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42.2025.53

Di principio corretto, dopo concessione termine, intimare a benefic.prest. Las di rinunciare ad attività indipendente se non lo rende economic. indipendente. Tuttavia, in concreto nel termine impartito per procedere in tal senso, abilità lavorativa ricorr. era limitata; chiusura intimata a torto

Ticino ·TCA · 2026-07-08 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.3.  Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

E. 3 persone 1'974.-- / mese

E. 4 persone 2'271.-- / mese

E. 5 persone 2'568.-- / mese

Per ogni persona + 216.-- / mese

supplementare” (cfr. BU del 27 dicembre 2024 pag. 369).

Tali importi non hanno subito variazioni per il 2026 (cfr. BU del 31 dicembre 2025, pag. 406).

In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. la nostra Massima Istanza ha peraltro osservato:

Al riguardo cfr. pureSTF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6;STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5.,pubblicata in DTF 149 II 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative spiegazioni.

2.5.  In concreto, dagli atti dell’incarto emerge che, nella propria domanda di rinnovo delle prestazioni Las del 30 gennaio 2025, la ricorrente, relativamente ai propri “obiettivi personali” ha indicato:

Il 5 febbraio 2025, l’USSI, “nell’ambito della sua domanda di sostegno sociale, in particolare per quanto riguarda la sua attività indipendente” (e quindi, di fatto e come fatto valere dalla patrocinatrice dell’assistita, in conseguenza della relativa richiesta della ricorrente; cfr. consid. 1.10.), ha convocato RI1 per un colloquio, previsto per il successivo 19 febbraio (cfr. doc. 654).

In occasione dell’incontro così tenutosi alla presenza della ricorrente presso gli uffici della resistente in data 19 febbraio 2025, l’USSI ha comunicato a RI1 quanto segue:

Con e-mail del 27 febbraio 2025, ______ (collaboratore USSI, che ha partecipato al colloquio del 19 febbraio precedente) ha comunicato a RI1 quanto segue:

Con scritto, pure del 27 febbraio 2025, intitolato “concessione ultimo periodo transitorio quale indipendente”l’USSI ha trasmesso alla ricorrente la seguente comunicazione:

Con scritto del 6 marzo 2025, RI1 ha così risposto all’USSI:

Con scritto di data 8 marzo 2025, per quanto attiene alla propria attività, RI1 ha trasmesso all’USSI le seguenti “Osservazioni/correzioni al verbale del 19.02.2025” in relazione all’incontro avvenuto il 19 febbraio precedente:

Con scritto del 28 marzo 2025, l’avv. RA1, in qualità di patrocinatrice della ricorrente, ha comunicato all’USSI che il contenuto dello scritto del 27 febbraio precedente, “ed in particolare la “concessione” di un ultimo termine di tre mesi per raggiungere l’indipendenza economica”, “è contestato poiché si ritiene non conforme allo scopo delle prestazioni sociali. Parimenti si chiede che il termine venga sospeso in attesa di una decisione formale cresciuta in giudicato. Non essendo però lo scritto inviato alla signora RI1 una decisione formale”, la legale ha chiesto “di ricevere una decisione formale soggetta a reclamo” (cfr. doc. 345).

In allegato al reclamo presentato il 22 luglio 2025 nell’interesse di RI1, per il quale già si è detto (cfr. supra consid. 1.3.), l’avv. RA1 ha trasmesso all’amministrazione il “certificato medico” della dr.ssa med. ______, che “in qualità di curante” della ricorrente, ha indicato “la necessità “terapeutica” per la paziente di mantenere la propria attività lavorativa, anche soltanto a percentuale ridotta, al fine di evitare l’isolamento sociale ed il peggioramento dei sintomi depressivi e somatoformi” (cfr. doc. 2201).

Con decisione su reclamo del 2 ottobre 2025, l’USSI ha confermato il proprio provvedimento del 17 giugno 2025 (cfr. consid. 1.4.).

In sede ricorsuale, la ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:

Pendente la procedura presso questa Corte, la ricorrente ha, poi, trasmesso la “richiesta di informazioni mediche” inviatale il 5 novembre 2025 dall’Ufficio assicurazione invalidità (cfr. all. F a doc. V) ed i certificati di inabilità rilasciatile negli ultimi mesi, che sino al 20 gennaio 2026 ne attestano una capacità lavorativa del 20% (cfr. all. G a doc. V).

2.6.  Riguardo ai richiedenti l’assistenza sociale che esercitano un’attività indipendente, va evidenziato che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6 dicembre 2004, si è così espressa:

"Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité indépendante.

(...)

7.Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur l'assistance publique du canton de Genève."

Dalla sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).

Con sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il Tribunale federale ha confermato il diniego di prestazioni assistenziali deciso dall’autorità competente del Canton Ginevra e avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da parte dell’assistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale indipendente aveva comunque mantenuto lo statuto professionale d’indipendente.

Il Tribunale federale ha in particolare evidenziato, da un lato, che l’oggetto della contestazione, determinato dal giudizio impugnato, verteva sull’aiuto sociale ordinario ai sensi della legge cantonale sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza cantonale ginevrina concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid. 2.2.) e non sull’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost.

Dall’altro, che il diniego dell’assistenza sociale oltre il termine di sei mesi(consid.3.3.:“L’art.16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois”)era dipeso unicamente dal rifiuto dell’insorgente di rinunciare al suo statuto d’indipendente presso l’ufficio cantonale delle assicurazioni sociali.

Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta l’art. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal senso senza richiedere l’aiuto da parte dell’assistenza sociale.

In tale giudizio l’Alta Corte ha rilevato che le disposizioni COSAS (CSIAS dal 1° gennaio 2021) prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo se non viene rispettato il principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione valida dal 1° gennaio 2021).

In quel caso di specie al ricorrente, che esercitava un’attività indipendente non redditizia che aveva comunque interrotto nell’agosto 2019, non poteva essere imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019, bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni fissate dall’amministrazione (cfr. consid. 11.1.).

2.7.  Questa Corte in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI il quale aveva negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale, in quanto, alla conclusione di quel periodo, la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente unturnaround(l’espressione“turnaround”rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo: il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare le perdite; cfr.www.tesionline.it)

Inoltre in un giudizio 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo precedente.

Il ricorso interposto contro la sentenza sopra citata all’Alta Corte dall’interessato è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010).

2.10.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

A quest’ultimo riguardo si rileva che giustal’art. 61 lett. a LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2021, la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica (fino al 31 dicembre 2020 tale disposto prevedeva, invece, che“la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato”). Il 1° gennaio 2021 è, inoltre, entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’art. 29 Lptca, dal canto suo, enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi."

Il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio harespinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale

n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi (ripresa da Lara Filippini) per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel relativo Messaggion. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr.https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).

Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure (sul tema cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1., pubblicata in DTF 152 V 20; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’art. 29 cpv. 1 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.47 del 19 gennaio 2026 consid. 2.14.; STCA 42.2025.38 del 10 dicembre 2025 consid. 2.11.; STCA 42.2025.14 del 15 settembre 2025 consid. 2.13.; STCA 42.2025.6-7 del 19 maggio 2025 consid. 2.25., confermata dal TF con giudizio 8C_371/2025 del 21 gennaio 2026; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

2.11.  La ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1'800.- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la relativa richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I, inc. TCA 42.2025.22) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 8C_585/2021 del 6 gennaio 2022 consid. 7.1.; STF 9C_666/2017 del 6 settembre 2018 consid. 5.2.; STF 8C_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia §§L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è divenuta priva d’oggetto. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2025.53

CL/DC/gm

Lugano

8 luglio 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 novembre 2025 di

RI1,______

contro

la decisione su reclamo del 2 ottobre 2025 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento'inserimento,6501Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenutoin fatto

"() Corrisponde al vero che dal 2020 la signora RI1 è stata avvisata che l’attività indipendente sarebbe stata sostenuta da USSI solo per un periodo limitato, ma questo è avvenuto solo da parte di due funzionari di tale ufficio: il signor ______ e la signora ______ (come risulta dai doc. 2384, 2385, 2386, 2387).

In seguito per diversi anni, nessuna ha più menzionato alla signora RI1 tale eventualità se non di nuovo per la prima volta dopo parecchio tempo, al colloquio del 19 febbraio 2025.

Contrariamente a quanto indicato dall’Ufficio, tale colloquio con il funzionario signor ______ è stato richiesto proprio dalla signora RI1 per discutere della sua situazione e per ottenere dei chiarimenti sul modus operandi dell’ente. Ad oggi, non esiste un verbale condiviso dell’incontro: alla bozza inviata da ______ alla signora RI1, la stessa ha risposto con le proprie osservazioni, senza però mai ricevere alcun riscontro.

Per quanto riguarda gli avvisi in merito alla chiusura dell’attività indipendente, in un’e-mail inviata alla scrivente legale in data 26 aprile 2026, la signora RI1 ha indicato che visto il tempo trascorso: “nel corso degli anni non ho mai più pensato a quegli scritti e ho continuato con impegno la mia attività, per quanto mi fosse possibile, viste le mie problematiche di salute, con la bambina, …”.

Per quanto riguarda lo svolgimento di attività concorrenziale, si precisa che l’attività svolta dalla signora RI1 non è unicamente quella di onicotecnica, ma riguarda pure la consulenza sempre per quanto attiene a tale settore sia in favore di aziende che per grandi eventi e campionati, come dimostrato dagli articoli che si producono in allegato.

Come già indicato nel ricorso, la principale causa che ha impedito alla ricorrente di raggiungere l’indipendenza economica in questi anni è stata la problematica di salute, per la quale i consulenti USSI, nonostante ricevessero con regolarità i suoi certificati medicini, non le hanno mai consigliato di inoltrare una domanda per prestazioni all’Assicurazione invalidità. La situazione di salute è stata sicuramente aggravata dalla situazione di incertezza legata alla concessione delle prestazioni assistenziali” (cfr. doc. XII).

consideratoin diritto

2.2.  L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317),resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.3.  Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ai sensi dell’art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della CSIAS(cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Dal 1° gennaio 2025 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalle linee guida

CSIAS)

1 persona 1’061.-- / mese

2 persone 1'624.-- / mese

3 persone 1'974.-- / mese

4 persone 2'271.-- / mese

5 persone 2'568.-- / mese

Per ogni persona + 216.-- / mese

supplementare” (cfr. BU del 27 dicembre 2024 pag. 369).

Tali importi non hanno subito variazioni per il 2026 (cfr. BU del 31 dicembre 2025, pag. 406).

In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. la nostra Massima Istanza ha peraltro osservato:

Al riguardo cfr. pureSTF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6;STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5.,pubblicata in DTF 149 II 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative spiegazioni.

2.5.  In concreto, dagli atti dell’incarto emerge che, nella propria domanda di rinnovo delle prestazioni Las del 30 gennaio 2025, la ricorrente, relativamente ai propri “obiettivi personali” ha indicato:

Il 5 febbraio 2025, l’USSI, “nell’ambito della sua domanda di sostegno sociale, in particolare per quanto riguarda la sua attività indipendente” (e quindi, di fatto e come fatto valere dalla patrocinatrice dell’assistita, in conseguenza della relativa richiesta della ricorrente; cfr. consid. 1.10.), ha convocato RI1 per un colloquio, previsto per il successivo 19 febbraio (cfr. doc. 654).

In occasione dell’incontro così tenutosi alla presenza della ricorrente presso gli uffici della resistente in data 19 febbraio 2025, l’USSI ha comunicato a RI1 quanto segue:

Con e-mail del 27 febbraio 2025, ______ (collaboratore USSI, che ha partecipato al colloquio del 19 febbraio precedente) ha comunicato a RI1 quanto segue:

Con scritto, pure del 27 febbraio 2025, intitolato “concessione ultimo periodo transitorio quale indipendente”l’USSI ha trasmesso alla ricorrente la seguente comunicazione:

Con scritto del 6 marzo 2025, RI1 ha così risposto all’USSI:

Con scritto di data 8 marzo 2025, per quanto attiene alla propria attività, RI1 ha trasmesso all’USSI le seguenti “Osservazioni/correzioni al verbale del 19.02.2025” in relazione all’incontro avvenuto il 19 febbraio precedente:

Con scritto del 28 marzo 2025, l’avv. RA1, in qualità di patrocinatrice della ricorrente, ha comunicato all’USSI che il contenuto dello scritto del 27 febbraio precedente, “ed in particolare la “concessione” di un ultimo termine di tre mesi per raggiungere l’indipendenza economica”, “è contestato poiché si ritiene non conforme allo scopo delle prestazioni sociali. Parimenti si chiede che il termine venga sospeso in attesa di una decisione formale cresciuta in giudicato. Non essendo però lo scritto inviato alla signora RI1 una decisione formale”, la legale ha chiesto “di ricevere una decisione formale soggetta a reclamo” (cfr. doc. 345).

In allegato al reclamo presentato il 22 luglio 2025 nell’interesse di RI1, per il quale già si è detto (cfr. supra consid. 1.3.), l’avv. RA1 ha trasmesso all’amministrazione il “certificato medico” della dr.ssa med. ______, che “in qualità di curante” della ricorrente, ha indicato “la necessità “terapeutica” per la paziente di mantenere la propria attività lavorativa, anche soltanto a percentuale ridotta, al fine di evitare l’isolamento sociale ed il peggioramento dei sintomi depressivi e somatoformi” (cfr. doc. 2201).

Con decisione su reclamo del 2 ottobre 2025, l’USSI ha confermato il proprio provvedimento del 17 giugno 2025 (cfr. consid. 1.4.).

In sede ricorsuale, la ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:

Pendente la procedura presso questa Corte, la ricorrente ha, poi, trasmesso la “richiesta di informazioni mediche” inviatale il 5 novembre 2025 dall’Ufficio assicurazione invalidità (cfr. all. F a doc. V) ed i certificati di inabilità rilasciatile negli ultimi mesi, che sino al 20 gennaio 2026 ne attestano una capacità lavorativa del 20% (cfr. all. G a doc. V).

2.6.  Riguardo ai richiedenti l’assistenza sociale che esercitano un’attività indipendente, va evidenziato che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6 dicembre 2004, si è così espressa:

"Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité indépendante.

(...)

7.Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur l'assistance publique du canton de Genève."

Dalla sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).

Con sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il Tribunale federale ha confermato il diniego di prestazioni assistenziali deciso dall’autorità competente del Canton Ginevra e avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da parte dell’assistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale indipendente aveva comunque mantenuto lo statuto professionale d’indipendente.

Il Tribunale federale ha in particolare evidenziato, da un lato, che l’oggetto della contestazione, determinato dal giudizio impugnato, verteva sull’aiuto sociale ordinario ai sensi della legge cantonale sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza cantonale ginevrina concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid. 2.2.) e non sull’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost.

Dall’altro, che il diniego dell’assistenza sociale oltre il termine di sei mesi(consid.3.3.:“L’art.16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois”)era dipeso unicamente dal rifiuto dell’insorgente di rinunciare al suo statuto d’indipendente presso l’ufficio cantonale delle assicurazioni sociali.

Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta l’art. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal senso senza richiedere l’aiuto da parte dell’assistenza sociale.

In tale giudizio l’Alta Corte ha rilevato che le disposizioni COSAS (CSIAS dal 1° gennaio 2021) prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo se non viene rispettato il principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione valida dal 1° gennaio 2021).

In quel caso di specie al ricorrente, che esercitava un’attività indipendente non redditizia che aveva comunque interrotto nell’agosto 2019, non poteva essere imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019, bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni fissate dall’amministrazione (cfr. consid. 11.1.).

2.7.  Questa Corte in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI il quale aveva negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale, in quanto, alla conclusione di quel periodo, la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente unturnaround(l’espressione“turnaround”rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo: il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare le perdite; cfr.www.tesionline.it)

Inoltre in un giudizio 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo precedente.

Il ricorso interposto contro la sentenza sopra citata all’Alta Corte dall’interessato è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010).

2.10.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

A quest’ultimo riguardo si rileva che giustal’art. 61 lett. a LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2021, la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica (fino al 31 dicembre 2020 tale disposto prevedeva, invece, che“la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato”). Il 1° gennaio 2021 è, inoltre, entrato in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

L’art. 29 Lptca, dal canto suo, enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi."

Il 21 aprile 2026 il Gran Consiglio harespinto, con 40 voti contrari e 21 favorevoli, le conclusioni del rapporto commissionale

n. 8480R del 16 marzo 2026 della Commissione giustizia e diritti che invitavano il legislativo a respingere l’iniziativa parlamentare 4 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi (ripresa da Lara Filippini) per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e ad accettare il controprogetto proposto dal Consiglio di Stato nel relativo Messaggion. 8480 del 21 agosto 2024 (cfr.https://www4.ti.ch/tich/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato?NEWS_ID=259102&cHash=5d85ccd0ccdfe460b8b271a325647f64).

Nel Cantone Ticino è, pertanto, stato deciso di mantenere la gratuità generalizzata delle procedure (sul tema cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1., pubblicata in DTF 152 V 20; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’art. 29 cpv. 1 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.47 del 19 gennaio 2026 consid. 2.14.; STCA 42.2025.38 del 10 dicembre 2025 consid. 2.11.; STCA 42.2025.14 del 15 settembre 2025 consid. 2.13.; STCA 42.2025.6-7 del 19 maggio 2025 consid. 2.25., confermata dal TF con giudizio 8C_371/2025 del 21 gennaio 2026; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

2.11.  La ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1'800.- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la relativa richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I, inc. TCA 42.2025.22) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 8C_585/2021 del 6 gennaio 2022 consid. 7.1.; STF 9C_666/2017 del 6 settembre 2018 consid. 5.2.; STF 8C_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§§L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio

è divenuta priva d’oggetto.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti