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42.2025.11

Correttamente chiesta restituz.prest.assist. in ragione della sostanza immob. sita all'estero non dichiarata, ma atti rinviati all'USSI x rivalutare quantum restituz x periodo genn.21-sett.23 tenendo conto della quota parte di 1/12 della sostanza e non computandola integralmente per ogni mese

Ticino · 2025-06-20 · Italiano TI
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 persone 1'509.--

E. 2.15 In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las ). L’art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.” L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

E. 3 persone 1'834.--

E. 4 persone 2'110.--

E. 5 persone 2'495.--

Per ogni persona + 209.--

supplementare”

" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a)   Reddito computabile:

1.   vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

2.   la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

3.   vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

4.   non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;

5.   non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.

b)   Spesa vincolata:

1.   non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.   non vengono computati gli alimenti di cui all’art.

E. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

3.   non vengono computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4.   le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c)  Spesa per l’alloggio:

Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.”

“1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a)   i redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese;

b)   ...;

c)   ...;

d)   i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e)   tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f)    1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.

2. Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

3. Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.

4. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”

“1. La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a)   le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b)   gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c)   le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d)   gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.

c) LT;

e)   i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.

d) e f) LT;

f)    i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g)   i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);

h)   i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.

i)     ...;

j)

2.   Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a)   per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b)   per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."

2.6.  L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

"Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

"L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”

2.7.  Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

"Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

"La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzioneè perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024;STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024 consid. 3;STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3;STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.;STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid.4;STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

Giova ricordare cheè tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è, quindi, stata erogata in contrasto con la legge.Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo.A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr.STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.;STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2;STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000;Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).

Il fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze all’amministrazione è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a un errore di calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017 dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2022.88 del 6 marzo 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF dell’insorgente è stato respinto con giudizio 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023; STCA 38.2012.47 del 3 ottobre 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.13 del 2 settembre 2013 consid. 2.9.; 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.

2.8.  Nella presente evenienza, come visto al consid. 1.1., l’USSI ha riconosciuto le prestazioni assistenziali in favore di RI 1 da luglio 2018 a novembre 2023 sulla base delle richieste di rinnovo (una ventina, presentate nel corso di oltre cinque anni) di volta in volta presentate dal medesimo.

Di queste, solo la richiesta del 23 novembre 2023 ha visto, tra i propri allegati, i documenti attestanti la proprietà da parte del ricorrente di una serie di beni immobili siti in __________, dei quali l’amministrazione era sino a quel momento all’oscuro.

In relazione alla sostanza immobiliare sita all’estero, peraltro, nella propria richiesta di rinnovo delle prestazioni Las scadenti il 30 novembre 2023 il ricorrente nulla ha osservato, limitandosi a riferire di avere (già, a quel momento) incassato “capitale __________ + LPP” (cfr. doc. 225-227).

Ai fini della presente vertenza, giova rilevare che tra gli allegati alla richiesta di rinnovo delle prestazioni Las del novembre 2023 figura, in particolare, la seguente documentazione:

"a) proprietà esclusiva del piccolo fabbricato abitativo con annessa corte, sia alla __________ e distinto in catasto fabbricati al foglio __________ con particella __________;

b) comproprietà per la quota di ½ de terreno agricolo in stato di abbandono, sito in località __________, della superficie totale di mq 1757 e distinti in due corpi in catasto terreni al foglio __________ particella __________ nonché al foglio __________ particella __________;

c) comproprietà per la quota di ½ del terreno agricolo in stato di abbandono, sito in località __________ della superficie di mq. 2288 e distinto catasto terreni al foglio __________ particella __________ ed annessa quota di 1/3 alla stradina di accesso p.lla __________.”

Il 16 aprile 2024, preso atto delle proprietà immobiliari del ricorrente in __________, l’USSI ha provveduto a ricalcolare le prestazioni Las che, a mente dell’amministrazione, avrebbero, effettivamente e se del caso, dovuto essere erogate i a favore di RI 1 dal luglio 2018 al novembre 2023, giungendo di fatto alla conclusione che nulla gli era dovuto (cfr. doc. 85-155).

In particolare, l’USSI, nei calcoli operati dopo avere preso conoscenza della sostanza immobile sita __________ di proprietà del ricorrente, ha computato tali averi:

In esito a detta operazione, con decisione del 25 luglio 2024 l’USSI ha, come visto, chiesto la restituzione di fr. 131'626.95 (cfr. supra consid. 1.2.).

L’ordine di restituzione è, poi, stato confermato con la decisione su reclamo impugnata dal ricorrente innanzi a questo Tribunale (cfr. supra consid. 1.4. e 1.5.

A sostegno della propria posizione, il ricorrente, già in sede di reclamo, aveva versato agli atti la seguente documentazione:

"(…) comunichiamo che abbiamo consultato la documentazione che ci avete inoltrato in data 20 novembre 2023 riguardando l’immobile in __________ a seguito di autodenuncia. Dopo verifica della documentazione per gli anni 2015-2021, l’autorità fiscale non procederà ad alcun recupero d’imposta (…)” (cfr. doc. 76);

Risulta, poi, dagli atti formanti l’incarto che con decisione dell’11 aprile 2024, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha riconosciuto al qui ricorrente (computando “conti libero passaggio CHF 82'641.62” e “proprietà immobiliare secondaria CHF 33'173.28”) il diritto a percepire le prestazioni seguenti:

Prestazioni complementari                                        CHF 790.00

Rimborso del premio di assicurazione                      CHF 510.80

malattia

Totale                                                                         CHF 1'300.80

Per completezza, giova infine rilevare che da __________ 2024RI 1 risulta essere socio e gerente, con diritto di firma individuale, con 500 quote da CHF 100.00 (per un totale di fr. 50'000.-) della __________, Lugano.

La società, attiva nell'import-export, nella commercializzazione di prodotti alimentari, nella gestione di esercizi pubblici quali bar, ristoranti, pizzerie, mense aziendali ed inoltre nella promozione, la commercializzazione, la gestione, la rappresentanza e l'intermediazione di beni e servizi sia per conto proprio che di terzi.

Ne consegue che la sostanza immobiliare situata in Svizzera o all’estero, in virtù dell’art. 22 lett. a cifra 2 Las e del principio di sussidiarietà, deve essere considerata al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali.

Le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale - CSIAS al p.to D.3.2. relative alla proprietà fondiaria enunciano quanto segue:

2.10.  Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva, innanzitutto, che il ricorrente impugna la decisione su reclamo e quindi la richiesta di restituzione delle prestazioni Las indebitamente percepite da luglio 2018 a novembre 2023 censurando, da una parte e nel suo principio, il computo dei beni immobiliari di sua proprietà siti in __________ (sia a titolo di sostanza che di reddito derivante dal valore locativo) e, d’altra parte, il metodo di calcolo applicato dall’USSI e gli importi presi in considerazione dall’amministrazione, diversi da quelli risultati dalla perizia che RI 1 ha commissionato.

Questo Tribunale ritiene che, nel suo principio, il computo dei beni immobiliari siti all’estero e di proprietà del ricorrente nei calcoli volti a stabilire il diritto, o meno, di quest’ultimo a percepire le prestazioni assistenziali sia corretto.

Ciò vale tanto per quanto attiene al suo valore da computarsi quale reddito (valore locativo) tanto per quanto concerne l’importo considerato come sostanza.

Infatti, al momento in cui ha riconosciuto a RI 1 il diritto alle prestazioni Las, l’amministrazione non era a conoscenza del fatto che il medesimo fosse proprietario di beni immobiliari siti in __________, dei quali il ricorrente ha informato l’amministrazione unicamente quando aveva già prelevato il capitale LPP che verosimilmente era di per sé sufficiente a negargli l’erogazione delle prestazioni Las successivamente al 30 novembre 2023.

Circa la proprietà di tali immobili RI 1 nulla ha trasmesso o notificato all’USSI per oltre cinque anni e per una ventina di richieste di rinnovo.

In simili condizioni occorre concludere che a ragione, nel principio, l’USSI ha chiesto al ricorrente di restituire delle prestazioni assistenziali percepite da luglio 2018 a novembre 2023 (cfr. DTF 146 V 217 consid. 3.4.; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 con la quale l’Alta Corte ha confermato il diniego del condono della restituzione (decisa il 27 ottobre 2022) di prestazioni complementari all’AVS/AI percepite a torto da ottobre 2021 a ottobre 2022 - la Cassa aveva ritenuto perento il diritto di chiedere la restituzione delle PC dall’aprile 2020 a settembre 2021 -, senza sollevare alcuna obiezione (nemmeno qualeobiter dictum) circa l’obbligo di restituzione delle prestazioni ricevute nell’anno precedente l’emanazione dell’ordine di restituzione); STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 consid. 2; STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 6.5.; DTF 139 V 6 consid. 5.2.in fine; STF 8C_293/2008 del 30 luglio 2009; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 4, DTF 122 V 270 consid. 5).

2.11.  Sebbene la parte ricorrente non abbia invocato la (in ogni caso solo parziale) prescrizione del diritto dell’USSI alla restituzione delle prestazioni Las corrispostile oltre cinque anni prima dell’emissione dell’ordine di restituzione, godendo questaCorte dipieno potere d’esamein fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.), il TCA rileva che la richiesta di restituzione della resistente del 25 luglio 2024 è parzialmente giunta oltre al termine di cinque annidal momento del versamento della prestazionedi cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA.

Giusta l’art. 26 cpv. 2 Laps, applicabile in ambito di assistenza sociale in virtù del rinvio contemplato all’art. 36 Las (cfr. supra consid. 2.7.), il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

Il tenore di tale disposto è analogo a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale).

L’art. 25 cpv. 2 LPGA enuncia, inoltre, anche che se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

La Laps, in particolare l’art. 26, da questo profilo non contempla una regolamentazione analoga all’art. 25 cpv. 2 LPGA.

Tuttavia l’art. 36 cpv. 1 Laps, riguardante le disposizioni penali, più specificatamente le contravvenzioni, enuncia che chi con indicazioni incomplete od inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta; chi contravviene all’obbligo di serbare il segreto;è punito con la multa fino a centomila franchi; è riservata l’azione penale.

Nel caso di una contravvenzione per la quale viene comminata una multa, come nell’ipotesi dell’art. 36 cpv. 1 Laps, l’azione penale si prescrive in sette anni (cfr. art. 97 CP).

Tale termine risulta più lungo di quelli previsti dagli art. 26 Laps e 25 LPGA.

In proposito, cfr. STCA 42.2022.87 del 6 marzo 2023 e STCA 39.2019.6-7 del 25 maggio 2020 riguardante la restituzione di assegni integrativi e di prima infanzia, confermata dal TF con giudizio 8C_421/29020 del 7 ottobre 2020.

In assenza di un giudizio penale, spetta pregiudizialmente agli organi amministrativi competenti esaminare se il credito di risarcimento danni derivi da un atto punibile e, quindi, valutare se è applicabile un termine più lungo rispetto ai termini di perenzione relativa (3 anni, dal 1° gennaio 2021) e assoluta (5 anni), di cui all’art. 25 LPGA.

Per applicare il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale, non è necessario che l’autore dell’infrazione sia stato condannato, né l’amministrazione o il giudice sono necessariamente tenuti ad attendere l’emanazione di un giudizio in ambito penale (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 6; STF 8C_592/2007 del 20 agosto 2008 consid. 5; DTF 147 V 471; DTF 113 V 256).

Nel caso di specie, il TCA ritiene che il diritto dell’USSI di richiedere la restituzione delle prestazioni Las versate a RI 1, vertendo su quanto corrispostogli sin da luglio 2018, non fosse prescritto, nemmeno parzialmente, al momento dell’emissione dell’ordine di restituzione del 25 luglio 2024.

In concreto, secondo questa Corte trova infatti applicazione, quantomeno,il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale che è di minimo sette anni.

Quanto precede ritenuto che - riservata l’eventuale integrazione dei reati di cui agli artt. 148a e 146 CP che per questa Corte può rimanere una questione aperta – l’agire di RI 1, che sottacendo all’USSI le proprietà all’estero ha ottenuto indebitamente almeno parte delle prestazioni Las, integra a non averne dubbio quantomeno il disposto dell’art. 36 cpv. 1 Laps (contravvenzione, termine di prescrizione di sette anni).

2.12.  La richiesta di restituzione delle prestazioni Las indebitamente percepite è corretta nel suo principio, come pure per quel che riguarda il lasso temporale oggetto della decisione su reclamo (luglio 2018 – novembre 2023).

Invece, a proposito dell’importo chiesto in restituzione, questo Tribunale rileva, innanzitutto, a titolo di premessa generale, che a ragione l’USSI, per stabilire il valore della sostanza immobiliare di proprietà di RI 1 in __________, si è fondato sui dati disponibili sul sito del catasto, rispettivamente sulle visure versate agli atti e non sulla perizia commissionata dallo stesso assistito.

In tal senso, questa Corte si limita a rilevare che l’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire, in un caso in cui in materia tributaria era contestato il computo del valore locativo di sostanza immobiliare sita all’estero, che “Per giurisprudenza, una perizia di parte non è infatti uno strumento idoneo per definire il valore locativo di un immobile su suolo estero (sentenza 2C_111/2022 del 7 dicembre 2022 consid. 3.4; 2C_700/2021 del 23 giugno 2022 consid. 7.6).” (cfr. STF 9C_646/2022 del 7 febbraio 2023, consid. 7.2.).

Non vi è dunque ragione di scostarsi dall’importo stabilito dall’amministrazione per il valore delle proprietà __________ di RI 1, di volta in volta convertito dagli EUR ai CHF secondo il cambio ufficiale trimestrale (cfr. supra consid. 2.8.). A differenza di quanto pretende la tesi ricorsuale (cfr. supra consid. 1.5.), infatti, il cambio attuale tra Euro e franchi svizzeri non è applicabile a calcoli relativi alle prestazioni eventualmente di diritto per il 2018, o per il 2019, ma nemmeno per il 2023.

Anche in questo caso a ragione l’USSI ha, inoltre, tenuto in considerazione una quota esente di fr. 10'000.- (cfr. in tal senso supra consid. 2.4.).

Giustamente l’amministrazione ha poi computato, a partire dai dati suindicati, tanto il valore di stima e quindi della sostanza immobiliare sita in__________ di proprietà di RI 1, quanto il valore locativo (6% del valore di stima), quanto le spese connesse alla proprietà di quegli immobili secondari (20% del valore di stima), in particolare fondandosi sulle direttive Laps 1/2019 e 2/2015. Sulla portata delle direttive amministrative cfr. supra consid. 2.9.

Posto quanto precede, secondo questa Corte l’esame della correttezza dell’importo chiesto in restituzione deve essere effettuato tenendo in considerazione tre distinti periodi temporali.

Prestazioni Las riconosciute da luglio 2018 a dicembre 2020

Rettamente, sino a dicembre 2020 compreso, l’USSI, dopo avere saputo della presenza della sostanza all’estero oggetto della presente vertenza, ha computato (oltre al valore locativo e alle spese connesse) il valore di stima degli immobili in questione (deducendo la quota esente di fr. 10'000.-) nell’ambito di un calcolo annuale, suddividendone quindi l’ammontare su dodici mesi.

Dai calcoli in tal senso elaborati dalla parte resistente, risulta che per RI 1 tra luglio 2018 e dicembre 2020 non vi era un fabbisogno scoperto, bensì un’eccedenza.

A ragione, quindi, l’USSI ha chiesto la restituzione di tutto quanto versato al ricorrente a titolo di prestazioni assistenziali nel periodo in esame.

Prestazioni Las riconosciute da gennaio 2021 a settembre 2023

Per le prestazioni Las riconosciute ed erogate a beneficio di RI 1 da gennaio 2021, invece, l’USSI ha computato a torto per ogni mese l’integralità della sostanza immobiliare secondaria (deducendo correttamente la quota esente di fr. 10'000.-) e non la quota parte di 1/12 della stessa.

Per prassi consolidata, inoltre, l’USSI ha costantemente considerato, nei propri calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las, il consumo dell’eccedenza nell’ambito di un calcolo annuale, suddiviso su 12 mesi.

Questa prassi, è stata avallata dal TCA nella propria giurisprudenza (cfr. ad esempio STCA 42.2019.36 del 10 dicembre 2019; STCA 42.2015.10 del 16 marzo 2016 e STCA

42. 2012.9 del 24 ottobre 2012).

Alla luce di quanto appena esposto, questo Tribunale ribadisce di ritenere corretta nel principio la decisione su reclamo anche per il periodo da gennaio 2021 per quanto attiene alla restituzione ed al computo della sostanza immobiliare secondaria (nonché del suo valore locativo e delle relative spese) sita in__________, di proprietà del ricorrente, mai annunciata prima di novembre 2023, nel calcolo delle prestazioni Las (cfr. supra consid. 2.11.).

La decisione su reclamo deve però essere annullata e gli atti devono essere trasmessi all’USSI affinché emetta una nuova decisione a proposito dell’importo chiesto in restituzione per questo secondo periodo e quindi affinché rivaluti il diritto, o meno, del ricorrente alle stesse, computando per il periodo da gennaio 2021 a settembre 2023 la quota parte di 1/12 della sostanza immobiliare in questione per ogni mese, al netto della quota esente e non, invece, l’integralità della stessa.

Per un caso analogo cfr. la STCA 42.2025.8 del 16 giugno 2025.

Prestazioni Las riconosciute per ottobre e novembre 2023

In data 25 settembre 2023 RI 1 ha ritirato l’avere di libero passaggio di fr. 71'181.-. Successivamente a quel momento la sostanza del ricorrente, indipendentemente dalla proprietà degli immobili in __________ non avrebbe dato atto di alcun fabbisogno scoperto, di modo che al di là dell’erroneo computo del valore di stima degli immobili esteri per intero e non per la quota parte di 1/12 la decisione dell’USSI per i mesi di ottobre e novembre 2023 si rivela comunque corretta.

2.13.  In esito a quanto sopra, il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su reclamo è annullata unicamente per quanto attiene al quantum dell’importo chiesto in restituzione per il periodo da gennaio 2021 a settembre 2023.

2.14.  Infine, del tutto irrilevanti si rivelano, a questo stadio, le pretese del ricorrente circa la propria buona fede e gli elementi (si pensi a quanto indicato dall’Autorità fiscale, in un distinto procedimento) che, a suo avviso, la comproverebbero. Tanto la buona fede, quanto l’eventuale onere troppo grave, come visto e come già rilevato dall’USSI (cfr. supra consid. 1.4. e 2.7.), concernono la successiva procedura di condono, che l’amministrazione si è impegnata ad attivare d’ufficio (cfr. supra consid. 1.4.).

Per costante giurisprudenza federale è, infatti, possibile, come evidenziato dalla parte resistente, pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta(cfr.STF 8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.; STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.;STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Pertanto le obiezioni relative alla sua buona fede sollevate nell’impugnativa e nello scritto del 14 dicembre 2024 dal ricorrente saranno esaminate con separata decisione nella procedura successiva relativa al condono, conformemente a quanto già indicato dall’USSI.

2.15.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»),non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 La segretaria Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2025.11

CL/sc

Lugano

20 giugno 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, astenuto)

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 24 gennaio 2025 emanata da

CO 1

in materia di assistenza sociale

ritenutoin fatto

1.1.  Con decisioni del 9 agosto 2018 (cfr. doc. 908-912), 5 settembre 2018 (cfr. doc. 895-898), 1° ottobre 2018 (cfr. doc. 883-886), 13 novembre 2018 (cfr. doc. 850-853 e 854-857), 9 gennaio 2019 (cfr. doc. 839-842), 26 febbraio 2019 (cfr. doc. 822-826), 10 aprile 2019 (cfr. doc. 816-819), 11 giugno 2019 (cfr. doc. 811-815), 25 settembre 2019 (cfr. doc. 767-770), 5 novembre 2019 (cfr. doc. 752-755 e 756-759), 23 dicembre 2019 (cfr. doc. 746-749), 2 aprile 2020 (cfr. doc. 717-721), 9 settembre 2020 (cfr. doc. 710-713), 23 dicembre 2020 (cfr. doc. 677-680), 3 marzo 2021 (cfr. doc. 659-662), 13 aprile 2021 (cfr. doc. 652-655), 6 luglio 2021 (cfr. doc. 644-647), 26 ottobre 2021 (cfr. doc. 629-632 e 633-636), 3 gennaio 2022 (cfr. doc. 592-595), 1° aprile 2022 (cfr. doc. 573-576 e 577-580), 27 settembre 2022 (cfr. doc. 545-549), 28 febbraio 2023 (cfr. doc. 514-517 e 518-521), 30 maggio 2023 (cfr. doc. 493-496) e 14 settembre 2023 (cfr. doc. 281-284), l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito USSI) ha riconosciuto a favore di RI 1 – cittadino__________, nato nel 19__________, a beneficio di un permesso di domicilio “C” - il diritto a percepire le prestazioni assistenziali dal luglio 2018 al novembre 2023.

1.2.  Con decisione del 25 luglio 2024, l’USSI ha ordinato all’assistito di restituire complessivi fr. 131'626.95 a titolo di prestazioni assistenziali percepite indebitamente tra luglio 2018 e novembre 2023.

L’amministrazione ha motivato l’ordine di restituzione come segue:

1.3.  Il 23 agosto 2024, RI 1 ha interposto reclamo contro l’ordine di restituzione.

Facendo sostanzialmente valere di avere “comunicato in ritardo” all’amministrazione l’esistenza delle proprietà immobiliari all’estero, l’assistito ha motivato come segue il proprio gravame:

1.4.  Il 24 gennaio 2025, l’USSI ha emanato una decisione su reclamo con la quale – oltre a rilevare che le censure relative alla buona fede riguardano la procedura di condono che sarà attivata d’ufficio “con separata decisione, nella procedura successiva, dopo che la presente sarà cresciuta in giudicato”

- ha respinto il gravame di RI 1 sulla base delle seguenti argomentazioni:

1.5.  Con tempestivo ricorso al TCA, RI 1 ha impugnato la decisione su reclamo resa nei suoi confronti, chiedendone l’annullamento sulla base delle seguenti argomentazioni:

1.6.  Nella sua risposta l’USSI postula la reiezione del ricorso, riprendendo le considerazioni già esposte nella propria decisione su reclamo ed esponendo argomenti che, nella misura di quanto necessario, saranno esposti nel prosieguo.

In relazione ai prelievi di capitali LPP, l’amministrazione indica quanto segue:

1.7.  Il 17 marzo 2025, il TCA – oltre a trasmettere al ricorrente la risposta di causa della controparte – ha assegnato alle parti, rimaste poi silenti, un termine di dieci giorni per produrre eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).

in diritto

2.1.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia chiesto a RI 1 di restituire la somma di fr. 131'626.95 a titolo di prestazioni assistenziali ricevute a torto da luglio 2018 a novembre 2023.

2.2.  L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006(cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317),resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 986.--

2 persone 1'509.--

3 persone 1'834.--

4 persone 2'110.--

5 persone 2'386.--

Per ogni persona + 200.--

supplementare

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, inBU N. 14/2018 del 23 marzo 2018).

(raccomandato dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 995.--

2 persone 1'523.--

3 persone 1'851.--

4 persone 2'129.--

5 persone 2'407.--

Per ogni persona + 202.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2019, in BU 58/2018 del 28 dicembre 2018 pag. 478-479).

(raccomandato dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 997.--

2 persone 1'525.--

3 persone 1'854.--

4 persone 2'134.--

5 persone 2'413.--

Per ogni persona + 202.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2020, in BU 57/2019 del 27 dicembre 2019 pag. 455-456),

(raccomandato dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 1’006.--

2 persone 1'539.--

3 persone 1'871.--

4 persone 2'153.--

5 persone 2'435.--

Per ogni persona + 204.--

supplementare”

(raccomandato dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 1’031.--

2 persone 1'577.--

3 persone 1'918.--

4 persone 2'206.--

5 persone 2'495.--

Per ogni persona + 209.--

supplementare”

" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a)   Reddito computabile:

1.   vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

2.   la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

3.   vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

4.   non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;

5.   non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.

b)   Spesa vincolata:

1.   non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

2.   non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

3.   non vengono computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

4.   le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c)  Spesa per l’alloggio:

Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.”

“1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a)   i redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese;

b)   ...;

c)   ...;

d)   i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e)   tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f)    1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.

2. Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

3. Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.

4. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”

“1. La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a)   le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b)   gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c)   le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d)   gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.

c) LT;

e)   i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.

d) e f) LT;

f)    i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g)   i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);

h)   i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.

i)     ...;

j)

2.   Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a)   per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b)   per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."

2.6.  L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

"Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

"L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”

2.7.  Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

"Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

"La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzioneè perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024;STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024 consid. 3;STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3;STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.;STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid.4;STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

Giova ricordare cheè tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è, quindi, stata erogata in contrasto con la legge.Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo.A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr.STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.;STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2;STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000;Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).

Il fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze all’amministrazione è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a un errore di calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017 dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).

Al riguardo cfr. pure STCA 38.2022.88 del 6 marzo 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF dell’insorgente è stato respinto con giudizio 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023; STCA 38.2012.47 del 3 ottobre 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.13 del 2 settembre 2013 consid. 2.9.; 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.

2.8.  Nella presente evenienza, come visto al consid. 1.1., l’USSI ha riconosciuto le prestazioni assistenziali in favore di RI 1 da luglio 2018 a novembre 2023 sulla base delle richieste di rinnovo (una ventina, presentate nel corso di oltre cinque anni) di volta in volta presentate dal medesimo.

Di queste, solo la richiesta del 23 novembre 2023 ha visto, tra i propri allegati, i documenti attestanti la proprietà da parte del ricorrente di una serie di beni immobili siti in __________, dei quali l’amministrazione era sino a quel momento all’oscuro.

In relazione alla sostanza immobiliare sita all’estero, peraltro, nella propria richiesta di rinnovo delle prestazioni Las scadenti il 30 novembre 2023 il ricorrente nulla ha osservato, limitandosi a riferire di avere (già, a quel momento) incassato “capitale __________ + LPP” (cfr. doc. 225-227).

Ai fini della presente vertenza, giova rilevare che tra gli allegati alla richiesta di rinnovo delle prestazioni Las del novembre 2023 figura, in particolare, la seguente documentazione:

"a) proprietà esclusiva del piccolo fabbricato abitativo con annessa corte, sia alla __________ e distinto in catasto fabbricati al foglio __________ con particella __________;

b) comproprietà per la quota di ½ de terreno agricolo in stato di abbandono, sito in località __________, della superficie totale di mq 1757 e distinti in due corpi in catasto terreni al foglio __________ particella __________ nonché al foglio __________ particella __________;

c) comproprietà per la quota di ½ del terreno agricolo in stato di abbandono, sito in località __________ della superficie di mq. 2288 e distinto catasto terreni al foglio __________ particella __________ ed annessa quota di 1/3 alla stradina di accesso p.lla __________.”

Il 16 aprile 2024, preso atto delle proprietà immobiliari del ricorrente in __________, l’USSI ha provveduto a ricalcolare le prestazioni Las che, a mente dell’amministrazione, avrebbero, effettivamente e se del caso, dovuto essere erogate i a favore di RI 1 dal luglio 2018 al novembre 2023, giungendo di fatto alla conclusione che nulla gli era dovuto (cfr. doc. 85-155).

In particolare, l’USSI, nei calcoli operati dopo avere preso conoscenza della sostanza immobile sita __________ di proprietà del ricorrente, ha computato tali averi:

In esito a detta operazione, con decisione del 25 luglio 2024 l’USSI ha, come visto, chiesto la restituzione di fr. 131'626.95 (cfr. supra consid. 1.2.).

L’ordine di restituzione è, poi, stato confermato con la decisione su reclamo impugnata dal ricorrente innanzi a questo Tribunale (cfr. supra consid. 1.4. e 1.5.

A sostegno della propria posizione, il ricorrente, già in sede di reclamo, aveva versato agli atti la seguente documentazione:

"(…) comunichiamo che abbiamo consultato la documentazione che ci avete inoltrato in data 20 novembre 2023 riguardando l’immobile in __________ a seguito di autodenuncia. Dopo verifica della documentazione per gli anni 2015-2021, l’autorità fiscale non procederà ad alcun recupero d’imposta (…)” (cfr. doc. 76);

Risulta, poi, dagli atti formanti l’incarto che con decisione dell’11 aprile 2024, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha riconosciuto al qui ricorrente (computando “conti libero passaggio CHF 82'641.62” e “proprietà immobiliare secondaria CHF 33'173.28”) il diritto a percepire le prestazioni seguenti:

Prestazioni complementari                                        CHF 790.00

Rimborso del premio di assicurazione                      CHF 510.80

malattia

Totale                                                                         CHF 1'300.80

Per completezza, giova infine rilevare che da __________ 2024RI 1 risulta essere socio e gerente, con diritto di firma individuale, con 500 quote da CHF 100.00 (per un totale di fr. 50'000.-) della __________, Lugano.

La società, attiva nell'import-export, nella commercializzazione di prodotti alimentari, nella gestione di esercizi pubblici quali bar, ristoranti, pizzerie, mense aziendali ed inoltre nella promozione, la commercializzazione, la gestione, la rappresentanza e l'intermediazione di beni e servizi sia per conto proprio che di terzi.

Ne consegue che la sostanza immobiliare situata in Svizzera o all’estero, in virtù dell’art. 22 lett. a cifra 2 Las e del principio di sussidiarietà, deve essere considerata al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali.

Le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale - CSIAS al p.to D.3.2. relative alla proprietà fondiaria enunciano quanto segue:

2.10.  Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva, innanzitutto, che il ricorrente impugna la decisione su reclamo e quindi la richiesta di restituzione delle prestazioni Las indebitamente percepite da luglio 2018 a novembre 2023 censurando, da una parte e nel suo principio, il computo dei beni immobiliari di sua proprietà siti in __________ (sia a titolo di sostanza che di reddito derivante dal valore locativo) e, d’altra parte, il metodo di calcolo applicato dall’USSI e gli importi presi in considerazione dall’amministrazione, diversi da quelli risultati dalla perizia che RI 1 ha commissionato.

Questo Tribunale ritiene che, nel suo principio, il computo dei beni immobiliari siti all’estero e di proprietà del ricorrente nei calcoli volti a stabilire il diritto, o meno, di quest’ultimo a percepire le prestazioni assistenziali sia corretto.

Ciò vale tanto per quanto attiene al suo valore da computarsi quale reddito (valore locativo) tanto per quanto concerne l’importo considerato come sostanza.

Infatti, al momento in cui ha riconosciuto a RI 1 il diritto alle prestazioni Las, l’amministrazione non era a conoscenza del fatto che il medesimo fosse proprietario di beni immobiliari siti in __________, dei quali il ricorrente ha informato l’amministrazione unicamente quando aveva già prelevato il capitale LPP che verosimilmente era di per sé sufficiente a negargli l’erogazione delle prestazioni Las successivamente al 30 novembre 2023.

Circa la proprietà di tali immobili RI 1 nulla ha trasmesso o notificato all’USSI per oltre cinque anni e per una ventina di richieste di rinnovo.

In simili condizioni occorre concludere che a ragione, nel principio, l’USSI ha chiesto al ricorrente di restituire delle prestazioni assistenziali percepite da luglio 2018 a novembre 2023 (cfr. DTF 146 V 217 consid. 3.4.; STF 8C_264/2024 del 14 novembre 2024 con la quale l’Alta Corte ha confermato il diniego del condono della restituzione (decisa il 27 ottobre 2022) di prestazioni complementari all’AVS/AI percepite a torto da ottobre 2021 a ottobre 2022 - la Cassa aveva ritenuto perento il diritto di chiedere la restituzione delle PC dall’aprile 2020 a settembre 2021 -, senza sollevare alcuna obiezione (nemmeno qualeobiter dictum) circa l’obbligo di restituzione delle prestazioni ricevute nell’anno precedente l’emanazione dell’ordine di restituzione); STF 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 consid. 2; STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 6.5.; DTF 139 V 6 consid. 5.2.in fine; STF 8C_293/2008 del 30 luglio 2009; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 4, DTF 122 V 270 consid. 5).

2.11.  Sebbene la parte ricorrente non abbia invocato la (in ogni caso solo parziale) prescrizione del diritto dell’USSI alla restituzione delle prestazioni Las corrispostile oltre cinque anni prima dell’emissione dell’ordine di restituzione, godendo questaCorte dipieno potere d’esamein fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.), il TCA rileva che la richiesta di restituzione della resistente del 25 luglio 2024 è parzialmente giunta oltre al termine di cinque annidal momento del versamento della prestazionedi cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA.

Giusta l’art. 26 cpv. 2 Laps, applicabile in ambito di assistenza sociale in virtù del rinvio contemplato all’art. 36 Las (cfr. supra consid. 2.7.), il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

Il tenore di tale disposto è analogo a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale).

L’art. 25 cpv. 2 LPGA enuncia, inoltre, anche che se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

La Laps, in particolare l’art. 26, da questo profilo non contempla una regolamentazione analoga all’art. 25 cpv. 2 LPGA.

Tuttavia l’art. 36 cpv. 1 Laps, riguardante le disposizioni penali, più specificatamente le contravvenzioni, enuncia che chi con indicazioni incomplete od inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta; chi contravviene all’obbligo di serbare il segreto;è punito con la multa fino a centomila franchi; è riservata l’azione penale.

Nel caso di una contravvenzione per la quale viene comminata una multa, come nell’ipotesi dell’art. 36 cpv. 1 Laps, l’azione penale si prescrive in sette anni (cfr. art. 97 CP).

Tale termine risulta più lungo di quelli previsti dagli art. 26 Laps e 25 LPGA.

In proposito, cfr. STCA 42.2022.87 del 6 marzo 2023 e STCA 39.2019.6-7 del 25 maggio 2020 riguardante la restituzione di assegni integrativi e di prima infanzia, confermata dal TF con giudizio 8C_421/29020 del 7 ottobre 2020.

In assenza di un giudizio penale, spetta pregiudizialmente agli organi amministrativi competenti esaminare se il credito di risarcimento danni derivi da un atto punibile e, quindi, valutare se è applicabile un termine più lungo rispetto ai termini di perenzione relativa (3 anni, dal 1° gennaio 2021) e assoluta (5 anni), di cui all’art. 25 LPGA.

Per applicare il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale, non è necessario che l’autore dell’infrazione sia stato condannato, né l’amministrazione o il giudice sono necessariamente tenuti ad attendere l’emanazione di un giudizio in ambito penale (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 6; STF 8C_592/2007 del 20 agosto 2008 consid. 5; DTF 147 V 471; DTF 113 V 256).

Nel caso di specie, il TCA ritiene che il diritto dell’USSI di richiedere la restituzione delle prestazioni Las versate a RI 1, vertendo su quanto corrispostogli sin da luglio 2018, non fosse prescritto, nemmeno parzialmente, al momento dell’emissione dell’ordine di restituzione del 25 luglio 2024.

In concreto, secondo questa Corte trova infatti applicazione, quantomeno,il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale che è di minimo sette anni.

Quanto precede ritenuto che - riservata l’eventuale integrazione dei reati di cui agli artt. 148a e 146 CP che per questa Corte può rimanere una questione aperta – l’agire di RI 1, che sottacendo all’USSI le proprietà all’estero ha ottenuto indebitamente almeno parte delle prestazioni Las, integra a non averne dubbio quantomeno il disposto dell’art. 36 cpv. 1 Laps (contravvenzione, termine di prescrizione di sette anni).

2.12.  La richiesta di restituzione delle prestazioni Las indebitamente percepite è corretta nel suo principio, come pure per quel che riguarda il lasso temporale oggetto della decisione su reclamo (luglio 2018 – novembre 2023).

Invece, a proposito dell’importo chiesto in restituzione, questo Tribunale rileva, innanzitutto, a titolo di premessa generale, che a ragione l’USSI, per stabilire il valore della sostanza immobiliare di proprietà di RI 1 in __________, si è fondato sui dati disponibili sul sito del catasto, rispettivamente sulle visure versate agli atti e non sulla perizia commissionata dallo stesso assistito.

In tal senso, questa Corte si limita a rilevare che l’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire, in un caso in cui in materia tributaria era contestato il computo del valore locativo di sostanza immobiliare sita all’estero, che “Per giurisprudenza, una perizia di parte non è infatti uno strumento idoneo per definire il valore locativo di un immobile su suolo estero (sentenza 2C_111/2022 del 7 dicembre 2022 consid. 3.4; 2C_700/2021 del 23 giugno 2022 consid. 7.6).” (cfr. STF 9C_646/2022 del 7 febbraio 2023, consid. 7.2.).

Non vi è dunque ragione di scostarsi dall’importo stabilito dall’amministrazione per il valore delle proprietà __________ di RI 1, di volta in volta convertito dagli EUR ai CHF secondo il cambio ufficiale trimestrale (cfr. supra consid. 2.8.). A differenza di quanto pretende la tesi ricorsuale (cfr. supra consid. 1.5.), infatti, il cambio attuale tra Euro e franchi svizzeri non è applicabile a calcoli relativi alle prestazioni eventualmente di diritto per il 2018, o per il 2019, ma nemmeno per il 2023.

Anche in questo caso a ragione l’USSI ha, inoltre, tenuto in considerazione una quota esente di fr. 10'000.- (cfr. in tal senso supra consid. 2.4.).

Giustamente l’amministrazione ha poi computato, a partire dai dati suindicati, tanto il valore di stima e quindi della sostanza immobiliare sita in__________ di proprietà di RI 1, quanto il valore locativo (6% del valore di stima), quanto le spese connesse alla proprietà di quegli immobili secondari (20% del valore di stima), in particolare fondandosi sulle direttive Laps 1/2019 e 2/2015. Sulla portata delle direttive amministrative cfr. supra consid. 2.9.

Posto quanto precede, secondo questa Corte l’esame della correttezza dell’importo chiesto in restituzione deve essere effettuato tenendo in considerazione tre distinti periodi temporali.

Prestazioni Las riconosciute da luglio 2018 a dicembre 2020

Rettamente, sino a dicembre 2020 compreso, l’USSI, dopo avere saputo della presenza della sostanza all’estero oggetto della presente vertenza, ha computato (oltre al valore locativo e alle spese connesse) il valore di stima degli immobili in questione (deducendo la quota esente di fr. 10'000.-) nell’ambito di un calcolo annuale, suddividendone quindi l’ammontare su dodici mesi.

Dai calcoli in tal senso elaborati dalla parte resistente, risulta che per RI 1 tra luglio 2018 e dicembre 2020 non vi era un fabbisogno scoperto, bensì un’eccedenza.

A ragione, quindi, l’USSI ha chiesto la restituzione di tutto quanto versato al ricorrente a titolo di prestazioni assistenziali nel periodo in esame.

Prestazioni Las riconosciute da gennaio 2021 a settembre 2023

Per le prestazioni Las riconosciute ed erogate a beneficio di RI 1 da gennaio 2021, invece, l’USSI ha computato a torto per ogni mese l’integralità della sostanza immobiliare secondaria (deducendo correttamente la quota esente di fr. 10'000.-) e non la quota parte di 1/12 della stessa.

Per prassi consolidata, inoltre, l’USSI ha costantemente considerato, nei propri calcoli volti alla determinazione delle prestazioni Las, il consumo dell’eccedenza nell’ambito di un calcolo annuale, suddiviso su 12 mesi.

Questa prassi, è stata avallata dal TCA nella propria giurisprudenza (cfr. ad esempio STCA 42.2019.36 del 10 dicembre 2019; STCA 42.2015.10 del 16 marzo 2016 e STCA

42. 2012.9 del 24 ottobre 2012).

Alla luce di quanto appena esposto, questo Tribunale ribadisce di ritenere corretta nel principio la decisione su reclamo anche per il periodo da gennaio 2021 per quanto attiene alla restituzione ed al computo della sostanza immobiliare secondaria (nonché del suo valore locativo e delle relative spese) sita in__________, di proprietà del ricorrente, mai annunciata prima di novembre 2023, nel calcolo delle prestazioni Las (cfr. supra consid. 2.11.).

La decisione su reclamo deve però essere annullata e gli atti devono essere trasmessi all’USSI affinché emetta una nuova decisione a proposito dell’importo chiesto in restituzione per questo secondo periodo e quindi affinché rivaluti il diritto, o meno, del ricorrente alle stesse, computando per il periodo da gennaio 2021 a settembre 2023 la quota parte di 1/12 della sostanza immobiliare in questione per ogni mese, al netto della quota esente e non, invece, l’integralità della stessa.

Per un caso analogo cfr. la STCA 42.2025.8 del 16 giugno 2025.

Prestazioni Las riconosciute per ottobre e novembre 2023

In data 25 settembre 2023 RI 1 ha ritirato l’avere di libero passaggio di fr. 71'181.-. Successivamente a quel momento la sostanza del ricorrente, indipendentemente dalla proprietà degli immobili in __________ non avrebbe dato atto di alcun fabbisogno scoperto, di modo che al di là dell’erroneo computo del valore di stima degli immobili esteri per intero e non per la quota parte di 1/12 la decisione dell’USSI per i mesi di ottobre e novembre 2023 si rivela comunque corretta.

2.13.  In esito a quanto sopra, il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su reclamo è annullata unicamente per quanto attiene al quantum dell’importo chiesto in restituzione per il periodo da gennaio 2021 a settembre 2023.

2.14.  Infine, del tutto irrilevanti si rivelano, a questo stadio, le pretese del ricorrente circa la propria buona fede e gli elementi (si pensi a quanto indicato dall’Autorità fiscale, in un distinto procedimento) che, a suo avviso, la comproverebbero. Tanto la buona fede, quanto l’eventuale onere troppo grave, come visto e come già rilevato dall’USSI (cfr. supra consid. 1.4. e 2.7.), concernono la successiva procedura di condono, che l’amministrazione si è impegnata ad attivare d’ufficio (cfr. supra consid. 1.4.).

Per costante giurisprudenza federale è, infatti, possibile, come evidenziato dalla parte resistente, pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dall’altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta(cfr.STF 8C_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.; STF 8C_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.;STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

Pertanto le obiezioni relative alla sua buona fede sollevate nell’impugnativa e nello scritto del 14 dicembre 2024 dal ricorrente saranno esaminate con separata decisione nella procedura successiva relativa al condono, conformemente a quanto già indicato dall’USSI.

2.15.In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA,valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbisLPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA(per quanto non disposto dalla Lptca) econsiderato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»),non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 La segretaria

Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni