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42.2025.20

Richiesta risarcimento nei confronti di USSI per procedure avviate davanti a TCA. In casu applic. per analogia 78 LPGA (non LResp/TI). Manca decisione, per cui ric. irricevibile. Trasmissione atti a USSI per pronunciarsi su domanda di indennizzo. Irricev. pure rich. apert. inchiesta amministrativa

Ticino · 2025-05-05 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2.  Questo Tribunale, di massima, esamina solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 1 cpv. 2 e 3 Lptca).

L'art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps.

L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che:

"1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3Ȓ applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."

Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione o una decisione su reclamo, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.;STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.;STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.;DTF 131 V 164consid. 2.1 pag. 164 e seg.;125 V 413consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).

Competenti a emanare decisioni in materia di rivendicazioni di risarcimento danni da parte di assicurati e terzi sono quelle autorità dalle quali viene preteso un indennizzo (cfr.Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione 2020, n. 88 ad art. 78,pag. 1400; FF 1999 pag. 4031, 4033).

In materia di responsabilità non entra in considerazione la procedura di opposizione secondo l'art. 52 LPGA (art. 78 cpv. 4 LPGA). Contro la decisione dell’organo competente a emettere un provvedimento riguardo alla responsabilità ex art. 78 LPGA è dato, dunque, ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr.U. Kieser, op. cit., n. 102-103ad art. 78,pag. 1402-1403).

Le condizioni dell’azione di responsabilità sono l’esistenza di un danno, un atto illecito - ossia la violazione di una norma scritta o non scritta da parte dell’amministrazione

- e un nesso di causalità tra i due (cfr.U. Kieser, Haftung der Sozialversicherungsträgernach Art. 78 ATSG,inSozialversicherungsrechtstagung 2013 –St. Gallen:Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, 2014,pag. 116-121).

L’art. 78 cpv. 1 LPGA istituisce una responsabilità causale e non presuppone dunque una colpa di un organo dell’istituto assicuratore (cfr. STF 8C_273/2019 del 4 luglio 2019 consid. 3;U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 52 ad art. 78 pag. 1393).

La responsabilità è, inoltre, sussidiaria, nel senso che essa può intervenire soltanto se la pretesa invocata non possa essere ottenuta attraverso le procedure amministrativa e giudiziaria ordinarie in materia di assicurazioni sociali oppure in assenza di una norma speciale di responsabilità del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_273/2019 del 4 luglio 2019 consid. 3; STF 8C_66/2009 del 7 settembre 2009 consid. 6., parzialmente pubblicata in DTF 135 V 339; DTF 133 V 14 consid. 5;U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 7 segg. ad art. 78).

Gli atti vanno, ad ogni modo, trasmessi all’USSI per statuire sulladomanda di indennizzo formulata da RI 1.

2.6.  Per inciso è utile ricordare che, affinché una responsabilità secondo l’art. 78 LPGA possa essere ammessa, occorre valutare se sussista un atto illecito e, nell’affermativa, un danno, come pure un legame di causalità tra questi due elementi (cfr. consid. 2.4.).

La giurisprudenza ha parimenti ritenuto illecita la violazione di principi generali del diritto (cfr. DTF 133 V 14 consid. 8.1 e riferimenti ivi citati), come ad esempio l’obbligo, per colui che crea una situazione di pericolo, di prendere i provvedimenti atti a prevenire un danno (cfr. DTF 89 I 483 consid. 6e).

Se l’atto dannoso consiste nella violazione di un diritto assoluto (quale la vita o la salute, oppure il diritto di proprietà), l’illiceità è realizzata a priori, senza che sia necessario verificare se e in quale misura l’autore abbia violato una specifica norma di comportamento. Al riguardo si parla d’illiceità nel risultato.

Se, per contro, l’atto dannoso consiste in una violazione di un altro interesse (ad esempio, il patrimonio), l’illiceità presuppone che l’autore abbia violato una norma di comportamento avente lo scopo di proteggere il bene giuridico in questione (cfr. DTF 144 I 318 consid. 5.5.). Eccezionalmente, l’illiceità dipende dalla gravità della violazione. Ciò è il caso se l’illiceità risulta da un atto giuridico (una decisione, una sentenza). In questa evenienza, la violazione di una prescrizione importante dei doveri di funzione è di per sé suscettibile d’impegnare la responsabilità dello Stato (cfr. DTF 132 II 317 consid. 4.1, 123 II 582 consid. 4d/dd).

Più specificatamente, nel caso di decisioni amministrative o giudiziarie non ogni provvedimento emesso in contrasto con la legge va qualificato quale atto illecito. La responsabilità di un ente pubblico a causa dell’illiceità di una decisione viene ammessa a delle condizioni restrittive.

Il comportamento di un magistrato o di un funzionario è illecito soltanto se viola un dovere essenziale per l’esercizio della sua funzione o commette un errore grave e manifesto che non avrebbe commesso un collega coscienzioso. Il solo fatto che una decisionecresciuta in giudicatosi rilevi a posteriori inesatta, contraria al diritto o anche arbitraria non è sufficienteper ammettere l'illiceità di un atto o di un'omissione(cfr. STF 2C_227/2020 del 21 agosto 2020 consid. 10.1.; STF 2E 1/2016 del 21 gennaio 2016 consid. 2.2.; STF 2C_275/2012 del 11 dicembre 2012 consid. 3.2.; DTF 132 II 449 consid. 3.3.; DTF 123 II 577 consid. 4d/dd).

In proposito cfr.pure STF 2E_1/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 2.2.;STF9C_214/2017 del 2 febbraio 2018 consid. 4.1.; DTF 133 V 14; STF5A.8/2000 del 6 novembre 2000 consid. 3;STCA 36.2020.36 del 22 ottobre 2020; STCA 35.2018.59 del 13 maggio 2019; STCA 38.2015.66 del 15 giugno 2016, pubblicata in RtiD I-2017 N. 48 pag. 261 segg.; STCA 38.2013.66 del 14 aprile 2014.

2.7.  Per quanto concerne la richiesta del versamento di prestazioni speciali per un importo pari a fr. 262.30 (cfr. doc. I; consid. 1.1.), giova rilevare che con sentenza 42.2025.10 del 7 aprile 2025 il TCA ha ritenuto irricevibile il ricorso del 20 febbraio 2025 inoltrato da RI 1 contro la decisione del 14 febbraio 2025 - con cui l’USSI gli ha assegnato una prestazione speciale per i contributi minimi AVS da ottobre a dicembre 2024 di fr. 131.15 -, nel quale ha postulato il riconoscimento dell’importo complessivo di fr. 393.45, corrispondente ai contributi personali AVS dei trimestri aprile - giugno 2024, luglio - settembre 2024 e ottobre - dicembre 2024 e quindi il versamento dell’ammontare mancante di fr. 262.30 (contributi minimi AVS dei trimestri aprile - giugno 2024 e luglio - settembre 2024).

Questo Tribunale ha, comunque, trasmesso gli atti all’amministrazione affinché si pronunciasse senza indugio sul reclamo dell’interessato contro il provvedimento del 14 febbraio 2025 mediante l’emanazione di una decisione su reclamo.

2.9.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»),non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.10 del 7 aprile 2025 consid. 2.5.;STCA 42.2024.13 del 10 giugno 2024 consid. 2.7., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_418/2024 del 4 settembre 2024;STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.10 del 27 maggio 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Dispositiv
  1. La domanda del 16 aprile 2025 di pagamento dell’importo di fr. 262.30 relativo ai contributi minimi AVS 2024 èirricevibile. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 La segretaria Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.42.2025.20

rs

Lugano

5 maggio 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sullo scritto del 16 aprile 2025 di

RI 1

contro

Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto,in fatto

Il medesimo ha, quindi, chiesto che l’USSI sia condannato a rimborsargli fr. 46.80 corrispondenti al costo del treno FFS tratta ____________ e ritorno (fr. 7.80 x 2 x 3 volte) per la consegnabrevi manual TCA degli atti relativi agli incarti 42.2024.22, 42.2024.43 e 42.2025.10, fr. 30.-- relativi al costo della carta, fr. 200.-- concernenti il costo dell’inchiostro (2 set di cartucce) e fr. 800.-- per il tempo di redazione di 40 ore a fr. 20.-- all’ora.

in diritto

2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2.  Questo Tribunale, di massima, esamina solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione su reclamo (cfr. art. 1 cpv. 2 e 3 Lptca).

L'art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps.

L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che:

"1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3Ȓ applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."

Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione o una decisione su reclamo, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.;STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.;STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.;DTF 131 V 164consid. 2.1 pag. 164 e seg.;125 V 413consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).

Competenti a emanare decisioni in materia di rivendicazioni di risarcimento danni da parte di assicurati e terzi sono quelle autorità dalle quali viene preteso un indennizzo (cfr.Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione 2020, n. 88 ad art. 78,pag. 1400; FF 1999 pag. 4031, 4033).

In materia di responsabilità non entra in considerazione la procedura di opposizione secondo l'art. 52 LPGA (art. 78 cpv. 4 LPGA). Contro la decisione dell’organo competente a emettere un provvedimento riguardo alla responsabilità ex art. 78 LPGA è dato, dunque, ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr.U. Kieser, op. cit., n. 102-103ad art. 78,pag. 1402-1403).

Le condizioni dell’azione di responsabilità sono l’esistenza di un danno, un atto illecito - ossia la violazione di una norma scritta o non scritta da parte dell’amministrazione

- e un nesso di causalità tra i due (cfr.U. Kieser, Haftung der Sozialversicherungsträgernach Art. 78 ATSG,inSozialversicherungsrechtstagung 2013 –St. Gallen:Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, 2014,pag. 116-121).

L’art. 78 cpv. 1 LPGA istituisce una responsabilità causale e non presuppone dunque una colpa di un organo dell’istituto assicuratore (cfr. STF 8C_273/2019 del 4 luglio 2019 consid. 3;U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 52 ad art. 78 pag. 1393).

La responsabilità è, inoltre, sussidiaria, nel senso che essa può intervenire soltanto se la pretesa invocata non possa essere ottenuta attraverso le procedure amministrativa e giudiziaria ordinarie in materia di assicurazioni sociali oppure in assenza di una norma speciale di responsabilità del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_273/2019 del 4 luglio 2019 consid. 3; STF 8C_66/2009 del 7 settembre 2009 consid. 6., parzialmente pubblicata in DTF 135 V 339; DTF 133 V 14 consid. 5;U. Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 7 segg. ad art. 78).

Gli atti vanno, ad ogni modo, trasmessi all’USSI per statuire sulladomanda di indennizzo formulata da RI 1.

2.6.  Per inciso è utile ricordare che, affinché una responsabilità secondo l’art. 78 LPGA possa essere ammessa, occorre valutare se sussista un atto illecito e, nell’affermativa, un danno, come pure un legame di causalità tra questi due elementi (cfr. consid. 2.4.).

La giurisprudenza ha parimenti ritenuto illecita la violazione di principi generali del diritto (cfr. DTF 133 V 14 consid. 8.1 e riferimenti ivi citati), come ad esempio l’obbligo, per colui che crea una situazione di pericolo, di prendere i provvedimenti atti a prevenire un danno (cfr. DTF 89 I 483 consid. 6e).

Se l’atto dannoso consiste nella violazione di un diritto assoluto (quale la vita o la salute, oppure il diritto di proprietà), l’illiceità è realizzata a priori, senza che sia necessario verificare se e in quale misura l’autore abbia violato una specifica norma di comportamento. Al riguardo si parla d’illiceità nel risultato.

Se, per contro, l’atto dannoso consiste in una violazione di un altro interesse (ad esempio, il patrimonio), l’illiceità presuppone che l’autore abbia violato una norma di comportamento avente lo scopo di proteggere il bene giuridico in questione (cfr. DTF 144 I 318 consid. 5.5.). Eccezionalmente, l’illiceità dipende dalla gravità della violazione. Ciò è il caso se l’illiceità risulta da un atto giuridico (una decisione, una sentenza). In questa evenienza, la violazione di una prescrizione importante dei doveri di funzione è di per sé suscettibile d’impegnare la responsabilità dello Stato (cfr. DTF 132 II 317 consid. 4.1, 123 II 582 consid. 4d/dd).

Più specificatamente, nel caso di decisioni amministrative o giudiziarie non ogni provvedimento emesso in contrasto con la legge va qualificato quale atto illecito. La responsabilità di un ente pubblico a causa dell’illiceità di una decisione viene ammessa a delle condizioni restrittive.

Il comportamento di un magistrato o di un funzionario è illecito soltanto se viola un dovere essenziale per l’esercizio della sua funzione o commette un errore grave e manifesto che non avrebbe commesso un collega coscienzioso. Il solo fatto che una decisionecresciuta in giudicatosi rilevi a posteriori inesatta, contraria al diritto o anche arbitraria non è sufficienteper ammettere l'illiceità di un atto o di un'omissione(cfr. STF 2C_227/2020 del 21 agosto 2020 consid. 10.1.; STF 2E 1/2016 del 21 gennaio 2016 consid. 2.2.; STF 2C_275/2012 del 11 dicembre 2012 consid. 3.2.; DTF 132 II 449 consid. 3.3.; DTF 123 II 577 consid. 4d/dd).

In proposito cfr.pure STF 2E_1/2020 del 13 febbraio 2020 consid. 2.2.;STF9C_214/2017 del 2 febbraio 2018 consid. 4.1.; DTF 133 V 14; STF5A.8/2000 del 6 novembre 2000 consid. 3;STCA 36.2020.36 del 22 ottobre 2020; STCA 35.2018.59 del 13 maggio 2019; STCA 38.2015.66 del 15 giugno 2016, pubblicata in RtiD I-2017 N. 48 pag. 261 segg.; STCA 38.2013.66 del 14 aprile 2014.

2.7.  Per quanto concerne la richiesta del versamento di prestazioni speciali per un importo pari a fr. 262.30 (cfr. doc. I; consid. 1.1.), giova rilevare che con sentenza 42.2025.10 del 7 aprile 2025 il TCA ha ritenuto irricevibile il ricorso del 20 febbraio 2025 inoltrato da RI 1 contro la decisione del 14 febbraio 2025 - con cui l’USSI gli ha assegnato una prestazione speciale per i contributi minimi AVS da ottobre a dicembre 2024 di fr. 131.15 -, nel quale ha postulato il riconoscimento dell’importo complessivo di fr. 393.45, corrispondente ai contributi personali AVS dei trimestri aprile - giugno 2024, luglio - settembre 2024 e ottobre - dicembre 2024 e quindi il versamento dell’ammontare mancante di fr. 262.30 (contributi minimi AVS dei trimestri aprile - giugno 2024 e luglio - settembre 2024).

Questo Tribunale ha, comunque, trasmesso gli atti all’amministrazione affinché si pronunciasse senza indugio sul reclamo dell’interessato contro il provvedimento del 14 febbraio 2025 mediante l’emanazione di una decisione su reclamo.

2.9.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»),non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2025.10 del 7 aprile 2025 consid. 2.5.;STCA 42.2024.13 del 10 giugno 2024 consid. 2.7., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_418/2024 del 4 settembre 2024;STCA 42.2024.22 del 14 ottobre 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.10 del 27 maggio 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

§ Gli atti sono trasmessi all’USSI per pronunciarsi al riguardo (cfr. consid. 2.5).

2.  La domanda del 16 aprile 2025 di pagamento dell’importo di fr. 262.30 relativo ai contributi minimi AVS 2024 èirricevibile.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 La segretaria

Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni