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42.2026.5

Censura c.ca il computo nel calcolo della prest.ass.ord.di 11/25 di fr.133 versati da un assic.privato come riscatto con valore al 30.4.24: rinvio degli atti all'amm.per accertare la natura dell'accredito. Tratten.di fr.150 per recupero imp.da rimborsare: valgono stesse consid.della STCA 42.2025.47

Ticino · · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'del sostegno sociale e dell'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art.

E. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4.  Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

E. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"

Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS;dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

2.5.  Nell’ambito dell’assistenza sociale, come visto (cfr. consid. 2.3.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr. consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:

"()l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno ()"

A proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"() Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188consid.1b p. 191).()“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Al riguardo cfr. pureSTFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed

ha rilevato:

"()

E. 8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

Secondo questo Tribunale nel caso di speciesi giustifica, quindi, l’annullamento della decisione su reclamo del 20 gennaio 2026 nella misura in cui nel conteggio della prestazione assistenziale ordinaria del mese di novembre 2025 è stato inserito, nei redditi, l’importo di fr. 133.-- e il rinvio degli atti all’USSI, affinché effettui gliaccertamentinecessari per chiarire la natura dell’accredito in questione avvenuto nel mese di ottobre 2025 da parte della ______.

Il TCA ha, inoltre, precisato che, di conseguenza, l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo.

Al riguardo cfr. pure, ad esempio, STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.9.; STCA 42.2021.46 del 16 agosto 2021 consid. 2.5.; STCA 42.2017.30 del 27 luglio 2017 consid. 2.6.; STCA 42.2017.16-22 del 22 maggio 2017; STCA 42.2016.25 del 23 gennaio 2017 consid. 2.10.; STCA 42.2013.27 del 17 luglio 2014 consid. 2.9.; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011.

Il TF ha segnatamente indicato:

2.7.  In relazione alla contestazione della trattenuta di fr. 150.-- dalla prestazione assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente nel mese di novembre 2025 (cfr. doc. 196; I; V), questa Corte osserva che nella sentenza 42.2025.47 del 19 gennaio 2026, riguardante la trattenuta di fr. 150.-- mensili dalle prestazioni assistenziali ordinarie dei mesi di maggio e giugno 2025 a titolo di recupero di rimborso e cresciuta in giudicato incontestata (cfr. consid. 1.1.), ha già stabilito la correttezza di tale deduzione mensile, argomentando come segue:

Per quanto attiene al riferimento alla possibilità per l’amministrazione di rinunciare a un rimborso (cfr. doc. V pag. 11), giova ricordare che l’art. 43 Las secondo cui l’autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano (cfr. il Messaggio 1651 del 5 giugno 1970 riguardante la legge sull’assistenza sociale e il relativo rapporto della Commissione della legislazione) è una mera disposizione potestativa (cfr.cfr. STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.4; STCA 42.2025.47 del 19 gennaio 2026 consid. 2.3.; STCA 42.2025.14 del 15 settembre 2025).

2.9.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

A quest’ultimo riguardo si rileva che giustal’art. 61 lett. a LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2021, la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica (fino al 31 dicembre 2020 tale disposto prevedeva, invece, che“la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato”). Il 1° gennaio 2021 è, inoltre, entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’art. 29 Lptca, dal canto suo, enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi."

Il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio harespinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale

n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi (ripresa da Lara Filippini) per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel relativo Messaggion. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr.https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).

Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’art. 29 cpv. 1 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.47 del 19 gennaio 2026 consid. 2.14.; STCA 42.2025.38 del 10 dicembre 2025 consid. 2.11.; STCA 42.2025.14 del 15 settembre 2025 consid. 2.13.; STCA 42.2025.6-7 del 19 maggio 2025 consid. 2.25., confermata dal TF con giudizio 8C_371/2025 del 21 gennaio 2026; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia §§ Al riguardo gli atti sono rinviati all’USSI per complemento istruttorio e nuova decisione (consid. 2.6.; 2.6.1.; 2.6.2.). Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2026.5

rs

Lugano

1° giugno 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2026 di

RI1,______

contro

la decisione su reclamo del 20 gennaio 2026 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

2.2.  L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio2003).

2.3.  L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'del sostegno sociale e dell'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4.  Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"

Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

"La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS;dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

2.5.  Nell’ambito dell’assistenza sociale, come visto (cfr. consid. 2.3.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr. consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:

"()l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno ()"

A proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"() Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188consid.1b p. 191).()“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Al riguardo cfr. pureSTFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed

ha rilevato:

"()

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

Secondo questo Tribunale nel caso di speciesi giustifica, quindi, l’annullamento della decisione su reclamo del 20 gennaio 2026 nella misura in cui nel conteggio della prestazione assistenziale ordinaria del mese di novembre 2025 è stato inserito, nei redditi, l’importo di fr. 133.-- e il rinvio degli atti all’USSI, affinché effettui gliaccertamentinecessari per chiarire la natura dell’accredito in questione avvenuto nel mese di ottobre 2025 da parte della ______.

Il TCA ha, inoltre, precisato che, di conseguenza, l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo.

Al riguardo cfr. pure, ad esempio, STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.9.; STCA 42.2021.46 del 16 agosto 2021 consid. 2.5.; STCA 42.2017.30 del 27 luglio 2017 consid. 2.6.; STCA 42.2017.16-22 del 22 maggio 2017; STCA 42.2016.25 del 23 gennaio 2017 consid. 2.10.; STCA 42.2013.27 del 17 luglio 2014 consid. 2.9.; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011.

Il TF ha segnatamente indicato:

2.7.  In relazione alla contestazione della trattenuta di fr. 150.-- dalla prestazione assistenziale ordinaria spettante alla ricorrente nel mese di novembre 2025 (cfr. doc. 196; I; V), questa Corte osserva che nella sentenza 42.2025.47 del 19 gennaio 2026, riguardante la trattenuta di fr. 150.-- mensili dalle prestazioni assistenziali ordinarie dei mesi di maggio e giugno 2025 a titolo di recupero di rimborso e cresciuta in giudicato incontestata (cfr. consid. 1.1.), ha già stabilito la correttezza di tale deduzione mensile, argomentando come segue:

Per quanto attiene al riferimento alla possibilità per l’amministrazione di rinunciare a un rimborso (cfr. doc. V pag. 11), giova ricordare che l’art. 43 Las secondo cui l’autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano (cfr. il Messaggio 1651 del 5 giugno 1970 riguardante la legge sull’assistenza sociale e il relativo rapporto della Commissione della legislazione) è una mera disposizione potestativa (cfr.cfr. STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.4; STCA 42.2025.47 del 19 gennaio 2026 consid. 2.3.; STCA 42.2025.14 del 15 settembre 2025).

2.9.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

A quest’ultimo riguardo si rileva che giustal’art. 61 lett. a LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2021, la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica (fino al 31 dicembre 2020 tale disposto prevedeva, invece, che“la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato”). Il 1° gennaio 2021 è, inoltre, entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’art. 29 Lptca, dal canto suo, enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi."

Il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio harespinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale

n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi (ripresa da Lara Filippini) per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel relativo Messaggion. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr.https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).

Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’art. 29 cpv. 1 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.47 del 19 gennaio 2026 consid. 2.14.; STCA 42.2025.38 del 10 dicembre 2025 consid. 2.11.; STCA 42.2025.14 del 15 settembre 2025 consid. 2.13.; STCA 42.2025.6-7 del 19 maggio 2025 consid. 2.25., confermata dal TF con giudizio 8C_371/2025 del 21 gennaio 2026; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§§ Al riguardo gli atti sono rinviati all’USSI per complemento istruttorio e nuova decisione (consid. 2.6.; 2.6.1.; 2.6.2.).

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti