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42.2025.54

Ricorso denegata/ritardata giustizia, in quanto non stralciato dai ruoli, respinto. USSI emesso dec. su reclamo riguardo riconscimento parz. nota dentista (4/25). Per trattamento 8/25 e per rich. 10/25 assunzione costo nuova cura dentaria non dati presupposti per riconoscere deneg./ritard. giustizia

Ticino · 2026-01-26 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.42.2025.54

rs

Lugano

26 gennaio 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 3 novembre 2025 di

RI1,______

contro

Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento,6501Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenutoin fatto

Alla risposta di causa l’amministrazione ha, in effetti, allegato la decisione su reclamo del 20 novembre 2025, con cui ha confermato il proprio provvedimento del 12 agosto 2025 (cfr. doc. III2).

consideratoin diritto

2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.3.  Secondo l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato, non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.

2.4.  Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Sempre secondo la giurisprudenza l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un determinato termine.

Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura del procedimento, nonché l'insieme delle altre circostanze, fanno apparire come ragionevole (cfr. STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 5.1.; STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati).

Sono determinanti, in particolare, il grado di complessità della controversia, la posta in gioco per l’interessato, il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a).

A tal proposito spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, l’autorità, sebbene non le possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (cfr. DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

In una sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. l’Alta Corte ha evidenziato che il principio della celerità, benché sia un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza.

Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto latrattazione di una controversia. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr.L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbiamanifestamenteoltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio eramanifestamentesuperfluo (cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicatainRAMI 1992 U 151, pag. 194 seg. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1).

Del resto in caso di ricorso per denegata/ritardata giustizia l’oggetto della vertenza riguarda soltanto la questione di sapere se effettivamente sia realizzata una denegata o una ritardata giustizia. Il ricorrente può chiedere, infatti, unicamente l’emanazione dell’atto in questione. La lite non si estende, per contro, ai diritti e agli obblighi che possono risultare dal merito della causa. In questo senso il ricorso per denegata/ritardata giustizia non ha un effetto devolutivo, come ampiamente riconosciuto dalla dottrina (cfr. STF 8C_323/2025 del 22 settembre 2025 consid. 4.1.; STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 6 pag. 18; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 2;DTF 130 V 90).

2.5.  In una sentenza 8C_681/2008 del 20 marzo 2009, parzialmente pubblicata in DTF 135 I 119, l’Alta Corte ha precisato che un arco di tempo di diciannove mesi trascorso tra il ricorso del 19 dicembre 2006 e il giudizio emanato il 18 luglio 2008 per una vertenza relativamente complessa sul piano giuridico in ambito di aiuto d'emergenza che ha implicato l’esame di diversi diritti fondamentali era al limite dell’ammissibile, ma non eccessivo al punto di costituire una violazione degli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU.

Con giudizio 9C_220/2022 dell’11 agosto 2022 la nostra Massima Istanza, contestualmente a un ricorso del 27 aprile 2022 per denegata giustizia, ha stralciato la causa dai ruoli, poiché il 5 maggio 2022 il Tribunale cantonale - al quale l’assicurato aveva ricorso il 17 febbraio 2020 contro una decisione su opposizione del 17 gennaio 2020 con cui la Cassa di compensazione aveva sospeso la sua domanda di prestazioni complementari in attesa dei chiarimenti circa il suo domicilio, ritenuto che non beneficiava di uno statuto di soggiorno legale in Svizzera - aveva emesso la sentenza.

Il TF ha, comunque, osservato che, alla luce degli elementi del caso concreto e delle misure istruttorie relative allo statuto di soggiorno del ricorrente, un lasso di tempo di ventisei mesi tra il deposito del ricorso cantonale (il 17 febbraio 2020) e l’emissione della sentenza cantonale (il 5 maggio 2022), rispettivamente di meno di un mese tra la fine dello scambio degli allegati (il 14 aprile 2022) e l’emanazione del giudizio cantonale, non andava considerato a tal punto eccessivo da costituire una violazione del principio di celerità. Visto che la censura di ritardo inammissibile si rivelava infondata, all’assicurato, patrocinato da un avvocato, è stato negato il diritto a ripetibili.

Inoltre in una sentenza 9C_216/2024 del 30 aprile 2025, concernente un assicurato sottoposto a una perizia pluridisciplinare da parte dell’Ufficio AI al quale è stato negato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte ha stabilito al consid. 2 che la durata complessiva di un anno e mezzo del procedimento (dall’inoltro del ricorso del 4 ottobre 2022 all’emanazione della sentenza del 3 aprile 2024) dinanzi a un Tribunale cantonale, il quale, ad eccezione della richiesta dell’anticipo delle spese e dell’udienza pubblica del 21 marzo 2024, era rimasto completamente inattivo, non eccedeva manifestamente quanto ritenuto usuale per una procedura di media complessità.

Con STCA 35.2023.30 del 22 maggio 2023, la cui causa al TF è stata stralciata dai ruoli con giudizio 8C_389/2023 del 21 agosto 2023 a seguito del ritiro del ricorso, questa Corteha, del resto, ritenuto che non fossero dati gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia a carico di un assicuratore LAINF, in quanto nel periodo che si estendeva tra la crescita in giudicato della sentenza di rinvio del TCA e l’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia erano trascorsi cinque mesi, nei quali la procedura non era stata contrassegnata da inammissibili “tempi morti”.

Il Tribunale federale, per contro, in un giudizio 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008, con cui ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata giustizia in relazione a pretese nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità, avendo la Corte cantonale emanato la relativa sentenza ha deciso, nel contesto dell’esame del diritto a ripetibili, che alla luce dell’insieme delle circostanze la durata della procedura, rispettivamente il tempo occorso al Tribunale cantonale per statuire (due anni), in quel caso concreto, non potevano più essere considerati ragionevoli, benché un termine di ventiquattro mesi rappresenti una situazione limite.

L’Alta Corte, con sentenza 9C_91/2025 del 7 marzo 2025, pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 44 pag. 164, ha, poi, ammesso l’esistenza di una ritardata giustizia nel caso di un Tribunale cantonale che, sempre nel settore dell’assicurazione per l’invalidità, dopo che gli atti della causa, sulla quale si era già chinato nel 2018, gli erano stati rinviati dall’Alta Corte nel febbraio 2021, era rimasto inattivo per più di due anni.

In una sentenza 5A_485/2025 del 16 luglio 2025 concernente una causa per ritardata giustizia relativa a un ricorso in appello contro un decreto cautelare pretorile stralciata dai ruoli la nostra Massima istanza ha puntualizzato che in quel caso iltempo impiegato per emanare la sentenza di appello, ossia diciassette mesidal deposito dell’appello e quindici mesi dalla fine dello scambio degli allegati scritti, appariva eccessivo, considerata la natura cautelare e sommaria della controversia.

Alla parte ricorrente sono, quindi, state assegnate le ripetibili.

Una ritardata giustizia è stata, altresì, riconosciuta da questo Tribunale con sentenza 35.2024.28 del 27 maggio 2024, in quanto l’assicuratore, benché fosse chiamato a decidere su una questione ben circoscritta e nemmeno particolarmente complessa (esistenza, o meno, di una copertura assicurativa per gli infortuni non professionali e, quindi, determinazione delle ore lavorate dall’assicurata settimanalmente), nel lasso di tempo di poco più di sei mesi intercorso tra la data in cui era stata interposta l’opposizione contro la decisione formale del 18 agosto 2023 (18 settembre 2023) e l’inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia (20 marzo 2024), non aveva compiuto alcun atto istruttorio volto a chiarire l’oggetto della lite e non si era determinato in merito alla vertenza.

2.6.  Chiamato a dirimere la presente evenienza, il TCA constata come rilevato nei fatti, che l’USSI,pendente causa,e meglio il 20 novembre 2025, ha emanato una decisione su reclamo relativa alla contestazione del 9 settembre 2025 della ricorrente riguardo al riconoscimento soltanto parziale della nota d’onorario allestita il 4 aprile 2025 dal Dr. med. dent. ______ (cfr. consid. 1.1.; 1.2.; doc. III2).

La causa riguardante il ricorso perdenegata/ritardata giustizia inoltrato dall’insorgente il 3 novembre 2025, per quanto attiene all’aspetto della nota d’onorario menzionata,deve, di conseguenza, venire stralciata dai ruoli, poiché divenuta priva d’oggetto (in questo senso cfr. STF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011 consid. 1; STF 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008; STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_889/2007 del 12 febbraio 2008; STFA I 760/05 del 24 maggio 2006; DTF 125 V 374; SVR 1998 UV Nr. 11; SVR 1996 KV Nr. 3; STZCA 42.2025.41 del 15 settembre 2025; STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024; STCA 42.2021.49 del 27 settembre 2021; STCA 42.2020.30 del 21 dicembre 2020; STCA 42.2020.6 del 25 maggio 2020; STCA 35.2019.4 del 14 febbraio 2019; STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018; STCA 42.2017.29 del 22 maggio 2017; STCA 42.2016.21 del 31 gennaio 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2014.19 dell’11 giugno 2014).

È, infine, utile ribadire che in questa sede il TCA è chiamato a stabilire unicamente se l’USSIsi sia o meno reso colpevole di una denegata/ritardata giustizia e non a statuire nel merito dell’assegnazione di prestazioni speciali (cfr. consid. 2.4.).

2.8.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»),non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.41 del 15 settembre 2025 consid. 2.7.; STCA 42.2025.18 dell’11 giugno 2025 consid. 2.8.; STCA 42.2025.16 del 28 aprile 2025 consid. 2.8.; STCA 42.2024.44 del 20 gennaio 2025 consid. 2.7.; STCA 42.2024.43 del 13 gennaio 2025 consid. 2.6.; STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.10 del 27 maggio 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti