Dispositiv
- Il ricorso èparzialmente accoltoai sensi dei considerandi. § La decisione su reclamo del 26 settembre 2025 è annullata e gli atti sono rinviati allUSSI affinché proceda ai sensi di quanto indicato ai consid. 2.9 e 2.12. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.42.2025.52
CL/gm
Lugano
31 marzo 2026
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2025 di
RI1,______
contro
la decisione su reclamo del 26 settembre 2025 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dellinserimento'inserimento,6501Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenutoin fatto
consideratoin diritto
in ordine
2.3. L'art. 33 Las, in vigore dal 1° febbraio 2003, prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate:
a) quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps);
b) in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;
c) in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.
2.4. A proposito dellart. 33 Las, nel Messaggio 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla Modifica della legge sull'assistenza sociale, il Consiglio di Stato si era così espresso:
"Il nuovo art. 33, rispetto a quello attualmente in vigore, limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali, in adeguamento alla prassi già attualmente diffusa (e in riferimento alle norme della CSIAS riviste nel 1998 e nel 2000): sono considerate unicamente le situazioni in cui le prestazioni assistenziali sono versate quali anticipo su prestazioni assicurative e i casi di acquisizione di sostanza (vincite, eredità).
Si tratta, come raccomanda la CSIAS, di non scoraggiare il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia con la minaccia di pignorare il salario per rimborsare le prestazioni assistenziali (evitare la cosiddetta - trappola della povertà)."
Nel suo rapporto del 5 novembre 2002 la Commissione della gestione e delle finanze aveva al riguardo rilevato:
"II nuovo art. 33 limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali.
In base alle direttive della COSAS il rimborso deve avvenire nei seguenti casi:
- prestazioni di sostegno sociale indebitamente percepite;
- versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte;
- eredità lasciata dal beneficiario deceduto;
- acquisizione di una sostanza rilevante durante il periodo in cui sono state versate delle prestazioni di sostegno sociale o successivamente, durante il periodo di prescrizione previsto dalla legislazione cantonale."
Nel rapporto del 28 giugno 2017 della Commissione della legislazione sulliniziativa parlamentare elaborata 20 giugno 2016 IE462 presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per prolungare la prescrizione nel diritto di chiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali, figurano in particolare le seguenti considerazioni:
In dottrinaC. Hänzi(Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe".Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:
"In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit. (pag. 171-172).
In effetti ledirettive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).
Questultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono uninterpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.;STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.;STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid.3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid.2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16;DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltreBois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss;Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid.3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.7. Questa Corte si è pronunciata a più riprese nel merito delle richieste di rimborso delle prestazioni Las percepite lecitamente ai sensi dellart. 33 Las dopo avere ricevuto uneredità o, comunque, acquisito una sostanza rilevante ed ha approvato loperato dellamministrazione.
Ad esempio, in una STCA 42.2020.2 del 25 maggio 2020 il TCA ha confermato la decisione su reclamo dellUSSI che aveva chiesto il rimborso delle prestazioni Las percepite debitamente nel caso di un assistito che aveva, poi, beneficiato di un anticipo ereditario di fr. 320'000.-. Il Tribunale federale ha respinto il successivo ricorso con la STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020.
Con sentenza 42.2022.30 del 26 settembre 2022, il TCA ha confermato il rimborso delle prestazioni assistenziali percepite debitamente da unassistita stabilito dallUSSI in conseguenza dellacquisizione, da parte della medesima, di una quota ereditaria di fr. 75'000.- circa.
Nella STCA 42.2023.9 del 10 maggio 2023, questo Tribunale ha confermato loperato dellamministrazione che, tenendo conto di una quota esente pari a fr. 30'000.-, aveva chiesto il rimborso delle prestazioni assistenziali percepite lecitamente da una ricorrente che, a seguito della vendita di un immobile, aveva acquisito una sostanza rilevante, pari a circa fr. 125'000.-.
Infine, con STCA 42.2025.14 del 15 settembre 2025, nel caso di unassistita che aveva acquisito una sostanza rilevante grazie al percepimento di uneredità (ricevuta a seguito della morte di due parenti, per un totale di fr. 430'000.-), il TCA ha stabilito che a ragione lUSSI aveva negato il condono del rimborso delle prestazioni Las percepite debitamente, ritenuto che in caso di rimborso non èprevisto il condono, a differenza di quanto contemplato per la restituzione di prestazioni percepite indebitamente.
2.8. Nella presente fattispecie, dagli atti risulta che alla fine del mese di luglio 2023, gli avv. ti RA1 e RA1 hanno informato lUSSI di avere assunto il patrocinio di RI1 nellambito della divisione ereditaria del defunto padre ______, precisando che questultima aveva richiesto la loro assistenza in quanto tale divisione () le appare notevolmente complessa, al fine di veder tutelata la sua posizione (cfr. all. C a doc. I).
A complemento di questa comunicazione, i patrocinatori della ricorrente avevano trasmesso allamministrazione copia della procura loro rilasciata dalla medesima, indicante che oggetto della pratica era l eredità ______ e ogni attività connessa e che, per quanto di interesse ai fini della presente vertenza, nel caso di specie la tariffa oraria applicata è di CHF 280.00 (cfr. all. A a doc. I).
Il patrocinio di RI1 da parte degli avv. ti RA1 e RA1 è stato ulteriormente ribadito dai due legali con mail destinata al servizio prestazioni dellUSSI del 24 agosto 2023, nella quale i medesimi avevano anche comunicato che visto il procedere della nostra attività provvederemo ad inoltrare fattura di acconto alla signora RI1. Come precisato per le vie brevi si tratta di spese necessarie che dovranno essere considerate poiché giustificate per la tutela nella divisone in corso e quindi rientranti nel suo fabbisogno. (cfr. all. C a doc. I).
Il 23 ottobre 2024, poi, lavv. RA1, come concordato telefonicamente, ha sottoposto via mail a ______ (collaboratrice dellUSSI) una bozza di accordo per la liquidazione della quota ereditaria della signora RI1, precisando che, trattandosi di un patrimonio, ad oggi, non interamente disponibile, si è concordata una liquidazione della quota in maniera dilazionata e ciò al fine di permettere quantomeno alla signora RI1 di sostenersi senza ricorrente, almeno al momento, allaiuto assistenziale. La comunione ereditaria, tra laltro,parteciperebbeanche alle spese legali dellutente. () (sottolineatura della redattrice, cfr. doc. 183).
Il 4 novembre 2024, lUSSI ha comunicato all avv. RA1 di non essere competente di decidere e/o approvare laccordo trasmesso dal legale e precisato quanto segue:
"() In base a quanto è stato stabilito, e quindi il versamento di uneredità di CHF 140'000.00, per il nostro Ufficio scatta lobbligo di rimborso (art. 33 lett. b Las) poco importa il modo in cui le viene versata. Di conseguenza appena riceveremo latto di divisione ereditaria sottoscritto da tutti gli eredi procederemo ad emettere una decisione di rimborso (dedotta la quota esente di CHF 30'000.00). Nel documento è indicato che CHF 10'000.00 serviranno quale partecipazione alle spese legali, che dovranno essere documentate, così da tenerne conto al momento dellemissione della decisione di rimborso. () (cfr. doc. 175).
Con mail del 29 novembre 2024, lavv. RA1 ha comunicato allamministrazione di avere provveduto a versare la prima rata di CHF 30'000.00 sul conto della signora RI1, così come specificato nellaccordo che () ho inviato nel precedente messaggio e-mail. Gli altri importi saranno versati direttamente sul conto corrente della signora RI1, secondo le date indicate. Per trasparenza, le invio, poi, le fatture relative agli onorari dello scrivente e della RA1 (cfr. doc. 125).
Latto di divisione parziale con relativa estromissione dalla comunione ereditaria fu ______ (______) __._.____, da ______, in ______, coniugato, deceduto il __._.2022 (in seguito: atto di divisione), trasmesso allUSSI con mail del 5 dicembre 2024 da parte dellavv. RA1 (cfr. all. E a doc. I), sottoscritto il 25 novembre 2024, tra, da una parte, ______, ______, ______ e ______ e, daltra parte, la ricorrente, innanzi allesecutore testamentario, avv. ______, prevede, per quanto di interesse ai fini della presente vertenza, quanto segue:
Dalle fatture relative agli onorari dello scrivente e della RA1 indicate dallavv. RA1 nella mail del 29 novembre 2024 allUSSI (cfr. supra), risulta, in particolare, che lavv. RA1 aveva emesso il 29 novembre 2024 nei confronti della sua assistita una fattura 2024/147 per complessivi fr. 3'783.50 e lavv. RA1, sempre in data 29 novembre 204, unaltra fattura ft. 24.82, per totali fr. 6'216.50 (cfr. doc. 127-128).
Il tutto, quindi, per complessivi fr. 10'000.- comprensivi di IVA, pari, di fatto, alla partecipazione alle spese legali di cui allatto di divisione (cfr. supra).
Dagli allegati ricorsuali, poi, risulta che il 24 agosto 2023, e meglio allorquando lavv. RA1 aveva comunicato allUSSI che visto il procedere della nostra attività provvederemo ad inoltrare fattura di acconto alla signora RI1 (cfr. supra e all. C a doc. I), lavv. RA1 aveva anche effettivamente trasmesso alla propria patrocinata una fattura ft. 23/32 con termine di pagamento 21 settembre 2023, quale acc. Proced. Eredità ______ di fr. 3'000.- (cfr. all. H a doc. I).
Dalla documentazione bancaria trasmessa allUSSI dalla ricorrente risulta, poi, che il 2 dicembre 2024 lo studio legale RA1 le ha accreditato la somma di fr. 30'000.- quale atto di divisione ereditaria rata n. 1 (cfr. doc. 136).
Con decisione di rimborso del 21 gennaio 2025, lUSSI, a seguito della conferma dellavvenuto scioglimento della comunione ereditaria sottoscritto il 25.11.2024, ha chiesto a RI1 il rimborso di fr. 100'000.-, così calcolati:
Importi
Prestazioni assistenziali erogate a suo favore nel periodo 01.02.2015 31.01.2025 ()
CHF 194'614.20
Utile a suo favore in seguito allo scioglimento della comunione ereditaria
CHF 140'000.00
Quota patrimoniale esente (per persona singola)
- CHF 30'000.00
Spese relative alle spese legali
- CHF 10'000.00
Totale da rimborsare
CHF 100'000.00
(cfr. doc. 118-119).
Con reclamo del 20 febbraio 2025, RI1, già rappresentata dagli avv. ti RA1 e RA1, ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti, facendo, in particolare, valere quanto segue:
"() la decisione non tiene conto delleffettivo importo utile. Difatti, dalla somma devono necessariamente essere detratte anche le relative imposte che incidono effettivamente sullimporto da rimborsare. Come la dichiarazione per limposta sugli utili immobiliari che listante ha ricevuto e che è oggetto di valutazione. () inoltre secondo laccordo di scioglimento della comunione ereditaria, vi è stata una partecipazione alle spese legali, ma non il saldo. Si legge, infatti, al punto 2/1 CHF 10'000.00 (diecimila) quale partecipazione alle spese legali di RI1, n. ________. Difatti, ad oggi vi è ancora un importo che CHF 5'000.00 che la reclamante dovrà saldare, non appena percepirà le ulteriori rate..
Alla luce delle argomentazioni appena citate, quindi, in sede di reclamo i patrocinatori dellassistita avevano chiesto,in via principale,che la decisione del 21 gennaio 2025 venisse annullata e la procedura di rimborso nei confronti della signora RI1 venisse sospesa fino allaccertamento dellutile effettivo derivante dallo scioglimento della comunione ereditaria.
In subordine, avevano postulatoche la modalità di rimborso fosse determinata in base al corretto adempimento dellatto di scioglimento e secondo le scadenze prestabilite per il versamento della somma e dunque, salvo il buon esito, in considerazione delle indicate nellatto divisione, da corrispondere entro il 25 aprile 2026, il 25 ottobre 2027, il 25 aprile 2029 ed il 25 ottobre 2030 (cfr. doc. 86-90).
In data 18 aprile 2025, lUSSI ha chiesto ai legali di RI1 di trasmettere, entro il 16 maggio successivo, la documentazione relativa allimposta sugli utili immobiliari e la documentazione relativa alle spese legali ancora da saldare (cfr. doc. 48).
Con mail del 27 maggio 2025, i patrocinatori della ricorrente hanno chiesto una proroga del termine loro assegnato di 30 giorni, al fine di potere reperire la documentazione richiesta (cfr. doc. 47), concessa loro dallamministrazione sino al 27 giugno 2025 (cfr. doc. 45).
Il 20 giugno 2025, gli avv. ti RA1 e RA1 hanno trasmesso allUSSI la lettera del 26 marzo 2025, con la quale il notaio ______ comunica alla signora RI1 di procedere alla restituzione in bianco del modulo 7, inerente alla dichiarazione della sostanza e del reddito immobiliare allUfficio di tassazione e la nota proforma delle spese legali ancora da saldare (cfr. doc. 40).
In particolare, dalla fattura proforma del solo avv. RA1 di data 19 giugno 2025, avente termine di pagamento il 25 aprile 2026, inerente la pratica eredità, risulta unicamente e senza precisazione alcuna circa le prestazioni legali effettuate a favore della cliente, un saldo pratica ________ di fr. 7'000.- oltre a spese 4% di fr. 280.-, per un totale di fr. 7'280.- (cfr. doc. 42).
Con riferimento alla fattura proforma del 19 giugno 2025, in data 8 luglio 2025 lUSSI ha chiesto ai patrocinatori della ricorrente di trasmettere la FATTURA PROFORMAcompleta/dettagliata entro il termine di 10 giorni (cfr. doc. 31).
In considerazione dellelevato carico di lavoro e delle prossime vacanze, con mail del 15 luglio 2025 lavv. RA1 ha, dapprima, chiesto una proroga del termine assegnatogli sino al 31 agosto 2025 e poi unulteriore proroga sino al 30 settembre 2025, che lUSSI non ha, questa volta, concesso, chiedendo ai legali di RI1 di presentare quanto sollecitato loro entro l8 settembre 2025, ritenuto che in assenza di quanto richiesto lamministrazione avrebbe valutato il reclamo del 20.02.2025 sulla base della documentazione in suo possesso (cfr. doc. 30).
L8 settembre 2025, i legali della ricorrente hanno infine trasmesso allUSSI la fattura proforma dettagliata delle loro prestazioni dal 6 luglio 2023.
Il documento in questione, sostanzialmente, dà atto delle prestazioni erogate dai legali a beneficio di RI1 sino al 19.06.2025, dettagliate, a titolo esemplificativo, come segue:
Onorari
Ore
06.07.2023
Colloquio con il cliente
e-mail da cliente con allegato
1:30
0:15
07.07.2023
e-mail alla cliente
studio corrispondenza in entrata
0:05
1:00
08.07.2023
Esame inventario parziale
1:00
(cfr. all. H a doc.I)
e giunge, comprendendo quindi sia prestazioni antecedenti al conferimento del mandato mediante procura, che successive al contratto di divisione ereditaria (v. prestazioni dal 3 dicembre 2024 al 15 giugno 2025) ad un totale di onorari di fr. 18'713.35, cui si aggiungono fr. 1'323.50 di spese, per complessivi fr. 20'036.85.
A fronte di versamenti già corrisposti dalla ricorrente che ad agosto 2023 aveva beneficiato delleredità di una zia per totali fr. 32'000.- (cfr. doc. 379) e che da settembre 2023 a febbraio 2024 non aveva, quindi, necessitato delle prestazioni Las (cfr. supra consid. 1.1.) - per fr. 3'000.- il 24 agosto 2023 e totali fr. 10'000.- corrisposti ai legali in conseguenza della firma del contratto di divisione il 29 novembre 2024, la fattura proforma dell8 settembre 2025 indica che i patrocinatori della ricorrente, per il loro operato, si erano già visti versare totali fr. 13'000.-.
A fronte di tali versamenti, però, rimarrebbe uno scoperto di fr. 7'036.85, arrotondato a fr. 7'000.- (cfr. doc. 25-28), e meglio come segue:
Onorari
18'713.35
Spese
1'323.50
Richieste di acconto fatturate / Acconti versati
24.08.2023
Credito per acconti / acconti versati
- 3'000.-
29.11.2024
Credito per acconti / acconti versati avv.
RA1 (compreso di IVA)
- 3'783.50
Credito per acconti / acconti versati (avv.
RA1)
- 6'216.50
- 13'000.00
TOTALE
7'036.85
7'000.-
Con decisione su reclamo del 26 settembre 2025, lUSSI ha, come visto (cfr. supra consid. 1.2.), respinto il reclamo presentato il 20 febbraio 2025 da RI1.
Innanzi a questa Corte, e meglio ad integrazione della propria replica (cfr. supra consid. 1.5.-1.6.), i patrocinatori della ricorrente hanno trasmesso una ulteriore nota con ulteriore dettaglio datata 28 novembre 2025 (cfr. all. I a doc. VII).
Tale documento, se da una parte riprende le voci (e quindi il dettaglio delle prestazioni fornite dai legali a beneficio della loro cliente) già presenti nella fattura proforma dell8 settembre 2025, daltra parte ne precisa lonorario orario e limporto complessivo da computarsi per ogni singola prestazione in ragione della sua durata, e meglio, a titolo esemplificativo, come segue:
Onorari
Comp.qta
Imp.un.
Importo
06.07.2023
Colloquio con il cliente
e-mail da cliente con allegato
1:30
0:15
280.00
420.00
70.00
07.07.2023
e-mail alla cliente
studio corrispondenza in entrata
0:05
1:00
280.00
23.35
280.00
08.07.2023
Esame inventario parziale
1:00
280.00
280.00
(cfr. all. I a doc. VII).
A proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo lart. 52 LPGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps ed ha rilevato:
2.10.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia lart. 65 cpv. 1 Las).
Lart. 29 Lptca enuncia:
"1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative allassegnazione o al rifiuto di prestazioni dellassicurazione per linvalidità è soggetta a spese; lentità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1000 franchi.
Lart. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La ricorrente, parzialmente vincente in causa, rappresentata da due avvocati, ha diritto all'importo di fr. 1000.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g LPGA) per quanto attiene alla procedura innanzi al TCA.
2.11. Per quanto attiene alle ripetibili per la procedura di reclamo postulate dai legali della ricorrente, che in sede ricorsuale ne chiedono la copertura nella misura in cui postulano il riconoscimento a beneficio della ricorrente di tutte le spese legali successive al 29 novembre 2024 (cfr. supra consid. 1.3.), il TCA rileva che la medesima è risultata parzialmente vincente nel procedimento amministrativo.
Al riguardo, questa Corte ricorda che lart. 52 cpv. 3 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),applicabile nellambito dellassistenza sociale, in virtù del rinvio di cui agli art. 33 cpv. 3 Laps e 65 cpv. 1 Lasprevede che di regola nella procedura di opposizione (e reclamo) non sono accordate ripetibili.
Tuttavia un assicurato, che in caso di soccombenza avrebbe potuto beneficiare del gratuito patrocinio, ha diritto alle ripetibili se risulta vincente in causa(cfr. STF I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata in DTF 130 V 570 e SVR 2005 IV Nr. 36 pag. 133; STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid.2.1., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversiche-rungsrechts ATSG, 4. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, ad art. 52 n. 84; ad art. 37 n. 48; STCA 38.2009.62 del 5 ottobre 2009 consid.2.3.; STCA 38.2003.101 del 2 settembre 2004 consid. 2.17.).
La nostra Massima Istanza, nella DTF 130 V 570, ha lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto pure in altre situazioni eccezionali, oltre a quella in cui nella procedura di opposizione può essere concesso il gratuito patrocinio, come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà particolari.
Con sentenza 9C_877/2017 del 28 maggio 2018 consid. 8.2. il Tribunale federale, precisando la DTF 130 V 570, ha stabilito, da un lato, che lassegnazione di ripetibili alla parte vincente nella procedura di opposizione non può discendere né da principi giuridici generali né dà garanzie procedurali conferite dalla Costituzione. Determinante a tal fine è soltanto il diritto di procedura applicabile nel caso concreto. Dallaltro, che nella procedura di opposizione secondo lart. 52 LPGA le ripetibili possono essere accordate unicamente allorché la persona in questione avrebbe avuto diritto, in caso di soccombenza, al gratuito patrocinio (cfr. pure U. Kieser, op. cit., ad art. 52,
n. 85).
Al riguardo cfr. STCA 42.2024.52 del 14 aprile 2025; STCA 42.2024.33 del 4 novembre 2024; STCA 42.2021.11 del 21 giugno 2021 consid. 2.19.; STCA 38.2020.67 del 26 aprile 2021.
2.12. L'art. 37 cpv. 1 LPGA, applicabile in casu quale diritto sussidiario in virtù del rinvio di cui allart. 31 Lptca a cui rimanda lart. 33 cpv. 3 Laps (cfr. pure art. 65 Las;), prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio in occasione di una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il cpv. 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (cfr. STF 8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 6.1.; STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161).
Al riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer 1/05 pag. 70-71; SVR 2004 EL Nr. 4; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.
La necessità di patrocinio da parte di un legale rimane eccezionale nella procedura amministrativa (cfr. STF 8C_779/2023 del 2 settembre 2024 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2024 N.16 pag. 435; STF 8C_397/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 3.2.; STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.;9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7) e dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Questultimo, ad esempio, non devessere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dellindigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso(Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist, cfr. DTF 125 V 35 consid.4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265), oppure se lassistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione(Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt;DTF 132 V 201 consid.4.1 con riferimenti).
La necessità o meno dellassistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007; STF 8C_669/2016 del 7 aprile 2017; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 6.2.).
In concreto, anche su questo punto e, quindi, sulla questione a sapere se dovevano essere accordate, o meno, ripetibili, per la procedura amministrativa, gli atti vengono rinviati allUSSI affinché si pronunci nuovamente, tenendo conto del fatto che non solo il reclamo è stato parzialmente accolto, ma che secondo questa Corte avrebbe dovuto essere in misura maggiore, rispettivamente prenda in considerazione la difficoltà della procedura successoria per la quale la ricorrente già si era avvalsa del patrocinio degli avv. ti RA1 e RA1 e, da ultimo, valuti la situazione finanziaria di RI1, ritenuto che alla medesima nel dicembre 2024 erano stati accreditati fr. 30'000.-.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso èparzialmente accoltoai sensi dei considerandi.
§ La decisione su reclamo del 26 settembre 2025 è annullata e gli atti sono rinviati allUSSI affinché proceda ai sensi di quanto indicato ai consid. 2.9 e 2.12.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti