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42.2025.31

A ragione USSI ha imposto a ric. vendita sue quote Sagl x verificare prima il suo dt. a prest. LADI visto carattere sussidiario di quelle Las. Termine assegnato per procedere in tal senso è però troppo breve; viene fissato al 31.3.25 data sino alla quale deve esser det dt a prest. Las. Ric. parz.acc

Ticino · 2025-07-10 · Italiano TI
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4.  Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

E. 2.6 e 2.7., art. 2 Las e 13 Laps). D’altra parte però, secondo questo Tribunale, il termine di circa dieci giorni assegnato il 29 gennaio 2025 al ricorrente, la cui richiesta di prestazioni Las risale al 17/21 gennaio 2025 (cfr. consid. 1.1.), al fine di trasmettere all’amministrazione “conferma dello stralcio da ______ Sagl da qualsiasi carica in seno alla società (quote comprese)” (cfr. doc. 347-348; consid. 1.2.), è troppo breve. Con decisione del 14 marzo 2025, come visto, l’USSI ha, peraltro, negato al ricorrente l’erogazione delle prestazioni assistenziali già dal 1. febbraio 2025, e quindi da ancora prima dello scadere del termine assegnatogli del 10 febbraio 2025. In concreto, come sottolineato da questa Corte nella STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012, richiamata in sede ricorsuale (cfr. supra consid. 1.9.), l’alienazione delle quote societarie, è una procedura non “i mmediata e richiede del tempo”. Tempo che, nella fattispecie, doveva quantomeno essere pari a quello necessario a convocare l’assemblea dei soci (venti giorni, ai sensi dell’art. 805 cpv. 3 CO), ritenuto che lo statuto societario prevedeva delle condizioni cumulative per il recesso del socio (cfr. supra consid. 1.9.), modificabili o abolibili “ solo con decisione unanime da parte di tutti i soci ”. Quanto precede fatto, poi, salvo il diritto di recedere dalla società per gravi motivi, da richiedersi al giudice. Trattasi, quindi, come anticipato, di passi che per essere intrapresi richiedono comunque del tempo, non essendo immediatamente attuabili (a prescindere dal fatto che l’asserzione ricorsuale relativa alla pretesa impossibilità di alienare le quote in ragione del credito Covid-19 richiesto ed ottenuto dalla società non trova, comunque, spiegazione). Questa Corte non ignora che nel caso sfociato nella STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 l’assicurato aveva, ad ogni modo, almeno tentato, seppure senza successo, di vendere le quote al proprio socio. Nella fattispecie che qui ci concerne, invece, nonostante al ricorrente fosse ben chiaro che doveva muoversi in tal senso, essendogli già state rifiutate (anche) le prestazioni LADI in ragione essenzialmente del suo ruolo e della sua partecipazione societaria (cfr. supra consid. 2.6.), egli non ha neppure comprovato di avere almeno tentato di attivarsi per alienare la propria partecipazione societaria. Tuttavia nel caso concreto, in considerazione di una tempistica minima per almeno tentare di agire in tal senso a RI1 non avrebbe dovuto essere assegnato un termine scadente già il 10 febbraio 2025, bensì un termine più ragionevole, e meglio fino al 31 marzo 2025 per alienare le proprie quote e per stralciarsi, di conseguenza, dalla qualità di socio. La prima decisione su reclamo impugnata deve quindi essere modificata in tal senso. Per quanto attiene alla seconda decisione su reclamo emessa nei confronti di RI1 e da questi contestata, mediante la quale l’amministrazione ha negato il diritto alle prestazioni assistenziali dal 1° febbraio 2025, l’USSI, alla luce di quanto poc’anzi stabilito in relazione al termine per alienare le proprie quote e stralciarsi dalla qualità di socio, dovrà, invece, valutare se sulla base della sua situazione economica e personale egli vi aveva, o meno, diritto e questo sino al 31 marzo 2025. 2.12.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las ). L’art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.” L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.47-48 del 31 marzo 2025 consid. 2.20.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

E. 2.11 Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che nella presente fattispecie RI1, annunciatosi presso il proprio Comune di domicilio il 16 dicembre 2024, con domanda del 17/21 gennaio 2025 ha chiesto di essere posto al beneficio di prestazioni assistenziali (cfr. supra consid. 1.1.), dopo che con decisione formale del 12 dicembre 2024 la Cassa disoccupazione ______ gli aveva negato il diritto all’indennità di disoccupazione in assenza di un requisito fondamentale (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a LADI e 10 LADI), vista la sua situazione di persona con posizione analoga a un datore di lavoro ricoperta dal ricorrente in quanto in possesso di metà delle quote sociali della ______ Sagl. In tale contesto va, innanzitutto, ricordato che, per costante giurisprudenza federale in materia di assicurazione contro la disoccupazione, il socio di una ______ Sagl e il membro del consiglio di amministrazione di una SA sono esclusi ex lege dal diritto, in particolare, alle indennità di disoccupazione, poiché godono di un notevole potere decisionale e rivestono, perciò, una posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a, art. 10 e art. 31 cpv. 3 lett. c LADI; DTF 145 V 200 ; DTF 123 V 234; STF 8C_163/2016 del 17 ottobre 2016; STF 8C_729/2014 del 18 novembre 2014) (sottolineature del TCA). In una STF 8C_609/2024 del 26 giugno 2025, pubblicata in SVR 2025 ALV Nr. 24, al consid. 6.1 il Tribunale federale ha stabilito che “ Die Kasse weist zutreffend darauf hin, dass sich der massgebliche Einfluss eines Gesellschafters oder einer Gesellschafterin einer GmbH (mit oder ohne Geschäftsführerfunktion ) gemäss ständiger Rechtsprechung ohne Weiteres aus der Gesellschafterstellung an sich ergibt (BGE 145 V 200; E. 4 hiervor). Eine Prüfung des Einzelfalles ist diesfalls nicht erforderlich, denn die massgebliche Entscheidungsbefugnis geht (zwingend) aus dem Gesetz selbst hervor (vgl. Art. 804 ff. OR; BGE 145 V 200 E. 4.2). ” (sottolineatura della redattrice). Come visto, con la decisione del 28 gennaio 2025, l’USSI ha riconosciuto al richiedente il diritto alle prestazioni assistenziali per il mese di gennaio 2025, senza nessuna considerazione sul suo statuto di socio della ______ Sagl (in particolare nulla indicando su un eventuale obbligo di cedere le sue quote e stralciarsi; cfr. supra consid. 1.1. e doc. 349-350). Con decisione del 29 gennaio 2025 (confermata con decisione su reclamo del 6 giugno 2025; cfr. supra consid. 1.7.), l’USSI ha assegnato a RI1 un termine scadente il 10 febbraio 2025 per effettuare lo stralcio dal registro di commercio (ed in particolare per procedere alla cessione delle proprie quote). Con un’altra decisione del 14 marzo 2025 (confermata con decisione su reclamo del 10 giugno 2025; cfr. supra consid. 1.4. e 1.8.) l’USSI ha negato al ricorrente il diritto di beneficiare delle prestazioni assistenziali a partire dal 1° febbraio 2025, in quanto RI1 non ha provveduto allo stralcio richiesto. Sciolta la società con decisione dell’assemblea dei soci del 9 maggio 2025, in seguito al fallimento pronunciato a far tempo dal 23 maggio successivo ed iscrittosi l’assicurato per il collocamento presso l’URC in vista dell’ottenimento delle indennit di disoccupazione LADI, l’USSI ha, poi, riconosciuto al ricorrente il diritto alle prestazioni Las dal mese di maggio 2025 (cfr. supra consid. 1.6. e doc. 99-102). Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene, innanzitutto, corretta l’imposizione dell’USSI al ricorrente di alienare le proprie quote della società, così da dapprima valutare appieno se egli poteva, o meno, beneficiare del diritto all’indennità di disoccupazione (al riguardo, e in relazione ai presupposti dell’art. 8 cpv. 1 lett. e dell’art. 13 LADI, si ricorda che l’assicurato ha lavorato per la ______ Sagl come dipendente dal 2017 al 30 settembre 2024), visto il carattere sussidiario dell’assistenza sociale. Tanto più che la ______ Sagl aveva cessato ogni attività da giugno 2024 e l’assicurato ne è rimasto dipendente fino a fine settembre, per “ poter portare a termine tutte le pratiche relative alla chiusura dell’attività ” (cfr. doc. 192). Infatti, il mantenimento del ruolo di socio comporta comunque un rischio di abuso che non deve ricadere sull’assistenza sociale (cfr. supra consid. 2.9. e STCA 42.2022.99 del 2 maggio

2023) e che le prestazioni assistenziali hanno carattere sussidiario in particolare rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali (cfr. supra consid.

E. 2.13 L’insorgente, parzialmente vincente in causa e rappresentato dall’avv. RA1, ha diritto all’importo di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della parte resistente (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca).

E. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. la nostra Massima Istanza ha peraltro osservato:

Al riguardo cfr. pureSTF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6;STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5.,pubblicata in DTF 149 II 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative spiegazioni.

2.6.  Nel caso di specie, con decisione del 29 gennaio 2025, confermata dalla decisione su reclamo del 6 giugno 2025 (cfr. supra consid. 1.2. e 1.6.), l’USSI haintimato al ricorrente di procedere con le sue dimissioni e con lo stralcio dalla ______ Sagl entro il 10 febbraio 2025.

L’amministrazione ha preso questa decisione “considerato che la cassa di disoccupazione ______ con decisione del 12.12.2024 ha emesso un rifiuto del suo diritto alle indennità” (cfr. doc. 347-348).

Al riguardo, il TCA rileva che con decisione del 12 dicembre 2024 la Cassa disoccupazione ______ (in seguito: la Cassa) ha negato al ricorrente l’erogazione delle prestazioni LADI con la seguente motivazione:

La ______ Sagl, ora in liquidazione, era attiva nella prestazione di servizi di ogni genere nel settore della sicurezza, nella sorveglianza, nel trasporto di persone e beni e nell’organizzazione di eventi e manifestazioni (cfr. estratto del Registro di commercio reperibile al sito internetwww.zefix.ch).

Il ricorrente, che già disponeva, senza rivestire alcuna funzione registrata, di una procura collettiva a due, nell’aprile 2023 è diventato socio della ______ Sagl, con cinque quote da fr. 1'000.- ciascuna.

A febbraio 2024, RI1 ha aumentato la propria partecipazione societaria a dieci quote da fr. 1'000.- l’una, con procura individuale.

La procura individuale è poi stata stralciata dal RC - per i motivi indicati dalla Cassa nella propria decisione del 12 dicembre 2024 - il 4 dicembre 2024, data dalla quale il ricorrente non ha più goduto del diritto di firma, ma è rimasto socio detenendo le dieci quote.

Nel contesto della domanda di prestazioni assistenziali, RI1, il 3 gennaio 2025 ha dichiarato che “l’azienda non ha personale attivo ed è in fase di liquidazione” (cfr. doc. 453). Dall’estratto RC risulta che la società, in realtà, è stata sciolta con decisione dell'assemblea dei soci del 9 maggio 2025.

Da quel momento, ______, che già deteneva il restante delle quote societarie, è passato dall’essere socio e presidente della gerenza, con firma individuale, ad esserne anche liquidatore con firma individuale.

Infine, la ______ Sagl è stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato con decisione della Pretura del Distretto di ______ del 22 maggio 2025 a far tempo dal giorno seguente.

Dagli atti risulta, poi, che il rapporto di lavoro in essere da giugno 2017 tra il ricorrente e la società è stato disdetto il 30 luglio 2024 con effetto al 30 settembre successivo.

La lettera di disdetta riporta la medesima firma sia per quanto attiene al ricorrente, che l’ha sottoscritta “per accettazione”, che per la direzione societaria (cfr. doc. 376).

2.7.  Riguardo ai richiedenti l’assistenza sociale che esercitano un’attività indipendente, va evidenziato che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6 dicembre 2004, si è così espressa:

"Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité indépendante.

(...)

E. 7 Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur l'assistance publique du canton de Genève."

Dalla sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).

Con sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di prestazioni assistenziali deciso dall’autorità competente del Canton Ginevra e avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da parte dell’assistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale indipendente aveva comunque mantenuto lo statuto professionale d’indipendente.

Il TF ha in particolare evidenziato, da un lato, che l’oggetto della contestazione, determinato dal giudizio impugnato, verteva sull’aiuto sociale ordinario ai sensi della legge cantonale sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza cantonale ginevrina concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid. 3.3.) e non sull’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost.

Dall’altro, che il diniego dell’assistenza sociale oltre il termine di sei mesi(consid.3.3.:“L’art.16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois”)era dipeso unicamente dal rifiuto dell’insorgente di rinunciare al suo statuto d’indipendente presso l’ufficio cantonale delle assicurazioni sociali.Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta l’art. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal senso senza richiedere l’aiuto da parte dell’assistenza sociale.

In tale giudizio l’Alta Corte ha rilevato che le disposizioni COSAS (CSIAS dal 1° gennaio 2021) prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo se non viene rispettato il principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione valida dal 1° gennaio 2021).

In quel caso di specie al ricorrente, il quale esercitava un’attività indipendente non redditizia che aveva comunque interrotto nell’agosto 2019, non poteva essere imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019, bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni fissate dall’amministrazione (cfr. consid. 11.1.).

2.8.  Questa Corte in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI il quale aveva negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale, in quanto, alla conclusione di quel periodo, la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente unturnaround(l’espressione“turnaround”rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo: il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare le perdite; cfr.www.tesionline.it).

Inoltre in un giudizio 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo precedente.

Il ricorso interposto contro la sentenza sopra citata all’Alta Corte dall’interessato è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010).

Nella fattispecie che qui ci concerne, invece, nonostante al ricorrente fosse ben chiaro che doveva muoversi in tal senso, essendogli già state rifiutate (anche) le prestazioni LADI in ragione essenzialmente del suo ruolo e della sua partecipazione societaria (cfr. supra consid. 2.6.), egli non ha neppure comprovato di avere almeno tentato di attivarsi per alienare la propria partecipazione societaria.

2.12.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la proceduradinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.47-48 del 31 marzo 2025 consid. 2.20.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

E. 12 agosto 2022 la parte resistente, visto che l’attività connessa alla società __________ era in essere da più anni senza consentire a RI 1 di raggiungere l’indipendenza economica e uscire dall’assistenza sociale, gli ha formalmente stabilito quale ultimo termine la data del 30 settembre 2022 per stralciarsi dai ruoli della società vendendo le sue quote, abbandonare ogni ruolo all’interno della società, verificare l’eventuale diritto alle indennità di disoccupazione e rendersi disponibile al 100% alla partecipazione delle misure di inserimento sociale e professionale decise dall’USSI (cfr. doc. B; consid. 1.3.). In simili condizioni, tenuto conto del fatto che l’assistenza sociale ha carattere sussidiario in particolare rispetto alle assicurazioni sociali federali e cantonali, nonché della giurisprudenza federale e cantonale (cfr. art. 2 Las; 13 Laps; consid. 2.2.; 2.4.; 2.5.), a ragione l’amministrazione ha deciso che l’insorgente deve rinunciare alla propria attività per la __________ e, segnatamente, verificare il suo eventuale diritto alle indennità di disoccupazione, come pure rendersi disponibile al 100% alla partecipazione delle misure di inserimento sociale e professionale (cfr. in particolare STF 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 citata al consid. 2.6.). Un’attività indipendente non redditizia non può essere sostenuta, nemmeno indirettamente, tramite l’assistenza sociale, rispettivamente deve essere evitata una distorsione della concorrenza, e meglio non vanno agevolati degli indipendenti in un determinato settore rispetto a coloro che esercitano nel medesimo ambito senza ricevere prestazioni assistenziali (cfr. STF 8D_132020 del 19 luglio 2021 consid. 10.1.4.). (…)” (consid. 2.6.). La nostra Massima Istanza, il 3 luglio 2023, ha considerato inammissibile l’impugnativa dell’interessato (cfr. STF 8C_382/2023, 8C_383/2023). 2.10.  La Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), nel proprio contributo “ Aide aux travailleurs indépendants ”, Berna 2021, se, da una parte, ha indicato che il diritto all’assistenza sociale non presuppone in tutti i casi la cessazione dell’attività indipendente, dall’altra, ha precisato che l’aiuto può essere fornito soltanto se determinate condizioni sono ossequiate - in particolare in applicazione del principio di sussidiarietà - e per un periodo di durata limitata. Al riguardo è stato evidenziato, in primo luogo, che in effetti l’assistenza sociale non ha per vocazione di aiutare le persone nel bisogno a sviluppare un’attività indipendente. Tale misura è concepita a titolo eccezionale. In secondo luogo, che il beneficiario dell’assistenza sociale può continuare a esercitare la propria attività indipendente unicamente nel caso in cui adempia il presupposto della sostenibilità economica, ossia se la stessa permetta di far fronte in modo duraturo ai bisogni materiali di base dell’interessato e delle persone rientranti nella sua unità di riferimento. Inoltre è stato affermato che di principio l’aiuto sociale è concesso agli indipendenti nell’idea che la loro attività sarà economicamente redditizia entro un termine fino a sei mesi. Il diritto all’assistenza può essere prolungato oltre questo termine, qualora si possa ragionevolmente ritenere che tale scopo sarà raggiunto entro un termine supplementare. La CSIAS ha sottolineato che la decisione di assegnare o no delle prestazioni assistenziali agli indipendenti, così come le modalità di tale aiuto devono tenere conto delle possibili distorsioni della concorrenza. La medesima ha spiegato che in linea generale sono considerate atte a falsare la concorrenza quelle situazioni in cui un’attività non può essere svolta che con il sostegno dell’assistenza sociale e in cui il beneficiario si trova conseguentemente avvantaggiato rispetto agli altri attori del ramo che devono procurarsi i mezzi per la sopravvivenza con la loro attività. Se la sostenibilità economica non è dimostrata o se non è realizzata nel termine impartito malgrado le buone previsioni, i lavoratori indipendenti devono porre fine alla loro attività, segnatamente per prevenire la distorsione della concorrenza a più lungo termine che risulterebbe dal sostegno attribuito dall’assistenza sociale. È, altresì, stato specificato che le persone che desiderano esercitare un’attività indipendente a titolo principale (ovvero allorché un’attività costituisce un ostacolo al collocamento sul mercato del lavoro) sono sostenute unicamente durante un lasso di tempo limitato e a determinate condizioni. Quando, invece, si tratta di un’attività indipendente accessoria (ossia che non è d’ostacolo all’integrazione professionale in vista dell’ottenimento di un reddito di sussistenza), l’assistenza sociale interviene con riserbo, in quanto non le compete pronunciarsi sulle attività per il tempo libero dei beneficiari, consapevole, in ogni caso, che la linea di demarcazione tra l’attività accessoria e l’attività ricreativa è labile. Infine la CSIAS ha osservato che, allorché l’organo dell’assistenza sociale termina di accettare l’attività indipendente in ragione dei pronostici economici sfavorevoli oppure del mancato raggiungimento degli obiettivi, i beneficiari sono tenuti a iscriversi all’Ufficio regionale di collocamento al fine di cercare e accettare un impiego che assicuri loro i mezzi di sussistenza a condizione che esso sia adeguato al loro stato di salute. In proposito è stato puntualizzato che certi Cantoni, come il Ticino, prevedono delle prestazioni particolari per gli indipendenti dopo che sono stati costretti a cessare la loro attività. Nel Cantone Ticino, in effetti, giusta l’art. 11 cpv. 1 della Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) ai disoccupati che hanno cessato da sei mesi al massimo un’attività indipendente e non hanno diritto alle prestazioni della LADI , lo Stato può versare indennità straordinarie interamente a carico del Cantone. Sul tema cfr. anche Ingrid Hess , “ Travail indépendant: qui a droit à l’aide social? ” (pag.

4) in Soziale Sicherheit CHSS del 12 settembre 2023; STCA 42.2025.30 del 20 ottobre 2025 non ancora cresciuta in giudicato.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2025.31-32

CL/DC/gm

Lugano

1° dicembre 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 luglio 2025 di

RI1,______

contro

la decisione su reclamo del 6 giugno 2025 e la decisione su reclamo del 10 giugno 2025 emanate da

Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento'inserimento,6501Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenutoin fatto

consideratoin diritto

in ordine

nel merito

2.2.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia, dapprima, impartito al ricorrente un termine entro cui stralciarsi dalla ______ Sagl (di cui era socio, con dieci quote da fr. 1'000.- l’una) e, d’altra parte, gli abbia poi negato il diritto alle prestazioni Las da febbraio 2025, non avendo RI1 effettuato quanto richiestogli dall’amministrazione.

2.3.  L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317),resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che"le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che"in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4.  Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

"Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. la nostra Massima Istanza ha peraltro osservato:

Al riguardo cfr. pureSTF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6;STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5.,pubblicata in DTF 149 II 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. riguardante la sussidiarietà e le relative spiegazioni.

2.6.  Nel caso di specie, con decisione del 29 gennaio 2025, confermata dalla decisione su reclamo del 6 giugno 2025 (cfr. supra consid. 1.2. e 1.6.), l’USSI haintimato al ricorrente di procedere con le sue dimissioni e con lo stralcio dalla ______ Sagl entro il 10 febbraio 2025.

L’amministrazione ha preso questa decisione “considerato che la cassa di disoccupazione ______ con decisione del 12.12.2024 ha emesso un rifiuto del suo diritto alle indennità” (cfr. doc. 347-348).

Al riguardo, il TCA rileva che con decisione del 12 dicembre 2024 la Cassa disoccupazione ______ (in seguito: la Cassa) ha negato al ricorrente l’erogazione delle prestazioni LADI con la seguente motivazione:

La ______ Sagl, ora in liquidazione, era attiva nella prestazione di servizi di ogni genere nel settore della sicurezza, nella sorveglianza, nel trasporto di persone e beni e nell’organizzazione di eventi e manifestazioni (cfr. estratto del Registro di commercio reperibile al sito internetwww.zefix.ch).

Il ricorrente, che già disponeva, senza rivestire alcuna funzione registrata, di una procura collettiva a due, nell’aprile 2023 è diventato socio della ______ Sagl, con cinque quote da fr. 1'000.- ciascuna.

A febbraio 2024, RI1 ha aumentato la propria partecipazione societaria a dieci quote da fr. 1'000.- l’una, con procura individuale.

La procura individuale è poi stata stralciata dal RC - per i motivi indicati dalla Cassa nella propria decisione del 12 dicembre 2024 - il 4 dicembre 2024, data dalla quale il ricorrente non ha più goduto del diritto di firma, ma è rimasto socio detenendo le dieci quote.

Nel contesto della domanda di prestazioni assistenziali, RI1, il 3 gennaio 2025 ha dichiarato che “l’azienda non ha personale attivo ed è in fase di liquidazione” (cfr. doc. 453). Dall’estratto RC risulta che la società, in realtà, è stata sciolta con decisione dell'assemblea dei soci del 9 maggio 2025.

Da quel momento, ______, che già deteneva il restante delle quote societarie, è passato dall’essere socio e presidente della gerenza, con firma individuale, ad esserne anche liquidatore con firma individuale.

Infine, la ______ Sagl è stata sciolta in seguito al fallimento pronunciato con decisione della Pretura del Distretto di ______ del 22 maggio 2025 a far tempo dal giorno seguente.

Dagli atti risulta, poi, che il rapporto di lavoro in essere da giugno 2017 tra il ricorrente e la società è stato disdetto il 30 luglio 2024 con effetto al 30 settembre successivo.

La lettera di disdetta riporta la medesima firma sia per quanto attiene al ricorrente, che l’ha sottoscritta “per accettazione”, che per la direzione societaria (cfr. doc. 376).

2.7.  Riguardo ai richiedenti l’assistenza sociale che esercitano un’attività indipendente, va evidenziato che la nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P 301/2004 del 6 dicembre 2004, si è così espressa:

"Par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________ contre la décision de l'Hospice général du 21 mai 2004. Il a d'abord rappelé le but de l'assistance publique et souligné son caractère subsidiaire par rapport aux autres prestations sociales fédérales, cantonales ou communales. Puis, il a retenu en particulier que, depuis le 16 mai 2003, date de l'inscription de son entreprise au registre du commerce, l'intéressée exerçait une activité à titre indépendant, ce qui l'empêchait de s'inscrire à l'Office cantonal pour rechercher une activité salariée ou, à défaut, pour percevoir des prestations de l'assurance-chômage. Comme les prestations d'assistance étaient subsidiaires par rapport aux prestations de chômage, elles devaient être refusées en l'espèce. La décision querellée était d'autant plus justifiée que l'intéressée n'avait pas fourni la totalité des renseignements nécessaires au sujet de sa situation financière effective et qu'elle ne désirait pas mettre un terme à son activité indépendante.

(...)

7.

Au demeurant, la lecture de l'arrêt attaqué permet de constater que le Tribunal administratif a appliqué correctement la législation topique, en particulier la loi du 19 septembre 1980 sur l'assistance publique du canton de Genève."

Dalla sentenza cantonale relativa a quel caso (ATA/804/2004) si evince che il diritto a prestazioni assistenziali è stato riconosciuto ancora durante tre mesi (fino al 31 agosto 2003), dopo che l'assicurata aveva iniziato un'attività lucrativa indipendente a titolo principale, che in precedenza aveva effettuato per diversi anni a titolo accessorio (beneficiando di prestazioni assistenziali).

Con sentenza 8C_782/2019 del 9 settembre 2020 il TF ha confermato il diniego di prestazioni assistenziali deciso dall’autorità competente del Canton Ginevra e avallato dalla Camera amministrativa della Corte di giustizia del Canton Ginevra nei confronti di una persona che dopo aver ricevuto per sei mesi da parte dell’assistenza sociale un aiuto finanziario eccezionale quale indipendente aveva comunque mantenuto lo statuto professionale d’indipendente.

Il TF ha in particolare evidenziato, da un lato, che l’oggetto della contestazione, determinato dal giudizio impugnato, verteva sull’aiuto sociale ordinario ai sensi della legge cantonale sull’inserimento e l’aiuto sociale individuale (LIASI, la quale secondo la giurisprudenza cantonale ginevrina concretizza il principio di sussidiarietà; cfr. consid. 3.3.) e non sull’aiuto d’urgenza ex art. 12 Cost.

Dall’altro, che il diniego dell’assistenza sociale oltre il termine di sei mesi(consid.3.3.:“L’art.16 al. 2 RIASI précise que l'aide financière est accordée pour une durée de trois mois; en cas d'incapacité de travail du bénéficiaire, les prestations peuvent être accordées pendant une durée maximale de six mois”)era dipeso unicamente dal rifiuto dell’insorgente di rinunciare al suo statuto d’indipendente presso l’ufficio cantonale delle assicurazioni sociali.Al riguardo è stato specificato che la libertà economica giusta l’art. 27 Cost. non risultava violata, in quanto la ricorrente era libera di restare iscritta come indipendente e di continuare a cercare lavoro in tal senso senza richiedere l’aiuto da parte dell’assistenza sociale.

In tale giudizio l’Alta Corte ha rilevato che le disposizioni COSAS (CSIAS dal 1° gennaio 2021) prevedono che la soppressione delle prestazioni è consentita solo se non viene rispettato il principio di sussidiarietà (cfr. p.to F.3 cfr. 4 della versione valida dal 1° gennaio 2021).

In quel caso di specie al ricorrente, il quale esercitava un’attività indipendente non redditizia che aveva comunque interrotto nell’agosto 2019, non poteva essere imputata una tale violazione. Non si giustificava, quindi, la completa soppressione delle prestazioni assistenziali dal 1° luglio al 26 agosto 2019, bensì soltanto la relativa riduzione per non avere rispettato le condizioni fissate dall’amministrazione (cfr. consid. 11.1.).

2.8.  Questa Corte in una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007, pubblicata in RtiD II-2007 N° 14 pag. 62 seg., ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI il quale aveva negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale, in quanto, alla conclusione di quel periodo, la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato non era concretamente cambiata né era imminente unturnaround(l’espressione“turnaround”rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo: il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare le perdite; cfr.www.tesionline.it).

Inoltre in un giudizio 42.2010.1 del 27 settembre 2010 il TCA ha stabilito che le prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo precedente.

Il ricorso interposto contro la sentenza sopra citata all’Alta Corte dall’interessato è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010).

Nella fattispecie che qui ci concerne, invece, nonostante al ricorrente fosse ben chiaro che doveva muoversi in tal senso, essendogli già state rifiutate (anche) le prestazioni LADI in ragione essenzialmente del suo ruolo e della sua partecipazione societaria (cfr. supra consid. 2.6.), egli non ha neppure comprovato di avere almeno tentato di attivarsi per alienare la propria partecipazione societaria.

2.12.  In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la proceduradinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.47-48 del 31 marzo 2025 consid. 2.20.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti