Dispositiv
- dichiara e pronuncia § La decisione su reclamo del 5 agosto 2025 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati allUSSI per nuovi accertamenti conformemente a quanto indicato ai consid. 2.8. e 2.9. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario di Camera Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Raccomandata
Incarto n.42.2025.45
rs
Lugano
22 dicembre 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 settembre 2025 di
RI1,______
contro
la decisione su reclamo del 5 agosto 2025 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dellinserimento,6501Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenutoin fatto
1.10. LUSSI, il 5 agosto 2025, ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha confermato il provvedimento del 6 novembre 2024 con il quale è stata negata allinteressata una prestazione specialea copertura di eventuali spese per il pagamento del deposito di garanzia(cfr. consid. 1.5.; doc. 19-24). Al riguardo è stato indicato:
1.11. Contro la decisione su reclamo del 5 agosto 2025 RI1, il 3 settembre 2025, ha inoltrato un tempestivo ricorso con oggettoRicorso contro la decisione di rifiuto del rimborso spese di trasloco necessario e annunciato, nel quale ha chiesto che le spese di trasloco le siano rimborsate e ha addotto:
consideratoin diritto
Tale questione, in concreto, va comunque considerata quale parte dell'oggetto impugnato.
Cfr. pure STCA 38.2016.70 del 6 settembre 2017 consid. 2.2.; STCA 42.2016.16 del 5 aprile 2017 consid. 2.1.; STCA 39.2003.18 del 6 dicembre 2004 consid. 2.2.
Di conseguenza il TCA entra nel merito del ricorso sia per quanto attiene al diniego del rimborso dei costi di trasloco, sia in relazione al rifiuto di riconoscere della spesa della cauzione.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sullarmonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anchessa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo lart. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dallart. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, lampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dettesono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Essesi suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate(cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie lart. 18 Las enuncia:
"Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia dintervento ai sensi dellart. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
L'art. 20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali:
"Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono lintegrazione sociale e linserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per lalloggio superiori ai limiti previsti dallart. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia dintervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).
A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nellambito della Legge federale sullassicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"
Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia dintervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2024.50 del 3 febbraio 2025 consid. 2.9.-2.10.; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
2.5. Lart. 8g Reg.Las prevede che le prestazioni speciali vengono stabilite tenendo conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dellazione sociale.
Le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dellazione sociale - CSIAS al p.to C.6.6. cpv. 2 enuncianoche in caso di trasloco sono di norma prese a carico le spese necessarie, in particolare per un veicolo a noleggio o per lo smaltimento degli ingombranti. Le spese delle ditte di trasporto e di pulizia sono prese a carico solo in casi motivati.
Dal canto loro le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2024 del 22 dicembre 2023 emesse dal Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino (cfr. BU N. 41 del 22 dicembre 2023 pag. 416 segg.) ai p.ti 4 e 4.2.b prevedono:
"4. Prestazioni speciali
Il tenore dei p.ti 4, 4.2., 4.2.a e 4.2.b delle Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2025 del 13 dicembre 2024 (cfr. BU N. 43 del 13 dicembre 2024 pag. 368 segg.) è il medesimo di quello delle Direttive per il 2024, con la sola eccezione che, oltre allUSSI, quale autorità competente è stato aggiunto lURAR (Ufficio dei richiedenti lasilo e dei rifugiati).
2.6. Ledirettive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).
Questultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono uninterpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr.STF 8C_224/2024 del 2 settembre 2025 consid. 2.4.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.;STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.;STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid.3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid.2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16;DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltreBois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss;Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 8C_669/2023 del 1° aprile 2025 consid. 6.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid.3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.7. Dalle Direttive cantonali concernenti i costi supplementari connessi al trasferimento in un nuovo appartamento menzionate al consid. 2.5. si evince, da un lato, che lassistenza sociale può riconoscere a titolo di prestazioni assistenziali speciali delle spese riguardanti lalloggio, e meglio il deposito di garanzia per lappartamento, i costi di trasloco, la spesa per lacquisto di mobilio e per lassicurazione RC ed economia domestica.
Dallaltro, che per poter beneficiare, in particolare, dellassunzione dei costi relativi al trasloco è, però, indispensabile che lUSSI abbia previamente autorizzato il cambio domicilio sulla base di una domanda che precisi i motivi del cambiamento, la pigione prevista nel nuovo appartamento e limporto previsto quale deposito di garanzia.
La condizione del rilascio di unautorizzazione preliminare al trasferimento in un nuovo appartamento da parte dellamministrazione imposta a coloro che desiderano richiedere delle prestazioni assistenziali speciali afferenti allalloggio consente allUSSI di avere un controllo preventivo dei motivi del cambiamento e dei costi, così da limitare tali spese. Un ulteriore vantaggio, fondamentale per i richiedenti e a loro vantaggio, risulta essere quello di evitare che questi ultimi - i quali si trovano già in una difficile situazione finanziaria - concludano contratti di locazione con pigioni elevate e conseguentemente si indebitino, ossia debbano sostenere una spesa che non potrà essere assunta totalmente dallUSSI (giusta lart. 22 lett. c Las, ai fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene considerato laffitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dallart. 9 Laps. Secondo lart. 9 cpv. 1 lett. a e b Laps per le unità di riferimento composte di una persona la spesa per lalloggio è computata fino a un massimo corrispondente allimporto riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola.
Per le unità di riferimento composte di due persone si tiene conto di una spesa per lalloggio fino a un massimo corrispondente allimporto riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi, mentre per le unità di riferimento composte da più di due persone è computato al massimo limporto riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20%; per quanto concerne gli importi massimi validi per agli anni 2023, 2024, e 2025 cfr. STCA 42.2024.41 del 27 gennaio 2025 consid. 2.5.; STCA 39.2025.5 del 30 ottobre 2025 consid. 2.4., non ancora cresciuta in giudicato).
2.10.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, torna applicabile la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia lart. 65 cpv. 1 Las).
Lart. 29 Lptca enuncia:
"1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative allassegnazione o al rifiuto di prestazioni dellassicurazione per linvalidità è soggetta a spese; lentità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1000 franchi.
Lart. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore lart. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dellassistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dellattuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nellambito dellassistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sulliniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»),non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.9 del 20 giugno 2025 consid. 2.10.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.56 del 31 marzo 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su reclamo del 5 agosto 2025 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati allUSSI per nuovi accertamenti conformemente a quanto indicato ai consid. 2.8. e 2.9.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti