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42.2026.3

Conferma della restituzione di indennità giornaliere per il coronavirus per il periodo dal 17.09.2020 al 27.11.2021 poiché non è stato comprovato che la socia e gerente della società nel periodo precedente ha conseguito un salario. Corretta la riconsiderazione. No buona fede

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Erwägungen (3 Absätze)

E. 23 marzo 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2026 di

RI1,______

contro

la decisione su opposizione del 15 dicembre 2025 emanata da

Cassa CO1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

in ordine

11/20    persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067.

1041.3  L’attività è considerata aver subito una limitazione

03/21    considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.

1041.4  Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio del 2015 ci si

11/20    basa sulla media a partire dall’avvio dell’attività fino al 2019

Esempio

In caso di avvio dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60 bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).

1041.5  Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa nel

03/21    2020 o nel 2021 devono dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.

1041.5a In caso di cambiamento di statuto giuridico (trasformazione

01/21b  di ditte individuali, società di persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.

1041.6  Se l’attività lucrativa è stata avviata meno di un anno fa, dopo

11/20    il 2019, il limite di reddito di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in reddito annuo (cfr. N. 1067).

1041.7  Nel caso dei lavoratori indipendenti e delle persone in

11/20    posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale. Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa attività.

1041.8  Gli aventi diritto che, per il mese di dicembre, dimostrano di

12/20    aver avuto una diminuzione della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento, possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero mese di dicembre. ()”

12/21    2020, nel 2021 o nel 2022 devono dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Il più volte citato marginale 1067 prevede che:

inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

2.4.  Va ancora rammentato che secondo l’art. 1 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, abrogata con effetto dal 1° gennaio 2023, ma applicabile al caso di specie (cfr. DTF 148 V 162, consid. 3.2.1. - 3.2.2), le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità, sempreché altre disposizioni della medesima ordinanza non prevedano espressamente una deroga alla LPGA.

L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.1; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b; cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Perdeterminare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).

L’amministrazione non può procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).

In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).

2.5.  In concreto, la Cassa, dopo aver accolto le richieste di versamento di indennità giornaliere Corona in favore della società ricorrente per la socia e gerente ______, ha chiesto la restituzione delle prestazioni versate in suo favore dal 17 settembre 2020 al

E. 27 novembre 2021 poiché dalla verifica contabile effettuata da un perito esterno nel corso del mese di settembre 2022 è emerso che le indennità non erano dovute.

L’insorgente censura le decisioni su opposizione della Cassa, ritenute tardive e sostiene che l’amministrazione non avrebbe effettuato gli accertamenti dovuti atti a stabilire l’effettività del versamento del salario alla sua gerente.

2.6.  Va preliminarmente evidenziato che l’insorgente a sostegno delle sue censure nel suo ricorso fa riferimento a numerose sentenza cantonali in ambito di assicurazione contro la disoccupazione, senza però essere preciso nelle citazioni, con riferimenti a considerandi inesistenti e ad argomentazioni non trattati nelle sentenze.

Ad esempio a pag. 4 del ricorso la società afferma che il TCA “ha costantemente sottolineato che tale ordinanza (ndr: Covid-19 per perdita di guadagno) deve essere interpretata in modo conforme al suo carattere eccezionale e alla sua finalità di protezione, evitando letture restrittive che finiscano per svuotare di contenuto la tutela voluta dal legislatore d’urgenza, come affermato, tra le altre, nella sentenza STCA 38.2021.57 del 14 luglio 2022 consid. 5.2, nella STCA 38.2021.92 del 3 marzo 2023 consid. 4.1 e nella STCA 38.2022.18 del 27 ottobre 2023, consid. 6”.

Tuttavia, la STCA 38.2021.57 è stata emanata il 18 ottobre 2021, non comporta alcun considerando 5.2 e concerne l’indennità per insolvenza, la STCA 38.2021.92 è del 14 febbraio 2022 non contiene alcun considerando 4.1 e concerne il lavoro ridotto e la STCA 38.2022.18 è stata emessa il 3 giugno 2022 non contempla alcun consid. 6, concerne il diritto alle indennità di disoccupazione ed il tema era la questione di sapere se l’interessato andava qualificato di vero frontaliere.

A pag. 7 la ricorrente afferma che “l’assenza di versamenti salariali non costituisce un fatto nuovo rilevante ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, bensì un elemento che la Cassa poteva agevolmente verificare già in sede di retribuzione delle prestazioni, con la conseguenza che una revisione è esclusa secondo la giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, segnatamente nelle STCA 38.2019.7 del 22 maggio 2019 consid. 2.1, STCA 38.2020.3 del 28 gennaio 2021 consid. 4.2 e STCA 38.2021.74 del 9 maggio 2023 consid. 6.2 e nella DTF 138 V 147 consid. 2.1 e nella DTF 133 V 50 consid. 4.1 ()”.

La STCA 38.2019.7 del 22 maggio 2019 al consid. 2.1 elenca le norme generali sulla restituzione, la STCA 38.2020.3 è stata emessa il 4 marzo 2020, non ha nessun consid. 4.2 e concerne la questione di sapere se l’opposizione era tardiva o meno, mentre la STCA 38.2021.74 è del 4 maggio 2022, non ha alcun considerando 6.2 e concerne la facoltà per la Cassa di emettere una decisione di accertamento dell’inesistenza del diritto alle indennità per lavoro ridotto. Le DTF 138 V 147 al consid. 2.1 e DTF 133 V 50 al consid. 4.1 concernono la riconsiderazione e non la revisione di una decisione.

Errori nelle citazioni delle sentenze sono presenti in tutto il ricorso. Ciò esime questo Tribunale dallo spiegare sistematicamente, per ogni sentenza citata, il motivo della sua inapplicabilità.

2.7.  In secondo luogo va d’acchito respinta la censura dell’insorgente in relazione ad una presunta tardività della Cassa nell’emanare la decisione di restituzione delle prestazioni.

2.8.  Nel merito, va rammentato che durante il periodo qui litigioso avevano diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, dovevano interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa era limitata in modo considerevole, subivano una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 avevano conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10’000 franchi; questa condizione valeva per analogia anche se avevano avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non era stata svolta per un anno intero, questa condizione andava adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Dopo aver esaminato la documentazione messagli a disposizione, i revisori hanno concluso, affermando:

Nella documentazione allegata alla revisione vi è tra l’altro una tabella intitolata “copia dell’ultima notifica dei salari alla cassa CO1 AVS 2020” per ______, dove sulla sinistra figura il “salario da contratto”, pari a fr. 4000 nel mese di marzo, fr. 3'200 nel mese di aprile e maggio (per complessivi fr. 10'400), fr. 0 da giugno ad agosto 2020, fr. 1'310.40 nel mese di settembre 2020, fr. 2'901.60 nel mese di ottobre 2020, fr. 0 nel mese di novembre 2020 e fr. 2'110.50 nel mese di dicembre 2020. Al centro sono indicati i “ricavi d’attività” e sulla destra alcune osservazioni, e meglio: nei mesi di aprile e maggio 2020 “ricevuto lavoro ridotto” nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2020 “ricevuto IPG” (plico doc. VI/3).

Agli atti vi è pure il conteggio del pagamento in favore della società, da parte della Cassa ________, del lavoro ridotto nei mesi di aprile 2020 (fr. 6'139.05) e maggio 2020 (fr. 6'478.15). Il numero di conto (______ ____ ____ ____ ____) sul quale è avvenuto il versamento è diverso rispetto a quello del conto fatture (______ ____ ____ ____ ____) e a quello del conto autisti (______ ____ ____ ____ ____).

Inoltre, è stato prodotto il conto economico della società per il 2020, dove risulta, tra i costi, il versamento di salari pari a fr. 38'500, corrispondente alla somma degli importi pagati a due altri dipendenti della società, ______ (fr. 17'500 dal 1° marzo al 31 luglio 2020) e ______ (fr. 21'000 dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020; plico doc. VI/3), tra i ricavi gli “indennizzi______ILR” di fr. 12'617.20 e gli “indennizzi IPG Covid” di fr. 6'591.05, il contratto di lavoro tra la società e la gerente che prevede un salario annuo di fr. 48'000 suddiviso in 12 mensilità di fr. 4'000 a far tempo dal 1° marzo 2020 e la dichiarazione dei salari della società per il 2020 ed il 2021 da cui emerge per ______ un importo di fr. 10'400 dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 e nulla nel 2021.

Il 12 agosto 2021 la Cassa CO1 ha emesso la fattura per i contributi paritetici della società per il 2020 sulla base di fr. 48'900 (38'500 [due dipendenti della società] + 10'400 [socia e gerente della società]).

Il

E. 30 marzo 2022 la medesima Cassa ha emesso la fattura per i contributi dovuti nel 2021, su fr. 36'000, pari ai fr. 3'000 mensili conseguiti da ______.

Con scritto dell’8 maggio 2023, sollecitato il 24 maggio 2023, e rimasto senza risposta, la Cassa CO1 ha chiesto alla società ricorrente copia del bilancio di verifica per l’anno 2020, copia del conto economico per l’anno 2020 e copia delle schede dei salari per il 2020 (doc. VI/1). Il 22 giugno 2023 l’ufficio circondariale di tassazione di ______ ha affermato che per il 2020 ______ non ha presentato alcuna dichiarazione fiscale ed è stata emessa una tassazione d’ufficio.

Con raccomandata del 27 settembre 2023 la socia e gerente della società ricorrente è stata informata dalla Cassa che è stato effettuato lo storno dal suo conto individuale dell’importo complessivo di fr. 10'400 per l’anno 2020 poiché dalla verifica della contabilità, in particolare sulla base del conto economico, è emerso che non le è stato versato alcun salario (doc. VI/1 e III/1-2).

In sede di ricorso, dopo che con l’opposizione la ricorrente aveva fatto valere unicamente le sue difficoltà economiche, l’insorgente ha prodotto, per la prima volta, le buste paga mensili di ______ dal 1° marzo 2020 al 31 agosto 2020 con l’indicazione in calce che lo stipendio mensile lordo di fr. 4'000 (netto fr. 3'677.80), ogni mese, “è stato consegnato in contanti” (doc. D-D1).

2.10.  In concreto, alla luce della documentazione agli atti, per i motivi che seguono, le conclusioni della Cassa, secondo cui la socia e gerente della RI1 nel periodo antecedente il 1° settembre 2020 non ha comprovato, neppure secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, di aver conseguito un salario e di conseguenza nel periodo litigioso non aveva diritto alle indennità per perdita di guadagno a causa del coronavirus, deve essere confermata.

Come visto in precedenza (consid. 2.9), nel caso di specie, la società e ______, nel corso del tempo, hanno fornito numerose versioni diverse, non lineari e contraddittorie tra di loro, in merito al salario che la socia e gerente avrebbe conseguito dal mese di marzo 2020 al 31 agosto 2020.

Inizialmente, per il tramite del proprio rappresentante, ______ aveva spiegato che le buste paga (di fr. 4'000 al mese) erano state emesse ma che lo stipendio non era mai stato pagato con regolarità, aggiungendo, come esempio, che il 20 ottobre 2020 le era stato bonificato un importo di fr. 3'700 corrispondente alla somma delle cifre d’affari dei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 e che tre mesi prima, tra giugno e luglio, le erano stati versati fr. 3'800. In precedenza vi erano stati dei prelevamenti per importi inferiori, non cifrati (doc. 1 – 75/101).

In un secondo tempo, la versione della società è cambiata, nel senso che nella dichiarazione dei salari relativi al 2020 figura un importo di fr. 10'400 in favore di ______ per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 (fr. 4'000 in marzo e fr. 3'200 in aprile e maggio) che tuttavia non trova riscontro negli estratti conto bancari agli atti. La dichiarazione non collima del resto né con quanto affermato dal rappresentante di ______ (prelievo di fr. 3'800 tra giugno e luglio e versamento di fr. 3'700 in ottobre oltre a prelievi saltuari in precedenza), né con la tabella prodotta da ______ il 7 gennaio 2021 (cfr. cifra d’affari, con l’indicazione “effettivamente ricevuta”, con i seguenti importi: marzo fr. 2'066.35, aprile fr. 5'369.90, maggio fr. 2'695.70, giugno fr. 2'981.75, luglio fr. 833,25, agosto fr. 620, settembre fr. 1'404 e ottobre fr. 860 [doc. 1 – 57/101 e 1 – 81/101]). La tassazione fiscale personale del 2020 di ______ è inutilizzabile poiché emessa d’ufficio in seguito all’inerzia della medesima nella sua compilazione.

Quest’ultima del resto, dopo che la Cassa le aveva scritto il 27 settembre 2023 per informarla che l’amministrazione aveva provveduto allo storno dal suo conto individuale dell’importo complessivo di fr. 10'400 per l’anno 2020 poiché dalla verifica della contabilità, in particolare sulla base del conto economico, era emerso che non le era stato versato alcun salario (doc. VI/1 e III/1-2), non ha reagito. Ella non ha neppure preso posizione in merito alla risposta del 5 febbraio 2026 e alle osservazioni del 24 febbraio 2026 della Cassa che rilevava questa anomalia.

Non va poi dimenticato che in sede di opposizione, il 27 ottobre 2022, la società ricorrente non aveva contestato l’affermazione della Cassa secondo la quale dalla revisione esperita il 22 settembre 2022 era emerso che dalla costituzione della RI1, ______ non aveva percepito alcun salario, ma si è limitata a sostenere che l’importo chiesto in restituzione avrebbe potuto mettere in difficoltà la sopravvivenza della società.

Solo con il ricorso, il 15 gennaio 2026, la ricorrente, cadendo nuovamente in contraddizione rispetto a quanto affermato fino ad allora, ha prodotto per la prima volta le buste paga mensili di ______ dal 1° marzo 2020 al 31 agosto 2020 con l’indicazione che lo stipendio mensile lordo di fr. 4'000 (netto fr. 3'677.80), ogni mese, “è stato consegnato in contanti” (doc. D).

Oltre a non trovare alcuna corrispondenza nella documentazione contabile prodotta, la dicitura sulle buste paga (“consegnato in contanti”), non corrisponde a quanto affermato in precedenza. Esse differiscono inoltre dalle buste paga prodotte da ______ il 1° dicembre 2020 sia per quanto concerne la loro forma, sia perché in precedenza non figurava l’indicazione dell’erogazione del salario “in contanti” (pag. 1 – 77/101 e 1 – 82/101-89/101).

"4.2. Contrariamente a quanto sembra concludere il ricorrente, il guadagno assicurato, pur facendo riferimento alla definizione di cui all'AVS, non può essere desunto innanzitutto dal conto individuale AVS o dalle decisioni di tassazione. Decisivo rimane, proprio per non dare spazio a possibili abusi convenuti bilateralmente tra il dipendente e il datore di lavoro, il pagamento effettivo del salario. Il ricorrente non dimostra la manifesta erroneità (consid.1.1) dell'accertamento del Tribunale delle assicurazioni, il quale si è fondato innanzitutto, come previsto dalla giurisprudenza (consid. 4.1), sui prelevamenti dai conti bancari del datore di lavoro. Alla luce di ciò, correttamente l'autorità giudiziaria ticinese ha relegato in secondo piano le altre prove presentate dall'assicurato, le quali non mettono seriamente in dubbio quanto risulta dalle chiare movimentazioni bancarie. ()”

2.12.La ricorrente sostiene di essere stata in buona fede.

La questione della buona fede e dell’onere troppo gravoso (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022, consid. 7; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2) è di principio oggetto di esame nell'ambito della procedura di condono (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 7; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e), che, se richiesta, di principio può aver luogo solo dopo la crescita in giudicato della decisione di restituzione.

In ogni caso, relativamente alla buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed, va rammentato che secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

Nel caso di specie dalle tavole processuali non emergono informazioni errate fornite dalla Cassa, né è dato sapere quali disposizioni irreversibili senza pregiudizio avrebbe preso la ricorrente in seguito alle eventuali asserite informazioni errate, non costituendo l’utilizzo della prestazione ricevuta un comportamento pregiudizievole di cui può prevalersi un assicurato invocando il diritto costituzionale alla protezione della buona fede (STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 5.3).

Non vi è pertanto spazio per riconoscere la buona fede della ricorrente.

2.13.  Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

2.14.  L’art.61 lett.fbisLPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2026.3

cs

Lugano

23 marzo 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 gennaio 2026 di

RI1,______

contro

la decisione su opposizione del 15 dicembre 2025 emanata da

Cassa CO1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

in ordine

11/20    persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che, in seguito a provvedimenti decisi a livello cantonale o federale per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi. Se l’attività è stata avviata dopo il 2019, ci si basa sul reddito indicato nell’anno in questione. Per la determinazione del rispetto del limite di reddito si applica per analogia il N. 1067.

1041.3  L’attività è considerata aver subito una limitazione

03/21    considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019. Ai fini del confronto, la cifra d’affari media realizzata nel periodo di attività effettivo va calcolata su base mensile. Se l’attività è stata avviata prima del gennaio 2015, la cifra d’affari complessiva va divisa per 60, per determinare il valore mensile. L’avente diritto deve indicare la diminuzione della cifra d’affari e spiegare a quale provvedimento è dovuta. Per i diritti nati fino al 18 dicembre 2020 è decisiva una diminuzione della cifra d’affari pari almeno al 55 per cento mentre per quelli nati dal 19 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 la diminuzione deve essere pari almeno al 40 per cento.

1041.4  Se l’attività è stata avviata dopo il gennaio del 2015 ci si

11/20    basa sulla media a partire dall’avvio dell’attività fino al 2019

Esempio

In caso di avvio dell’attività nel giugno del 2016, la cifra d’affari viene divisa non per 60 bensì per 43 (mesi dal giugno 2016 al dicembre 2019).

1041.5  Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa nel

03/21    2020 o nel 2021 devono dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.

1041.5a In caso di cambiamento di statuto giuridico (trasformazione

01/21b  di ditte individuali, società di persone o persone giuridiche), l’esame della riduzione della cifra d’affari, la verifica del diritto e il calcolo dell’indennità si basano unicamente sul nuovo statuto. I N. 1041.5 e 1041.6 sono applicabili per analogia.

1041.6  Se l’attività lucrativa è stata avviata meno di un anno fa, dopo

11/20    il 2019, il limite di reddito di 10 000 franchi va ridotto di conseguenza oppure il reddito va convertito in reddito annuo (cfr. N. 1067).

1041.7  Nel caso dei lavoratori indipendenti e delle persone in

11/20    posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro che hanno inizialmente esercitato la loro attività a titolo accessorio, per il calcolo della cifra d’affari media si considerano soltanto i periodi nei quali l’attività è stata esercitata a titolo principale. Se l’attività è stata esercitata a titolo accessorio fino al mese per il quale sussiste il diritto, è determinante la cifra d’affari effettiva di questa attività.

1041.8  Gli aventi diritto che, per il mese di dicembre, dimostrano di

12/20    aver avuto una diminuzione della cifra d’affari pari almeno il 40 per cento ma inferiore al 55 per cento, possono pretendere l’indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per determinare il calo della cifra d’affari si prende in considerazione l’intero mese. Coloro invece che, per il mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra d’affari di almeno il 55 per cento, hanno diritto all’indennità per l’intero mese di dicembre. ()”

12/21    2020, nel 2021 o nel 2022 devono dimostrare in forma adeguata di aver registrato una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55, 40 o 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile di almeno tre mesi. Per avere diritto all’indennità devono aver registrato una cifra d’affari per almeno tre mesi. Per la determinazione della diminuzione della cifra d’affari fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Il più volte citato marginale 1067 prevede che:

inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività lucrativa (DTF 133 V 431). La durata dell’attività lucrativa deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili).

2.4.  Va ancora rammentato che secondo l’art. 1 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, abrogata con effetto dal 1° gennaio 2023, ma applicabile al caso di specie (cfr. DTF 148 V 162, consid. 3.2.1. - 3.2.2), le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’indennità, sempreché altre disposizioni della medesima ordinanza non prevedano espressamente una deroga alla LPGA.

L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.1; STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DTF 126 V 42 consid. 2b; cfr. anche STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. DTF 143 V 105, consid. 2.3; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469). Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

Perdeterminare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3; DTF 140 V 77, consid. 3.1; DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).

L’amministrazione non può procedere in ogni momento ad un nuovo apprezzamento della situazione dopo un esame più approfondito dei fatti (STF 8C_108/2022 del 22 settembre 2022, consid. 3.3).

In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (cfr. sentenza 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012, consid. 5.1; sentenza 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1 con riferimenti; DTF 138 V 324).

2.5.  In concreto, la Cassa, dopo aver accolto le richieste di versamento di indennità giornaliere Corona in favore della società ricorrente per la socia e gerente ______, ha chiesto la restituzione delle prestazioni versate in suo favore dal 17 settembre 2020 al 27 novembre 2021 poiché dalla verifica contabile effettuata da un perito esterno nel corso del mese di settembre 2022 è emerso che le indennità non erano dovute.

L’insorgente censura le decisioni su opposizione della Cassa, ritenute tardive e sostiene che l’amministrazione non avrebbe effettuato gli accertamenti dovuti atti a stabilire l’effettività del versamento del salario alla sua gerente.

2.6.  Va preliminarmente evidenziato che l’insorgente a sostegno delle sue censure nel suo ricorso fa riferimento a numerose sentenza cantonali in ambito di assicurazione contro la disoccupazione, senza però essere preciso nelle citazioni, con riferimenti a considerandi inesistenti e ad argomentazioni non trattati nelle sentenze.

Ad esempio a pag. 4 del ricorso la società afferma che il TCA “ha costantemente sottolineato che tale ordinanza (ndr: Covid-19 per perdita di guadagno) deve essere interpretata in modo conforme al suo carattere eccezionale e alla sua finalità di protezione, evitando letture restrittive che finiscano per svuotare di contenuto la tutela voluta dal legislatore d’urgenza, come affermato, tra le altre, nella sentenza STCA 38.2021.57 del 14 luglio 2022 consid. 5.2, nella STCA 38.2021.92 del 3 marzo 2023 consid. 4.1 e nella STCA 38.2022.18 del 27 ottobre 2023, consid. 6”.

Tuttavia, la STCA 38.2021.57 è stata emanata il 18 ottobre 2021, non comporta alcun considerando 5.2 e concerne l’indennità per insolvenza, la STCA 38.2021.92 è del 14 febbraio 2022 non contiene alcun considerando 4.1 e concerne il lavoro ridotto e la STCA 38.2022.18 è stata emessa il 3 giugno 2022 non contempla alcun consid. 6, concerne il diritto alle indennità di disoccupazione ed il tema era la questione di sapere se l’interessato andava qualificato di vero frontaliere.

A pag. 7 la ricorrente afferma che “l’assenza di versamenti salariali non costituisce un fatto nuovo rilevante ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, bensì un elemento che la Cassa poteva agevolmente verificare già in sede di retribuzione delle prestazioni, con la conseguenza che una revisione è esclusa secondo la giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, segnatamente nelle STCA 38.2019.7 del 22 maggio 2019 consid. 2.1, STCA 38.2020.3 del 28 gennaio 2021 consid. 4.2 e STCA 38.2021.74 del 9 maggio 2023 consid. 6.2 e nella DTF 138 V 147 consid. 2.1 e nella DTF 133 V 50 consid. 4.1 ()”.

La STCA 38.2019.7 del 22 maggio 2019 al consid. 2.1 elenca le norme generali sulla restituzione, la STCA 38.2020.3 è stata emessa il 4 marzo 2020, non ha nessun consid. 4.2 e concerne la questione di sapere se l’opposizione era tardiva o meno, mentre la STCA 38.2021.74 è del 4 maggio 2022, non ha alcun considerando 6.2 e concerne la facoltà per la Cassa di emettere una decisione di accertamento dell’inesistenza del diritto alle indennità per lavoro ridotto. Le DTF 138 V 147 al consid. 2.1 e DTF 133 V 50 al consid. 4.1 concernono la riconsiderazione e non la revisione di una decisione.

Errori nelle citazioni delle sentenze sono presenti in tutto il ricorso. Ciò esime questo Tribunale dallo spiegare sistematicamente, per ogni sentenza citata, il motivo della sua inapplicabilità.

2.7.  In secondo luogo va d’acchito respinta la censura dell’insorgente in relazione ad una presunta tardività della Cassa nell’emanare la decisione di restituzione delle prestazioni.

2.8.  Nel merito, va rammentato che durante il periodo qui litigioso avevano diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, dovevano interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa era limitata in modo considerevole, subivano una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 avevano conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10’000 franchi; questa condizione valeva per analogia anche se avevano avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non era stata svolta per un anno intero, questa condizione andava adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Dopo aver esaminato la documentazione messagli a disposizione, i revisori hanno concluso, affermando:

Nella documentazione allegata alla revisione vi è tra l’altro una tabella intitolata “copia dell’ultima notifica dei salari alla cassa CO1 AVS 2020” per ______, dove sulla sinistra figura il “salario da contratto”, pari a fr. 4000 nel mese di marzo, fr. 3'200 nel mese di aprile e maggio (per complessivi fr. 10'400), fr. 0 da giugno ad agosto 2020, fr. 1'310.40 nel mese di settembre 2020, fr. 2'901.60 nel mese di ottobre 2020, fr. 0 nel mese di novembre 2020 e fr. 2'110.50 nel mese di dicembre 2020. Al centro sono indicati i “ricavi d’attività” e sulla destra alcune osservazioni, e meglio: nei mesi di aprile e maggio 2020 “ricevuto lavoro ridotto” nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2020 “ricevuto IPG” (plico doc. VI/3).

Agli atti vi è pure il conteggio del pagamento in favore della società, da parte della Cassa ________, del lavoro ridotto nei mesi di aprile 2020 (fr. 6'139.05) e maggio 2020 (fr. 6'478.15). Il numero di conto (______ ____ ____ ____ ____) sul quale è avvenuto il versamento è diverso rispetto a quello del conto fatture (______ ____ ____ ____ ____) e a quello del conto autisti (______ ____ ____ ____ ____).

Inoltre, è stato prodotto il conto economico della società per il 2020, dove risulta, tra i costi, il versamento di salari pari a fr. 38'500, corrispondente alla somma degli importi pagati a due altri dipendenti della società, ______ (fr. 17'500 dal 1° marzo al 31 luglio 2020) e ______ (fr. 21'000 dal 1° giugno 2020 al 31 dicembre 2020; plico doc. VI/3), tra i ricavi gli “indennizzi______ILR” di fr. 12'617.20 e gli “indennizzi IPG Covid” di fr. 6'591.05, il contratto di lavoro tra la società e la gerente che prevede un salario annuo di fr. 48'000 suddiviso in 12 mensilità di fr. 4'000 a far tempo dal 1° marzo 2020 e la dichiarazione dei salari della società per il 2020 ed il 2021 da cui emerge per ______ un importo di fr. 10'400 dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 e nulla nel 2021.

Il 12 agosto 2021 la Cassa CO1 ha emesso la fattura per i contributi paritetici della società per il 2020 sulla base di fr. 48'900 (38'500 [due dipendenti della società] + 10'400 [socia e gerente della società]).

Il 30 marzo 2022 la medesima Cassa ha emesso la fattura per i contributi dovuti nel 2021, su fr. 36'000, pari ai fr. 3'000 mensili conseguiti da ______.

Con scritto dell’8 maggio 2023, sollecitato il 24 maggio 2023, e rimasto senza risposta, la Cassa CO1 ha chiesto alla società ricorrente copia del bilancio di verifica per l’anno 2020, copia del conto economico per l’anno 2020 e copia delle schede dei salari per il 2020 (doc. VI/1). Il 22 giugno 2023 l’ufficio circondariale di tassazione di ______ ha affermato che per il 2020 ______ non ha presentato alcuna dichiarazione fiscale ed è stata emessa una tassazione d’ufficio.

Con raccomandata del 27 settembre 2023 la socia e gerente della società ricorrente è stata informata dalla Cassa che è stato effettuato lo storno dal suo conto individuale dell’importo complessivo di fr. 10'400 per l’anno 2020 poiché dalla verifica della contabilità, in particolare sulla base del conto economico, è emerso che non le è stato versato alcun salario (doc. VI/1 e III/1-2).

In sede di ricorso, dopo che con l’opposizione la ricorrente aveva fatto valere unicamente le sue difficoltà economiche, l’insorgente ha prodotto, per la prima volta, le buste paga mensili di ______ dal 1° marzo 2020 al 31 agosto 2020 con l’indicazione in calce che lo stipendio mensile lordo di fr. 4'000 (netto fr. 3'677.80), ogni mese, “è stato consegnato in contanti” (doc. D-D1).

2.10.  In concreto, alla luce della documentazione agli atti, per i motivi che seguono, le conclusioni della Cassa, secondo cui la socia e gerente della RI1 nel periodo antecedente il 1° settembre 2020 non ha comprovato, neppure secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali, di aver conseguito un salario e di conseguenza nel periodo litigioso non aveva diritto alle indennità per perdita di guadagno a causa del coronavirus, deve essere confermata.

Come visto in precedenza (consid. 2.9), nel caso di specie, la società e ______, nel corso del tempo, hanno fornito numerose versioni diverse, non lineari e contraddittorie tra di loro, in merito al salario che la socia e gerente avrebbe conseguito dal mese di marzo 2020 al 31 agosto 2020.

Inizialmente, per il tramite del proprio rappresentante, ______ aveva spiegato che le buste paga (di fr. 4'000 al mese) erano state emesse ma che lo stipendio non era mai stato pagato con regolarità, aggiungendo, come esempio, che il 20 ottobre 2020 le era stato bonificato un importo di fr. 3'700 corrispondente alla somma delle cifre d’affari dei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2020 e che tre mesi prima, tra giugno e luglio, le erano stati versati fr. 3'800. In precedenza vi erano stati dei prelevamenti per importi inferiori, non cifrati (doc. 1 – 75/101).

In un secondo tempo, la versione della società è cambiata, nel senso che nella dichiarazione dei salari relativi al 2020 figura un importo di fr. 10'400 in favore di ______ per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 maggio 2020 (fr. 4'000 in marzo e fr. 3'200 in aprile e maggio) che tuttavia non trova riscontro negli estratti conto bancari agli atti. La dichiarazione non collima del resto né con quanto affermato dal rappresentante di ______ (prelievo di fr. 3'800 tra giugno e luglio e versamento di fr. 3'700 in ottobre oltre a prelievi saltuari in precedenza), né con la tabella prodotta da ______ il 7 gennaio 2021 (cfr. cifra d’affari, con l’indicazione “effettivamente ricevuta”, con i seguenti importi: marzo fr. 2'066.35, aprile fr. 5'369.90, maggio fr. 2'695.70, giugno fr. 2'981.75, luglio fr. 833,25, agosto fr. 620, settembre fr. 1'404 e ottobre fr. 860 [doc. 1 – 57/101 e 1 – 81/101]). La tassazione fiscale personale del 2020 di ______ è inutilizzabile poiché emessa d’ufficio in seguito all’inerzia della medesima nella sua compilazione.

Quest’ultima del resto, dopo che la Cassa le aveva scritto il 27 settembre 2023 per informarla che l’amministrazione aveva provveduto allo storno dal suo conto individuale dell’importo complessivo di fr. 10'400 per l’anno 2020 poiché dalla verifica della contabilità, in particolare sulla base del conto economico, era emerso che non le era stato versato alcun salario (doc. VI/1 e III/1-2), non ha reagito. Ella non ha neppure preso posizione in merito alla risposta del 5 febbraio 2026 e alle osservazioni del 24 febbraio 2026 della Cassa che rilevava questa anomalia.

Non va poi dimenticato che in sede di opposizione, il 27 ottobre 2022, la società ricorrente non aveva contestato l’affermazione della Cassa secondo la quale dalla revisione esperita il 22 settembre 2022 era emerso che dalla costituzione della RI1, ______ non aveva percepito alcun salario, ma si è limitata a sostenere che l’importo chiesto in restituzione avrebbe potuto mettere in difficoltà la sopravvivenza della società.

Solo con il ricorso, il 15 gennaio 2026, la ricorrente, cadendo nuovamente in contraddizione rispetto a quanto affermato fino ad allora, ha prodotto per la prima volta le buste paga mensili di ______ dal 1° marzo 2020 al 31 agosto 2020 con l’indicazione che lo stipendio mensile lordo di fr. 4'000 (netto fr. 3'677.80), ogni mese, “è stato consegnato in contanti” (doc. D).

Oltre a non trovare alcuna corrispondenza nella documentazione contabile prodotta, la dicitura sulle buste paga (“consegnato in contanti”), non corrisponde a quanto affermato in precedenza. Esse differiscono inoltre dalle buste paga prodotte da ______ il 1° dicembre 2020 sia per quanto concerne la loro forma, sia perché in precedenza non figurava l’indicazione dell’erogazione del salario “in contanti” (pag. 1 – 77/101 e 1 – 82/101-89/101).

"4.2. Contrariamente a quanto sembra concludere il ricorrente, il guadagno assicurato, pur facendo riferimento alla definizione di cui all'AVS, non può essere desunto innanzitutto dal conto individuale AVS o dalle decisioni di tassazione. Decisivo rimane, proprio per non dare spazio a possibili abusi convenuti bilateralmente tra il dipendente e il datore di lavoro, il pagamento effettivo del salario. Il ricorrente non dimostra la manifesta erroneità (consid.1.1) dell'accertamento del Tribunale delle assicurazioni, il quale si è fondato innanzitutto, come previsto dalla giurisprudenza (consid. 4.1), sui prelevamenti dai conti bancari del datore di lavoro. Alla luce di ciò, correttamente l'autorità giudiziaria ticinese ha relegato in secondo piano le altre prove presentate dall'assicurato, le quali non mettono seriamente in dubbio quanto risulta dalle chiare movimentazioni bancarie. ()”

2.12.La ricorrente sostiene di essere stata in buona fede.

La questione della buona fede e dell’onere troppo gravoso (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022, consid. 7; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2) è di principio oggetto di esame nell'ambito della procedura di condono (cfr. STF 8C_195/2022 del 9 agosto 2022 consid. 7; STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e), che, se richiesta, di principio può aver luogo solo dopo la crescita in giudicato della decisione di restituzione.

In ogni caso, relativamente alla buona fede derivante dall’art. 9 Cost. fed, va rammentato che secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

Nel caso di specie dalle tavole processuali non emergono informazioni errate fornite dalla Cassa, né è dato sapere quali disposizioni irreversibili senza pregiudizio avrebbe preso la ricorrente in seguito alle eventuali asserite informazioni errate, non costituendo l’utilizzo della prestazione ricevuta un comportamento pregiudizievole di cui può prevalersi un assicurato invocando il diritto costituzionale alla protezione della buona fede (STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 5.3).

Non vi è pertanto spazio per riconoscere la buona fede della ricorrente.

2.13.  Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.

2.14.  L’art.61 lett.fbisLPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti