei comuni e delle istituzioni sociali private (cfr. p.to A.1 norme CSIAS) - al p.to C.6.5. prevede che sono prese a carico dell’assistenza sociale determinate spese per cure dentarie a condizione che siano necessarie ed eseguite in modo semplice, economico e appropriato.

Dalle relative spiegazioni emerge che i costi sono presi a carico sulla base dellatariffa socialedei singoli cantoni (cfr. https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_6_5?effective-from=2021010101; https://rl.skos.ch/lexoverview-home/lex-RL_C_6_5?effective-from=20260101).

La maggior parte dei Cantoni si riferisce, a titolo di tariffa sociale, alla Tariffaodontoiatrica AINF/AM/AI(cfr.https://skos.ch/fileadmin/user_upload/skos_main/public/pdf/Recht_und_Beratung/Merkblaetter/2017_Merkblatt_revidierter-Zahnarzttarif.pdf).

Dalla“Disposizione concernente il sussidio di cure dentarie per persone al beneficio delle prestazioni di sostegno sociale”emessa dalla Divisione dell'azione sociale e delle famiglie del Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino con validità dal 1° maggio 2022 si evince che“per il riconoscimento è determinante la tariffa dell’assicurazione infortuni, dell’assicurazione militare e dell’assicurazione invalidità (tariffa LAINF/AM/AI al valore fr. 3.10 per punto, rispettivamente tariffa DENTOTAR al valore fr. 1.00 per punto) per gli onorari delle prestazioni dentarie, e la tariffa LAINF/AM/AI per i lavori di tecnica dentaria. Per le prestazioni fatturate da igienisti indipendenti è applicabile la tariffa raccomandata da Swiss Dental Hygienists”(https://m4.ti.ch/fileadmin/DSS/DASF/SdSS/Disposizione_sussidio_cure_dentarie_SdSS.pdf).

2.9.  Ledirettive amministrativenon costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr.8C_166/2025 del 19 gennaio 2026 consid. 2.4.; DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; DTF 148 V 102 consid. 4.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.).

Tuttavia quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr.8C_166/2025 del 19 gennaio 2026 consid. 2.4.;STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.;STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.;STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid.3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid.2.1.; vedi inoltreBois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss;Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. DTF 151 V 264 consid. 6.2.; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid.3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.10.  Il Cantone Ticino, il 13 maggio 2022, ha altresì allestito un opuscolo denominato“Cure dentarie Informazioni per persone con uno statuto di protezione S che beneficiano di prestazioni di sostegno sociale”del seguente tenore:

"Le persone in possesso di uno statuto di protezione S possono beneficiare di cure dentarie secondo la procedura descritta sotto.

2.11.  In concreto il ricorrente, quale minore titolare di un permesso di soggiorno S al beneficio di prestazioni assistenziali, ha diritto,in linea di principio,all’assunzione dei costi relativi a trattamenti dentari secondo i criteri dell’aiuto sociale, ossia della semplicità, dell’adeguatezza e dell’economicità (cfr. art. 81 e 82 LAsi; art. 9 cpv. 7 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l’asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d’asilo; Direttive AMDCS; consid. 2.7.; 2.10.; 2.3.-2.4.).

2.12.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

A quest’ultimo riguardo si rileva che giustal’art. 61 lett. a LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2021, la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica (fino al 31 dicembre 2020 tale disposto prevedeva, invece, che“la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato”). Il 1° gennaio 2021 è, inoltre, entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’art. 29 Lptca, dal canto suo, enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi."

Il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio harespinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale

n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi (ripresa da Lara Filippini) per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel relativo Messaggion. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr.https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).

Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1., pubblicata in DTF 152 V 2; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’art. 29 cpv. 1 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.48 del 19 gennaio 2026 consid. 2.9.; STCA 42.2025.6-7 del 19 maggio 2025 consid. 2.25., confermata dal TF con giudizio 8C_371/2025 del 21 gennaio 2026; STCA 42.2024.35 2 dicembre 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2024.8 del 17 giugno 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.33 del 23 ottobre 2023 consid. 2.10.; STCA 42.2023.32 del 25 settembre 2023 consid. 2.9.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi dell’interessato al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso dell’interessata al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.  Il ricorso èaccoltoai sensi dei considerandi.

§   La decisione su reclamo del 9 febbraio 2026 è annullata.

§§ Gli atti sono trasmessi all’URAR perché proceda come indicato al consid. 2.11.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 La segretaria

Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni