Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.42.2025.57
CL/DC/gm
Lugano
13 aprile 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2025 di
RI1,______
contro
la decisione su reclamo del 21 novembre 2025 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dellinserimento,6501Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide segnatamente dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie in particolare a seguito delladozione, il 26 giugno 2002, della Legge sullarmonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'del sostegno sociale e dellinserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
In quel caso il TCA,per maggiore tranquillitàe considerato che lassistenza sociale costituisce lultima ancora di salvataggio dellindividuo (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), ha rinviato gli atti allUSSI al fine di verificare se,alla luce del suo stato di salute, linteressata era impossibilitata a presentare una domanda di prestazioni ordinarie Las nei giorni del 27, 30 e 31 dicembre 2024.
Il TCA ricorda che ai sensi dellart. 61 cpv. 1 Las, il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda (cfr. consid. 2.3.).
È quindi correttamente chelUSSI, in conseguenza della richiesta di rinnovo presentata da RI1 l8 settembre 2025, ha attribuito all'interessata le prestazioni assistenziali a partire dal 1° settembre 2025 (cfr. consid. 2.4.).
A nulla di diverso possono condurre le argomentazioni ricorsuali.
Innanzitutto nella decisione del 24 luglio 2025 figura esplicitamente lindicazione che la domanda di prestazioni assistenziali è accolta per il periodo dal 1° luglio al 31 luglio 2025 (cfr. doc. 235).
Dopo avere ricevuto questa decisione, era quindi noto al curatore della ricorrente che la richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali per il mese di agosto 2025 avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 agosto 2025. Egli aveva peraltro a disposizione più di un mese e non soltanto pochi giorni come nel caso trattato nella recente STCA 42.2025.51 del 26 gennaio 2026 riassunta al consid. 2.5..
La decisione del 24 luglio 2025 riporta peraltro in grassetto che ()leventuale richiesta di rinnovo della prestazione dovrà essere inoltrata entro il mese di scadenza (termine della validità) per mezzo dellapposito formulario, vidimato dal Comune di domicilio o dal servizio daccompagnamento di riferimento (cfr. doc. 241).
In particolare, il curatore della ricorrente avrebbe dovuto procedere con la necessaria diligenza e organizzarsi in modo tale da presentare tempestivamente la richiesta di rinnovo.
Del resto il matrimonio, con relativa assenza per viaggio di nozze dal 18 agosto al 5 settembre 2025, non costituisce certo un evento improvviso.
Il curatore della ricorrente avrebbe del resto potuto concordare con lamministrazione il successivo completamento della documentazione che mancava al momento della sua partenza per il viaggio di nozze (cfr. consid. 1.7.: A titolo esemplificativo, lo stesso avrebbe potuto contattare lUSSI per individuare una soluzione ad esempio completando eccezionalmente la documentazione tramite posta elettronica).
Non risulta, invece, che il curatore della ricorrente abbia chiesto informazioni allamministrazione su come avrebbe potuto procedere, vista la prospettata assenza, per assicurare il tempestivo inoltro della domanda di rinnovo delle prestazioni Las di sua madre.
Questa conclusione si impone tanto più se si considera che lunico documento non reperibile prima della sua partenza era il certificato medico del 22 agosto 2025 (sono stato costretto ad aspettare il certificato di malattia che è giunto nelle mani della signora RI1 in data 22.08.2025; cfr. consid. 1.6.).
Al riguardo va comunque sottolineato che nella lettera accompagnatoria del 24 luglio 2025 lamministrazione aveva chiesto un certificato medico aggiornato già dal 4 agosto 2025 (su questo aspetto cfr. consid. 1.7.).
2.10.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia lart. 65 cpv. 1 Las).
Lart. 29 Lptca enuncia:
"1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative allassegnazione o al rifiuto di prestazioni dellassicurazione per linvalidità è soggetta a spese; lentità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1000 franchi.
Lart. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti