Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 Laps enuncia:
"1Gli organi amministrativi competenti per lapplicazione della legge e delle leggi speciali possono accedere a tutte le informazioni loro necessarie.
2Allo scopo di garantire unelaborazione razionale dei dati conservati presso gli organi amministrativi cantonali e quelli delle cancellerie comunali, necessari allapplicazione della legge e delle leggi speciali, è autorizzato il flusso automatizzato delle informazioni."
2.3. Lart. 14 Reg.Laps enuncia:
"1Il richiedente deve fornire allo sportello ogni documento e informazione necessari allaccertamento dellunità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta.
2Egli deve in particolare comprovare ogni cambiamento della situazione personale o finanziaria di ogni membro dellunità di riferimento rispetto ai dati relativi allultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato.
3Se il richiedente o altre persone che compongono lunità di riferimento, nonostante uningiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere dinformare o di collaborare, lorgano designato dalla legge speciale può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o decidere di non entrare in materia.
Il tenore dellart. 14 cpv. 3 Reg.Laps corrisponde a quello dellart. 43 cpv. 3 LPGA,che coordina il diritto delle assicurazioni sociali della Confederazione e si applica alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano, può ad ogni modo tornareapplicabile per analogia in ambito di assistenza sociale(cfr. STCA 42.2025.20 del 5 maggio 2025 consid. 2.4.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.15.2; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 consid. 2.11.; STCA 42.2016.3 del 7 novembre 2016 consid. 2.1.).¨
Questultimo disposto prevede due sanzioni in caso di violazione del dovere di collaborazione avvenuta in modo ingiustificato: l'autorità amministrativa può decidere in base agli atti o decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come scegliere fra le due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con grande riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emettere una decisione di merito, non va emanato un provvedimento di irricevibilità (cfr. STF 9C_556/2022 del 13 marzo 2023 consid. 2.2.; STF 9C_341/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.3.; STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V 42 consid. 3).
Lassicuratore, tuttavia, non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né complicazioni speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dellassicurato (cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).
Le sanzioni contemplate allart. 43 cpv. 3 LPGA possono, in ogni caso, essere inflitte solo dopo diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni, né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in ogni caso adempiere questo obbligo (cfr. STF 9C_341/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.3.; STF 8C_333/2010 dell11 ottobre 2010 consid. 3.2.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.).
Al riguardo cfr. anche STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 42.2016.3 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.19 del 14 dicembre 2016; STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; STCA 39.2022.6 del 24 gennaio 2023 consid. 2.2., il cui ricorso dellassicurata al Tribunale federale è stato considerato inammissibile con giudizio 8C_61/2023 del 22 marzo 2023.
2.7. A titolo abbondanziale va rilevato, a proposito della richiesta di aiuto durgenza presentata dallinsorgente allUSSI nel mese di marzo 2026 (cfr. doc. V1; V2; consid. 1.8.), che in una sentenza 8C_717/2022 del 7 giugno 2023, pubblicata in DTF 150 I 6, il Tribunale federale ha ribadito:
"5.1. A norma dell'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa (in tedesco: "die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind"; in francese: "pour mener une existence conforme à la dignité humaine").
Per giurisprudenza, la concretizzazione dell'art. 12 Cost. compete ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le modalità delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 135 I 119 consid. 7.3). Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito dall'art. 12 Cost. non include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera rispettosa della dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di base) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la mendicità e la vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1; 135 I 119 consid. 5.3 e 131 I 166 consid. 3.1; sentenza 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 12.2; Federica De Rossa Gisimundo, Pour un revenu équitable [mais non inconditionnel], in ZSR/RDS 2019 I pag. 539 segg., 548; Thomas Gächter/Gregori Werder, in BSK Bundesverfassung, 2015, n. 5 segg. ad art. 12 Cost.; Lucien Müller, in Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed. 2014, n. 31 ad art. 12 Cost.; Luisa Lepori Tavoli, Mindestlöhne im schweizerischen Recht, 2009, n. 224; Thomas Geiser, Gibt es ein Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in: Der Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen - Festschrift für Yvo Hangartner, 1998, pag. 809 segg., 812). In parallelo, questo del sostegno sociale e dell ha per definizione unicamente un carattere transitorio. Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea per le persone che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni sociali esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana; infatti, il diritto costituzionale di ottenere aiuto in situazioni di bisogno è strettamente legato al rispetto della dignità umana garantito dall'art. 7 Cost., il quale fonda l'art. 12 Cost. (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2 e 139 I 272 consid. 3.2). In tale misura, il diritto costituzionale all'aiuto d'urgenza si distingue dal diritto cantonale all'aiuto sociale, che è più completo (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 138 V 310 consid. 2.1)."
Cfr. anche STF 8C_100/2025 del 20 agosto 2025 consid. 4.1.1.; STF 8C_798/2021 del 7 marzo 2022 consid. 6.5.1.
Nel giudizio 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.1., 10.1.2. e 10.2. lAlta Corte ha, inoltre, evidenziato:
2.8.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia lart. 65 cpv. 1 Las).
A questultimo riguardo si rileva che giustalart. 61 lett. a LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2021, la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica (fino al 31 dicembre 2020 tale disposto prevedeva, invece, chela procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato). Il 1° gennaio 2021 è, inoltre, entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Lart. 29 Lptca, dal canto suo, enuncia:
"1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative allassegnazione o al rifiuto di prestazioni dellassicurazione per linvalidità è soggetta a spese; lentità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1000 franchi.
Il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio harespinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale
n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti che invitavano il legislativo a respingere liniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi (ripresa da Lara Filippini) per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel relativo Messaggion. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr.https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).
In concreto, trattandosi del settore dellassistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dellart. 29 cpv. 1 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nellambito dellassistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.47 del 19 gennaio 2026 consid. 2.14.; STCA 42.2025.38 del 10 dicembre 2025 consid. 2.11.; STCA 42.2025.6-7 del 19 maggio 2025 consid. 2.25., confermata dal TF con giudizio 8C_371/2025 del 21 gennaio 2026;STCA 42.2024.47-48 del 31 marzo 2025 consid. 2.20.;STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia § La decisione su reclamo del 2 febbraio 2026 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati allUSSI perché proceda come indicato al consid. 2.6. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.42.2026.4
rs
Lugano
18 maggio 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2026 di
RI1,______
contro
la decisione su reclamo del 2 febbraio 2026 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,6501Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto,in fatto
1.7. Il 26 febbraio 2026 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Le parti sono rimaste silenti.
consideratoin diritto
Lart. 28 Laps enuncia:
"1Gli organi amministrativi competenti per lapplicazione della legge e delle leggi speciali possono accedere a tutte le informazioni loro necessarie.
2Allo scopo di garantire unelaborazione razionale dei dati conservati presso gli organi amministrativi cantonali e quelli delle cancellerie comunali, necessari allapplicazione della legge e delle leggi speciali, è autorizzato il flusso automatizzato delle informazioni."
2.3. Lart. 14 Reg.Laps enuncia:
"1Il richiedente deve fornire allo sportello ogni documento e informazione necessari allaccertamento dellunità di riferimento, del reddito disponibile residuale e del diritto alla prestazione richiesta.
2Egli deve in particolare comprovare ogni cambiamento della situazione personale o finanziaria di ogni membro dellunità di riferimento rispetto ai dati relativi allultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato.
3Se il richiedente o altre persone che compongono lunità di riferimento, nonostante uningiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere dinformare o di collaborare, lorgano designato dalla legge speciale può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o decidere di non entrare in materia.
Il tenore dellart. 14 cpv. 3 Reg.Laps corrisponde a quello dellart. 43 cpv. 3 LPGA,che coordina il diritto delle assicurazioni sociali della Confederazione e si applica alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale, se e per quanto le singole leggi sulle assicurazioni sociali lo prevedano, può ad ogni modo tornareapplicabile per analogia in ambito di assistenza sociale(cfr. STCA 42.2025.20 del 5 maggio 2025 consid. 2.4.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.15.2; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 consid. 2.11.; STCA 42.2016.3 del 7 novembre 2016 consid. 2.1.).¨
Questultimo disposto prevede due sanzioni in caso di violazione del dovere di collaborazione avvenuta in modo ingiustificato: l'autorità amministrativa può decidere in base agli atti o decidere di non entrare nel merito. La norma non indica come scegliere fra le due possibilità. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con grande riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emettere una decisione di merito, non va emanato un provvedimento di irricevibilità (cfr. STF 9C_556/2022 del 13 marzo 2023 consid. 2.2.; STF 9C_341/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.3.; STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V 42 consid. 3).
Lassicuratore, tuttavia, non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né complicazioni speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dellassicurato (cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).
Le sanzioni contemplate allart. 43 cpv. 3 LPGA possono, in ogni caso, essere inflitte solo dopo diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni, né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in ogni caso adempiere questo obbligo (cfr. STF 9C_341/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.3.; STF 8C_333/2010 dell11 ottobre 2010 consid. 3.2.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.).
Al riguardo cfr. anche STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 42.2016.3 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.19 del 14 dicembre 2016; STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; STCA 39.2022.6 del 24 gennaio 2023 consid. 2.2., il cui ricorso dellassicurata al Tribunale federale è stato considerato inammissibile con giudizio 8C_61/2023 del 22 marzo 2023.
2.7. A titolo abbondanziale va rilevato, a proposito della richiesta di aiuto durgenza presentata dallinsorgente allUSSI nel mese di marzo 2026 (cfr. doc. V1; V2; consid. 1.8.), che in una sentenza 8C_717/2022 del 7 giugno 2023, pubblicata in DTF 150 I 6, il Tribunale federale ha ribadito:
"5.1. A norma dell'art. 12 Cost. chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa (in tedesco: "die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind"; in francese: "pour mener une existence conforme à la dignité humaine").
Per giurisprudenza, la concretizzazione dell'art. 12 Cost. compete ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le modalità delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2; 139 I 272 consid. 3.2; 135 I 119 consid. 7.3). Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito dall'art. 12 Cost. non include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera rispettosa della dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche di base) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la mendicità e la vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 139 I 272 consid. 3.2; 138 V 310 consid. 2.1; 135 I 119 consid. 5.3 e 131 I 166 consid. 3.1; sentenza 2C_302/2020 dell'11 novembre 2021 consid. 12.2; Federica De Rossa Gisimundo, Pour un revenu équitable [mais non inconditionnel], in ZSR/RDS 2019 I pag. 539 segg., 548; Thomas Gächter/Gregori Werder, in BSK Bundesverfassung, 2015, n. 5 segg. ad art. 12 Cost.; Lucien Müller, in Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed. 2014, n. 31 ad art. 12 Cost.; Luisa Lepori Tavoli, Mindestlöhne im schweizerischen Recht, 2009, n. 224; Thomas Geiser, Gibt es ein Verfassungsrecht auf einen Mindestlohn?, in: Der Verfassungsstaat vor neuen Herausforderungen - Festschrift für Yvo Hangartner, 1998, pag. 809 segg., 812). In parallelo, questo del sostegno sociale e dell ha per definizione unicamente un carattere transitorio. Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea per le persone che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni sociali esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana; infatti, il diritto costituzionale di ottenere aiuto in situazioni di bisogno è strettamente legato al rispetto della dignità umana garantito dall'art. 7 Cost., il quale fonda l'art. 12 Cost. (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2 e 139 I 272 consid. 3.2). In tale misura, il diritto costituzionale all'aiuto d'urgenza si distingue dal diritto cantonale all'aiuto sociale, che è più completo (DTF 146 I 1 consid. 5.1; 142 I 1 consid. 7.2.1; 138 V 310 consid. 2.1)."
Cfr. anche STF 8C_100/2025 del 20 agosto 2025 consid. 4.1.1.; STF 8C_798/2021 del 7 marzo 2022 consid. 6.5.1.
Nel giudizio 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.1., 10.1.2. e 10.2. lAlta Corte ha, inoltre, evidenziato:
2.8.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia lart. 65 cpv. 1 Las).
A questultimo riguardo si rileva che giustalart. 61 lett. a LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2021, la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica (fino al 31 dicembre 2020 tale disposto prevedeva, invece, chela procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato). Il 1° gennaio 2021 è, inoltre, entrato in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Lart. 29 Lptca, dal canto suo, enuncia:
"1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative allassegnazione o al rifiuto di prestazioni dellassicurazione per linvalidità è soggetta a spese; lentità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1000 franchi.
Il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio harespinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale
n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti che invitavano il legislativo a respingere liniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi (ripresa da Lara Filippini) per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel relativo Messaggion. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr.https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).
Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).
In concreto, trattandosi del settore dellassistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dellart. 29 cpv. 1 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nellambito dellassistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.47 del 19 gennaio 2026 consid. 2.14.; STCA 42.2025.38 del 10 dicembre 2025 consid. 2.11.; STCA 42.2025.6-7 del 19 maggio 2025 consid. 2.25., confermata dal TF con giudizio 8C_371/2025 del 21 gennaio 2026;STCA 42.2024.47-48 del 31 marzo 2025 consid. 2.20.;STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su reclamo del 2 febbraio 2026 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati allUSSI perché proceda come indicato al consid. 2.6.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti